Sentenza 7 agosto 2012
Massime • 1
Non è ravvisabile alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a contestazione di ricettazione continuata di assegni provento di furto e di sostituzione di persona, in cui la S.C. ha ritenuto non insufficienti le indicazioni sul tempo e sul luogo dei fatti oggetto dell'imputazione).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2012, n. 43481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43481 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/08/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 38
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 25605/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IC N. IL 15/01/1973;
2) AR GI N. IL 15/03/1964;
3) UT TI N. IL 09/09/1973;
4) RI NO N. IL 14/01/1976;
5) PE LO N. IL 01/01/1970;
6) PE GI N. IL 31/08/1972;
7) RE DE GI N. IL 18/01/1979;
avverso la sentenza n. 1922/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Priolo Michele per AR GI, avv. Maragliuccio Pasquale per RE DE GI, avv. Pardo SE anche in sost. proc. dell'avv. Scarlata ME per PE LO e PE GI e UT TI che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 15 gennaio 2003 il Tribunale monocratico di Reggio Calabria ha dichiarato CU ME SE, CE CO, AR IO, TA TI, ME NO, OP OL e OP SE responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di ricettazione continuata di assegni bancari emessi dal Credito italiano di Trieste, in quanto ritenuti provenienti dai delitti di sostituzione di persona e furto commessi da ignoti l'11 agosto 1997 in danno della SASA Assicurazioni s.p.a.. Concesse le attenuanti generiche a CU, ME e OP SE, la predetta sentenza ha condannato TA e OP OL alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa, CE e AR alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa, CU alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, OP SE alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, ed infine il ME alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 gennaio 2012, ha assolto OP OL dal reato di cui al capo G) dell'imputazione, con riferimento all'assegno recante il n. 10489301347, per non avere commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 2.700,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo rispettivamente i motivi di doglianza qui di seguito illustrati.
3.1. CE CO, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto:
a) la violazione dell'art 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 648 c.p.p., avendo la Corte d'appello apoditticamente ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo di doglianza ivi sollevato, escludendo il suo coinvolgimento nel reato presupposto sull'erroneo assunto che tale reato doveva necessariamente identificarsi nella fattispecie del furto e non in quella dell'appropriazione indebita, posto che l'imputato ben avrebbe potuto rinvenire gli assegni smarriti anche successivamente alla consegna del pacco al soggetto sconosciuto. Una carenza motivazionale dell'impugnata decisione, inoltre, sarebbe rinvenibile nel mancato esame della doglianza relativa alla totale mancanza di prove certe circa il comportamento illecito asseritamente attribuito al ricorrente, sia per la già evidenziata censura, sia in ordine al profilo inerente alla mancanza dell'elemento psicologico circa la consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 133 c.p., omettendo la sentenza di merito di fornire logiche e coerenti valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato determinato in maniera assolutamente spropositata.
3.2. ME NO, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 81 cpv. e 648 c.p., essendo la Corte d'appello pervenuta all'affermazione di responsabilità sulla base di risultanze processuali che si prestano a conclusioni tutt'altro che univoche, avuto riguardo, in particolare, al fatto che il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ricettazione per aver accettato il rischio dell'illecita provenienza degli assegni ed essersi prospettato, dunque, il realizzarsi di tale eventualità, con la conseguenza che non vi fu certezza di lecita provenienza, ma dubbio sulla liceità medesima. L'impugnata decisione avrebbe pertanto ritenuto, quale indice ineluttabile della consapevolezza dell'illecita provenienza dell'assegno oggetto del delitto, l'assenza in capo al ricorrente di plausibili spiegazioni di senso contrario, in ciò violando i principi dettati dall'art. 192 c.p.p. in tema di apprezzamento delle risultanze probatorie, senza il riferimento ad elementi puntuali e significativi di riscontro ai fini della configurabilità del reato contestato.
