Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 3
Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nelle ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'intervenuta dazione.
Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poichè solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri "benefits" in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione).
È configurabile il concorso formale tra il reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 ss. del R.D. n. 1265 del 1934, ricadente nell'area dell'illegittima promozione di farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico ed impresa, e il delitto di corruzione di cui agli artt. 319-321 cod. pen., realizzato mediante significative erogazioni di denaro o altre utilità per scopi di lucro.
Commentari • 9
- 1. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
Leggi di più… - 2. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
Leggi di più… - 3. Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [10] [10-bis]https://www.filodiritto.com/
- 4. Corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione: rapporti e differenze tra le due fattispeciehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Comparaggio farmaceutico: cos’è?Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2008, n. 34417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34417 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/05/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1290
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 32529/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VERONA;
avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pronunciata il 14 marzo 2007 dal G.U.P. presso il Tribunale di Verona (s.n. 207/2007), con la quale, in sede di accoglimento della richiesta di applicazione pena, avanzata dalla GL S.p.A. per l'illecito di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 1, 5, 25, è stato dichiarato "non doversi procedere";
nei confronti della:
GL s.p.a., perché il fatto e l'illecito amministrativo non sussistono, per i reati di cui ai capi F (limitatamente alla dazione al responsabile della farmacia Renzo Lazzarini di un personal computer), G, H, I (limitatamente alle iniziative economiche in favore del medico Rita Ceccherini), K, M (limitatamente alla promessa di un contributo per una borsa di studio al reparto diretto dal medico Giancarlo Foscolo e per la dazione di contributi al reparto gestito dallo stesso), N, V (limitatamente alla dazione di apparecchiature, per Euro 22.500,00 e per L. 50.000.000, ai dipartimenti diretti dai medici Francesco ED e Terzane Claudio), W (limitatamente alla dazione di Euro 2.000,00 al reparto diretto dal medico Amunni), AA (per la dazione di un personal computer al reparto in cui opera il medico Angelo Mandurino), AH, AJ, AN, AO (limitatamente alla dazione di L.
6.000.000 quale fornitura di climatizzatori per il reparto in cui opera il medico Antonio Contillo), AP (limitatamente alla dazione di una liberalità in beni per L.
1.548.000 al reparto in cui opera il medico Aldo Iop), AQ (limitatamente alla dazione di Euro 1.700,00 pari al valore di un personal computer al reparto in cui opera il medico Rosa Chiara Forcignanò), AR, AS (limitatamente alla dazione di Euro 6.600,00 al reparto in cui opera il medico Raspagliesi Francesco), AT, AU (limitatamente alla dazione di Euro 2.000,00 ed Euro 830,00 al medico Oscar Alabiso) AW, AX, AY, AZ, BB, BM, BO, BT, BW (limitatamente alla dazione di Euro 2.599,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona) BX, D (limitatamente alla somma di Euro 7.131,51 corrisposta per sperimentazioni cliniche al reparto diretto dal medico Ercole CO), BC (limitatamente alle somme corrisposte per sperimentazioni sponsorizzate dalla XO), BD, BE, BF, BG, C, H, V, BV, O (Fanelli); P
(Scaccianoce), AD (Mecca); Q (Mossuti, Uccello); R
(Scandurra); S (Cintolo); T (Giannone); U (Rasi); BP (Cannone).
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, relativamente ai capi C (pubblici ufficiali: UG, NO); G (pubblici ufficiali: De LA, CO E.); H (pubblici ufficiali: fanin, UR); V (pubblici ufficiali: ED F. e ZA C.); BV (pubblico ufficiale: Rodeghiero); P (Scaccianoce), Q (Mossati, Uccello); R (Scandurra); S (Cintolo); T (Giannone); U (Rasi); BP (Cannone), e con richiesta di annullamento con rinvio relativamente agli altri capi oggetto del ricorso;
sentito il difensore presente avv. Oreste Dominioni che richiamandosi alla memoria in atti ha concluso per il rigetto del ricorso e/o per inammissibilità del ricorso stesso per mancanza di interesse. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla narrativa in atti e dal ricorso della parte pubblica, risulta che la complessa vicenda, oggetto di giudizio avanti questa Suprema Corte, consegue al rinvenimento, ad opera della Guardia di finanza nella sede in Verona della XOsmithkline (nel corso di una verifica fiscale), di una serie di documenti (cui è seguita altra documentazione acquisita nel corso delle perquisizioni), e agli esiti della attività captativa di conversazioni telefoniche intercettate, supportata dai riscontri effettuati sulle banche dati (utilizzate dalla XOsmithkline s.p.a.), in relazione alle quali sono emerse, secondo l'accusa, condotte organizzate e finalizzate a commettere più delitti di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione.
