Versione
17 maggio 2014
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1 gennaio 2023
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Art. 464-bis. (Sospensione del procedimento con messa alla prova). 1. Nei casi previsti dall' articolo 168-bis del codice penale l'imputato ((, anche su proposta del pubblico ministero,)) puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.)) 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ((oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis)) . Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)) .
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ((e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa)) .
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)) .
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ((e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa)) .
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Commentari • 261
- 1. Le Sezioni unite sulla messa alla prova: la legittimazione del Procuratore Generale a impugnare l'ordinanza di ammissione e la non applicabilità dell'istituto agli…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 289.3061
[…] Capozzi (Informazione provvisoria) Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all'esito della pubblica udienza del 27 ottobre 2022, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.) e, in caso affermativo, per quali motivi. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 7767Provvedimento: […] Depositata nell'interesse dell'imputato opposizione con istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova . esensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen., il medesimo Giudice ha emesso decreto di citazione a giudizio, con implicita decisione declinatoria di competenza, trasmettendo gli atti al giudice del dibattimento. 2. […] Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, e condiviso dal Collegio, sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento. […]Leggi di più...
- competenza giudice del dibattimento·
- giurisprudenza di legittimità·
- messa alla prova·
- conflitto di competenza·
- sospensione del procedimento·
- opposizione a decreto penale·
- art. 464-bis cod. proc. pen.·
- competenza giudice per le indagini preliminari·
- art. 28 cod. proc. pen.