Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2007, n. 34974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34974 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI NN - Presidente - del 10/07/2007
Dott. CANZIO NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1036
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008398/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US OL N. IL 18/04/1978;
2) AL AR N. IL 07/11/1975;
3) PI NI N. IL 07/12/1971;
4) RE AN N. IL 17/03/1958;
5) NO FA N. IL 04/03/1960;
6) GR MARIO RINUNCIANTE N. IL 02/12/1944;
avverso SENTENZA del 21/07/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delehaye che ha chiesto: che il ricorso di SE sia dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia;
che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di BA AR e CA AN;
che siano rigettati i ricorsi di RE NG, SC OF, RU AO, per quest'ultima previa qualificazione del fatto come delitto di favoreggiamento reale, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 203;
Udito, per la parte civile, l'avv. G. Botta che si è associato alle richieste del P.G. e deposita nota spese;
Uditi i difensori Avv.ti Lo Re per CA A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Giovinco per CA A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. G. Aricò e Gianbruno per RE chiedono l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
avv. Tribolato per SE chiede che la posizione di SE sia esaminata nonostante la rinunzia al ricorso;
avv. Giovinco per SC C. chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 maggio 2005 il gip del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava:
RU AO colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, (capo 3) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, con la riduzione prevista per la scelta del rito, la condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, disponendo la sospensione della pena;
BA AR colpevole del delitto di favoreggiamento reale, così qualificata l'originaria contestazione ex art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, (capo 3): e, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione prevista per la scelta del rito, la condannava alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, disponendo la sospensione della pena;
CA AN responsabile del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, disponendo la confisca della ditta individuale al medesimo intestata;
RE NG colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, (capo 3) e, con la riduzione prevista per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;
SC OF colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, (capo 3) e art. 353 c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, (capo 4), esclusa in ordine al capo 4) l'ipotesi aggravata del comma secondo dell'ari. 353 c.p., e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto di cui al capo 3), con la riduzione prevista per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, disponendo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni due;
SE AR colpevole del delitto di cui all'art. art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, (capo 3) e, con la riduzione prevista per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
2. Il 21 luglio 2006 la Corte d'appello di Palermo, sezione quarta penale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, riduceva la pena inflitta a BA AR e RU AO rispettivamente ad anni uno, mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Entrambe le sentenze di merito evidenziavano che sulla base degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Reparto territoriale dei Carabinieri di Monreale, finalizzati, tra l'altro, alla cattura di BA IU - latitante, fin dal 1993, all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Palermo in relazione alla condanna, divenuta irrevocabile, pronunziata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo il 25 luglio 1997 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., oltre che ad ordinanze di custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio - e delle attività di intercettazione telefonica e ambientale, estese ai colloqui intercorsi in carcere tra BA IU, nel frattempo arrestato il 21 maggio 2002, e i suoi familiari, era stato possibile ricostruire l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, operante in territorio di Monreale, capeggiato dal predetto BA G., dedito alla commissione di una serie di gravi reati e all'acquisizione, alla gestione, al controllo di attività economi che, concessioni, appalti e servizi pubblici (in particolare nei settori del servizio di rifiuti solidi urbani e in quello edilizio) al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e per altri.
4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati i quali lamentano tutti erronea applicazione della legge penale e carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della prova della loro responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, tenuto conto del contenuto non univoco e chiaro della conversazioni intercettate, spesso indirette, inidonee a consentire la univoca identificazione degli interlocutori, la ricostruzione delle condotte da essi poste in essere, il contributo da essi fornito alla commissione degli illeciti loro rispettivamente contestati, la compiuta delineazione dell'elemento soggettivo.
RU AO lamenta inoltre;
a) carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omessa derubricazione del reato associativo in quello di favoreggiamento personale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 bis c.p., in assenza di condotte univocamente indicative della configurabilità del predetto reato e della prova del contributo causale asseritamente fornito alla vita del sodalizio.