Secondo l'assunto accusatorio, utilizzato in premessa dal G.U.P. nella sentenza impugnata, modo si è potuto accertare che, al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, era stata istituita dalla XOsmithkline s.p.a. un'apposita struttura che, considerando i medici come "portafoglio clienti" e gli informatori scientifici come "forza vendita" da valutare sulla base dei risultati (in termini di fatturato) da loro conseguiti, promuoveva, organizzava ed attuava una "politica aziendale" di "fidelizzazione" degli operatori sanitari "interessanti" mediante una articolata campagna di "acquisizione clienti" (e, cioè, medici e farmacisti), attraverso offerte di partecipazione a congressi, affidamento di consulenze, elargizioni di liberalità in denaro o in beni ed altri vantaggi. Per tale attività erano stati stanziati notevoli finanziamenti imputando, poi, le relative spese come costo di produzione relativo ad ogni singolo farmaco alla cui promozione esse si riferivano. Da alcune conversazioni telefoniche intercettate e da alcune e-mail acquisite, nonché dalla circostanza che gli stanziamenti sono stati via via adeguati ed aumentati nel corso degli anni in considerazione della loro dimostrata efficacia, risulterebbe che tale sforzo finanziario ha comportato rilevanti profitti, conseguiti proprio mediante la precisa organizzazione e la specifica distribuzione dei compiti tra i vari compartecipi, con una puntuale e rigorosa gestione del territorio, controllato tramite appositi sistemi informatici.
Sulla base di tali accertamenti, il Procuratore della Repubblica di Verona ha richiesto il rinvio a giudizio, nei confronti della s.p.a. GL (costituitasi in giudizio D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, ex art. 39), per rispondere dei reati di corruzione, commessi in
Italia nel suo interesse e a suo vantaggio, di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 1, 5, 25, nonché delle altre persone di cui alle corrispondenti imputazioni, in ordine ai reati di associazione per delinquere e corruzione propria, loro rispettivamente ascritti come in rubrica.
Il G.U.P. di Verona con sentenza 14 marzo 2007, visto il D.Lgs. n.231 del 2001, art. 63, art. 444 c.p.p. e ss., art. 129 c.p.p.:
a) ha dichiarato "non doversi procedere" nei confronti della XOsmithklì ne s.p.a., perché il fatto e l'illecito amministrativo non sussistono, per i reati elencati nelle premesse;
b) ha invece applicato su richiesta delle parti alla XOsmithkline s.p.a., per le residue imputazioni in rubrica (capi: A-B-D(in parte)- E-J-L-M (in parte)-W-X-Y-Z-AB-AF-AG-AI-AK-AL-AM-AS (in parte,-AV-BA- BH-BI-B3-BK-BL-BN-BP-BQ-BR-BS-BU-BV) ritenuta la continuazione e considerate la riduzione per il risarcimento del danno e l'adozione del modello organizzativo di prevenzione dei reati della stessa specie e la riduzione per il rito, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000, pari a 300 quote (500,00 Euro di valore unitario quota);
c) ha disposto la confisca, D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 17, lett. c) e art. 19, della somma di Euro 1.000.000, quale profitto messo a disposizione dall'ente e la sua devoluzione alla Cassa delle Ammende. La sentenza impugnata - come rilevato dal Procuratore generale in udienza - si connota (come avvenuto per il procedimento omologo ex art. 444 c.p.p. a carico di CI HE, funzionaria di livello della XOsmithkline s.p.a.) per un doppio sviluppo motivazionale, in quanto, a fronte di una richiesta di patteggiamento, che risulta formulata per tutti i capi di imputazione e con una indicazione di pena "omnicomprensiva", il G.U.P. ha scelto invece una via non frequente, ma ammessa da parte della giurisprudenza (cfr. Cass. Penale sez. 1, 10335 del 27 settembre 1993, Rv. 197892, P.M. in procedimento Dalla Polla), quella cioè di prosciogliere ex art. 129 c.p.p. per alcune tipologie di condotte, operando l'applicazione della medesima quantità di pena, che era stata concordata e proposta (senza peraltro alcuna riduzione, e di ciò non vi è alcuna doglianza), sulle altre residue e diverse condotte contestate. Ci si trova quindi di fronte a una sentenza di applicazione della pena concordata, per alcuni capi di imputazione, e di assoluzione, per gli altri: la specificazione, fatta dal giudice veronese, della decisione per gli altri capi, come "proscioglimento" con la formula "non doversi procedere" appare tuttavia impropria, perché il G.U.P., una volta frazionata la decisione, con due differenziate