Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 2
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del notaio che apponga, in calce ad una dichiarazione di vendita di un'automobile, una falsa autentica di firma, attestando così falsamente che firma e data sono apposte in sua presenza, da soggetti che egli ha previamente identificato.
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità - a titolo di concorso in falso ideologico - degli imputati che, pur in assenza di un esplicito accordo con un notaio che aveva formato una falsa autentica di firma, si erano limitati a 'sfruttarè la prassi seguita presso il suo studio e da essi conosciuta, di autenticare dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche in assenza del sottoscrittore).
Commentari • 6
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più… - 2. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
Leggi di più… - 3. Prova del contributo causale e del desolo del concorrente del reato (Cass. 35618/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 luglio 2023
Il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere …
Leggi di più… - 4. La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informaticiVittorio Guarriello · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2020
di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …
Leggi di più… - 5. Intestarsi una postepay usata per phishing: concorso (Cass. 48553/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2018
La volontà di concorrere nel reato, materialmente ascrivibile ad altri, non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso: è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 25894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25894 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
258 94/09
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/05/2009
SENTENZA N. 10671 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROTELLA MARIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.SCALERA VITO
" N. 007198/20092. Dott. PALLA STEFANO
3. Dott. BRUNO PAOLO ON "
4. Dott. VESSICHELLI MARIA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/08/1944 1) AT AN
N. IL 14/12/1952 2) D'IC ON
N. IL 27/01/1945 3) EO SALVATORE
avverso SENTENZA del 20/06/2008
CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Floresta fer D'Aurico FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione, D'MI ON, AT GE e TT OR avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 20 giugno 2008 con la quale è stata confermata per tutti la condanna, inflitta in primo grado, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento in favore del danneggiato IU
OR, per il reato di falsità ideologica in concorso, consumato il 2 maggio 1995.
Il D'CO, nella qualità di notaio e quindi pubblico ufficiale, è stato condannato altresì alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e dalla professione notarile per un anno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria.
Il fatto contestato era quello di avere il notaio D'CO, in concorso con gli altri coimputati – rispettivamente, il AT, titolare di una concessionaria di auto e il
TT, titolare di una agenzia per il disbrigo di pratiche - formato una falsa autentica di firma in calce ad una dichiarazione di vendita di una automobile.
Più in particolare, era emerso che fra il IU e il AT era insorta una controversia dopo che il primo aveva deciso di vendere, tramite il secondo, titolare della concessionaria, una propria autovettura usata contemporaneamente all'acquisto di al tra autovettura n uova: i | G FF a veva a ppreso cioè che la vettura usata era stata venduta a condizioni diverse da quelle pattuite ed aveva quindi intrapreso azioni civili nonchè denunciato che la dichiarazione di vendita a sua firma recava una autentica notarile falsa.
Era stato quindi appurato che quella autentica, apparentemente apposta dal notaio il 2 maggio 1995, non corrispondeva alla attività del pubblico ufficiale attestata nell'atto stesso, perché il 2 maggio 1995 il IU aveva potuto dimostrare di non trovarsi in Acireale, luogo di ubicazione dello studio notarile, ma in altra e lontana città italiana.
La tesi difensiva del notaio, e cioè quella di avere egli apposto l'autentica il 2 maggio p er u n at tività di ident ificazione del dichiarante ef fettivamente p osta in essere, sebbene qualche giorno prima di quello attestato, veniva ritenuta dai giudici i primo grado idonea, essa stessa, a integrare il reato in contestazione. A tale affermazione i giudici del Tribunale facevano comunque seguire le ragioni per le quali essi ritenevano che l'attività di autentica era stata posta in essere senza che mai il IU si fosse recato nello studio notarile. Gli stessi giudici, poi, ricostruivano, sulla base di elementi probatori e logici, come la dichiarazione di vendita a firma del IU dovesse ritenersi firmata in bianco alla presenza del solo AT, poi inviata al TT per la preparazione della pratica e infine trasmessa al notaio per l'autentica in violazione delle norme notarili e del codice penale.
