Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante.
Commentari • 2
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
Leggi di più… - 2. Art. 575 - Omicidiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2015, n. 49090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49090 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
C 49 0 9 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 1519/2015 dott. Domenico Gallo - Presidente - dott.ssa Mirella Cervadoro - Consigliere - P.U. 4/12/2015 R.G.N. 39374/2014 5 dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere - dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO AF nato a [...] [...] avverso la sentenza del 1/12/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1/12/2014, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28/11/2013, che aveva condannato LO AF alla pena di anni otto di reclusione ed € 8000,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. a) 110, 81, 56 - 629 comma 2 cod. pen. 7 legge n. 203 del 1991; b) 110, 610 cod. pen. 7 legge n. 203 del 1991. Ru 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dall'imputato, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di mancata derubricazione del tentativo di estorsione di cui al capo a) in violenza privata,, di sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e di trattamento sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 con riguardo alla mancata risposta alle doglianze formulate con i motivi di appello.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 69, 81 cpv. 132 e 133 cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena nei minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato sulla mera reiterazione delle doglianze proposte con l'atto di appello, rispetto alle quali le risposte fornite dalla Corte territoriale non presentano vizi di legittimità. E così segnatamente, il provvedimento impugnato contiene un'articolata ed esaustiva motivazione, puntuale in fatto e conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità, in ordine alla ritenuta configurabilità a carico del ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. Rileva, al riguardo, in via preliminare, il Collegio che l'art. 7 legge n. 203 del 1991 configura due diverse ipotesi di circostanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso;
tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato о indeterminato di persone. Non deve formare oggetto di prova ai fini dell'integrazione dell'aggravante l'esistenza dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente avere ingenerato nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione. In questo senso si è espressa questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza 2 aggravante in argomento: La ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente D e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata >> (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, Rv. 210405). Invece la seconda ipotesi di circostanza aggravante, richiedendo, per la sua integrazione, che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (sez. 1 n. 1327 del 18.3.1994, Rv. 197430). Ma non dovrà essere provata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente accertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppo criminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo. I Ora dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo evidente che si è fatto riferimento alla circostanza aggravante in argomento così come delineata in entrambe le fattispecie astratte sopra descritte. In tale direzione, da un lato, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità delle condotte evocative di un metodo riconoscibile come mafioso connesso al potere agire indisturbato per fini illeciti in un determinato territorio;
rileva al riguardo il Collegio che trattasi di valutazione in fatto che, essendo adeguatamente motivata in modo immune da contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. Da un altro lato, poi, si e' 1 fatto riferimento all'intima compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo del clan dei casalesi, la cui esistenza e' stata giudizialmente accertata ed alla cosciente ed univoca finalizzazione della condotta posta in essere all'agevolazione del sodalizio di appartenenza. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo proposto, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo giudice, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell'imputato e dell'assenza di elemento positivi valutabili in suo favore. E 3 Ru sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Domenico GalloDomenico dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone ufello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 11 DIC. 2015 CANCELLIERE 4 Claudia Pianelli