Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 4
In tema di corruzione, l'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), punendo genericamente la vendita della funzione, ha natura di reato di pericolo, mentre, invece, l'art. 319 cod. pen., perseguendo la compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è un reato di danno.
In tema di corruzione, l'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica.
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente.
In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 cod. pen., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.
Commentari • 15
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 49226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49226 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 25/09/2014
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1467
Dott. FIDELBO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 33834/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI RE;
avverso l'ordinanza emessa il 28 giugno 2014 dal Tribunale di VE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'indagato avv.ti Luigi Stortoni e Antonio Forza, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
p.
1. Con ordinanza del 28 giugno 2014 il Tribunale di VE, nella funzione di giudice del riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata a HI RE, indagato per il reato di corruzione propria continuata previsto dall'art. 319 c.p.:
- per avere ricevuto dal SO VE UO, per compiere o avere compiuto atti contrari ai suoi doveri di assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, somme annuali di circa 200.000 Euro, nonché altro denaro destinato per lo stesso scopo al Governatore della Regione GA Giancarlo;
- e, inoltre, per avere ricevuto somme di denaro o altre utilità (attribuzione del 5% delle azioni della s.p.a. "Adria Infrastrutture" e loro successiva liquidazione per duemilioni di Euro;
conferimento di incarichi retribuiti a persone sue amiche;
affidamento di lavori in subappalto a un'impresa da lui segnalata) per agevolare l'approvazione da parte della Regione Veneto di project financing presentati da "Adria Infrastrutture" o da altre società del gruppo NI.
Il Tribunale desumeva i gravi indizi di colpevolezza dalle chiamate in correità pronunciate da AT NN, presidente del SO VE UO, da AI GI, amministratore delegato della "Impresa NI" s.p.a., da LL LA, collaboratrice del nominato AI e amministratore delegato di "Adria Infrastrutture", e da SO OL, responsabile amministrativo dell'Impresa NI, chiamate che riteneva intrinsecamente attendibili e validamente riscontrate sia dalla loro complessiva convergenza sia dagli esiti di conversazioni telefoniche e ambientali intercettate. Sotto il profilo giuridico, il Tribunale, a fronte della difficoltà di individuare i singoli atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dall'indagato, affermava - alla stregua della recente giurisprudenza di legittimità - che l'avere accettato di essere "a libro paga", con asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, integrava comunque il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e, ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 120 del 2012, la nuova fattispecie penale, prevista dall'art. 318 c.p., di corruzione per l'esercizio della funzione.
p.
2. Contro detta decisione ricorre la difesa, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Assume che non sono stati osservati i criteri di valutazione della chiamata in correità canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, censura:
- che, nell'apprezzare la credibilità soggettiva dei dichiaranti, il Tribunale non abbia considerato che potevano essere stati spinti ad accusare dall'interesse a ottenere l'attenuazione o la revoca della misura custodiale cui erano sottoposti o, ancora, dall'interesse a salvaguardare gli arricchimenti conseguiti incamerando i fondi neri asseritamente versati ai pubblici funzionari;
- che le dichiarazioni rese da AT difetterebbero di spontaneità, perché provocate mediante la contestazione delle accuse contro di lui precedentemente formulate dalla TI e, inoltre, sarebbero prive di coerenza e precisione;
- che, a conferma dell'attendibilità delle chiamate, il Tribunale non ha addotto riscontri esterni individualizzanti;
- che il Tribunale non ha dato peso alla testimonianza di CO AM, secondo cui la TI gli aveva riferito che l'indagato "non aveva voluto soldi";
- che il Tribunale non ha dato adeguata risposta all'indagine difensiva, affidata a un consulente contabile, che ha accertato, esaminando entrate e uscite del patrimonio familiare dell'indagato, l'assenza di tracce delle somme di denaro che gli sarebbero state periodicamente corrisposte;
- che il Tribunale abbia travisato la prova circa la consegna di 150.000 Euro effettuata il 7.2.2013 da UT a HI, che sarebbe stata "registrata in diretta" dalla polizia giudiziaria, osservando che le conversazioni intercettate rivelano solamente un passaggio di denaro avvenuto quel mattino da IO, consigliere del SO, a UT, collaboratore di AT, il quale UT aveva poi fissato un appuntamento con l'indagato per le ore 17;
- che il Tribunale abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni di AI sulle dazioni in favore di GA, pur rimarcando l'incongruenza della notevole distanza temporale tra l'adozione delle delibere riguardanti il "Sistema MOSE" e il versamento del presunto compenso e, inoltre, non abbia rilevato che le dichiarazioni rese sul punto da AI non erano affatto coincidenti con quelle di AT.
