Sentenza 4 luglio 2018
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, sussiste il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. in caso di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, che sprigioni, nel nuovo contesto, una forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva qualificato come mafiosa un'articolazione della 'ndrangheta operante in Piemonte per l'utilizzo di metodi evocativi della capacità di assoggettamento di tale organizzazione, non attribuendo rilievo al fatto che non era stato replicato, nel territorio di espansione, il peculiare modello di insediamento della stessa).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2018, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2018 |
Testo completo
06933-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da IO Fidelbo -Presidente- Sent. n. sez. 1272/2018 Andrea Tronci UP- 04/07/2018 NG Costanzo R.G.N. 7582/2018 Laura Scalia -Relatore- IO Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. UD RI, nato a [...] il [...] 2. TO IO, nato a [...] il [...] 3. RE NG, nato a [...] il [...] 4. RE IC, nato a [...] il [...] 5. RE ER, nato a [...] il [...] 6. MA IC, nato a [...] il [...] 7. IS RE, nato a [...] il [...] 8. OD LL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2017 della Corte Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di TO IO, UD RI, RE IC e OD GA ed il rigetto dei ricorsi di RE NG, RE ER, IS RE e MA IC;
udito il difensore di MA IC, avv. NC Bosco NC, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito il difensore di RE NG, avv. Sergio Rotundo, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento;
udito il difensore di RE NG, avv. SE IO Gianzi, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito il difensore di TO IO, avv. Vincenzo Nico D'Ascola, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di RE ER, avv. AN Figliomeni, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito il difensore di RE ER, avv. Ester Molinaro, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore di UD RI, avv. IE Nocita, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito il difensore di RE IC, avv. Gentile Nicodemo, sostituto processuale dell'avv. Enrico Biscarini, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di IS RE, avv. Alessandro Gasparini, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di OD LL, avv. Andrea Aliprandi, che si riporta al ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato, per quanto d'interesse in questa sede, UD RI, TO IO, RE NG, RE IC, RE ER, MA IC, IS RE e OD LL, partecipi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante in Piemonte ed avente propri referenti in strutture organizzative che, insediate in Calabria, avevano una propria articolazione anche sul territorio piemontese.
1.1. Segnatamente, nell'ambito di una più complessa organizzazione territoriale, gli imputati UD RI, TO IO, RE NG, RE IC, RE ER insieme a IS RE sono stati ritenuti partecipi della 'ndrina di AN UR HE distaccata a Torino, a capo della quale erano RE NG e UD RI. Siffatta articolazione, per atipiche modalità operative e di struttura rispetto alle altre organizzazioni 'ndranghetistiche delocalizzate, operava in Torino e provincia, non era inserita in un locale e si trovava in stretto e diretto collegamento sia con altre strutture del territorio piemontese, tra le 2 quali, il locale di Volpiano, il crimine di Torino ed il locale di Natile di Careri, sia con quelle insediate in Calabria, tra le quali il locale di RO, la provincia ed il crimine di Polsi, la provincia ed il crimine di Crotone, con autonomia organizzativa e potere decisionale sul territorio di competenza di un locale di 'ndrangheta, il locale di Volpiano al quale riconosceva i diritti di competenza, tanto da divenire essa stessa riferimento, all'interno del capoluogo piemontese, delle articolazioni mafiose crotonesi.
