Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 25894
CASS
Sentenza 15 maggio 2009

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Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del notaio che apponga, in calce ad una dichiarazione di vendita di un'automobile, una falsa autentica di firma, attestando così falsamente che firma e data sono apposte in sua presenza, da soggetti che egli ha previamente identificato.

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità - a titolo di concorso in falso ideologico - degli imputati che, pur in assenza di un esplicito accordo con un notaio che aveva formato una falsa autentica di firma, si erano limitati a 'sfruttarè la prassi seguita presso il suo studio e da essi conosciuta, di autenticare dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche in assenza del sottoscrittore).

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  • 1Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …

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  • 2Concorso morale di persone nel reato
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …

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  • 3Prova del contributo causale e del desolo del concorrente del reato (Cass. 35618/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 luglio 2023

    Il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere …

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  • 4La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informatici
    Vittorio Guarriello · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2020

    di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …

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  • 5Intestarsi una postepay usata per phishing: concorso (Cass. 48553/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2018

    La volontà di concorrere nel reato, materialmente ascrivibile ad altri, non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso: è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 25894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25894
Data del deposito : 15 maggio 2009

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