Il giudice dell'appello confermava tale ricostruzione.
Avverso la sentenza di secondo grado si deduce quanto segue.
Per D'CO
1 1) la erronea applicazione della norma che prevede il delitto di falso ex art. 479 cp, per mancanza di dolo;
la violazione dell'art. 47 cp sull'errore sul fatto e infine il vizio di motivazione.
Ad avviso della difesa il falso era stato commesso in buona fede e quindi in mancanza dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo. Era rimasto dimostrato che la firma autenticata era stata effettivamente apposta dal IU e che errata era solo la data in cui tale incombente appariva effettuato dinanzi al notaio, data peraltro ascrivibile ad una iniziativa della segretaria. Era stato affermato, invece del tutto illogicamente dai giudici dell'appello, che il IU mai si era recato allo studio notarile per apporre la propria firma. La difesa contestava in particolare la logicità del rilievo dei giudici del merito secondo cui il fatto che il notaio avesse annotato a repertorio un altro atto del 29 aprile, sarebbe stato dimostrativo che, nel firmare il 2 giugno le autentiche relative a firme apposte il 28 aprile non poteva che essere consapevole del falso ideologico che andava compiendo.
Secondo la difesa, invece, proprio i fatti descritti dimostrerebbero la assoluta buona fede del notaio che, se in mala fede, avrebbe così posto in essere une vera e propria autodenuncia. Se in mala fede, il notaio, semmai non avrebbe provveduto ad annotare un altro atto tra il 28 aprile e il 2 maggio.
Altra prova della veridicità della sua tesi sarebbe nel fatto che anche quanto sostenuto dal IU, e cioè che la dichiarazione di vendita era stata abusivamente riempita con un prezzo inferiore a quello concordato con AT, non dimostrava che la sua firma non fosse stata apposta alla presenza del notaio: ma solo che la dichiarazione in bianco era stata abusivamente riempita da terzi.
Il solo fatto contestabile al notaio sarebbe quello di non avere annotato gli atti a repertorio giornalmente, ma non di avere commesso un falso;
(2) la erronea applicazione degli artt. 185 e 48 cp nonché il vizio di motivazione. Il notaio era stato condannato al risarcimento del danno senza che vi fosse un nesso di causalità diretto tra il reato di falso e il danno che IU aveva patito per la vendita della propria autovettura ad un prezzo inferiore a quello pattuito con il AT.
Il mutamento del prezzo atteneva al tenore della dichiarazione di vendita mentre al notaio era imputato il solo falso della autentica di firma, con la conseguenza che il falso anche sul prezzo della vettura doveva essere ricondotto alla ipotesi dell' inconsapevole autore mediato di cui all'art. 48 cp.
Tale questione era stata sottoposta ai giudici dell'appello che non avevano dato alcuna pertinente risposta al riguardo.
Per AT
il vizio di motivazione sul concorso col pubblico ufficiale. I giudici del primo grado avevano affermato che il AT aveva al più approfittato di una prassi illegittima seguita presso lo studio notarile, senza che
2 vi fosse prova di alcun previo accordo col pubblico ufficiale quali, soggetto col quale oltretutto non aveva avuto alcun contatto: tale situazione non era però idonea ad integrare gli estremi del concorso di persone ex art. 110 c.p.. Alle censure mosse contro la affermazione dei primi giudici, la Corte aveva replicato con motivazione solo apparente.
Per TT
1) il totale difetto di motivazione sulla responsabilità. A differenza di quanto sostenuto dai giudici dell'appello, dalle sue dichiarazioni non poteva desumersi alcuna ammissione di responsabilità essendosi egli limitato ad affermare di avere verosimilmente predisposto la dichiarazione di vendita del IU, poi inviata al notaio assieme al documento di identità, per l'autentica da effettuarsi previa convocazione dello stesso promesso venditore. Egli non aveva mai conosciuto il IU.