CA A. denuncia: a) violazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, avuto riguardo alla circostanza che l'acquisto del bene oggetto della confisca (il supermercato situato in Monreale, piazza Fedele n. 1) non era riconducibile in modo esclusivo a proventi o a capitali provenienti da BA IU, con la conseguenza che la misura ablativa avrebbe dovuto essere contenuta, quanto meno, nella misura del 50% di pertinenza di BA G.; b) violazione di legge per insussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. SC C. deduce: a) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art.416 bis c.p.; b) violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del reato di associazione di stampo mafioso in quella di concorso esterno nel medesimo delitto o di favoreggiamento personale;
c) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 353 c.p., fattispecie criminosa non applicabile alle procedure a trattativa privata;
d) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, e dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; e) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
f) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione;
g) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due. RE A. lamenta: a) erronea applicazione dell'art. 414 c.p.p., essendo stata la riapertura delle indagini fondata sulla valutazione di elementi già acquisiti e non sulla necessità di accertamenti resi necessari dalla sopravvenienza di nuovi elementi dopo l'adozione del decreto di archiviazione, con conseguente abnormità del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 414 c.p.p., e inutilizzabilità degli atti posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; b) erronea applicazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., con riferimento alla mancanza di motivazione del decreto esecutivo n. 1050/02 n.r.i., adottato dal Pubblico Ministero all'esito della autorizzazione del g.i.p., ai parametri stabiliti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, fondati su un originario provvedimento viziato e su sei provvedimenti di proroga, anch'essi affetti dal medesimo vizio radicale;
c) violazione dei canoni di valutazione probatoria anche alla luce dell'omesso apprezzamento delle dichiarazioni di RU NN;
d) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
e) erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6.
SE, con dichiarazione resa il 26 febbraio 2007 all'Ufficio matricola del carcere dove si trovava detenuto, rappresentava di volere rinunciare al ricorso per cassazione in precedenza presentato. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso di SE AR deve essere dichiarato inammissibile. Alla rinuncia all'impugnazione, dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale che non ammette equipollenti e deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti, la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1^, 12 luglio 1996, ric. Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, ric. Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, ric. Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, ric. Ruggiero).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte di SE AR, detenuto, il 26 febbraio 2007, in presenza di Ufficiali di polizia giudiziaria addetti all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario, che hanno provveduto alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dall'interessato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
2. Il ricorso di RU AO è fondato.
L'imputata veniva riconosciuta responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali risultava che la stessa, nell'ambito di una precisa strategia finalizzata a evitare contatti diretti tra BA IU, per lunghi anni al vertice del sodalizio mafioso, e i suoi più stretti familiari, manteneva i collegamenti tra il detenuto, con il quale era autorizzata a avere colloqui visivi, e il figlio AS, parte attiva della stessa organizzazione e costante punto di riferimento degli altri associati, in un momento di difficoltà del gruppo che, con l'arresto di BA IU, aveva perso il suo principale referente.
Nel corso dei colloqui la donna riceveva direttive dal suocero in merito alle persone con le quali, per suo conto, doveva prendere contatto, veniva incaricata di sollecitare il marito AS a continuare a "esigere" (p. 257 e ss., 320 e ss. sentenza primo grado) e a riscuotere quanto più denaro possibile (telefonate del 19 giugno 2002 e del 23 luglio 2002 nel corso della quale BA IU fa inequivoco riferimento anche a sostanze stupefacenti, utilizzando il termine "droga") anche in vista del mantenimento dei membri dell'associazione.
La difesa lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato per il quale è intervenuta l'affermazione di penale responsabilità e all'omessa derubricazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa in quello di favoreggiamento personale.
Premesso che anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., è configurabile il concorso esterno (Sez. Un., 5 ottobre 1994, ric. Demitry;
Sez. Un., 27 settembre 1995, ric. Marinino;
Sez. Un., 30 ottobre 2002, ric. Carnevale;
Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, ric. Mannino), occorre rilevare che si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, "prende parte" alla stessa secondo un'accezione dinamica e funzionalistica con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima.
Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, che abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative del sodalizio o, quanto meno, di un suo particolare settore se si tratta di un'associazione articolata, e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
La configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "esterno" nel reato associativo postula, peraltro, una serie di condizioni: a) la realizzazione, nella forma consumata o tentata, di tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale;
b) il collegamento oggettivo e soggettivo della condotta di concorso con quegli elementi;
c) la reale efficienza causale del contributo atipico, materiale o morale, del concorrente esterno, in sinergia con quello dei partecipi interni, per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso.
La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato" (Sez. Un. 12 luglio 2005, ric. Marinino, cit.). Quindi il concorrente esterno nel reato associativo, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa e deve rendersi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione stessa.