risposte, distinguendo tra reati oggetto di patteggiamento e reati per i quali era imposta la diversa soluzione ex art. 129 c.p., anziché utilizzare la formula "non doversi procedere", doveva usare per tale epilogo processuale il termine "assoluzione", considerato che l'espressione "non doversi procedere" dovrebbe quanto pare essere intesa nel senso di "non luogo a procedere", formula decisoria della diversa sentenza ex art. 425 c.p.p., caratterizzata, tra l'altro, da precise ipotesi di revocabilità ex art. 434 c.p.p.. In ogni caso, le due tipologie di condotta, che hanno originato la decisione di proscioglimento, appaiono distinte, nella narrativa e nella valutazione del giudice di merito, da un "crinale anche oggettivo di destinazione" nel senso che i fatti contestati ai capi F- G-H-I-K-M-N-V-W-AA-AH-AJ-AN-AO-AP-AQ-AR-AS-AT-AW-AX-AY-AZ-BB-BM-BO-BT- BW-BX-D-G (in parte) -BC-BD-BE-BF-BG-BT-BO- riguardano condotte qualificate da esiti di utilità destinati ad Enti pubblici, mentre i fatti dei capi C-G (in parte)-H-BV comportano ricadute in termini di vantaggio personale e diretto per il singolo sanitario. Il Procuratore della Repubblica di Verona, con un primo motivo di impugnazione, prospetta violazione ed erronea applicazione delle norme di cui all'art. 319 c.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al proscioglimento della GSMK riferito alle imputazioni di cui ai capi:
F (Lazzarini R.); -G (De LA); -H (UR); -I
(Ceccherini R.); -K (Tasca, Salvagnini); -M (Foscolo G.); - N (Vaglia); -V (ED F., ZA C.); -W (Amunni) -AA (Mandurino A.); -AH (Troccoli); -AJ (Lorusso); -AN
(Fiorentini); -AO (Contillo A.); -AP (Iop A.); -AQ
(Forcignanò R. C.); -AR (Aitini); -AS (Raspagliesi F.); -AT (Foà); AW (folco); AX (Cognetti); AY (Petruzzelli) AZ (Pezzella); BB (Arnoldi); BM (Vietti Ramus); BO
(cattaruzzi); BT (mele, Serrao e Bianconcini); BW
(Sorio); BX (Marchesi); D (CO E.); G (De LA); BC (Roila); BD (Nuzzo); BE (scambia); BF (Cortesi); BG
(merlano); BT (Serrao e Bianconcini); BO (Cattaruzzi)-. Il ricorrente, nel rilevare che il G.U.P. ha trattato le posizioni sopraindicate, sostenendo che non sussiste l'ipotizzato reato di corruzione, perché il "prezzo del reato" è stato destinato agli "enti pubblici di appartenenza dei sanitari" o, comunque, a vantaggio di tali enti, censura l'erroneità della conclusione che porta a qualificare come "lecito" il fatto, quando il prezzo dell'atto compravenduto sia destinato alla stessa pubblica amministrazione di cui fa parte il funzionario corrotto, o, comunque, a vantaggio della stessa.
Secondo il Procuratore della Repubblica invece, una volta accertato che l'utilità promessa o prestata è sicuramente "non dovuta" e addirittura espressamente vietata dalla legge, non può dubitarsi della tipicità del fatto, anche quando tale utilità viene girata ad un terzo, come espressamente prevede la norma di cui all'art. 319 c.p.. Nè può ritenersi che nella nozione di "terzo" non rientri la pubblica amministrazione presso la quale il funzionario corrotto opera, sia perché la norma non fa alcuna distinzione in proposito, potendo il "terzo" ricomprendere qualsiasi altro soggetto (diverso dai pubblico ufficiale) destinatario del beneficio, sia perché non è richiesta una condotta di appropriazione, che potrebbe effettivamente richiedere un rapporto di alterità tra pubblico ufficiale e pubblica amministrazione.
In ogni caso il ricorso mette l'accento sulla decisività dell'argomento concernente il grave disvalore del fatto corruttivo ed il momento in cui tale disvalore si manifesta: il disvalore si manifesta infatti nello stesso momento in cui è tenuta la condotta contraria ai doveri d'ufficio e si verifica la "compravendita" dell'atto, con la conseguenza che la "destinazione" del prezzo a vantaggio della pubblica amministrazione, di cui il funzionario fa parte, non può far venire meno tale disvalore che già si è verificato ed ha prodotto i suoi danni.
Il bene giuridico tutelato dalla norma - sottolinea il ricorrente - viene gravemente leso ogni volta che l'attività del pubblico ufficiale non si conforma ai principi sopra enunciati e non si pone in una posizione di totale estraneità rispetto ad interessi privati, al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato e della collettività, ben potendo il comportamento illecito tenuto dal p.u. avere danneggiato anche altre persone fisiche, sulle quali l'azione del colpevole ha avuto ricadute negative e che devono, comunque, essere risarcite.