3.3. AR IO, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto la nullità dell'impugnata sentenza per erronea applicazione di legge penale e processuale, e per manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 648, 133 e 62-bis c.p.. Non risulta che sia stata data risposta, ad avviso del ricorrente, ai vizi motivazionali della pronuncia di primo grado, che riguardavano sia i criteri valutativi in base ai quali egli è stato individuato quale autore dei fatti contestati, sia la corretta qualificazione degli stessi ed il criterio sanzionatorio adottato. Sarebbe stato ignorato, in particolare, il tema relativo all'individuazione del soggetto - rimasto del tutto sconosciuto - cui sarebbe stato consegnato il plico contenente gli assegni, tema, questo, rilevante al fine di superare il quesito attinente alla concreta possibilità dell'identità fisica tra il soggetto prenditore degli assegni e quello che li ha poi negoziati. Parimenti illogico, inoltre, risulterebbe il passaggio motivazionale in cui si esclude che taluno degli imputati possa essere stato l'autore del solo furto per il breve tempo intercorso tra la data di commissione del reato presupposto e quella di negoziazione degli assegni. Nessun cenno, infine, sarebbe stato operato in sentenza quanto alle ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio irrogato.
3.4. TA TI, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cc.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 c.p., e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non avendo la Corte di merito fornito logica motivazione in ordine all'esclusione della partecipazione del ricorrente nel reato presupposto di furto, mentre proprio la circostanza temporale dell'incasso dei titoli appena quarantotto ore dopo la loro sottrazione sarebbe un chiaro indice di averne avuto il possesso quasi subito, rendendosi in tal modo autore (o coautore) del reato presupposto;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 121 c.p.p., e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non avere la Corte di merito tenuto conto della memoria difensiva depositata all'udienza del 26 gennaio 2012, con allegata documentazione, e per non avere motivato in ordine alle richieste difensive ivi contenute, che miravano a dimostrare la positiva personalità attuale dell'imputato e la condotta da lui tenuta successivamente alla commissione del fatto (condotta, peraltro, favorevolmente valutata dal Tribunale di sorveglianza), confermando invece l'entità delle pene inflitte dal Giudice monocratico nella sua pronuncia del 2003;
c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 62-bis c.p., e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, per non avere la Corte di merito tenuto conto della positiva condotta dell'imputato susseguente al reato, e del lungo lasso di tempo intercorso dalla sua commissione, cosi omettendo di ridurre l'eccessivo trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale, in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.. 3.5. CU ME SE, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 552 c.p.p., comma 2, nonché agli artt. 81 cpv. e 648 c.p., recando il decreto di citazione a giudizio insufficienti indicazioni circa il tempo ed il luogo del fatto contestato, sì da non consentire un valido esercizio del proprio diritto di difesa;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e), in relazione agli artt. 81 cpv. e 648 c.p., nonché in relazione agli artt. 192, 195 e 507 c.p.p., apparendo l'impugnata sentenza censurabile sotto l'aspetto della motivazione, in considerazione della incompletezza dell'istruttoria dibattimentale celebrata in primo grado, stante la revoca dell'ordinanza di ammissione di un teste fondamentale (DU SE, quale responsabile della società "Chelidon s.r.l." che aveva richiesto i titoli) al fine di una corretta qualificazione del fatto di reato come furto, ovvero come truffa (testimonianza, questa, sollecitata invano anche nel giudizio di secondo grado). Ingiustificato risulterebbe, inoltre, il diniego opposto dal Giudice di prime cure di procedere alla perizia grafica richiesta dalla parte, non potendo egli esprimere valutazioni tecniche in merito alla comparazione tra la firma di traenza degli assegni e quella dello stesso CU, che aveva documentato l'avvenuto smarrimento, nei giorni precedenti il furto dei titoli, del proprio portafogli e dei documenti in esso contenuti, compresa la carta d'identità (mezzo di prova, quello ora indicato, che avrebbe condotto, per la sua decisività, ad una soluzione diversa od opposta rispetto a quella dell'impugnata sentenza).