L'iter logico argomentativo della sentenza impugnata non pare esaustivo ne' pienamente conforme ai parametri interpretativi in precedenza illustrati con specifico riferimento alla motivazione concernente la sussistenza dei complessi profili dell'elemento soggettivo del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto, tra l'altro, conto dello schema del delitto di favoreggiamento in cui sono state inquadrate le condotte di BA AR, figlia di BA IU.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RU AO e il rinvio per nuvo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che, ai sensi dell'art. 627 c.p., comma 3, si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
3. Relativamente al motivo di ricorso con il quale la difesa di RE deduce la violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 268 c.p.p., nel disciplinare l'esecuzione delle medesime "operazioni" e la localizzazione degli impianti, non ha inteso diversificare l'intercettazione ambientale rispetto a quella telefonica in coerenza con le indicazioni della Corte Costituzionale (sent. n. 34 del 1973), che ha affermato che la compressione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, tutelato dall'art. 15 Cost., nel contemperarsi con il distinto interesse, anch'esso costituzionalmente protetto, all'efficace prevenzione e repressione di gravi reati, sia subordinato al rispetto di garanzie non solo di ordine giuridico, ma anche tecnico, volte ad assicurare il controllo dell'Autorità giudiziaria a che "si proceda solo alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione".
È in questa prospettiva che si può cogliere il fondamento giuridico della sanzione dell'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni, laddove le garanzie tecniche di espletamento del mezzo di ricerca della prova siano state eluse sotto il profilo dell'obbligo di motivazione del decreto esecutivo derogatorio relativamente al duplice requisito dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura e delle eccezionali ragioni di urgenza.
La garanzia del provvedimento motivato del pubblico ministero, ex art. 268 c.p.p., comma 3, affinché possano essere utilizzati impianti diversi da quelli installati nella Procura, si applica indubbiamente anche alle operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti, le quali comportano un sacrificio più intenso dei diritti tutelati dall'art. 15 Cost., rispetto alle intercettazioni telefoniche (Sez. Un. 3 1.10.12001, Policastro;
Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, Gatto, rv. 226487). La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti: a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, ric. Gatto), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del Giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, ric. Campennì); è necessario, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Sez. Un. 21 giugno 2000, ric. Primavera). Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto). Con specifico riferimento, poi, alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo il rinvio al passo del decreto autorizzativo del g.i.p. in ordine alla situazione criminosa in atto, di per sè indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 32, ric. Policastro;
Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto, cit.).
Inoltre, per giurisprudenza consolidata (Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto, cit.), la motivazione per relationem è legittima allorché risultino rispettate le seguenti condizioni, nel caso di specie sussistenti: a) idonea giustificazione, contenuta nel provvedimento richiamato della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza o dell'insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) natura di atto del medesimo procedimento del provvedimento cui si fa rinvio;
c) conoscibilità o ostensibilità dell'atto richiamato al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro). Infine, l'inidoneità degli impianti di ascolto della Procura deve essere interpretata, in assenza di limitazioni testuali nella legge, non già restrittivamente, come mancanza dei requisiti tecnici necessari, ma come impossibilità di effettuare in modo utile e coordinato l'attività di intercettazione.
La fattispecie sottoposta all'esame della Corte è rispettosa dei principi in precedenza illustrati, essendo desumibile dalla concatenazione procedimentale dei provvedimenti adottati, motivati per relationem nel rispetto dei principi in precedenza specificati, la mancanza di linee e apparecchiature libere presso gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica, la loro inidoneità tecnica, pur in presenza di un'eventuale disponibilità, rispetto alle specifiche esigenze investigative, che richiedevano un immediato raccordo con le altre attività di polizia giudiziaria in corso, la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza correlate alle gravi attività delittuose in atto, espressive della operatività di una sodalizio di stampo mafioso finalizzato alla commissione di delitti di particolare allarme sociale, tra cui la turbata libertà degli incanti, alla alterazione dei fisiologici meccanismi della concorrenza economica in vista di un diffuso e capillare controllo delle attività di impresa, del rafforzamento della presenza sul territorio, del conseguimento di illeciti profitti, funzionali, tra l'altro, al mantenimento dei membri del sodalizio.
La ritenuta ritualità del ricorso a dotazioni esterne alla Procura rende legittime anche le successive proroghe, a giustificare le quali è, per giurisprudenza consolidata, sufficiente l'attestazione della persistenza dei presupposti originari.