1.2. Il Tribunale di Torino per un ampio e complesso giudizio ha altresì ritenuto la penale responsabilità: a) quanto a IS RE, in concorso con altri ed in continuazione con il reato associativo, per estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 2 cod. pen.), ai danni di UT NC e RA AU perché recedessero dall'intenzione di sfrattare OR AN, locatario della cava sede della OR S.r.l. e CST, con il rappresentare loro che il mantenimento di siffatta situazione avrebbe favorito la progettualità del sodalizio criminoso avente ad oggetto la realizzanda linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione, minacciandoli di far pervenire all'autorità giudiziaria documentazione relativa alla truffa da loro perpetrata per l'acquisto della cava;
b) quanto a RE IC, in concorso con altri ed in continuazione con la partecipazione associativa, di accesso abusivo a sistema informatico (artt. 110, 615-ter, secondo comma, nn. 1 e 3 cod. pen.), aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per essersi egli introdotto, in concorso con pubblico ufficiale in servizio presso l'ufficio G.i.p. del Tribunale di Torino, nel sistema RE.GE. al fine di raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto;
c) quanto a MA IC di estorsione, in concorso con altri, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per condotte poste in essere ai danni del TE RC, titolari dell'omonimo studio professionale ed impegnati nella realizzazione di un complesso immobiliare in Torino, con commessa del valore di cinque milioni di euro;
d) quanto a OD LL nel concorso esterno nell'associazione contestata (artt. 110, 416-bis cod. pen.) a cui consentiva di conseguire le proprie finalità e di acquisire la gestione o il controllo di attività economico- politiche, creando opportunità di tipo economico o corrispondendo ai componenti della prima denaro e partecipando all'estorsione ai danni di ES UR, per costringerlo dimettersi dall'incarico di direttore dei lavori del cantiere in Rivoli senza percepire alcun compenso, ed in un 3 episodio di truffa aggravata (art. 81 cpv, 640, secondo comma n.
2-bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. e 61 n. 7 cod. pen.), e traendo in inganno sulla propria reale situazione economica e solvibilità, MA OL e RO IL, che induceva a compiere atti dispositivi del loro patrimonio, per complessivi ottocentomila euro.
2. La Corte di appello di Torino con sentenza del 5 giugno 2017, in parziale riforma di quella impugnata, assolta OD LL dal reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e modificate le statuizioni civili, ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza di primo grado con condanna di UD RI, TO IO, RE NG, IC e ER, MA IC, tra gli altri, a rifondere alla parte civile costituita, Comune di Rivoli, le spese di assistenza e rappresentanza sostenute.
3. Ricorrono in cassazione per all'annullamento dell'indicata sentenza della Corte di appello i difensori di fiducia di UD RI, TO IO, RE NG, RE IC, RE ER, MA IC, IS RE e OD LL.
4. Due i motivi di annullamento proposti nell'interesse di UD RI. L'imputato è stato condannato alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione, per aver fatto parte, con il ruolo di capo, organizzatore e promotore nonché di collettore degli interessi delle varie consorterie ― crotonesi e ancora di organizzatore della raccolta dei fondi destinati alle attinte da misura cautelare nell'ambito dell'operazione cd. persone dell'associazione mafiosa di cui al capo n. 1 della rubrica, Minotauro- denominata 'ndrangheta, da anni sul territorio piemontese. Segnatamente, del primo si è ritenuta l'appartenenza alla 'ndrina di AN UR HE, articolazione territoriale della 'ndrangheta operante in Torino e provincia, in stretto collegamento con alcune delle strutture della 'ndrangheta piemontese, tra le quali il locale di Volpiano, rispetto alle quali manteneva autonomia organizzativa e potere decisionale, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento ed omertà che, di volta in volta, si creavano nel territorio piemontese.