3.6. OP OL e OP SE, infine, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno dedotto:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in riferimento agli artt. 648 e 81 c.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al periodo temporale ed alle modalità con le quali si sarebbe consumato il cd. reato presupposto, apparendo una mera congettura, non riscontrabile in alcuna massima di esperienza, quella espressa dai Giudici di merito sul fatto che, essendo trascorsi due giorni tra la consegna del plico (11 agosto 1997) e la negoziazione del primo titolo (13 agosto 1997), era da escludersi una partecipazione al reato di furto da parte dei ricorrenti;
la ritenuta consumazione del contestato reato di ricettazione sarebbe dovuta avvenire, pertanto, solo a seguito dell'esclusione della partecipazione al reato a questo prodromico, esclusione, tuttavia, non logicamente fondata nella motivazione dell'impugnata pronuncia, avuto riguardo al fatto che il lasso temporale di soli due giorni di distanza tra la consegna del plico e la prima negoziazione poteva, semmai, essere considerato un termine "troppo breve", per i prenditori del plico, ai fini dello "smistamento" dei titoli ai diversi ricettatori;
carente risulterebbe, inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prova della piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale della condotta, ravvisandosi, tutt'al più, gli elementi per configurare la presenza di un mero dolo eventuale;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p., non essendosi la Corte di merito pronunziata sulla richiesta, formalmente avanzata nei motivi di gravame, di acquisizione di due verbali di interrogatorio resi nella fase delle indagini preliminari (in data 28 marzo 1998 e in data 20 ottobre 1998) da IO RI, verbali il cui contenuto avrebbe consentito ai Giudici del merito di ritenere provata la circostanza che il plico contenente i libretti di assegni, posizionato completamente all'interno della cassetta delle lettere della società destinataria, non fosse alla merce di ogni avventore dello stabile, e che il reato presupposto, dunque, si sarebbe potuto consumare in un momento ancor più ravvicinato alla negoziazione del primo titolo, così avallando la tesi difensiva che i ricorrenti non potessero esser giudicati per il reato di ricettazione, bensì per quello di furto;
c) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 62-bis c.p., non avendo la Corte di merito preso in considerazione, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, la giovane età del ricorrente OL OP e la mancanza di precedenti giudiziari successivi al fatto contestato, oltre alla lontananza temporale dei fatti stessi ed al lieve precedente penale relativo ad una risalente violazione della normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 133 c.p., non avendo la Corte d'appello fatto buon uso dei criteri ivi indicati, mitigando l'entità della pena detentiva anche sotto il profilo del notevole lasso temporale trascorso dalla consumazione dei fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi proposti da CE, AR, ME, CU, OP OL e OP SE sono inammissibili, in quanto volti non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di secondo grado, che ha, di contro, adeguatamente ricostruito la base storico-fattuale oggetto della regiudicanda. Infondato deve ritenersi, inoltre, il ricorso proposto dal TA, fatta eccezione per il primo motivo di doglianza ivi prospettato, anch'esso inammissibile per le medesime ragioni or ora indicate con riferimento alle posizioni degli altri ricorrenti.
5. Al riguardo, occorre anzitutto ribadire che, al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735).
Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti. Ne discende che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrenti, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
6. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, la cui lettura va pertanto combinata con quella resa dal Giudice di prime cure, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità degli imputati, fondandola sulle risultanze di prove testimoniali e documentali, dalle quali è emerso che i predetti hanno posto all'incasso - talora in più occasioni nell'arco di una sola giornata - i numerosi assegni di provenienza furtiva meglio specificati nei rispettivi capi d'imputazione, per l'importo complessivo di L. 185.170.000. Si trattava, come ampiamente esposto dalla Corte territoriale, di assegni in bianco provenienti dalla SASA Ass.ni s.p.a., che li aveva spediti, in data 6 agosto 1997, dalla propria sede centrale di Trieste al centro liquidazione sinistri della società situato in Reggio Calabria, presso la sede della "Chelidon" s.r.l. che li aveva richiesti. Il plico contenente i titoli era stato consegnato, in data 11 agosto 1997, dall'autista del corriere espresso ad una persona sconosciuta che stava facendo ingresso nella sede della società "Chelidon" s.r.l., e che aveva siglato la bolla di consegna rappresentandosi quale soggetto intraneo alla predetta società, con le qualità necessarie per adempiere a siffatto incombente. I titoli, poi, erano stati negoziati tutti nell'arco temporale ricompreso fra il 13 agosto ed il 1 settembre di quell'anno.
Al riguardo deve osservarsi come la Corte territoriale abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, rispondendo puntualmente alle obiezioni difensive e ponendo in evidenza, segnatamente, come - a prescindere dalla richiesta audizione del teste DU SE, responsabile della società Chelidon, avanzata dalla difesa del CU, la cui rilevanza è stata motivatamente esclusa, in tal guisa rigettandosi, già in sede di appello, l'analogo motivo di doglianza meglio indicato, supra, nel par. 3.5, lett. b) - debba ritenersi integrato il reato presupposto di furto in danno della predetta compagnia di assicurazioni, essendo risultato, sulla base degli elementi di prova in atti, che una persona rimasta non identificata comunque si è impossessata del plico che conteneva gli assegni, a nulla rilevando, poi, il fatto che si tratti di un soggetto intraneo, o meno, alla struttura della predetta società, poiché in entrambe le ipotesi prospettabili la conclusione pratica non muterebbe, stante l'uso che egli ha fatto dei titoli in questione.