4. Non merita accoglimento la censura, formulata dalla difesa di RE, riguardante l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.p.. È ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della ed. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili sulla base della formulazione dell'art.360 c.p.c., n. 5 che, in proposito, osservano che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del Giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2^, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
In questa ottica, nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (cfr. per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2004, n. 14262, Atzeri c/ Min. Interno, rv. 575031).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.
Nel caso di specie il ricorrente, nel formulare la censura, omette di riportare il contenuto di atti indispensabili ai fini della valutazione della doglianza formulata, quali la richiesta di archiviazione originariamente avanzata dal Pubblico Ministero, il conseguente decreto di archiviazione del g.i.p., l'istanza del pubblico ministero di riapertura delle indagini, il provvedimento emesso dal g.i.p. in accoglimento della stessa, limitandosi a richiami parziali, a deduzioni logiche e a commenti degli atti processuali, sforniti, come già si è detto, di qualsiasi riscontro testuale e documentale.
5. Il vizio di carenza e di manifesta illogicità della struttura motivazionale della sentenza impugnata, formulato da BA AR, CA AN, RE NG, SC OF, non è fondato.
5.1. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice. Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
5.2. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha evidenziato il complesso degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e ha illustrato le condotte specificamente poste in essere da ciascuno dei ricorrenti.
I Giudici di merito hanno sottolineato il ruolo attivo svolto da SC OF durante la latitanza di BA IU, reggente del sodalizio a seguito dell'arresto del padre, l'impegno profuso nella ricerca di un appartamento da mettere a disposizione di quest'ultimo durante la latitanza, il fitto intreccio delle relazioni finalizzate, grazie anche agli stretti collegamenti di cui il sodalizio poteva godere all'interno della pubblica amministrazione, alla illecita aggiudicazione, anche mediante il ricorso ad azioni di intimidazione o di danneggiamento, degli appalti nel settore dello smaltimento dei rifiuti del comune di Monreale, il cui meccanismo procedurale veniva alterato mediante la creazione di un "cartello di imprese", in modo da programmare preventivamente l'aggiudicazione dei lavori in favore di alcune di esse, ovvero mediante il sistema dei subappalti, malgrado l'espresso divieto sancito dal capitolato speciale. Particolarmente significative, in questa prospettiva, sono state ritenute le risultanze delle intercettazioni effettuate e le indagini svolte in ordine al contenuto della documentazione sequestrata presso il comune di Monreale.
Particolare rilievo è stato, poi, attribuito ad un complesso di conversazioni, intercettate tra l'ottobre e il novembre 1999, aventi ad oggetto le preoccupazioni manifestate, tra gli altri, a SC C. dai funzionari del comune di Monreale a seguito della iniziativa dei fratelli RC, titolari dell'impresa concorrente "Verde 2000", con sede a OP (frazione di Monreale), i quali, rilevando le irregolarità nella gestione degli appalti, avevano minacciato di rivolgersi alla Procura della Repubblica (ff. 77, 83 e ss., 123 e ss, 115 e ss., 132 e ss. sentenza primo grado, 5 e ss. sentenza di secondo grado contenente ampi rinvii a quella di primo grado). Dalle intercettazioni emergeva altresì che, in quello stesso periodo, la ditta dei RC era entrata in contrasto anche con un'altra ditta, facente capo a EN ARno di Bagheria, la cooperativa Giovani Bagheresi, che pretendeva di presentarsi ad una gara nonostante i diversi accordi in precedenza assunti. EN, imparentato con i Di SA, esponenti mafiosi di rilievo in Bagheria, sollecitava l'intervento della "famiglia" mafiosoa di Monreale, nella cui competenza territoriale operava la ditta, e in conseguenza di ciò si verificavano una serie di contatti tra IN, SC C. e LZ SE, investito del potere decisionale (f. 23 sentenza d'appello).
La sentenza impugnata ha sottolineato le conversazioni aventi ad oggetto i commenti di SC C. e del concorrente nel reato IN, i quali discutevano a lungo sul da farsi, giungendo a ipotizzare anche un agguato ai danni dei RC per impedire loro di presentare la busta. La decisione veniva rimessa, in ossequio alle regole vigenti nel sodalizio, a BA AS (nei cui confronti si è proceduto separatamente), reale proprietario della impresa "Ecologica Monrealese" (f. 17 sentenza di secondo grado), le cui quote sociali, nel dicembre 1999, erano state acquistate da SC C., dopo che era stata respinta la proposta, da lui formulata a BA AS, di intestarle fittiziamente a SE AR (f. 34 sentenza impugnata).