Con il secondo motivo il P.M. veronese lamenta violazione ed erronea applicazione delle norme di cui all'art. 319 c.p., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alle imputazioni ed agli imputati di cui ai capi C) G) H) V) e BV), avendo il G.U.P. affermato in fatto che non sussiste il contestato reato di corruzione ogni volta che, come nei casi indicati, i medici, nelle richieste di inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico o nelle richieste di forniture alla farmacia dell'ospedale, si sono limitati ad indicare il principio attivo, o hanno abbinato più specialità medicinali della stessa molecola.
L'assoluzione del G.U.P. per i casi di cui ai capi C, GF H, BV è stata fondata sulla considerazione che trattasi di episodi in cui la condotta antidoverosa non era astrattamente attuabile per la ragione che l'attività addebitata al sanitario quale promozione e sostegno ad un determinato farmaco nell'ambito della commissione terapeutica ospedaliera, o quale richiesta di inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliere, risulta essere stata esplicata, e non poteva avvenire diversamente, esclusivamente indicando il principio attivo e non la specialità farmaceutica, o abbinando più specialità farmaceutiche della stessa molecola o ancora, similmente, quando la richiesta del farmaco da parte del medico alla farmacia ospedaliera abbia avuto ad oggetto soltanto il principio attivo. In tutti questi casi, secondo quanto rilevato dal G.U.P. dalla lettura della documentazione acquisita presso l'ente pubblico ospedaliera in cui opera il sanitario, si è richiesto, si è discusso e si è deliberato non già prendendo in esame il nome commerciale di un dato farmaco, bensì la molecola, cioè il principio attivo, spesso commercializzato da più imprese farmaceutiche con un diverso nome commerciale;
la scelta di quale prodotto commerciale acquistare in ospedale viene, allora, decisa non dalla commissione terapeutica ma dal farmacista responsabile (direttore del servizio di farmacia) mediante procedimento di evidenza pubblica, indicendo la gara d'appalto cui sono invitate tutte le ditte che commercializzano quel determinato principio attivo, e l'acquisto avrebbe riguardato il prodotto commerciale della ditta con offerta al prezzo più vantaggioso.
Il ricorrente contesta tale giudizio di insussistenza del reato di corruzione, espresso dal G.U.P. ritenendolo palesemente errato sotto due profili:
1. perché viola la norma di cui all'art. 319 c.p. la quale, per quanto riguarda l'individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, non richiede che tale atto "sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che trattisi di atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto" ( v. tra le tante Cass. 27/10/2003 n. 4177, Balsano);
2. perché in evidente ed immediatamente percepibile contraddizione con i documenti acquisiti, con il contenuto delle intercettazioni eseguite e, in particolare, con tutta la documentazione allegata alle note della Guardia di Finanza n. 10459 del 9.4.03, n. 33694 del 16.12.03, n. 21917 del 5.8.03, n. 21918 del 5.8.03, n. 33708 del 16.12.03, n. 33532 del 15.12.03 e 27612 del 17.9.04.
La parte pubblica impugnante rileva, ancora in fatto, che i medici interessati sono stati più volte contattati dagli informatori scientifici e funzionari della XOsmithkline s.p.a. e che il loro ruolo di "opinion leader" è stato di decisiva importanza per l'inserimento del farmaco, che di volta in volta si doveva promuovere e sostenere, nel prontuario terapeutico dell'ospedale. In proposito il ricorso propone, per il suo valore "emblematico", la vicenda e la successione dei comportamenti di cui al capo C) dell'imputazione, che riguardano gli imputati UG e NO. Da esse risulterebbe, documentalmente ed inequivocabilmente dimostrato che la specialità A" è stata inserita nel prontuario ospedaliere, grazie esclusivamente alle insistenze del prof. UG il quale, con e- mail dei 16.9.2002, ha poi comunicato alla XOSmithKline s.p.a. l'avvenuto inserimento di VA nel prontuario ospedaliero, ricevendo lo stesso giorno i ringraziamenti dei responsabili della società farmaceutica (v. allegato n. 7 alla nota n. 33694 del 16.12.2003). Tale episodio denoterebbe - per il ricorrente - la palese contraddittorietà di quanto affermato dal primo giudice circa la impossibilità dei medici di condizionare la decisione del C.T.O. e circa la irrilevanza del loro intervento in tal senso, nonché la palese contraddittorietà di quanto sostenuto in questo punto rispetto a quanto affermato dallo stesso giudice in altra parte della sentenza circa la non necessità di individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo in quanto l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione "atto contrario ai doveri d'ufficio" qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà imparzialità ed onestà, che debbono osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione e come affermato dalla consolidata giurisprudenza di codesta Corte, secondo cui "l'ipotesi delittuosa della corruzione si attua non solo con riferimento ai fatti di mercimonio dei doveri dell'ufficio per atti squisitamente formali, ma anche alla condotta, in genere, di sistematico e generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale" (v. in proposito anche Cass. Sez. 6^ 17 marzo 2004, Sartori), per cui "occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato" (v. Cass. Sez. 6, 16.10.1998 n. 10786). Con un terzo motivo l'impugnazione della parte pubblica prospetta ulteriore violazione di legge con riferimento alle norme di cui agli artt. 47, 319, 357 e 358 c.p. e R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt.170 e 172 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art.16 comma 1 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle imputazioni ed agii imputati di cui ai capi O, P, AD, Q, R, S, T, U e BP. Il Procuratore generale in udienza ha chiesto la pronuncia di inammissibilità per tutti detti capi, escluso soltanto quello sub AD (per le promesse e le dazioni al prof. Mario Mecca).
Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che l'obiettivo avuto di mira dalla XOSmithKline, e cioè la vendita dei medicinali di fascia A presso le farmacie, da promuoversi attraverso il condizionamento nelle indicazioni terapeutiche effettuate dagli specialisti ospedalieri all'atto della dimissione dei pazienti e in occasione di visite specialistiche ambulatoriali;
l'influenza dello specialista, in particolare di colui che gode di prestigio professionale, sui medici di base che operano nella stessa area territoriale in cui lo specialista ha notorietà, non può avere alcun rilievo ai fini della sussistenza del contestato reato di corruzione, e ciò in quanto tale attività non può farsi rientrare tra le funzioni pubbliche di cui agli artt. 357 e 358 c.p.. Di conseguenza, secondo il primo giudice, il comportamento tenuto da tali medici va inquadrato nell'ipotesi contravvenzionale di "comparaggio" di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170 e 172.
Tale decisione - per il ricorrente Procuratore della Repubblica - è palesemente errata e merita censura considerato:
1) che l'attività richiesta ed ottenuta dal medico contattato era proprio quella di aumentare la prescrizione dei medicinali indicati per la cui utilizzazione era assolutamente necessario ottenere le richieste "indicazioni terapeuttche" all'atto delle dimissioni dei pazienti dall'ospedale;
2) che essendo i farmaci pubblicizzati rientranti tra quelli di fascia A e, quindi, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe evidente fa diretta influenza del comportamento delittuoso contestato sull'andamento della spesa pubblica nel settore sanitario e la decisiva rilevanza degli atti posti in essere dagli operatori sanitari incriminati per far conseguire alla società farmaceutica le finalità di promozione ed incremento delle vendite;
3) che la "fidelizzazione" dei sanitari "opinion leader" risulta essere stata perseguita con molta convinzione e determinazione dalla casa farmaceutica perché, come risulta dalla documentazione acquisita, e dai notevoli profitti conseguiti, essa è stata di decisiva rilevanza per la diffusione dei medicinali propagandati;
4) che, nella specie va ravvisato l'atto contrario ai doveri d'ufficio perché si tratta di atti "compiuti in occasione dell'ufficio ed i cui effetti sull'operato della pubblica amministrazione intanto possono spiegarsi in quanto i medici di base vincolino, in concreto, le proprie prescrizioni alle indicazioni od ai suggerimenti terapeutici del medico ospedaliero";
5) che le "indicazioni terapeutiche", effettuate al momento delle dimissioni del paziente dall'ospedale si sono dimostrate determinanti per conseguire lo scopo avuto di mira della casa farmaceutica e, quindi, ci si trova di fronte ad atti che hanno influito direttamente sull'andamento della spesa pubblica nel settore sanitario in quanto hanno influenzato la vendita di quei medicinali della fascia A) in quel delicato mercato;
6) che per la sussistenza de reato di corruzione non è necessaria l'individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo, essendo sufficiente che la controprestazione della dazione illecita sia integrata da un comportamento generico del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una serie di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto.
Da ciò la richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza di proscioglimento emessa ex art. 129 c.p.p.. La memoria dei difensori della XO (avv.ti G. Ponti e O. Dominioni) osserva, al contrario e criticamente.
