Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna della vittima di un'aggressione armata che, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni alle Forze dell'ordine sul luogo, sull'autore e sulle ragioni del ferimento).
Commentari • 5
- 1. Art. 378 - Favoreggiamento personalehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali È esclusa la configurabilità del favoreggiamento personale in presenza di un reato permanente (SU, 32658/2012). Ad un orientamento minoritario, secondo il quale tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile …
Leggi di più… - 2. Art. 390 - Procurata inosservanza di penahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Gli artt. 378 e 390 definiscono reati di pericolo a forma libera, che sono integrati da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche (e le investigazioni) sono già in corso (o si potrebbero iniziare), non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, 9415/2016), ma occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, 24535/2015) (riassunzione dovuta a Sez. 6, 29816/2017). Integra il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390) - che è …
Leggi di più… - 3. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
Leggi di più… - 4. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e favoreggiamento reale (art. 379 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2022
Indice: Disciplina comune Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose del favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e del favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) trovano sede nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria. Tali norme poste, quindi, a tutela della corretta amministrazione della giustizia presentano un fondamento comune caratterizzato: oggettivamente dall'esistenza di un reato precedentemente commesso (c.d. “reato presupposto” completo in tutti i suoi …
Leggi di più… - 5. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
9 4 15 / 1 6 " REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 202 Giovanni Conti - Presidente - UP -16/02/2016 Maurizio Gianesini Angelo Costanzo R.G.N. 34655/2014 Anna Criscuolo - Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2014 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/04/2014 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 08/10/2012 dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nei confronti di RR NO, ritenuto colpevole del reato di favoreggiamento personale e per l'effetto condannato, applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di mesi cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. In sede di merito era stato accertato che il 14.11.2009 l'imputato era stato vittima di un'aggressione armata ed aveva riportato ferite da taglio al volto, Gr giudicate guaribili in giorni 10; il personale di polizia, recatosi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Trapani, aveva chiesto al RR di fornire indicazioni sul luogo, sull'autore e sulle ragioni del ferimento, ma questi aveva rifiutato di rispondere alle domande sia nell'immediatezza che presso il commissariato, dichiarando a verbale che non intendeva al momento fornire alcuna notizia. In sede di appello il difensore dell'imputato ne aveva chiesto l'assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendovi prova che l'imputato conoscesse o avesse visto il o i suoi feritori;
in subordine, aveva chiesto applicarsi l'esimente prevista dall'art.384 cod. pen. ed il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. I Giudici dell'appello avevano respinto la prospettazione difensiva, ritenendo integrato il reato dalla condotta omissiva dell'imputato, che, non solo si era rifiutato di rivelare l'identità degli aggressori, ma persino di indicare il luogo in cui l'aggressione era avvenuta ed il motivo della stessa, così impedendo di fatto alla polizia giudiziaria di avviare le indagini in ordine ad un fatto di indubbia gravità. Esclusa l'applicabilità dell'esimente invocata, avevano negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione dei numerosi e gravi precedenti e del comportamento processuale dell'imputato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che ne chiede l'annullamento per violazione degli art.378 e 62 bis cod. pen. in relazione all'art.606 lett. d) cod. proc. pen. L'imputato deduce l'impossibilità di configurare il reato di favoreggiamento in presenza di una condotta omissiva, non essendo stato dimostrato che egli conoscesse o avesse potuto scorgere le sembianze dei suoi aggressori, cosicché non poteva essergli contestata l'omessa collaborazione con le forze dell'ordine. Deduce l'insussistenza dell'obbligo giuridico di collaborare nella ricerca dell'autore del reato o di rendere dichiarazioni agli inquirenti, che non avevano ancora avviato alcuna indagine. Censura il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale, non essendo i primi ostativi al riconoscimento delle attenuanti né obbligatoria la confessione, in quanto il diritto al silenzio é espressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. h 2 re Il ricorrente ripropone i motivi già proposti in appello, limitandosi a sostenere l'erroneità della decisione impugnata, in quanto a suo avviso il reato di favoreggiamento personale avrebbe esclusivamente natura commissiva. Ribadito principio secondo cui è inammissibile per genericità il ricorso i cui motivi si limitino ad enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181), senza porre specificamente in relazione gli aspetti critici ed i passaggi contestati con le contrarie deduzioni difensive di volta in volta formulate, è ormai pacifico che il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi, anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria (v. Sez. 6, n. 37757 del 07/10/2010, Menegazzo, Rv. 248603) o rifiutando di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità, desumibile dagli art. 351, 362 comma 1 e 198 cod. proc. pen. ( v. Sez. 6, n. 31436 del 18/05/2004, Tuberoso, Rv. 229270 e Sez. 6, n. 30349/13, Rv. 256909). Precisato, inoltre, che il reato di favoreggiamento personale é reato di pericolo, la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799). Ne discende che é irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le indagini non fossero ancora iniziate. Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di appello, che ha valorizzato il netto rifiuto del RR di fornire qualsiasi indicazione, persino sul luogo dell'aggressione, in modo da impedire ogni accertamento sul grave episodio. Parimenti esente da vizi e congruamente motivato è il diniego delle attenuanti generiche, argomentato in base ai precedenti dell'imputato ed all'intensità del dolo. 3 яя li Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Anna Criscuolo ماسوم DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR 2016 AADICA M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito E T O N +