I Giudici di merito hanno evidenziato che SC C. si occupava, inoltre, della riscossione delle somme acquisite grazie alla illecita ripartizione degli appalti (f. 9 sentenza d'appello) e vigilava sull'adempimento da parte delle imprese aggiudicatane degli appalti dell'obbligo di versare all'organizzazione di stampo mafioso una parte delle somme (f. 15 sentenza impugnata).
Sulla base del complesso delle intercettazioni sinora illustrate la sentenza d'appello hanno sottolineato il ruolo di rilievo svolto all'interno del sodalizio mafioso da RE, soggetto cui i membri dell'organizzazione potevano rivolgersi, in situazioni connotate da urgenza, qualora fosse impossibile contattare BA IU o suo figlio AS, al fine di ottenere l'autorizzazione alla commissione di determinate azioni o un intervento autorevole finalizzato a dirimere situazioni complesse e difficoltose. È in questa ottica che i Giudici di merito hanno attribuito specifica valenza probatoria alle conversazioni intercettate, intercorse tra SC C. e IN e aventi ad oggetto lo svolgimento di una gara d'appalto che si doveva tenere a Bagheria e che, secondo gli accordi, doveva essere vinta dall'imprenditore EN con l'appoggio della ditta dei fratelli RC che avrebbe dovuto presentare un'offerta per rendere legale la gara e poi ritirarsi. Peraltro questi ultimi, consci della possibilità di vittoria della gara, non si erano dimostratati intenzionati a ritirare la sua offerta e, per questo motivo, EN aveva richiesto l'intervento degli esponenti mafiosi della zona di appartenenza del RC. Nell'impossibilità di avvicinare il capo latitante, IN e SC C. si rivolgevano a RE, persona assai vicina a BA IU e a loro gerarchicamente sovraordinata, in grado di dare ordini precisi sul da farsi.
La sentenza impugnata sottolineava l'effettivo contributo fornito da RE alla vita del sodalizio anche mediante la gestione degli affari illeciti del sodalizio, degli interessi della "famiglia mafiosa", in particolare nel settore edilizio e degli appalti, delle società o cooperative facenti capo al gruppo mafioso capeggiato da BA IU (come dimostrato dalle vicende della cooperativa "La rammendatrice" e dall'estromissione di MA EN dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa La Grecanica a seguito del suo arresto), nonché tramite l'organizzazione delle attività di mantenimento degli associati sia liberi che ristretti in carcere.
La sentenza impugnata, con motivazione puntuale, fondata sull'analisi delle intercettazioni telefoniche e ambientali, confortate dall'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, ha messo altresì in luce il ruolo di BA AR la quale, impiegata presso il supermercato "SISA", formalmente intestato a CA AN ma di fatto nella disponibilità di BA IU, si attivava, dopo i colloqui in carcere con il padre, per trasmettere a CA AN le direttive del genitore in ordine alle modalità di consegna del denaro e si occupava di fare da tramite per le consegne settimanali al fratello AS degli incassi spettanti al sodalizio mafioso.
Il provvedimento impugnato, a conforto della riconducibilità del supennercato al BA G., attribuiva rilievo anche alla circostanza che quest'ultimo, a seguito dell'arresto suo e di AR, sollecitava la figlia, anche attraverso RU AO, ad abbandonare l'occupazione presso il supermercato per non dare adito a sospetti e ad andare a lavorare presso la macelleria del marito (f. 46 sent appello).
L'affermazione di responsabilità di CA AN in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, è stato basato sulle risultanze delle indagini svolte in merito ai redditi dichiarati da CA A. e dai suoi familiari, alle modalità del trasferimento della licenza del supermercato "SISA", formalmente intestata a CA A., ma di fatto acquistata, nel 1996, da BA IU, latitante dal 1993, per la somma di L. 363.931,526, nonché, a titolo di locazione, dei relativi locali. Un parte della somma (pari a L. 92.931,526) venivano versata contestualmente alla stipula dell'atto, mentre la cifra rimanente veniva saldata a mezzo di dodici effetti cambiari, con scadenza mensile, tratti sul c/c intestato alla ditta, sul quale confluivano gli introiti del supermercato (f. 56 sent. appello).