1. che non vi è alcuna illogicità ne' contraddittorietà della motivazione del G.U.P. ne' tanto meno errori diritto in punto di esclusione del delitto di corruzione quando il terzo beneficiario è la stessa Pubblica Amministrazione;
2. che, per ciò che attiene all'inserimento dei farmaci nel Prontuario Terapeutico ospedaliere ed alla condotta delle relative Commissioni Terapeutiche ospedaliere, il giudice ha accertato l'insussistenza dell'accusa nella sua materialità, posto che nessuno dei medici ha inserito alcun medicinale nel PTO ne' disponeva del potere funzionale di farlo e le diverse conclusioni del ricorrente si fondano su di un travisamento della motivazione impugnata e dei fatti nella stessa accertati;
3. che i fatti di comparaggio come ritenuti dal giudice non generano alcuna responsabilità in capo all'Ente ed D.Lgs. n. 231 del 2001;
4. che, comunque, in nessuna delle imputazioni di cui al capo c) della motivazione della gravata sentenza risulta accertato ciò che il Pubblico ministero pone a base de proprio ragionamento e cioè il suppostosviamento dell'attività prescrittiva dei medici a favore della XO;
V. che il ricorso appare in ogni caso infondato, nella parte in cui da per accertati fatti che sono stati smentiti nel corso dell'udienza preliminare (calo della spesa sanitaria;
monitoraggio del singolo medico), e inammissibile, nella parte in cui vorrebbe sottoporre nuovamente al vaglio della Suprema Corte la documentazione e le intercettazioni in atti, chiedendo un non consentito giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova e sul loro contenuto valutativo;
6. che manca l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare, avendo egli chiesto e concordato l'applicazione di una sanzione per tutti i capi di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, considerato che, anche in caso di accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio, non potrebbe mai venir meno il consenso "ab origine" manifestato e non potrebbe neppure variare la situazione sanzionatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, vanno ora congiuntamente esaminati - per la loro inscindibile connessione - i tre motivi che sostanziano l'impugnazione del Procuratore della Repubblica, considerate le conclusioni dei difensori dell'ente, nonché quelle del Procuratore generale di questa Suprema Corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso stesso relativamente ai capi C (pubblici ufficiali: UG, NO); G (pubblici ufficiali: De LA, CO E.); H (pubblici ufficiali: AN, UR); V (pubblici ufficiali: ED F. e ZA C.); BV (pubblico ufficiale: Rodeghiero); P (Scaccianoce), Q (Mossuti, Uccello); R (Scandurra); S (Cintolo); T (Giannone); U (Rasi); BP (Cannone) e con richiesta di annullamento con rinvio relativamente agli altri capi.
Tanto premesso, e contrariamente all'assunto della difesa della XO (cfr. supra punto sub 7), va subito affermato l'inequivoco interesse del Procuratore generale all'impugnazione della parte assolutoria della sentenza del G.U.P., tenuto conto che l'interesse di cui all'art. 568 c.p.p., comma 4, deve rispondere a connotati di concretezza, nel senso cioè di essere preordinato a rimuovere un effettivo pregiudizio, subito dalla parte (pubblica o privata), con il provvedimento oggetto di impugnazione e, tanto, risulta realizzato a fronte della diversa decisione assunta dal G.U.P. sulla sussistenza degli illeciti, anche se la decisione non ha inciso sulla sanzione applicata.
Ribadito l'interesse del Procuratore della Repubblica a proporre impugnazione, le questioni sollevate dal ricorso impongono peraltro alcuni richiami giurisprudenziali, agli effetti della valutazione della fondatezza o meno dei vizi prospettati.
Sul punto va considerato preliminarmente (cfr. in termini: Sez. 6, 33435/2006, Rv. 23436 Imputato: TT e altri) che il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, che trae forza vitale e fondamento dal "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti ed embricate, in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto a compartecipazione necessaria. Da ciò consegue che il reato si configura dogmaticamente e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistono probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr.: sez. 6, n. 33519/06, n. 7555 del 1996 Rv. 205881, N. 10851 del 1996 Rv. 206224, N. 4300 del 1997 Rv. 208886, N. 2894 del 1998 Rv. 210382, N. 1167 del 1999 Rv. 213331, N. 13619 del 2003 Rv. 224144, N. 23248 del 2003 Rv. 225669).
La giurisprudenza di questa Corte è ormai concorde nella configurazione dell'illecito come reato a duplice schema principale e sussidiario. Nello schema principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Nello schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona invece con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (cfr. Sez. 6, 35118/2007, Rv. 237288 Fezia;
Conf. sez. 6, 9 luglio 2007 n. 35119, Figini, e n. 35220, Linguiti, non massimate).
Ciò posto, e ribadito che il perfezionamento dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, va rilevato che sia la sentenza che il ricorso, nella sua triplice articolazione, si muovono da una nozione di corruzione propria molto ampia, che considera integrato il reato di cui all'art. 319 c.p. con l'accettazione, da parte del p.u., di un'utilità di qualsiasi genere collegata alla sua funzione, senza che occorra accertare come di regola dovrebbe avvenire:
- a quale atto l'utilità fosse finalizzata;
- se quell'atto fosse o meno conforme ai doveri di ufficio;
- se poi quell'atto, così connotato anche teleologicamente, fosse stato realmente posto in essere.