Anche per TT si invocava la assenza di prova del concorso con il notaio.
2) la illegittimità della mancata esclusione della parte civile che, in sede civile, non aveva avanzato nei suoi confronti alcuna pretesa;
3) il vizio di motivazione sulla richiesta riduzione di pena.
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.
Il primo motivo articolato nell'interesse di D'CO non può essere apprezzato. Occorre muovere dalla premessa, peraltro effettuata anche nella sentenza di primo grado, che la giurisprudenza di questa Corte ha già rilevato reiteratamente come l'autenticazione di firma risultata apocrifa o di data non vera, in cui il notaio attesti falsamente che firma e data sono vere e apposte in sua presenza, da persone da lui previamente identificate, integra il reato di falsità in atto pubblico originale, in quanto il mendacio si estende a circostanze inerenti all'attività del pubblico ufficiale
(identificazione del sottoscrittore) e cade sotto la di lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza) (rv 141681). Ha aggiunto altra decisione che integrano l'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. persino le false annotazioni effettuate dal notaio nel repertorio. Infatti, pur potendosi individuare tra esse quelle concernenti fatti avvenuti in presenza del notaio o da lui compiuti, e quelle costituenti ontologicamente attestazioni, tutte devono ritenersi convergenti a provare che in un certo giorno, fra determinati soggetti, è intervenuto quell'atto avente un dato
Contenuto e un determinato valore (rv 156821).
Ricorre in conclusione il delitto di falsità ideologica in atto pubblico nel fatto del notaio che dia - contro verità - come presente alla redazione dell'atto dinanzi a lui una parte che ha invece sottoscritto l'atto in un momento anteriore (rv 141390).
Si è poi sottolineato nello stesso senso che nell'ipotesi in cui il notaio - nell'atto di autenticazione di firme - affermi di avere constatato de visu che esse sono state apposte da colui che appare autore delle medesime, sussiste la violazione dell'art. 3 0
479 cp nonostante che della loro genuinità egli possa essere rimasto convinto per via diversa dalla percezione visiva richiesta dal legislatore e da lui falsamente attestata. ( rv 160940).
Da tali principi giurisprudenziali discende la correttezza della sentenza impugnata da leggersi unitamente a quella di primo grado per la omogeneità delle conclusioni raggiunte- e la irrilevanza delle questioni poste nel motivo di ricorso. Come rilevato esattamente dai giudici del merito, la tesi difensiva del D'CO non può valere ad escludere il reato perché anche in base ad essa resta confermato che il notaio ha formato una autentica di firma attestante circostanze ideologicamente non rispondenti al vero e cioè che il 2 maggio 1995 il IU avrebbe apposto la propria firma in calce alla dichiarazione di vendita dell'auto, alla presenza di esso notaio il quale avrebbe preventivamente accertato la sua identità.
Si tratta in altri termini di un falso commesso in modo consapevole e volontario econdo la tesi dello stesso ricorrente.
A riprova di ciò i primi giudici hanno posto in risalto che, a seguire la tesi del D'CO, dovrebbe ritenersi che il 28 aprile 1995 si sarebbero presentati per la autentica, allo studio notarile, ben 36 persone alle quali andava aggiunto un numero quasi uguale pari alla quantità di autentiche del 2 maggio, con la conseguenza che, a tutto voler concedere, alle autentiche effettuate dal notaio in tale ultima data non può che essere mancata, del tutto consapevolmente e volutamente da parte del pubblico ufficiale, la attività di controllo della identità di ciascuno degli interessati del genere di quella invece attestata in ciascuna autentica.
La ricostruzione è del tutto logica e plausibile e non ulteriormente censurabile, posto che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv
215745).
In più, risulta richiamata in sentenza anche la restante parte della motivazione dei primi giudici: costoro, infatti, hanno esaminato, oltre alla versione difensiva dell'imputato, anche le emergenze istruttorie acquisite e sono pervenuti alla conclusione che addirittura vi è la prova che la autentica sia relativa ad una firma non apposta dal IU in presenza del notaio, nemmeno nella data diversa indicata dal D'CO.