Nè, peraltro, è emerso dagli atti, secondo l'impugnata decisione, alcun elemento di prova idoneo ad indicare le forme e i modi di un possibile coinvolgimento degli imputati nella commissione del delitto di furto dei titoli successivamente posti all'incasso. Al riguardo, poi, entrambe le decisioni di merito hanno giustificato il relativo percorso decisorio alla luce di sequenze argomentative incentrate su un apprezzamento in fatto motivatamente esposto, e come tale incensurabile in sede di legittimità, escludendo concordemente la possibilità di un concorso nella consumazione del delitto presupposto ed in tal senso valorizzando, sulla base di un corretto criterio inferenziale fondato su massime di esperienza congruamente utilizzate (ossia, le caratteristiche intrinseche dei titoli, le condotte ordinariamente tenute in analoghi episodi, le modalità e la concreta tempistica d'incasso degli assegni), la circostanza che tra la consumazione del delitto presupposto e la spendita dei titoli risulta essere trascorso un lasso temporale di due giorni, atteso che, nell'ipotesi contraria, gli imputati avrebbero provveduto immediatamente all'incasso dei titoli nella stessa giornata in cui ne fossero venuti in possesso (l'11 agosto 1997), ovvero, al più tardi, il giorno successivo.
Sul punto occorre infatti ribadire il principio, più volte espresso in questa Sede, secondo cui il controllo della Corte di cassazione in ordine ai vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali, come nel caso di specie, sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, fornendo attraverso l'iter motivazionale una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, dep. 24/04/2007, Rv. 237145; Sez. 6, n. 27862 del 24/06/2009, dep. 07/07/2009, RVl 244439). Nessuno degli imputati, inoltre, come è stato posto in risalto già dalla pronunzia del Giudice di prime cure, è risultato avere alcuna relazione, formale o sostanziale, con la "Chelidon s.r.l.", sicché, anche attraverso tale ulteriore argomento logico, è stata esclusa la loro partecipazione al delitto che costituisce l'antecedente storico e giuridico rispetto all'illecita detenzione dei titoli oggetto della regiudicanda. Occorre, del resto, considerare, sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, dep. 25/07/2011, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, dep. 06/03/2009, Rv. 243305), che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza anche attraverso prove logiche, e che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 02/02/2007, Rv. 235897; Sez. 2, n. 18034 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Rv. 228797). Per la configurabilità del delitto di ricettazione, dunque, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
Nel caso di specie, l'impugnata pronunzia ha posto in evidenza, con congrua ed esaustiva motivazione, in quanto tale esente da vizi in questa Sede utilmente prospettabili, che nessuna valida giustificazione è stata dagli imputati offerta in ordine alla provenienza dei titoli, in tal guisa uniformandosi al consolidato orientamento tracciato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, deve affermarsi la piena consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è un documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto, ovvero della persona da questi delegata (da ultimo, v. Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, dep. 27/06/2006, Rv. 234654).
Inammissibili, dunque, sulla base delle considerazioni or ora esposte, devono ritenersi le censure dai ricorrenti rispettivamente prospettate e specificamente indicate, supra, nei parr. 3.1, lett. a), con riferimento alla posizione di CE CO, 3.2., a quella di ME NO, 3.3., a quella di AR IO, 3.4., lett. a), a quella di TA TI, 3.5., lett. b), a quella di CU ME SE, 3.6., lett. a), a quelle di OP OL e OP SE.