I giudici di merito hanno valorizzato, quali ulteriori univoci elementi di colpevolezza, il contenuto delle intercettazioni da cui emergevano le modalità di consegna settimanale degli introiti del supermercato da parte di CA A. dapprima a AR e poi, dopo l'arresto di questi, a BA AS, anche per il tramite della sorella B. AR, nonché l'intenzione di CA A. di cedere la titolarità della ditta per il timore di conseguenze penali, intenzione non concretizzatasi a seguito del rifiuto opposto da BA IU, vero dominus (f. 60 sentenza d'appello). I Giudici di merito hanno evidenziato che il contenuto delle intercettazioni ha trovato, infine, un ulteriore elemento di conforto nelle parziali ammissioni dell'imputato, il quale riferiva di avere sostanzialmente instaurato una società di fatto con BA IU, intestandosi peraltro la titolarità esclusiva del supermercato. La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente spiegato, con riguardo alle posizioni dei ricorrenti indicati all'inizio del presente paragrafo, gli elementi di fatti, sopra sintetizzati, su cui ha fondato l'affermazione della loro responsabilità e ha diffusamente illustrato per ogni posizione il percorso logico-argomentativo seguito in rapporto ai reati contestati a ciascuno dei ricorrenti e agli elementi di prova che consentono di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi dei singoli delitti e la loro riconducibilità soggettiva. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Nè d'altra parte possono trovare ingresso censure, come quelle formulate dalla difesa di RE con riferimento all'omesso apprezzamento delle dichiarazioni rese da RU NN, che, lungi dall'inficiare il complesso impianto probatorio, mirano a confutarlo non nel suo contenuto obiettivio, bensì attraverso la mera prospettazione di dubbi e congetture.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nei ricorsi, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalle difese dei ricorrenti. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
6. Non fondata è la doglianza, formulata da SC C. e RE, con la quale si lamentano i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della medesima disposizione di legge.
L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e delfini perseguiti.
L'art. 416 bis c.p., comma 3, individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo.
Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.
La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato.
È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene. La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere. In mancanza di un quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p., risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p., in modo alternativo.
La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., può essere desunta, con metodo logico- induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, ritiene il Collegio che nel caso di specie i Giudici di merito abbiano effettuato una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comprese le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della medesima disposizione. Essi, infatti, hanno ricostruito la genesi, la composizione, gli ambiti territoriali e i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, l'apporto fornito da ciascuno dei soggetti a vario livello inseriti nel sodalizio, e hanno puntualmente analizzato le prove di colpevolezza, costituite dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali svolte, dall'esito delle indagini di p.g. svolte, anche in ordine alle modalità di svolgimento delle gare di appalto, dalle dichiarazioni acquisite.
Il complesso degli elementi acquisiti è univocamente dimostrativo del pieno e organico inserimento dei ricorrenti nel sodalizio di stampo mafioso con specifici ruoli e attribuzione di compiti, dell'attivo e consapevole contributo dai medesimi fornito alla operatività dell'organizzazione e all'attuazione dei fini dalla medesima perseguiti. Non possono, pertanto, trovare accoglimento le censure, formulate dalla difesa di SC C., in ordine all'omessa derubricazione del reato ex art. 416 bis c.p., nell'ipotesi di concorso esterno, tenuto conto dei principi già in precedenza richiamati in merito ai presupposti di configurabilità dello stesso, o al mancato inquadramento delle condotte nello schema previsto dall'art. 378 c.p., tenuto conto dell'apporto causale fornito dal ricorrente alla vita dell'associazione.