4.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere provata la sussistenza del contestato reato di associazione mafiosa. 4 Sarebbero infatti mancate: la forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo;
le condizioni di assoggettamento ed omertà; la finalità della condotta alla commissione di reati ed al controllo e gestione del territorio;
le accuse di delitti o di contatti con la p.A. La giurisprudenza di legittimità avrebbe ricompreso i reati-fine tra i fatti concludenti su cui fondare il giudizio di colpevolezza della partecipazione associativa, ma i collaboratori di giustizia non avrebbero riferito sui primi e sugli effetti intimidatori della condotta tenuta dall'imputato. La motivazione resa dai giudici di appello sul fenomeno dell'esportazione delle mafie locali, dopo aver distinto tra locali e 'ndrine, individuando i primi, i locali, in unità dotate di una propria indipendenza gestionale e capacità di intimidazione esterna sui nuovi territori di espansione e le seconde, le 'ndrine, in diramazioni della sede madre che, come tali, si avvalgono della capacità di intimidazione di quest'ultima, avrebbe richiamato in modo non conferente la sentenza della Corte di cassazione sul processo cd. Minotauro. Siffatto titolo avrebbe avuto ad oggetto l'operatività di un gruppo che aveva fondato un locale, che esercitava in proprio intimidazione e che si era espresso attraverso fatti concludenti integrati da reati-fine per cui vi era stata condanna. La capacità delle 'ndrine torinesi di intimidire era stata ritenuta, per la richiamata sentenza della Corte di cassazione, nell'affermata necessità che essa si esprimesse per concreti e specifici fatti costituenti reato, individuati nel processo cd. Minotauro in estorsioni e danneggiamenti operati in territorio piemontese, e tanto -a fronte della locuzione verbale utilizzata nella norma di riferimento «si avvalgono»-, della impossibilità di qualificare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale reato di pericolo, nella ritenuta integrazione dello stesso attraverso una capacità intimidatoria solo potenziale. In difetto di reati-fine non si sarebbe potuto ritenere integrata pertanto la partecipazione associativa dell'imputato, ma un suo mero modus vivendi.
4.2. Con il secondo motivo si contesta l'assoluta carenza di motivazione in ordine al ruolo di capo attribuita all'imputato. Il pentito ES avrebbe qualificato UD quale «braccio destro>> di altro soggetto appartenente ai vertici dell'associazione là dove ad integrare la ritenuta fattispecie sarebbero dovuti valere contenuti concreti, caratterizzati dalla preminenza del soggetto rispetto a tutti gli altri. 5 5. L'imputato TO IO è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per la partecipazione al sodalizio criminoso operante in Piemonte, contestato al capo n. 1 dell'imputazione per l'operatività della 'ndrina di AN UR HE. Due i motivi di annullamento proposti in ricorso.
5.1. Con il primo impegnato motivo, le censure difensive si appuntano sulla motivazione con cui la Corte torinese sarebbe giunta all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
5.1.1. Nonostante le corrette premesse metodologiche, attraverso le quali veniva richiamata la sentenza di primo grado e fatte salve le osservazioni difensive svolte al dichiarato fine di superare le critiche introdotte nell'atto di appello, la Corte di appello si sarebbe limitata ad elencare gli argomenti della prima sentenza senza alcuna valutazione autonoma delle difese che avrebbero in tal modo introdotto, nella loro decisività, all'interno della sentenza di secondo grado, un elemento di dubbio non vinto. Sarebbe risultata integrata la violazione di legge in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La difesa aveva svolto puntuale disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, MB, CA e IO, con l'evidenziare la risalenza nel tempo delle prime ad epoca anteriore a quella del presunto accertamento e della costituzione della 'ndrina di AN UR HE. La Corte di appello avrebbe colmato in modo congetturale lo iato temporale esistente tra le dichiarazioni dei collaboratori ed il tempo di accertata operatività del sodalizio di cui al capo n. 1 della rubrica, in mancanza di un elemento di reale collegamento ed in difetto di elementi di prova, di certo non potendo valere, se non a pena di una violazione del favor rei e delle regole di distribuzione dell'onere della prova, l'assenza di prove contrarie, come invece riportato nell'impugnata motivazione.
5.1.2. Sarebbero stati violati gli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192 cod. proc. pen. Nelle valutazioni della Corte di merito le dichiarazioni dei collaboratori CA e IO sulla presunta affiliazione dell'imputato sarebbe state riscontrate dai contenuti delle conversazioni intercettate, costituenti prova autonoma, senza apprezzare i giudici di appello che i periodi temporali di riferimento non erano sovrapponibili. I contenuti delle tre intercettazioni, come riportato nella critica contenuta nell'atto di appello, non avrebbero individuato il ruolo specifico del prevenuto e la difesa aveva dato delle prime una alternativa lettura per la 6 quale i contenuti di quelle intercettazioni si sarebbero spiegati in ragione della personalità estrosa»> e «superficiale» dell'imputato che, pure riferita in sentenza, non sarebbe stata valutata dalla Corte di appello, fosse anche per essere disattesa. Al fine di superare la diversa lettura offerta dalla difesa di quei colloqui, la Corte di merito, in modo tautologico, avrebbe dato per presunto e presupposto il dato che avrebbe dovuto essere invece provato, ovverosia l'appartenenza al sodalizio.