Ebbene i giudici del merito hanno ritenuto di poter escludere la veridicità di quanto affermato dal notaio a sua discolpa, posto che la circostanza per cui le attività di raccolta della firma e l'accertamento della identità eseguite la sera del 28 aprile sarebbero state registrate il primo giorno lavorativo utile, ossia il 2 maggio, risulta implausibile alla luce del fatto che fra le due date e cioè il 29 aprile venne effettata una annotazione nel repertorio del notaio.
In altri termini i giudici mettono bene in evidenza che, posto che vi è stata una attività del notaio regolarmente annotata lo stesso giorno del suo compimento, ossia il 29 aprile, non si comprende la ragione per la quale altre attività analoghe
4 del 2 maggio dovrebbero essere ascritte a fatti accaduti in date antecedenti e non nello stesso giorno.
Ne hanno fatto logicamente discendere la conclusione che il 28 aprile non si è svolto aicun incontro fra notaio e IU allo studio del primo per il perfezionamento della autentica.
In conclusione, anche la tesi dell'errore sulla data, sostenuta dal notaio, non ha trovato accoglimento da parte dei giudici in base ad una motivata argomentazione e ricostruzione della ipotesi opposta .
Ancora è da affermare che la richiesta di vedere riconosciuta soltanto la violazione dell'obbligo di annotare gli atti a repertorio giornalmente, priva di rilevanza penale, è pure inaccoglibile. Tale violazione, nella specie, colora il fatto di rilevanza penale perché si aggiunge alla attestazione falsa che un fatto è avvenuto alla presenza del notaio nella data indicata in calce alla autentica.
Il secondo motivo è parimenti da rigettare.
Il silenzio serbato dalla Corte d'appello sullo specifico motivo riguardante la esistenza di un danno risarcibile da parte del notaio per effetto della condotta penalmente rilevante ascrittagli non può costituire motivo di censura della sentenza poiché si trattava di un motivo di per sè inammissibile per manifesta infondatezza. Ha osservato reiteratamente questa Corte che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera" declaratoria j uris" da cui es ula o gni ac certamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (rv 199071; rv. 231044).
I ricorsi di AT e TT, riguardo al comune motivo col quale si contesta la dimostrazione del concorso dell'extraneus, sono pure da rigettare.
La motivazione adottata dai giudici dell'appello, riguardata alla luce di quella di primo grado alla quale si aggiunge e che certo non smentisce, evidenzia che nel caso di specie il concorso di persone è stato ritenuto non prendendo a base del ragionamento il previo accordo col pubblico ufficiale - rimasto indimostrato- ma il diverso principio per cui il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento (rv 209689).
Anche le Sezioni unite hanno evidenziato, nella sentenza Sormani del 2000 (rv
218525), che in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui. E ciò in quanto, come sottolineato anche dalla dottrina, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.
5 Si tratta della sintesi del principio per cui per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che - eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato all'esecuzione di un reato diverso e meno grave - sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è nec essario che es ista nel soggetto, che abbi a ap portato un contributo "ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concorso anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista nel medesimo la coscienza che ci sia coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente (Rv. 203077).
La giurisprudenza successiva ha ancora puntualizzato che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune ( Rv. 225935). Conforme rv 227321. In conclusione, nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente un previo accordo, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui ( rv. 228424).
Quanto fin qui osservato comporta anche che non può costituire concorso, salvo che l'attività addebitata all'imputato non si ricolleghi ad un proposito manifestato in precedenza, quella realizzata successivamente alla commissione del reato e cioè dopo che questo sia stato consumato o tentato.
Va esente da censure pertanto il ragionamento secondo cui AT e TT potrebbero essersi limitati a "sfruttare”, pur senza un esplicito accordo col notaio, la prassi seguita presso il suo studio e da essi già conosciuta, di autenticare dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche nella assenza del sottoscrittore.
