Articolo 323 bis del Codice penale
Articolo 323Articolo 323 ter
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25 agosto 2024
Art. 323-bis.

( Circostanze attenuanti ).

Se i fatti previsti dagli articoli 314 , 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis ((e 346-bis)) sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 ((, 322-bis e 346-bis)) , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Entrata in vigore il 25 agosto 2024
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