5.1.3. La motivazione sarebbe stata apparente anche con riguardo alle condotte dimostrative di un ruolo attivo dell'imputato nella 'ndrina di AN UR HE in Torino, nella parte in cui aveva bocciato le deduzioni difensive in modo assertivo, senza dare conto, per modalità autentiche ed autonome, delle ragioni della decisione. La deduzione difensiva portate in appello sulla disponibilità in capo all'imputato all'interno della concessionaria «Spazio» di un ufficio di dieci metri quadrati, evidenza che non avrebbe consentito al primo, mero dipendente e addetto vendite della società, di far tenere ad estranei riunioni finalizzate all'incontro con OL RE riconosciuto esponente della - 'ndrangheta che prestava, autorizzato, attività lavorativa presso la ditta 1non sarebbe appaltatrice dei lavori da realizzarsi per la concessionaria stata oggetto di disamina. Quanto ai ritenuti contatti con soggetti facenti parte della 'ndrangheta torinese, la Corte di appello, con motivazione contrassegnata dalla mancanza stessa del segno grafico, avrebbe richiamato quella di primo grado senza svolgere alcun cenno alle puntuali censure difensive contenute nell'atto di appello (pp. 17 e 18) e senza vagliare l'alternativa lettura che riconduceva detti contatti a legami parentali.
5.1.4. La Corte territoriale, nell'apprezzare la partecipazione dell'imputato ad una serie di incontri volti a dare sostegno alle famiglie degli appartenenti alla 'ndrangheta torinese attinti da misura cautelare nel procedimento «Minotauro», avrebbe ancora mancato di argomentare sulle deduzioni difensive, in sentenza solo richiamate.
5.1.5. Sarebbero stati applicati in modo erroneo i principi affermati nella sentenza a Sezioni Unite Mannino, nella elaborazione ricevutane dalle successive pronunce di legittimità, diretti a definire le condotte di partecipazione non solo in ragione della qualità formale di affiliato, ma anche per il consapevole contributo fornito all'esistenza o al rafforzamento del vincolo. 7 La Corte con affermazione autoreferenziale avrebbe ritenuto l'esistenza del contributo dalla partecipazione legata ad un incontro che, si era ritenuto, solo un affiliato, postosi a disposizione del gruppo, avrebbe potuto porre in essere. Sarebbe mancata altresì la ricostruzione del dolo, presunto, sul ruolo specifico e sul contributo dato.
5.2. Con il secondo motivo si denuncia il carattere parziale della valutazione condotta sul trattamento sanzionatorio dalla Corte di appello che avrebbe motivato sul diniego delle generiche, ma non sulla eccessività della pena.
5.3. Con memoria contenente «Motivi nuovi», depositata il 14 giugno 2018, la difesa dell'imputato fa valere la violazione di norme sostanziali e processuali ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, CA e IO, in errata applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle chiamate in reità de relato dei collaboratori e della mancanza dei necessari riscontri estrinseci, nella manifesta illogicità della motivazione nell'individuare i riscontri, all'interno del materiale probatorio (artt. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. ed agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.).