La ricostruzione della figura criminosa, dalla quale hanno preso le mosse il processo e la sentenza, appare tuttavia frutto di una ricognizione della giurisprudenza che si collega agli aspetti probatori relativi ad alcuni particolari casi che le sono stati sottoposti, nei quali tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che le utilità (ma soprattutto le ingenti dazioni di denaro, per lo più "in nero", occultate attraverso complesse operazioni bancarie all'estero), ricevute dal pubblico ufficiale, senza alcuna giustificazione e in evidente collegamento con le sue attività funzionali, si risolvessero in casi di corruzione propria, per fa "vendita" della funzione (tipico il caso del mercimonio del cd. "funzionario a libro paga").
Ben diversi sono i casi, come quelli in esame, in cui ogni dazione risulta contabilizzata, giustificata e perfettamente documentata;
il tutto senza dimenticare che, sotto il profilo probatorio (cfr. Cass. Penale sez. 6, U.P. 19.5.99 Fracasso e Taraschi, al pari della sentenza Camerlengo Cass. Penale sez. 6, U.P. 13.4.99), rileva, nella quasi totalità degli episodi, anche in valore sintomatico dell'entità della dazione, nel senso cioè che la percezione di un vantaggio, di assoluta modestia rispetto all'entità degli interessi in gioco, può ragionevolmente far propendere per l'inesistenza di un patto di mercimonio avente ad oggetto atti contrari a doveri d'ufficio.
In queste realtà, al fine di individuare correttamente la figura criminosa, deve essere accertato, e con maggior rigore laddove ricorra l'anzidetta sproporzione, il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del p.u. ed in particolare:
a) se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale;
b) se l'atto sia o meno contrario ai doveri di ufficio. Nella specie un accertamento del genere non c'è stato, o comunque non vi sono risultati che lo attestino, e neppure risulta che nel corso delle indagini siano stati acquisiti elementi probatori idonei a tale scopo. Gli unici elementi specifici di cui si parla nella sentenza, e che sono ricordati nel ricorso, per dimostrare che le prestazioni della XO avessero un scopo corruttivo, sono quelli relativi al rapporto della casa farmaceutica con il prof. UG Michele e all'interessamento di questo per fare inserire il farmaco A" nel prontuario terapeutico dell'Ospedale civile maggiore di Verona;
elementi però anche questi ritenuti dalla sentenza impugnata, con giudizio di merito non censurabile, non sufficienti a provare la corruzione. Non a caso, per tale episodio, il Procuratore generale in udienza ha concluso per una pronuncia di inammissibilità.
Pertanto appare del tutto irrilevante - per quanto qui interessa - la distinzione del G.U.P. che scrimina "ab origine" tra atti di cui ha tratto esclusivo beneficio la Pubblica Amministrazione ed atti da cui hanno tratto vantaggio i pubblici funzionar, posto che ciò che differenzia radicalmente fa condotta penalmente illecita, da quella consentita, è la provata connessione tra i comportamenti del funzionario e quelli del privato, nell'ambito del mercimonio della pubblica funzione. In assenza di tale essenziale e prioritaria convergenza sull'accordo criminoso, appare ininfluente l'indagine sulla destinazione dell'utilità, cui il Procuratore della Repubblica ha dedicato ampio ed articolato spazio argomentativo. Secondo il ricorrente, la dazione da parte della società farmaceutica e la correlativa ricezione da parte del pubblico ufficiale costituirebbero elementi dimostrativi della commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, sul presupposto che, per la configurabilità del reato in questione, non è determinante che l'atto sia individuato, ne' che sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale - essendo sufficiente che rispetto ad esso l'agente possa avere una qualche possibilità di ingerenza -, ne' che il pubblico ufficiale rispetti il pactum sceleris.
Si tratta di affermazioni che non sembrano attagliarsi alla fattispecie. È ben vero questa Sezione in diverse occasioni ha affermato come non sia necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per ritenere configurabile il reato di cui all'art. 319 c.p. (Sez. 6, 7 aprile 2006, n. 21943, Caruso;
Sez. 6, 2 ottobre 2006, n. 2818, Bianchi); tuttavia, questa stessa giurisprudenza ha ritenuto necessario che dal comportamento del pubblico ufficiale emerga comunque un atteggiamento diretto in termini concreti a vanificare la funzione demandatagli (cfr. da ultimo: Cass. Penale sez. 6, 86/2008, RG 26880/07, 16 gennaio 2008, in P.G.
contro
Bevilacqua), poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e del perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, 26 febbraio 2007, n. 21192, Eliseo). Nel caso in esame, la questione non riguarda tanto l'individuazione dell'atto contrario, quanto i comportamenti posti in essere dagli interessati, dai quali desumere, con la certezza che è richiesta per una pronuncia di penale responsabilità, l'asservimento della funzione pubblica svolta.
