Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.
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Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 44877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44877 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 29/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2760
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 23270/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Broscia, sezione 2A penale, in data 1.4.2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14.7.2010, il Tribunale di Bergamo dichiarò BE EL responsabile di due reati di rapina aggravata e di un reato di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la recidiva - lo condannò alla pena di anni 8 mesi 2 di reclusione ed Euro 4.700,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 1.4.2011, confermò la decisione di primo grado, sostituendo all'interdizione temporanea dai pubblici uffici quella perpetua.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di sollevare la eccezione di competenza, pur in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari a causa di una nullità, all'udienza preliminare, se la stessa non era stata formulata nella precedente udienza preliminare nulla;
inoltre, secondo la Corte d'appello, la formulazione di altre richieste a quell'udienza implicherebbe l'accettazione della competenza di quel giudice;
quanto all'asserito mancato adempimento dell'onere di provare la pendenza dei due procedimenti nella stessa fase e la connessione qualificata, all'udienza preliminare era solo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare che poteva provare la pendenza nella stessa fase, non avendo all'epoca il G.I.P. di Monza disposto il rinvio a giudizio;
proprio le modalità delle rapine avevano indotto a restringere il cerchio dei sospettati;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inutilizzabilità dell'elaborato scientifico del R.I.S. di Parma, in quanto non erano stati dati gli avvisi di cui all'art. 360 c.p.p., poiché erroneamente era stata ritenuta la permanenza quale difensore dell'Avv. Argento, mentre questo era stato revocato fin dal 24.1.2007, con la nomina di un nuovo difensore;
la nomina dell'Avv. Russo risale al 17.11.2006 sicché l'A.G. di Bergamo avrebbe dovuto notificargli l'avviso; avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere l'accertamento ripetibile poiché i campioni per l'estrazione del materiale genetico non erano le formazioni pilifere, ma la parte frontale del cappellino;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento sulle impronte papillari sull'assunto che era stata trasmessa un'informativa di valore equipollente alla relazione e che la deposizione dell'autore della relazione aveva consentito di acquisire correttamente l'elaborato tecnico;
la relazione tecnica non sarebbe mai stata depositata, mentre la mera informativa sugli esiti non consente alla difesa di verificare il metodo usato;
la deposizione dell'esperto non può sanare l'omesso deposito;
tale omesso deposito avrebbe impedito all'imputato di scegliere riti alternativi;
la violazione del diritto di difesa, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude nullità nell'omesso deposito, determinerebbe la illegittimità costituzionale dell'art.416 c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; l'asserzione della Corte territoriale secondo cui a prescindere dall'utilizzazione della relazione si perverrebbe comunque alla responsabilità dell'imputato, non considera che anche a ricondurre le impronte sull'autovettura all'imputato ciò non sarebbe sufficiente a provarne la responsabilità poiché non sarebbe neppure certo che l'auto in sequestro sia quella utilizzata per la rapina;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aver la Corte territoriale considerato la recidiva una circostanza attinente la persona del colpevole e non un'aggravante ad effetto speciale, con conseguente violazione dell'art. 63 c.p., comma 4 dal momento che concorrevano più aggravanti ad effetto speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che l'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art. 491 c.p.p., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. Tale limitazione pertanto rimane ferma anche nel caso in cui, nel corso della istruttoria dibattimentale, emerga la diversità del fatto, con conseguente applicazione dell'art. 516 c.p.p., che, non comportando regressione del procedimento, non elimina la preclusione sopra indicata. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14696 del 5.11.1999 dep. 29.12.1999 rv 215190). Da tale pronunzia può desumersi che, laddove invece regressione vi sia stata, la preclusione viene eliminata.
Tuttavia la Corte territoriale, pur avendo effettuato l'errata affermazione secondo cui l'eccezione di incompetenza sarebbe stata sollevata tardivamente, ha comunque esaminato la stessa ritenendo che la difesa non avesse adempiuto all'onere di provare sia la pendenza dell'altro procedimento nella medesima fase, che la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e c). Questa Corte ha chiarito che la parte che solleva eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione ha l'onere di provare sia la pendenza attuale dell'altro procedimento nella medesima fase, sia il titolo del reato o dei reati, sia la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e c). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19579 del 21.4.2006 dep.
7.6.2006 rv 234194).
Nel caso di specie l'eccezione di incompetenza si fondava sull'ipotesi di riconducibilità dei reati oggetto dei diversi procedimenti ad un unico disegno criminoso, desumibile dall'essere gli stessi ascritti agli stessi imputati in un medesimo arco temporale (così chiarito nei motivi di appello).
La mera produzione della richiesta di rinvio a giudizio non è idonea a provare l'esistenza non solo di un medesimo disegno criminoso, ma la identità di tale medesimo disegno criminoso in capo a tutti gli imputati (giacché solo in tal caso la continuazione ha effetti sulla connessione;
v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 12.11.1999 dep.
7.12.1999 rv 214834), se lo stesso non risulti dagli atti. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato che l'avv. Argento fu revocato nel procedimento monzese il 24.1.2007 (e su ciò nel ricorso si conviene), sicché anche a voler ritenere tale revoca operante anche nel presente procedimento (dove peraltro intervenne altra revoca il 24.9.2007), egli era difensore del ricorrente è alla data dell'avviso ex art. 360 c.p.p. (3.1.2007). Peraltro non è vero che l'imputato non aveva altro riferimento che il procedimento penale pendente innanzi all'A.G. di Monza, dal momento che in data 4.1.2007 gli fu notificato nella Casa circondariale di Monza avviso ai sensi dell'art. 360 c.p.p., nel quale era indicata quale autorità procedente la Procura della Repubblica di Bergamo ed il numero di R.G.N.R. (18205/06) di quella Procura.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed è manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità costituzionale dedotta.
Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15.1.2010 dep. 24.5.2010 rv 247192).
Non vi è alcuna violazione del diritto di difesa, dal momento che nulla vieta all'imputato di richiedere il rilascio di copia dell'atto non depositato, ovvero l'acquisizione di tale atto da parte del giudice, ove lo ritenga necessario o anche soltanto utile ai fini della sua difesa.
Solo laddove il rilascio di copia gli sia rifiutato e la richiesta di acquisizione non sia accolta si potrà proporre una eventuale lesione del diritto di difesa e solo in tale ipotesi potrebbe assumere rilevanza una questione di legittimità costituzionale, peraltro con riferimento ad altre e diverse disposizioni processuali. La inutilizzabilità dell'atto non depositato non può determinare la inutilizzabilità di altri atti.
Questa Corte ha infatti affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che il principio fissato dall'art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Cass. Sez. 2 sent. n. 6316 del 14.11.1997 dep.
9.12.1997 rv 209149). In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'utilizzabilità ai fini cautelari delle dichiarazioni rese da soggetti - vittime di estorsioni - che avevano confermato il contenuto delle conversazioni intercorse fra loro e gli estorsori, delle cui trascrizioni avevano avuto lettura essendo state esse registrate nel corso di intercettazioni telefoniche inutilizzabili). Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché non è stato dedotto con i motivi di appello.
In presenza di motivi in parte infondati ed in parte inammissibili, il ricorso deve rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011