5.3.1. CA aveva dichiarato che TO gli era stato presentato da UN PO come «uno dei nostri proveniente dalla Piana di Gioia Tauro», ma di siffatta affermazione la Corte del merito non avrebbe valutato: l'erronea indicazione della zona geografica, da individuarsi invece in quella crotonese;
la mancanza di contatti dell'imputato con PO;
che il collaborante non aveva fatto menzione della 'ndrina di AN UR HE e del ruolo di TO. Insiste la difesa sull'anteriorità temporale delle dichiarazioni di CA e quindi sulla loro incompatibilità logica con la data di costituzione della 'ndrina di AN UR HE e quindi sul carattere congetturale ed astratto del ragionamento svolto dalla Corte di merito sul punto. L'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza e per la quale non avrebbe potuto escludersi che la 'ndrina esistesse prima del 2011 avrebbe risposto ad una mera ipotesi, violativa, come tale, del canone di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio»; il richiamo a non meglio precisati elementi prova sull'esistenza della 'ndrina da individuarsi nelle conversazioni intercettate, di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, avrebbe determinato la mera apparenza della motivazione non avendo, queste 8 ultime, mai data anteriore al 2011; il sostenere l'esistenza della 'ndrina dall'assenza di prova contraria avrebbe poi realizzato un inaccettabile sovvertimento della distribuzione dell'onere della prova nel processo penale.
5.3.2. Quanto alle dichiarazioni del collaborante IO. Egli non aveva riconosciuto spontaneamente TO che, anzi, ad un riconoscimento fotografico aveva scambiato per altro individuo;
le sue dichiarazioni sarebbero state de relato, tema, questo, che, dedotto in memoria come già proposto nell'atto di appello, viene sviluppato con richiamo ai criteri di valutazione della sentenza a Sezioni Unite Aquilina. La sentenza impugnata avrebbe infatti omesso di verificare l'attendibilità intrinseca, soggettiva ed oggettiva, del dichiarante, quanto a coerenza, costanza e spontaneità del narrato, e della fonte primaria e, ancora, dei rapporti personali tra il dichiarante e della fonte per inferirne la rispondenza al vero di quanto oggetto di propalazione. La sentenza avrebbe ripreso il solo contenuto delle dichiarazioni dei descrittivo di una peculiare forma di organizzazionecollaboranti, 'ndranghetistica- quello che si esprime per la 'ndrina che si radica in un territorio diverso dall'originario -, qualificando le prime, in modo generico, come «plausibili» quanto all'IO ed alla 'ndrina su cui egli aveva riferito, in ragione dei suoi rapporti con RE ed UD. La Corte territoriale non avrebbe invece verificato i rapporti tra IO e UR che avrebbe presentato TO al primo, secondo quanto dallo stesso riferito, qualificandolo come «amico nostro>>. Il richiamo ai contenuti di tre conversazioni intercettate non avrebbe potuto riscontrare quanto riferito dai collaboratori di giustizia, nella carenza strutturale del preliminare giudizio sulla credibilità intrinseca delle stesse.
6. La difesa dell'imputato RE NG, condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione con conferma del giudizio di colpevolezza quanto al capo n. 1 della rubrica e quindi per aver fatto parte, quale capo - della 'ndrina di AN UR HE ovvero di un'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante in Torino e provincia, autonoma e con potere decisionale sul territorio ed in stretto collegamento con altre strutture di 'ndrangheta piemontese, tra le quali il locale di Volpiano, il crimine di Torino, il locale di Natile di Careri a Torino, e con le strutture insediate in Calabria (locale di AN UR HE, locale di RO, province e crimine di Polsi, provincia e crimine di Crotone), di cui costituiva riferimento nel capoluogo piemontese affida il proposto mezzo a tre motivi di annullamento, che 9 complessi nella loro struttura, si riportano nei termini che seguono, nel loro apprezzato raccordarsi con le ragioni della decisione.