Circa le somme di denaro e altre utilità che sarebbero state date all'indagato affinché agevolasse l'approvazione delle proposte di project financing, la difesa denuncia:
- mancata valutazione degli elementi a favore, censurando che sia stata disattesa la consulenza contabile prodotta ex art. 327 bis c.p.p., la quale, in base all'analisi dei bilanci della società
coinvolte, smentirebbe le accuse di AI relative sia all'attribuzione di quote azionarie della "Adria Infrastrutture" sia della loro successiva liquidazione milionaria;
- travisamento della prova, atteso che la pretesa convergenza delle dichiarazioni accusatone di AI e LL non esiste, posto che la LL, interrogata sul punto, ha detto: "di fatto a HI non è andato nulla";
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché le pretese dazioni non trovano plausibile spiegazione, dato che l'unico progetto approvato dalla Regione nell'interesse del gruppo NI risaliva all'anno 2007 e la relativa delibera era stata annullata dal Consiglio di Stato con aggiudicazione definitiva a un'impresa concorrente.
p.
3. La difesa denuncia altresì violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari sia alla ritenuta inadeguatezza di misure diverse da quella applicata. Al riguardo censura:
1. che il giudizio di pericolosità sociale sia stato ancorato al solo criterio della gravità del reato commesso;
2. che il Tribunale, preso atto che l'indagato si era dimesso dalla carica di assessore, ha tuttavia ravvisato il pericolo di reiterazione del reato nella conservazione della carica di consigliere regionale, omettendo di considerare che la legge prevede la sospensione di diritto dalla carica pubblica anche nel caso di applicazione della più lieve misura degli arresti domiciliari;
3. che il Tribunale, nel valutare il grado di pericolosità sociale, abbia tenuto conto anche dei reati già prescritti (quelli commessi fino al 31 maggio 2008), così violando sia il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza sia il divieto di cui all'art. 273, comma 2, cod.proc.pen.;
4. che il Tribunale, per confermare la misura cautelare, abbia pronosticato l'irrogazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, ritenendo giuridicamente corretto che la condotta di asservimento della funzione pubblica agli interessi privati sia stata contestata come reato previsto dall'art. 319 c.p., pur dopo l'entrata in vigore della legge Severino, che, modificando l'art. 318, ora esplicitamente prevede e sanziona la ricezione di denaro "per l'esercizio della funzione"; sul punto deduce che, prescritti gli episodi corruttivi commessi in prossimità del rilascio dei pareri favorevoli al "Sistema MOSE", gli episodi successivi, mancando la prova di un collegamento causale tra denaro o utilità ricevuti e un atto d'ufficio da compiere o compiuto, sarebbero penalmente irrilevanti;
l'unico episodio corruttivo commesso dopo l'entrata in vigore della legge Severino sarebbe quello del 7.2.2013, che, essendo punito - ai sensi del nuovo testo dell'art. 318 c.p. - con la reclusione da uno a cinque anni, renderebbe sproporzionata la misura della custodia in carcere;
5. che il Tribunale, per valutare la compatibilità della misura applicata con lo stato di salute dell'indagato, avrebbe dovuto disporre una perizia medicolegale.
Conclude pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
p.
1. I motivi di ricorso che investono il tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pur presentati sotto l'etichetta della mancanza e manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, contengono in massima parte censure che, sollecitando una revisione della valenza degli elementi indiziari e delle caratteristiche soggettive dell'indagato, non sono proponibili con il ricorso per cassazione, dato che il controllo di legittimità non ammette incursione nel merito delle risultanze processuali, ma è circoscritto alla verifica della tenuta logico-argomentativa della decisione.