Su questo piano la sentenza impugnata, sulla base di una motivazione che non appare ne' illogica, ne' scoordinata rispetto agli elementi di prova a disposizione, ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, per poi riconoscerne l'insufficienza, mediante un percorso argomentativo che non può essere considerato ne' irragionevole, ne' avulso dalle risultanze processuali e rispetto alle quali il ricorso non ha indicato adeguati segni di utile criticità, limitandosi a valorizzare quegli stessi elementi che il G.U.P. ha ritenuto non appaganti dal punto di vista probatorio. Infine, per completare lo scenario relazionale "funzionar XO e medici" e focalizzare in esso le singole condotte contestate, che abbiano superato i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, di fondamentale importanza risulta essere la circostanza che le prestazioni in favore degli enti (e non solo) sono state formalmente accettate dagli organi amministrativi corrispondenti, con conseguenti atti formali, ed acquisizioni al patrimonio dell'ente stesso, e, quindi, anche sotto questo non secondario aspetto, in mancanza di altri univoci elementi di prova, non può ritenersi che il "donativo" fosse il frutto di una corruzione del sanitario, lo si ripete, in assenza di prova del sottostante accordo.
Nè rileva in contrario che lo scopo perseguito dalla XO con i vari "donativi" e "benefits" in favore dei sanatari o degli enti di appartenenza fosse quello di promuovere la vendita dei propri farmaci, perché questa finalità non può dare automaticamente luogo a un reato di corruzione, considerato in particolare che il legislatore ha apprestato, nel tempo, un ventaglio di illiceità, scalari e progressive, il quale, partendo dalla base generica dei reati contravvenzionali quali quelli previsti nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170-172 e D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art.11 (concessione o promessa di premi o vantaggi peculiari o in natura), ha il suo epilogo sanzionatorio nelle norme distali in tema di delitti di corruzione, propria ed impropria.
Proprio di recente, la Suprema Corte (Cass. Pen. sez. 1, 1158/07, 42750/07, ric. Pettinicchio, Pres. Gemelli, est. Canzio), nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o farmacisti, nel ribadire che è vietato all'informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo, ha precisato:
a) che la violazione di questo divieto integra la contravvenzione del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 123, punita dal successivo art. 147, comma 5 - con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 400,00 a 1.000,00 Euro;
b) che tale contravvenzione si pone in un linea di sviluppo che va ritenuta prodromica rispetto ai tradizionale reato di "comparaggio" previsto dal T.u.l.s., introdotto dal legislatore (già con il D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 541, art. 11, poi abrogato dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 158, comma 1) a tutela anticipata della correttezza dell'attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini;
c) che, per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però "allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico", integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di "comparaggio" di cui al, reato anch'esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell'indicato dolo specifico;
d) che, valutata la portata della clausola di riserva, espressamente stabilita dal R.D. n. 1265 del 1934, art. 170, comma 2 cit. ("Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati"), nonostante la labilità della linea di demarcazione segnata dal legislatore per le distinte fattispecie di reato sopra descritte, fra la contravvenzione di "comparaggio", tuttora ricadente nell'area dell'illegittima promozione dei farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l'eventuale delitto di "corruzione" ex artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro -di cui peraltro siano stati accertati gli elementi costitutivi- non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo, bensì è configurabile il concorso di reati.
In buona sostanza ed in conclusione, con riferimento ai capi di imputazione relativi alle liberalità e ai contributi per congressi scientifici ed altro, il Pubblico Ministero sembra rinvenire gli elementi propri dell' ipotesi corruttiva, non già in circostanze fattuali, in grado di dimostrare l'esistenza di un pactum sceleris, intervenuto ex ante tra il dipendente GSK e il Pubblico Ufficiale, ma nella sola dazione di utilità che, in base alla tesi prospettata nel ricorso, verrebbe ad assumere la duplice funzione di "prezzo" della compravendita e di "prova" dell'accordo criminoso, in una viziosa circolarltà tautologica avuto riguardo ai singoli contesti dei fatti, tra l'altro connotati tutti da movimenti contabilizzati. Va infine ribadito che le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono proponibili in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un.19.6.1996, Di Francesco e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella),
perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità":
a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula invero dal controllo della Suprema Corte, anche dopo la riforma della novella 46/2006 (Cass. Penale sez. 2, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e pertanto non costituisce vizio - comportante controllo di legittimità - la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5^ 0 7569/1999 in ricorso Jovino;
asn 199610751 riv. 206335-conf. Asn 199801354 riv. 210658-conf. asn 199707113 riv. 208241-conf. asn 199800803 riv. 210016-conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428-vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944). All'infondatezza dei motivi consegue pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2008