Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alle qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo nell'attualità dell'esercizio delle relative mansioni, ma anche quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto le predette qualifiche, sempre che sussista un rapporto funzionale tra la commissione del reato e l'ufficio ricoperto. (Fattispecie relativa all'omessa restituzione di fascicoli processuali da parte di un giudice di pace, a seguito della cessazione delle relative funzioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 20558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20558 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 995
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18713/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
avverso la sentenza 20 aprile 2007 del Tribunale monocratico di Ancona, che ha assolto PO IN, nata il [...], dal reato contestatole ex artt. 360 e 328 c.p.. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per la conversione dell'impugnazione in appello.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza 20 aprile 2007 del Tribunale monocratico di Ancona che ha assolto, perché il fatto non sussiste, PO IN dal delitto di cui all'art. 328 c.p. in relazione all'art. 360 c.p., per avere, quale Giudice di pace e dunque pubblico ufficiale, omesso di restituire all'Ufficio, all'atto della cessazione dell'incarico (16 gennaio 2006), e nonostante richiesta scritta in tal senso del Coordinatore dell'Ufficio (27 marzo 2006) e del presidente del Tribunale di Forlì (20 aprile 2006), i fascicoli:
L R.G. 116/A/04; 1575/A04; 1207/A04; 1643/A/04; 14/A105; 426/A05;
458/A/05; 658A/05; 698A/05; 710/A/05; 758/A05; 786/A05; 830/A05;
899/A05; che ad eccezione del N. 1575/A04 (non rinvenuto) venivano sequestrati il 23 giugno 2006 e quindi riconsegnati al Presidente del Tribunale di Forlì. Fatti accertati in Cesena-Forlì dal 16 gennaio 2006.
Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei fatti, sostenendo che, essendo stati gli atti omissivi commessi dopo la cessazione della qualità di pubblico ufficiale della PO, non poteva applicarsi la norma repressiva dell'art. 328 c.p., e la mancata restituzione dei fascicoli (in tempo successivo al 16 gennaio 2006: data dell'avvenuta decadenza dalla funzione di Giudice di pace) non riguardava quindi la prestazione della funzione di magistrato onorario (ovvero la stesura della motivazione ed il deposito in tempi congrui del provvedimento giurisdizionale), ma un mero comportamento materiale, non inquadrabile nello schema del contestato delitto di omissione o rifiuto di atti d'ufficio.
Il Procuratore generale ricorrente lamenta in proposito vizio di motivazione e violazione di legge nel senso che la condotta contestata, laddove non inquadrabile nella previsione dell'art. 328 c.p., comma 1, rientrerebbe pleno jure nella condotta punibile a sensi del comma secondo della stessa norma.
In particolare la parte pubblica ricorrente segnala:
a) la paradossalità dell'argomentare del primo giudice, nella parte in cui equipara la mancata restituzione dei fascicoli processuali alla mera non-riconsegna di beni strumentali, dotazioni di servizio, arredi o macchinari funzionali all'esercizio dell'attività giudiziaria cui il pubblico ufficiale era preposto;
b) l'inaccettabilità del valore di radicale eliminazione dell'illecito attribuita al disposto dell'art. 360 c.p.. Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata con rinvio alla corte distrettuale per il giudizio di appello.
Invero, la tutela penale apprestata dall'ordinamento, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo, non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso, come puntualmente verificato nella fattispecie, si riconnetta all'ufficio già prestato. (Cass. Pen. Sez. 6, 9661/1977 Rv. 136544, V. anche Rv. 111807). La norma repressiva dell'art. 360 cod. pen. non richiede infatti, necessariamente, l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, e cioè che l'agente sia titolare dei poteri o della qualità di cui abusa nell'immanenza della condotta criminosa.
La non attualità della pubblica funzione, è pertanto priva di rilievo, considerato che la previsione di cui all'art. 360 cod. pen. - per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo - pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato.
Da ciò l'annullamento con rinvio che terrà conto del suindicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010