Sono invece senza dubbio ammissibili i motivi di ricorso che sollevano le questioni della rilevanza penale dei fatti contestati, della loro qualificazione giuridica e degli effetti di diritto intertemporale prodotti dall'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012. Affrontando subito l'esame delle anzidette questioni, si rileva che il giudice a quo, considerato che il flusso di denaro e gli altri favori sistematicamente convogliati verso l'assessore HI rendevano evidente la sua subordinazione agli imprenditori privati, ha concluso che lo stesso, a prescindere dall'individuazione di quali atti contrari ai doveri di ufficio avesse compiuto, era "finito a libro paga di AI e AT", mettendosi a completa disposizione dei loro interessi. E, di seguito, appellandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha disatteso le doglianze dell'indagato che negavano la possibilità di ravvisare nell'asservimento della funzione pubblica il reato previsto dall'art. 319 c.p., aggiungendo che, entrata in vigore la novella, i fatti contestati integrano ora il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., che, essendo punito con la reclusione da uno a cinque anni, legittima tuttora l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono soltanto in parte corrette.
L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 319 c.p., cui si è attenuto il giudice del riesame e che questo collegio condivide e ribadisce, è costante e consolidata nel tempo, a partire dalle prime decisioni risalenti agli anni Novanta (Sez. 6, 17.2.1996, Cariboni, rv 204440; idem, 5.3.1996, Magnano, rv 205076; idem, 5.2.1998, Lombardi, rv 210381; idem, 13.8.1996, Pacifico, rv 206122; idem, 25.3.1999, Di Pinto, rv 213884) fino alle più recenti (Sez. F., 25.08.2009 n. 34834, Ferro, rv 245182; Sez. 6, 16.05.2012 n. 30058, Di GI, rv 253216). Attraverso un'interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione e atto di ufficio, si è affermato che ricade nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito che prevede lo scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche l'accordo avente per oggetto una pluralità di atti, non preventivamente fissati, ma pur sempre "determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale" o - più schiettamente e senza perifrasi - i pagamenti eseguiti "in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, per retribuirne i favori", così da ricomprendervi l'ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati.
Valutando poi gli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, questa Corte ha affermato che "il nuovo testo dell'art. 318 c.p., non ha proceduto ad alcuna abolitio criminis, neanche parziale,
delle condotte previste dalla precedente formulazione e ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio" (Sez. 6, 11.01.2013 n. 19189, Abbruzzese, rv 255073). In effetti la riscrittura dell'art. 318 cod.pen. ha portato nell'assetto del delitto di corruzione un'importante novità: il baricentro del reato non è più l'atto di ufficio da compiere o già compiuto, ma l'esercizio della funzione pubblica. Dalla rubrica nonché dal testo dell'art. 318, è scomparso ogni riferimento all'atto dell'ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell'atto ai doveri d'ufficio e, ancora, alla relazione temporale tra l'atto e l'indebito pagamento. Ciò significa che è stata abbandonata la tradizionale concezione che ravvisava la corruzione nella compravendita dell'atto che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere, per abbracciare un nuovo criterio di punibilità ancorato al mero ^esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo e, quindi, senza che sia necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio. La riforma ha inteso adeguare il nostro ordinamento penale ai superiori livelli di tutela raggiunti da altri ordinamenti Europei (in particolare, quello tedesco) e al contempo colmare lo iato tra diritto positivo e diritto vivente formatosi per l'interpretazione estensiva data dalla giurisprudenza di legittimità al concetto di atto di ufficio, dilatato fino al punto di ritenere sufficiente, per la sua determinabilità, il solo riferimento alla sfera di competenza o alle funzioni del pubblico ufficiale che riceve il denaro. Il comando contenuto nella nuova fattispecie è estremamente chiaro:
il pubblico funzionario in ragione della funzione pubblica esercitata non deve ricevere denaro o altre utilità e, specularmente, il privato non deve corrisponderglieli. Tali divieti, secondo la logica del pericolo presunto, mirano a prevenire la compravendita degli atti d'ufficio e fungono da garanzia del corretto funzionamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Il nuovo reato di cui all'art. 318 c.p., in forza della novità del riferimento all'esercizio della funzione, ha esteso l'area di punibilità dall'originaria ipotesi della retribuzione del pubblico ufficiale per il compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio a tutte le forme di mercimonio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, salva l'ipotesi in cui sia accertato un nesso di strumentante tra dazione o promessa e il compimento di un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi, quest'ultima, espressamente contemplata dall'art. 319 c.p., modificato dalla novella soltanto nella parte attinente alla misura della pena.
