Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2005, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1519
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23521/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 17 marzo 2003 dal Giudice di Pace di TIVOLI;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 25 marzo 2003 il Giudice di Pace di TIVOLI dichiarava ST IA colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, commessa in VISCOVARO il 28 aprile 2002, e lo condannava alla pena di Euro 774,68 di ammenda.
Il giudice indicava le prove della responsabilità dell'imputato sia nelle risultanze del test alcolimetrico, sia nei sintomi dell'ebbrezza percepiti dagli agenti e desunti dal suo "stato" e dalla condotta di guida (procedeva "zigzagando...... creando pericolo per la circolazione").
Concludeva affermando che la sanzione poteva essere irrogata nella misura "del minimo edittale" (in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato, della sua spontanea collaborazione con gli agenti e della occasionalità del fatto) e che dovevano essere riconosciute le "attenuanti".
2. Propone ricorso per Cassazione l'imputato, articolando tre motivi e chiedendo l'annullamento della sentenza.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice non ha irrogato, come affermato in sentenza, la pena nel minimo edittale.
Il minimo edittale - afferma il ricorrente - per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, era di Euro 328,00, ragione per cui, applicata la diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice avrebbe dovuto comminare la pena di Euro 218,67, non quella di Euro 774,68.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, osservando che il giudice di pace ha riconosciuto, nel determinare il trattamento sanzionatorio, l'occasionante del fatto, l'incensuratezza e la collaboratività dell'imputato ma non ne ha tratto le dovute conseguenze vale a dire l'esclusione, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34 della procedibilità, omettendo di pronunciarsi sulla relativa richiesta formulata dalla difesa nell'udienza dibattimentale.
2.3 Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità.
Rileva, anzi tutto, che il test alcolimetrico non era utilizzabile perché eseguito in violazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 379, comma 2, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che impone che la concentrazione alcolemica di cui al comma 1 risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti;
nella specie, invece, vi era stata una sola determinazione. Osserva, inoltre, che nessuno degli operanti aveva riferito di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui afferma che, per la contravvenzione in esame, il minimo edittale era di Euro 328,00.
Invero, a far tempo dal 2 gennaio 2002, la sanzione per detta contravvenzione, se giudicata dal Giudice di pace o dal Tribunale alle condizioni richiamate nelle disposizioni transitorie del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, articolo 64 era, a norma del citato D.Lgs.,
articolo 52, comma 2, lettera c), quella dell'ammenda da Euro 774,00 a Euro 2.582,00 o della permanenza domiciliare da venti a quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. È di tutta evidenza, pertanto, che il giudice ha in concreto irrogato la pena nel minimo edittale, seppur trascurando che i decimali erano stati troncati dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, articolo 51, comma 2 e 3, (la traduzione e l'arrotondamento con eliminazione dei decimali, previsti da detta norma, operavano sull'astratta disposizione sanzionatoria dal 1 gennaio 2002, un giorno prima, quindi, dell'entrata in vigore delle disposizioni che avevano attribuito al Giudice di pace la competenza per la contravvenzione in esame, prevedendo il relativo trattamento).
4. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza, a norma dell'articolo 546 c.p.p., deve contenere la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata".
La regola esclude la configurabilità del vizio di omessa motivazione allorché il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (cfr. Cass. 4^, 4 giugno 2004, Perino, RV 229688).
In altre parole, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame il giudice, affermando che le prove della responsabilità dell'imputato dovevano desumersi sia dal tasso alcolemico (2,04 grammi per litro) sia dai "sintomi" dell'ebbrezza percepiti dagli agenti e desunti dal suo "stato" e dalla condotta di guida (procedeva "zigzagando.... creando pericolo per la circolazione"), ha implicitamente e correttamente escluso sotto il profilo oggettivo la ricorrenza della ipotesi della particolare tenuità del fatto invocata dall'imputato. A questo si aggiunga che riferirsi, come ha fatto il giudice di merito, per determinare il concreto trattamento sanzionatorio, comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla occasionalità del fatto, alla incensuratezza ed alla collaboratività dell'imputato non significa - come sostenuto dal ricorrente - enunciare la sussistenza delle condizioni per escludere la "procedibilità" D.Lgs. n. 274 del 2000, ex articolo 34 atteso che ad integrare il fatto di lieve tenuità devono concorrere, insieme all'occasionalità del medesimo, l'esiguità del danno o del pericolo derivatone e il grado della colpevolezza, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
5. Manifestamente infondato è, altresì, l'ultimo motivo di ricorso. Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 379; in particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (cfr. ex pluribus Cass. 4^, 2 dicembre 2003, Mazzedda). Nella specie, non è dubitabile che il giudice abbia fornito adeguata motivazione all'affermazione di responsabilità desumendola dal contenuto dell'acquisita relazione di servizio degli operanti dal quale si evince che il IA aveva tenuto un'anomala condotta di guida, in particolare, "zigzagando".
Detta circostanza, sintomatica dell'esistenza dello stato di ebbrezza, ed indicata dai verbalizzanti nella notizia di reato, come imposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 379, comma 3, aveva trovato, poi, conferma nei risultati del test alcolimetrico.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006