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19 aprile 2016
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1 luglio 2023
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Art. 76. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 110
- 1. Il termine dei motivi aggiunti in materia di contratti pubblici e l’incertezza della Corte CostituzionaleAntonella Mirabile · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1.8815823
[…] A seconda del comportamento più o meno diligente delle parti il termine di impugnazione può, difatti, variare dai 30 ai 45 giorni. L'art. 76 del nuovo codice dei contratti pubblici, a differenza dell'art. 79 del primo codice[36], non prevede un contenuto minimo della comunicazione di aggiudicazione né, tantomeno, un termine entro il quale esercitare l'accesso informale alla documentazione di gara. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2017, n. 11804Provvedimento: […] Il quale ultimo limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità osservava che la disciplina della gara aveva autorizzato espressamente, ai sensi dell'art. 76 codice dei contratti pubblici, varianti progettuali in sede di offerta limitatamente a soluzioni tecniche e migliorie esecutive, salve le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'amministrazione. […]Leggi di più...
- congruità e sufficienza dell'accertamento connotato da discrezionalità tecnica·
- offerta·
- appalto pubblico·
- esclusione·
- sindacato del giudice amministrativo·
- fondamento·
- eccesso negativo di potere giurisdizionale·
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- consiglio di stato·
- cassazione (ricorso per)