Ne deriva che i fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "messa a libro paga del pubblico funzionario" o "asservimento della funzione pubblica agli interessi privati" o "messa a disposizione del proprio ufficio", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, finora sussunti - alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, essere ricondotti nella previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio.
In altre parole, considerato che la nuova figura di reato prevista dall'art. 318, e quella di cui all'art. 319 c.p., sono caratterizzate l'una dall'assenza l'altra dalla presenza di un atto contrario ai doveri di ufficio, volendo individuare quale sia la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se l'asservimento della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Nella prima ipotesi il fatto sarà sussunto nella nuova fattispecie di reato descritta dall'art. 318 c.p., che, elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni di corruzione propria prima compresi nell'art. 319 c.p., ha assunto - rispetto ai fatti commessi ante riforma - il ruolo di norma speciale destinata a succedere nel tempo a quella generale, perché la pena comminata dall'art. 318, è, nel minimo edittale (un anno di reclusione, anziché due), più favorevole al reo.
Nell'ipotesi, invece, che l'asservimento della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, il fatto resterà sotto il regime dell'art. 319 c.p., e sarà punito, ove commesso prima dell'entrata in vigore della novella, con la pena - più lieve - prevista ante riforma, in ossequio alla regola dell'art. 2 c.p., comma 4. Questa soluzione è stata criticata, rilevando che, in tal modo, verrebbe irragionevolmente punito con pena meno grave il pubblico ufficiale che vende l'intera funzione rispetto a colui che vende soltanto un singolo atto (Cass., Sez. 6, 15.10.2013 n. 9883, Terenghi, rv 258521). L'argomentazione però non è condivisibile, perché non rispecchia la realtà normativa come sopra ricostruita. Invero l'art. 318 cod.pen., in quanto punisce genericamente la vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo, mentre l'art. 319 c.p., perseguendo la compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è reato di danno. Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione;
nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa.
Per completezza va detto che, nel nuovo regime, il rapporto tra art. 318 c.p., e art. 319 c.p., da alternativo che era (cioè fondato sulla distinzione tra atto conforme o atto contrario ai doveri d'ufficio), è ora divenuto da norma generale a norma speciale. Si tratta di specialità unilaterale per specificazione, perché, mentre l'art. 318 c.p., prevede e punisce la generica condotta di vendita della pubblica funzione, l'art. 319 c.p., enuclea un preciso atto, contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio. Va precisato, infine, che la nuova figura di reato prevista dall'art. 318 c.p., può atteggiarsi, sotto il profilo della consumazione, come reato eventualmente permanente. Invero, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l'azione istantanea dell'accettazione della promessa del denaro (o di altra utilità) o della sua ricezione, nell'ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa nel fattore unificante dell'esercizio della funzione pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la prima dazione e si protrae nel tempo fino all'ultima. Esaminando ora la vicenda concreta alla luce dei principi testè esposti, si osserva che, avendo il giudice a quo individuato, nell'ambito delle condotte tenute dall'indagato di asservimento delle proprie funzioni agli interessi ora del SO VE UO (capi 5 e 6 dell'imputazione) ora delle imprese del gruppo NI (capo 8), il compimento di taluni specifici atti contrari ai doveri d'ufficio (le delibere sulla costruzione delle dighe in sassi e sul progetto definitivo del "Sistema MOSE" adottate a vantaggio del SO VE UO;
e la delibera sull'aggiudicazione dei lavori di costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta a vantaggio della "NI" spa), è stata correttamente contestata e deve essere tenuta ferma l'imputazione di cui all'art. 319 c.p., che, essendo centrata su determinati atti contrari ai doveri d'ufficio, attira e assorbe tutti i pagamenti illeciti intervenuti nel corso del tempo in un unico reato permanente, la cui consumazione è cessata con l'effettuazione dell'ultimo pagamento. Invero la condotta del pubblico agente, il quale, "messo a libro paga", compia uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, realizza una progressione criminosa lesiva dell'interesse protetto che raggiunge il massimo di offensività nel compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, rispetto al quale le singole dazioni si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (v. Cass., Sez. 6, 14.06.2011 n. 34735, Anzilotti e altri).
