Provvedimento: […] 1. L'art. 586 cod. proc. pen. sancisce che, quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. […] E' evidente, allora, che si tratti di ordinanza in relazione alla quale la citata norma di cui all'art.586 cod. proc. pen. contempla la possibilità di impugnazione solo unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio. […]
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