7. L'eccezione di nullità per genericità dell'imputazione, dedotta dalla difesa del CU quale primo motivo di doglianza (supra, nel par. 3.5., lett. a)), è stata correttamente disattesa dai Giudici di merito, che al riguardo si sono fedelmente attenuti alla consolidata regula iuris da questa Suprema Corte elaborata, secondo cui non è ravvisabile alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto, come nel caso di specie, sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 4342 del 27/02/1991, dep. 17/04/1991, Rv. 186801). Manifestamente infondata, inoltre, deve ritenersi l'ulteriore censura, dal predetto ricorrente prospettata, in ordine al diniego opposto dal Giudice di prime cure riguardo alla richiesta di perizia grafica sulla comparazione tra la firma di traenza degli assegni e quella dello stesso CU (v., supra, il par. 3.5., lett. b) ), avendo i Giudici di merito ampiamente risposto alle obiezioni difensive sul rilievo della evidente strumentalità della denuncia di smarrimento del proprio documento identificativo, risoltasi in una mera dichiarazione ai Carabinieri il giorno prima che i tre titoli venissero incassati a suo nome, laddove la stessa denunzia nulla diceva in merito alla disponibilità di altri documenti d'identità in suo possesso, con i quali egli ben poteva concludere la negoziazione dei titoli, tenuto conto, altresì, del rigoroso controllo posto in essere dagli operatori bancari sull'identità di colui che porta all'incasso (nel caso di specie, peraltro, in ben tre occasioni) gli assegni di traenza.
La predetta denuncia di smarrimento, dunque, è stata, con congrua ed esaustiva motivazione, ritenuta incapace di sminuire l'efficacia dimostrativa degli ulteriori risultati probatori desumibili aliunde a carico dell'imputato, ponendosi altresì in evidenza, e solo in via del tutto residuale a fronte del compendio probatorio oggetto di valutazione, l'evidente attribuibilità al ricorrente della firma apposta sui titoli in sequestro, affermata sulla base di un congruamente motivato apprezzamento in fatto, in questa Sede, come tale, assolutamente non sottoponibile ad alcun tipo di censura. Implicitamente disatteso, inoltre, deve ritenersi il motivo di doglianza (partitamente illustrato, supra, nel par. 3.6., lett. b)) sollevato da OP OL e da OP SE in ordine alla richiesta acquisizione di due verbali di interrogatorio resi da IO RI, avendo la Corte distrettuale mostrato di esaminare con specifica attenzione, così come, del resto, lo stesso Giudice di primo grado, le risultanze emergenti dalle dichiarazioni del predetto teste - escusso quale dipendente del corriere espresso che aveva materialmente effettuato la consegna del plico destinato alla "Chelidon s.r.l." - il cui contenuto è stato analiticamente vagliato da entrambi i Giudici del merito, ponendolo a raffronto con gli esiti delle ulteriori acquisizioni del compendio probatorio.
8. Parimenti infondati, infine, devono ritenersi i rilievi difensivi svolti in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche per i ricorrenti CE CO, AR IO, TA TI e OL OP v., supra, i motivi rispettivamente articolati nei parr. 3.1., lett. b), 3.3., 3.4., lett. b) e lett. c), 3.6., lett. e) e lett. d), ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che ha fatto riferimento, sia pure sinteticamente (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Rv. 230278; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, dep. 04/08/1998, Rv. 211583), ai motivati criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo, al riguardo, la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, muovendosi di contro le deduzioni difensive nella prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione di merito. Occorre peraltro considerare, in relazione a tale ultimo profilo e con specifico riferimento alla censura dal ricorrente TA articolata, supra, nel par. 3.4., lett. b), che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, dep. 07/07/2011, Rv. 250900).
9. In definitiva, le conclusioni cui perviene l'impugnata sentenza riposano su una base probatoria congruamente rappresentata come completa ed univoca dalla Corte di merito, che ha posto in rilievo gli elementi significativi da cui ha tratto il consequenziale apprezzamento sul carattere di mera ipotesi alternativa della ricostruzione fornita dalle difese, ritenendola peraltro contraddetta dai numerosi elementi di prova processualmente acquisiti. La Corte territoriale, dunque, ha compiutamente esposto le ragioni giustificative dell'epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del contestato delitto di ricettazione e delle diverse condotte delittuose specificamente addebitate ai ricorrenti. Nè, peraltro, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifestamente percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza del percorso motivazionale alle acquisizioni processuali. 10. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da CE, AR, ME, CU, OP OL e OP SE, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille, Al rigetto del ricorso del TA consegue, per effetto della medesima disposizione or ora menzionata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di CE D., AR E., ME A., OP P., OP G., CU D.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di TA TI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 agosto 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012