Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta con i motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante).
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
06746-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3311 PEZZULLO ROSA Presidente - CALASELICE BARBARA UP 13/12/2018- TUDINO ALESSANDRINA -Relatore - R.G.N. 37768/2018 SCORDAMAGLIA IRENE ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CU IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2017 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Salvatore Silvestro, in sostituzione dell'Avv. Tommaso Calderone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21 aprile 2015, che aveva affermato la responsabilità penale di LA RR per il reato di lesioni in danno di AR TA.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, avv. Tommaso Calderone, articolano due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento alla valutazione probatoria, per avere la corte territoriale fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui è stato omesso il doveroso scrutinio di attendibilità, in presenza di rappresentazioni inveritiere e del contrasto con circostanze certe (referto dell'imputato riferibile a lesioni cagionategli dalla medesima persona offesa) omettendo di ritenere sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa.
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza о erronea applicazione della legge in riferimento alla esclusione dell'attenuante della provocazione, in presenza della reazione ad un fatto ingiusto della stessa persona offesa.
2.3. Il terzo motivo censura la determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Con memoria depositata in cancelleria il 21 novembre 2018, la parte civile AR TA, per il tramite del difensore Avv. Giovambattista Freni, ha contro dedotto alle argomentazioni difensive, chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono inammissibili perché manifestamente infondate le censure articolate nel primo motivo di ricorso. 2 1.1. L'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni è stata fondata su elementi dimostrativi diversi ed ulteriori rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, essenzialmente costituite dal referto e dalla portata patognomica delle conseguenze patologiche ivi descritte, rispetto alle quali non si ravvisa come preteso dal ricorrente una irragionevole valutazione - - frazionata ai fini della valutazione di attendibilità. Dal testo del provvedimento impugnato risulta, innanzitutto, esplicitato il canone valutativo delle contrapposte dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa, poste su di un piano di sostanziale equivalenza probatoria in considerazione degli annosi contrasti che ne caratterizzano il rapporto, con conseguente necessità di presidi dimostrativi estrinseci alle dichiarazioni accusatorie ex sibus. Nella delineata prospettiva, le conformi sentenze di merito hanno evidenziato come solo in ordine al reato di lesioni ascritto al RR sussistesse un adeguato elemento di corroborazione, costituito dal referto stilato nell'immediatezza (12 agosto 2010, ore 12.54) e che ha diagnosticato al TA “trauma non commotivo con piccola ferita I.c. alla fronte", e dalla compatibilità delle lesioni con le descritte modalità aggressive, non risultando, invece, sufficienti elementi dimostrativi del danneggiamento degli occhiali indossati dalla persona offesa ed essendo, altresì, giuridicamente non riconducibile all'alveo di cui all'art. 612-bis cod. pen. la condotta, complessivamente molesta, ascrivibile all'imputato in riferimento ad una serie certa – di ulteriori e precedenti fatti minacciosi ed aggressivi. Risulta, altresì, apprezzata la contestuale condotta lesiva posta in essere dalla persona offesa in danno dell'imputato, ricondotta ad una condizione di reciprocità che, in assenza di elementi certi riguardo l'iniziativa offensiva ed il fattore eziologico determinante, è stata ritenuta ex se inidonea a configurare una situazione di necessità difensiva non altrimenti superabile.