Peraltro, dalla stessa ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, risulta che i pagamenti incriminati furono effettuati in esecuzione di un patto corruttivo concluso dai rappresentanti del SO VE UO con i vertici dell'Amministrazione regionale, in base al quale i pubblici amministratori si erano impegnati ad adottare in senso favorevole al SO tutti i provvedimenti previsti dalla legge per la realizzazione dell'opera, cosicché, essendosi il patto inverato nel compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, sarebbe illogico sotto il profilo giuridico e irrealistico sotto quello fattuale scomporre la condotta delittuosa in pagamenti rilevanti ora sub art. 318, ora sub art. 319 c.p., ipotizzando un concorso materiale eterogeneo di reati, quando, invece, si profila un fatto delittuoso unico, la cui consumazione si è protratta fino al febbraio 2013, al punto da ricadere sotto la più grave sanzione introdotta dalla L. n. 190 del 2012. Pertanto la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere censurata là dove, incorrendo in un doppio errore di diritto, ha ritenuto di riqualificare i fatti contestati ai sensi dell'art. 318 c.p., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 190 del 2012, e di considerare quelli commessi fino al 31 maggio 2008 già prescritti. Tali errori, però, non hanno influito sulla decisione cautelare e, quindi, possono essere direttamente emendati da questa Corte senza che ne consegua l'annullamento.
p.
2. Passando all'esame dei motivi concernenti i gravi indizi di colpevolezza, si osserva che sono infondati, perché l'ordinanza impugnata, la cui motivazione si integra con quella che sorregge il provvedimento impositivo della misura cautelare, contiene un'adeguata valutazione critica dell'attendibilità sia intrinseca che estrinseca delle plurime chiamate in correità nonché una logica confutazione delle deduzioni esposte dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha argomentato:
- che i chiamanti in correità, per gli ottimi e amichevoli rapporti intrattenuti fino a pochi mesi prima con l'indagato, non avevano motivo di formulare nei suoi confronti accuse calunniose;
- che le imprecisioni e difformità rinvenibili nelle dichiarazioni dei chiamanti sono comprensibili, vista la frequenza e pluralità dei versamenti avvenuti nel corso degli anni e, comunque, non intaccano la complessiva affidabilità della narrazione stante la sostanziale convergenza sui momenti essenziali della vicenda;
- che le chiamate, per la comune convergenza, si riscontrano reciprocamente e sono altresì confermate dai risultati delle indagini di polizia giudiziaria e dall'esito delle conversazioni intercettate (in particolare, da un colloquio captato nel gennaio 2013 nell'ufficio della TI, si percepisce che l'indagato, per gli ordini ricevuti e le assicurazioni date, si teneva a completa disposizione dei suoi 'benefattori1, con un contegno di riconoscente sottomissione);
- che la dichiarazione de relato di CO non inficia l'attendibilita' di quella contraria della LL, essendo più credibile quanto costei ha dichiarato all'autorità giudiziaria piuttosto che a CO;
- che il mancato rinvenimento, nel patrimonio familiare dell'indagato, di tracce del copioso denaro ricevuto non dimostra la falsità delle accuse, perché lo stesso, al pari di altri indagati, poteva averlo prudentemente trasferito all'estero;
- che la valutazione complessiva del tenore e della successione delle conversazioni intercettate non solo il 7.2.2013, ma anche il giorno prima e quello dopo, dava la dimostrazione della consegna di denaro intercorsa tra UT e l'indagato;
- che la consulenza prodotta dalla difesa sui bilanci delle società "Adria Infrastrutture" e "Investimenti" non è idonea a smentire l'accusa, la quale poggia sull'assunto che acquisto, intestazione e vendita delle azioni di "Adria Infrastrutture" sono state effettuate dissimulando il vero beneficiario (cioè l'indagato HI), il cui nome pertanto sarebbe vano cercare nella documentazione ufficiale;
- che la pretesa divergenza tra AI e TI sull'effettivo versamento all'indagato del prezzo stabilito per la compravendita delle anzidette azioni è di scarsa rilevanza, dato che il fatto sarebbe comunque provato nella forma della "promessa";
- che la circostanza che delle numerose proposte di project financing presentate dal gruppo NI soltanto una abbia ricevuto l'approvazione della Regione non contraddice l'interessamento - risultato ex post vano - dispiegato dall'indagato per il buon esito delle altre.