7. Non merita accoglimento il motivo di ricorso con il quale SC C. lamenta l'erronea applicazione dell'alt. 353 c.p.. Con la norma in esame viene sanzionata la condotta di chiunque ricorre a mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusioni, doni, promesse) al fine di impedire o turbare una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o di allontanare gli offerenti. Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere individuato nella libertà di partecipare allo svolgimento delle gare o di influenzarne l'esito secondo i principi della libera concorrenza, in modo da garantire al meglio il soddisfacimento del pubblico interesse o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, da consentire ai preposti di svolgere adeguatamente i loro compiti. (Cass. 26 gennaio 2000, Pizzarotti;
Cass. 22 luglio 1999, Merio;
Cass. 28 aprile 1999, Bruno;
Cass. 30 settembre 1998, De Simone). Con riferimento all'elemento oggettivo del reato per collusione deve intendersi ogni accordo clandestino volto ad alterare o eludere, anche attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti, il normale svolgimento della gara e per mezzo fraudolento ogni attività ingannevole, idonea a impedire o turbare la gara nell'ambito di un pubblico incanto o di una licitazione privata. Ne consegue che il reato è integrato da un complesso di condotte concretizzatesi, come nel caso in esame, da un lato nel distogliere o impedire la partecipazione alla gara di titolari di ditte che abbiano il serio proposito e la possibilità di partecipare alla gara, abbiano fatto un'offerta o siano nella condizione di farla, attraverso la preventiva individuazione delle ditte affidatarie delle gare e la programmazione della loro turnazione, e, dall'altro, nella concreta modificazione delle condizioni di svolgimento della gara, nozione quest'ultima comprensiva anche della ed. gara di consultazione inerente ad una trattativa privata autoregolamentata della pubblica amministrazione mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte. (Cass. 29 settembre 1998, Tarquini, rv. 212015; Cass. 28 aprile 1999, Bruno).
È indubbio, infatti, che in tal modo il conferimento di servizi pubblici (nel caso di specie raccolta dei rifiuti solidi urbani, noleggio delle relative apparecchiature, servizi di pulizia straordinaria) è avvenuto non solo in palese violazione delle relative regole procedimentali, ma anche al di fuori di un regime di effettiva concorsualità e di una rigorosa comparazione ispirata al criterio della par condicio degli interessi legittimi degli interpellati.
8. Priva di pregio è la violazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dedotta da CA AN, con riferimento alla confisca della ditta individuale al medesimo intestata, trattandosi di confisca obbligatoria a seguito della condanna in ordine al reato previsto dalla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita.
L'espressione attribuzione ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3^, 15 luglio 1993, n. 1665, ric. Lai, rv. 194682; Sez. 2^, 9 luglio 2004, n. 38733, ric. PM in proc. Casillo). La condotta di attribuzione, finalizzata a creare una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità e della disponibilità dei beni, del denaro o delle altre utilità non corrispondente alla realtà presuppone, peraltro, che il soggetto che procede all'attribuzione stessa, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti o operazioni simulate per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita. Nel caso di specie, alla luce di quanto in precedenza esposto, è pienamente provato che il vero dominus della ditta individuale intestata a BA IU era CA A., i cui redditi, oggetto di approfonditi accertamenti patrimoniali, erano caratterizzati da obiettiva assenza di qualsiasi rapporto di proporzione con il valore della ditta stessa.
9. Privo di pregio è il motivo di ricorso con il quale la difesa di CA A. e SC C. lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, art.
7. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola, argomentando correttamente che i ricorrenti, nel commettere i delitti di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, e art. 353 c.p., loro rispettivamente contestati, si sono avvalsi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso, secondo quanto in precedenza precisato al par. 6) e hanno posto in essere le condotte criminose con la specifica finalità di agevolare l'attività dell'associazione prevista dall'art. 416 bis c.p.. 10. Privo di pregio è il motivo di ricorso con il quale SC C. e RE lamentano violazione di legge e vizio motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito sottolineato nella motivazione del diniego delle stesse, in conformità ai principi costantemente enunciati da questa Corte, l'estrema gravità dei fatti, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata, l'intensità del dolo sotteso alle condotte, che hanno contribuito alla operatività di un pericoloso sodalizio criminale, alla gestione delle sue attività delittuose e degli ingenti profitti illeciti acquisiti grazie alle stesse.
11. Non fondati sono anche i motivi di ricorso con i quali SC C. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Con riguardo al primo profilo i giudici di merito hanno puntualmente specificato l'entità dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione, correlati alla qualità e alla natura dei reati commessi e all'elevata pericolosità sociale di cui essi sono espressivi.
Relativamente al secondo aspetto, occorre osservare che la sentenza impugnata appare conforme ai principi enunciati da questa Corte che ha stabilito che, in tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale, deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Cass. Sez. 4^, 25 febbraio 1999, n. 4559). Al rigetto dei ricorsi della BA M., del CA A., del RE, del SC C. consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RU AO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di SE AR che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi della BA M., del CA A., del RE, del SC C. che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007