6.1. Con il primo motivo si deduce la incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con violazione delle correlate norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.). La Corte di appello aveva attribuito rilievo al criterio suppletivo di cui all'art. 9 cod. proc. pen. nel presupposto della impossibilità di stabilire il territorio in cui trovavano realizzazione le attività associative di programmazione, ideazione e direzione del ritenuto fenomeno associativo, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. Sarebbe valso, pertanto, per i giudici di appello non tanto il luogo in cui si sarebbe radicato il pactum sceleris quanto quello di effettiva manifestazione e realizzazione dell'operatività della struttura. Siffatto assunto, si deduce in ricorso, sarebbe stato però non conciliabile con la condotta attribuita in rubrica all'imputato. Là dove la contestazione associativa attribuiva a RE NG, capo, secondo l'accusa, di un locale di 'ndrangheta con sede in AN UR HE, di aver deciso di costituire dal gennaio 2011, con UD RI e TO EL, una 'ndrina distaccata in Torino e provincia, con collegamenti sia con i locali posti in territorio calabrese che con tutti quelli insistenti nel territorio piemontese, la competenza avrebbe dovuto attribuirsi all'autorità giudiziaria di Catanzaro, in applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen. Tanto più ciò sarebbe valso in ragione della pendenza a Catanzaro di un procedimento penale, allorquando veniva iscritto l'odierno, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cui si contestava a RE la stessa condotta, ovverosia di aver organizzato e diretto l'associazione individuata nel locale di AN UR HE. La Corte avrebbe escluso la sussistenza di elementi di certa attribuzione del momento di conclusione del pactum sceleris per poi ritenere la coincidenza di siffatto momento con quello di operatività della struttura nel luogo in cui tutti i suoi componenti, ad eccezione di RE NG, risiedono stabilmente e dove l'organizzazione opera come centro autonomo di imputazione e dove, ancora, sono state realizzate le condotte poste in essere dagli affiliati avvalendosi dell'intimidazione del vincolo associativo. Che l'associazione operasse nel torinese sarebbe stato criterio residuale mal conciliabile con la presenza, in quel di AN UR HE, di RE, capo carismatico e promotore che si sarebbe trasferito in Piemonte ad oltre un anno di distanza dalla costituzione del sodalizio. 101 0 Vi sarebbero stati contatti e riunioni associative prima del 2011 a cui non aveva partecipato RE NG, ma nonostante tali fatti, che avrebbero escluso l'ascrivibilità stessa di una responsabilità associativa in capo a RE, che si trovava in Calabria nel territorio di AN UR HE, la Corte di merito aveva ritenuto la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria torinese. Si fa menzione, a sostegno dell'indicata deduzione difensiva, del decreto del Tribunale di Crotone con cui era stata applicata all'imputato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale su proposta fondata, in via esclusiva, sui fatti oggetto del presente processo ritenuti dal Tribunale integrativi, insieme alla pericolosità sociale del proposto, della stessa propria competenza, rinvenendo i primi la loro manifestazione in territorio calabro. Ritenuta la natura di mera articolazione territoriale di ogni organizzazione operante in Torino e dintorni, emanazione del locale di AN UR HE, si era poi fatta discendere dalla individuazione della dimora del sorvegliato speciale, in Calabria, la localizzazione del gruppo di riferimento.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si attribuisce alla sentenza impugnata di non aver superato le critiche contenute nell'atto di appello e la violazione delle norme processuali, quanto: alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
alla corrispondenza tra contestato e pronunciato;
all'operata composizione della prova (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 521, 546 e 606 cod. proc. pen.).