Le cennate risposte alle deduzioni difensive, essendo conformi ai canoni della logica e basate su massime di esperienza comunemente condivise, soddisfano l'obbligo di motivazione e resistono quindi alle censure del ricorrente, che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. p.
3. Sono infondate anche le censure proposte in tema di esigenze cautelari, riguardo alle quali, seguendo l'ordine in cui sono state esposte, si osserva:
- sub 1., che, ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, il giudice deve valutare congiuntamente sia la gravità del fatto che la personalità dell'imputato, il che non esclude che le "specifiche modalità e circostanze del fatto" possano essere apprezzate, oltre che sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, anche - come avvenuto nel caso di specie - per la definizione della personalità pericolosa, dato che il comportamento criminoso costituisce di per sè immediata e genuina manifestazione di pericolosità;
- sub 2., che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale ha realizzato la condotta addebitata, dato che il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata è reso probabile - come affermato nell'ordinanza impugnata, evocando la rete di rapporti opachi intrattenuti dall'indagato con le maggiori imprese operanti nel territorio e con funzionari della Regione e di altri Enti pubblici - da una situazione concreta che consentirebbe all'agente, ove cessasse la detenzione carceraria, di reiterare le condotte offensive della stessa categoria di beni protetti dalla norma penale violata;
- sub 3., che il giudice a quo ha legittimamente valutato, ai fini della pericolosità sociale, anche gli episodi corruttivi commessi prima dell'1 giugno 2008, per la ragione che - come si è sopra specificato - la natura permanente dei reati contestati (art. 319 c.p.), la cui consumazione si è protratta per i capi 5 e 6 fino al febbraio 2013 e per il capo 8 fino all'anno 2012, rende evidente che la prescrizione non è ancora maturata;
- sub 4., che il giudice a quo, con valutazione discrezionale ancorata alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e alla pluralità delle dazioni succedutesi nel tempo, ha insindacabilmente ritenuto che unica misura in grado di impedire efficacemente la reiterazione del reato sia quella della custodia in carcere e, per la medesima ragione, ha altresì ritenuto improbabile l'irrogazione, all'esito del giudizio, di una pena contenuta in tre anni di reclusione;
- sub 5., che il giudizio di compatibilità dello stato di salute con la permanenza in carcere non merita censura, perché il giudice a quo, esaminata la documentazione medica prodotta (che evidenzia una patologia cardiaca stabilizzata la cui terapia farmacologica può essere somministrata in ambiente penitenziario) e valutato il parere del prof. Petrini (che prospetta un rischio di aggravamento ove si sviluppi una sindrome depressiva innescata dallo stato di isolamento), ha logicamente concluso che non esiste pericolo attuale e concreto di pregiudizio alla salute che giustifichi la revoca o sostituzione della misura applicata.
La decisione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata, essendo dunque fondata su una motivazione corretta sotto il duplice profilo logico e giuridico, non merita censura.
Il ricorso deve perciò essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014