1.2. Siffatta valutazione, razionalmente giustificata nel provvedimento impugnato rispetto alle premesse di metodo enunciate, si pone in linea con l'insegnamento di legittimità secondo cui è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli 3 aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati. In particolare, nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Sez. 4, n.21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752, N. 40170 del 2006 Rv. 235575, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 3015 del 2011 Rv. 249200, N. 3256 del 2013 Rv. 254133, N. 20037 del 2014 Rv. 260160, N. 46471 del 2015 Rv. 265874, N. 19495 del 2016 Rv. 266752). Nel caso in esame, la ritenuta insussistenza del reato di atti persecutori presenta profili di logica interferenza rispetto all'affermazione di non responsabilità per il reato di lesioni, avendo i giudici di merito escluso la riconducibilità di accertati fatti illeciti alla norma incriminatrice contestata secondo valutazioni di puro diritto, che non escludono Ima anzi confermano - la generica attendibilità del TA, rimasto vittima di precedenti condotte illecite riconducibili all'imputato, giudizialmente accertate. Né la ritenuta mancata dimostrazione del contestuale danneggiamento degli occhiali nell'episodio del 12 agosto 2010, in difetto di elementi certi sotto il profilo circostanziale - ed in disparte ogni valutazione sul relativo elemento soggettivo inficia il ragionamento giudiziale sul diverso delitto di lesioni: l'interferenza logica che preclude la valutazione frazionata si verifica, invero, solo quando tra una parte della dichiarazione e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante. In tal senso, la circostanza per cui i reati di danneggiamento e lesioni siano riferiti ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, non comporta, in concreto, un automatico allineamento dei criteri valutativi in 4 quanto, pur potendosi in astratto ravvisare un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (Sez. 5, n.46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874, N. 21640 del 2010 Rv. 247644), la sentenza impugnata ha dato analitico conto della regola di giudizio utilizzata ai fini della determinazione dello standard minimo necessario per la valutazione di attendibilità per ciascuno dei fatti in contestazione. La valutazione complessivamente operata dimostra, invece, l'analitico e scrupoloso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto. La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche.
3. Sono, del pari, generiche le censure articolate in riferimento all'esclusione dell'invocata scriminante.
3.1. Non sussiste alla stregua della ricostruzione operata nella sentenza impugnata (fol. 3) secondo la stessa prospettazione del ricorrente, non contestata sul punto con il ricorso la causa di giustificazione della - legittima difesa, avendo il RR ricondotto la propria azione reattiva (un pugno) a calci e pugni ricevuti dal TA, ponendo il fatto nell'ambito degli atti ritorsivi (Sez. 1, n.52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605, N. 3200 del 2000 Rv. 215513) e reciproci, penalmente rilevanti (Sez. 5, n.31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352). in difetto di provaLa motivazione della sentenza impugnata che terza dell'effettiva iniziativa e su di un piano di sostanziale equivalenza dei contrapposti apporti ricostruttivi ha esplicitato di non poter ritenere 5 comprovati rigorosi presupposti di applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. s'appalesa, pertanto, incensurabile.
3.2. L'accertamento relativo alla invocata scriminante, anche in forma putativa, deve essere, peraltro, effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sè considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n.24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401, N. 4456 del 2000 Rv. 215808, N. 13370 del 2013 Rv. 255268, N. 33591 del 2016 Rv. 267473), e la corte territoriale ha sottolineato come, pur ipotizzando l'iniziale offesa portata al RR, la reazione dell'imputato comunque non si connoti dei requisiti della necessità difensiva quanto, piuttosto, della reazione ritorsiva.
3.3. La sentenza impugnata dà, pertanto, conto dell'affermazione di responsabilità attraverso una trama motivazionale logica ed aderente alle emergenze processuali, mentre le relative censure intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni della vicenda, compiutamente scrutinata dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare - l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione 6 delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il primo motivo di ricorso è, pertanto, complessivamente inammissibile.
4. E', del pari, manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale si censura l'omessa valutazione dell'attenuante della provocazione, dedotta con il gravame.
4.1. In tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, mentre sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013 dep. 22/01/2014, - Dall'Agnola, Rv. 257967). In altri termini, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, N. 1149 del 2005 Rv. 233187).
4.2. Nel caso in esame, l'esplicito riferimento nella sentenza impugnata alla reciprocità di perduranti condotte illecite ed all'esistenza di - risalenti contrasti tra le parti per ragioni di vicinato contiene in sé la reiezione della censura difensiva, in conformità al principio secondo cui non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n.27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556, N. 42826 del 2014 Rv. 261037). 7 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Le censure inerenti la dosimetria della pena s'appalesan to del tutto aspecifiche, a fronte della determinazione della piattaforma sanzionatoria per il delitto di lesioni, di competenza del Giudice di pace, in €. 1000,00 di multa inferiore alla media edittale ed oggetto di puntuale - valutazione nella sentenza impugnata e dell'esplicita e razionale indicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.. 5.2. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è, peraltro, necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018 Prale Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa PePezzułg Alessandrina Tudino C DEPOSITATA IN CELLERIA 12 FEB. 2019 F obatio Giudiziario Diana UBALDI 8