6.2.1. La Corte di appello con ordinanza del 26 aprile 2017 aveva rigettato la richiesta di acquisizione al fascicolo dibattimentale di una serie di atti intervenuti successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, affermando che l'imputato avrebbe rinunciato a siffatta fonte di prova scegliendo di essere giudicato con il rito abbreviato. Sarebbe stato disatteso, in tal modo, l'ormai concorde approdo della giurisprudenza di legittimità, per il quale sono ammesse implementazioni probatorie del giudizio abbreviato quando si tatti di atti sopravvenuti, con il solo limite dell'assoluta irrilevanza del tema di prova. Le dichiarazioni di cui si richiedeva l'acquisizione avrebbero infatti dimostrato la non attendibilità del pentito IO e quindi smentito la prova principale a carico di RE NG, destinata a fornire attualità agli altri elementi che avrebbero soltanto tratteggiato la figura delinquenziale dell'imputato per epoca antecedente al 2011, anno a cui si faceva risalire l'inizio della contestazione associativa. r 11 6.2.2. Con violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, a fronte di un'accusa che vedeva l'operatività in Calabria di una struttura di 'ndrangheta, il locale di AN UR HE con a capo l'imputato e da cui derivava una 'ndrina distaccata, nel territorio di Torino e provincia, formata da RE e soggetti ivi residenti, per gran parte al primo legati da ragioni di parentela e che avrebbe sfruttato la caratura criminale e la capacità di intimidazione della struttura madre - la Corte di appello aveva accertato l'inesistenza del locale calabrese di AN UR HE e ritenuto la 'ndrina torinese diramazione del diverso locale di RO in Calabria. Il venir meno del locale di AN UR HE avrebbe sottratto tenuta logico-giuridica alla sentenza e segnalando una debolezza dell'imputazione, avrebbe altresì integrato una violazione non sanabile, nella assoluta inscindibilità dei due dati. Se alla 'ndrina torinese doveva riconoscersi di essere sorta avvalendosi in quel territorio della caratura criminale e quindi della capacità di intimidazione propria della struttura madre, venendo meno quest'ultima l'intero ragionamento ne sarebbe stato travolto, senza che potesse valere a diversamente sostenere lo sviluppo logico e giuridico della motivazione il recupero del ruolo di esponente più autorevole di un'associazione mafiosa, in genere, di RE NG, che in tale veste si sarebbe limitato ad intervenire quando necessario.
6.2.3. Con il terzo profilo del secondo motivo di ricorso si censurano gli applicati criteri di valutazione della prova. I collaboratori di giustizia, ad eccezione di IO, avrebbero riferito di fatti anteriori a quelli di cui all'imputazione e non sarebbe stata valutata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei singoli dichiaranti. Là dove il giudice di primo grado aveva ritenuto il contributo dei collaboranti limitato, essendo la collaborazione relativa a fatti antecedenti all'inizio dell'accertamento della operatività dell'associazione contributo che sarebbe così divenuto una prova logica dell'appartenenza alla 'ndrangheta attualizzata però da altri elementi -, la Corte di appello aveva invece apprezzato l'utilità delle dichiarazioni del collaboratore ES, ma anche di BO, MB, AR e EN, per dimostrare l'esistenza dell'associazione ed il ruolo dell'imputato là dove costoro avrebbero reso dichiarazioni generiche integranti un dato conoscitivo - comune, apprendibile da cronache giornalistiche e non avente collocazione temporale incapaci di relazionarsi con i fatti del processo. 12 Le dichiarazioni dei collaboratori, quanto alla persona di RE NG, sarebbero state riferibili ai fatti del distinto ed anteriore procedimento, cd. AC MA, in cui era stata contestata l'associazione sino all'anno 2000. Dai verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori si sarebbe dovuto prendere atto della impossibilità di costoro di aver avuto rapporti con l'imputato nel raccordo temporale tra i periodi di carcerazione, cautelare e definitiva, da quest'ultimo sofferta e gli inizi della collaborazione dei primi. La Corte torinese avrebbe inoltre ignorato che l'assoluzione dell'imputato nel distinto processo cd. ES sarebbe venuta proprio dalla negativa valutazione delle dichiarazioni di quegli stessi collaboratori che non avrebbero riferito nulla di nuovo