Invero, rapportando i principi al caso di specie, i giudici del merito hanno dimostrato di averne fatto un uso del tutto corretto.
La situazione di fatto dagli stessi accertata, infatti, è stata quella per cui AT ha passato al TT la dichiarazione di vendita già sottoscritta dal IU, affinchè la inoltrasse assieme a tutte le altre dello stesso genere allo studio notarile per l'autentica della firma. Hanno anche aggiunto i giudici che posto che la dichiarazione era già sottoscritta, il TT non può non essere stato consapevole della azione delittuosa programmata dal AT, prestandosi a coadiuvarlo. In buona sostanza, il ragionamento, razionale e completo dei giudici del merito, è stato quello di valorizzare la circostanza per cui, pur in assenza di prova di accordo formale tra gli imputati, il TT e il AT hanno agito dimostrando la consapevolezza che il notaio, con lo studio del quale avevano rapporti abituali,
6 aveva adottato una prassi sbrigativa per la autentica delle firme e quindi hanno passato allo studio notarile la dichiarazione di vendita già sottoscritta dal IU nella ragionevole previsione che il professionista avrebbe autenticato la firma anche di persona assente.
Il motivo di ricorso si rivela dunque infondato.
Quanto alla seconda parte del primo motivo di ricorso del TT v'è da osservare che la dichiarazione di tale imputato non è stata oggetto di travisamento da parte dei giudici ma di mera valutazione, immune peraltro da censure perché non affetta né dal vizio della mancanza né da quello della manifesta illogicità della motivazione.
I giudici, in altri termini, non hanno affatto sostenuto che il TT sia stato autorem di una vera e propria confessione in ordine alla propria responsabilità ma hanno dedotto indizi seri di colpevolezza dalla affermazione del medesimo, circa l'invio, che egli curò, della dichiarazione di vendita del IU corredata dal documento di identità dello stesso.
Ancora una volta la lettura della sentenza di secondo e di primo grado, unitariamente condotta, rivela che tale attività è stata ritenuta sintomatica del concorso nel falso del no taio, p er l a r agione che, di regola, l'acquisizione d el decumento di identità attiene ad una attività di indagine che è propria del notaio il quale non ha necessità, se non rivelando così una prassi illegittima, che terzi collaboratori o caoadiutori esterni gli procurino anticipatamente dati che egli è tenuto personalmente ad acquisire e valutare alla presenza dell'interessato.
Il secondo motivo di ricorso del TT è inammissibile.
Il ricorrente avanza richiesta di "esclusione della costituzione di parte civile" per mancanza di richiesta di danni in sede civile.
Occorre in primo luogo evidenziare che la tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione "in limine" e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla "legitimatio ad processum", che non siano state dedotte nei termini, rendendo - conseguentemente- stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti (rv 212617). Nella specie la parte non dichiara nemmeno di avere posto la questione in limine e non fa riferimento ad alcuna ordinanza di rigetto di una simile eccezione che quindi non poteva essere posta per la prima volta nel giudizio di impugnazione. Ad interpretare poi il motivo di ricorso come censura non alla ritenuta legitimatio ad processum ma al mancato diniego del risarcimento del danno per assenza di una richiesta in tal senso, ci si può riportare a quanto sopra osservato a proposito dei limiti di impugnabilità della condanna generica al risarcimento del danno.
Il terzo motivo è inammissibile.
Inammissibile infatti era già il motivo di appello col quale, del tutto genericamente e quindi in violazione del disposto dell'art. 581 cpp, veniva richiesta la riduzione di pena. La Cassazione ha il potere, conferitole dall'art. 591 uc cpp, di rilevare la inammissibilità non dichiarata nel precedente grado di giudizio.
PQM
7 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 15 maggio 2009
Marie Verbul Il Presidente il Cons. est.
Maria Rot
Depositata in Cancelleria
Roma, lì 19 GIU.2009
IE EL ott.ssa O. GALLIANO)
8