rispetto ai fatti del cd. processo AC MA. Le dichiarazioni rese dai collaboranti nei distinti processi non avrebbero condotto all'accertamento giudiziale di una cosca 'ndranghetistica denominata 'ndrina di AN UR HE. Il flusso dichiarativo dei collaboranti, coimputati di RE per le dichiarazioni di ES nel processo «AC MA», e degli altri, MB, BO e EN, nel processo «ES», sarebbe stato contaminato richiedendo, come tale, una sua più attenta valutazione in punto di attendibilità dall'evidenza che i primi avrebbero letto le pagine che componevano i fascicoli della Procura, in tal modo acquisendo i dati oggetto delle loro successive dichiarazioni. RE, attinto da misura cautelare in carcere nel processo «ES'> nel 2008, e detenuto fino alla sentenza di primo grado del 2010, non avrebbe potuto porre in essere nessuna delle contestate condotte ed i collaboranti, anch'essi destinatari di misura restrittiva nel medesimo processo, neppure avrebbero potuto riferire alcunché sulle stesse. Sarebbero poi mancate nelle dichiarazioni rese indicazioni specifiche e temporalmente collocabili delle singole condotte per poter verificare tipologia dell'apporto del preteso associato e credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva dei dichiaranti, e per consentire altresì la ricerca di riscontri esterni individualizzanti. Per prova sopravvenuta e consistente nelle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato IN IA IO ed in quelle rese da UR SE a s.i.t. in sede di indagini difensive ex art. 391-bis cod. proc. pen., IO NC non avrebbe conosciuto RE NG. L'affermazione sarebbe stata confortata, nel presente procedimento, dalle dichiarazioni dei collaboratori ES e MB che riferendo, a loro volta, di non conoscere IO avrebbero indicato a capo della cosca di Belvedere 13 Spinello, la famiglia IOa e tanto là dove IO si era autoaccusato di essere 'ndranghetista e capo proprio del locale di Belvedere Spinello. ES e IO non sarebbero stati, di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, chiamanti in correità atteso il carattere generico, afferente al comune contesto delinquenziale di provenienza, delle loro dichiarazioni, rispetto a RE di cui essi avrebbero soltanto affermato la posizione di 'ndranghetista senza riferire di una sua partecipazione qualificata.
6.3.4. Al corretto utilizzo in punto di definizione del quadro di prova del chiamante, non operato nell'impugnata sentenza, si sarebbe comunque frapposto: a) il fatto che non fosse mai stata accertata l'esistenza di un locale o di una 'ndrina di AN UR HE;
b) l'evidenza che RE NG non fosse mai stato ritenuto a capo di una organizzazione di tipo 'ndranghetistico, per essere stato condannato quale partecipe, nel processo cd. AC MA, soltanto della 'ndrangheta sedente in RO, per condotta accertata sino all'anno 2000 e non avendo egli riportato altra condanna. L'argomento utilizzato in sentenza (p. 140), per il quale il capo di imputazione con il descrivere come «accertato» il reato associativo nel gennaio 2011 non aveva per ciò stesso escluso, nella natura permanente del reato, che esistesse una 'ndrina RE negli anni precedenti e che questa, per gli elementi di prova acquisiti, avesse continuato ad esistere e ad operare, in assenza di prove contrarie, in anni più recenti quantomeno fino alla esecuzione delle misure cautelari avvenuta il 1 luglio 2014, si sarebbe scontrato con il caposaldo della delimitazione della condotta indicata nel capo di imputazione e con altri dati fattuali relativi alla condotta di RE NG. Non si sarebbe potuto sostenere che l'associazione avesse iniziato ad operare prima del 2007, data di inizio della collaborazione ES, quando RE NG era detenuto e l'indicata affermazione di una preesistenza del sodalizio all'accertamento del 2011 sarebbe stata in contrasto con l'assoluzione riportata dall'imputato nel 2010 nel processo ES, in cui oggetto di accertamento era l'esistenza della 'ndrina di AN UR HE ed in cui erano state utilizzate quali prove le dichiarazioni dei collaboratori tra le quali quelle di ES e con gli esiti del processo cd. Minotauro, pure riportato in rubrica, in cui non era emersa l'esistenza di alcuna attività facente capo agli imputati di questo processo. In modo incoerente la Corte di appello avrebbe ritenuto la mafiosità della 'ndrina RE quale delocalizzazione di compagini malavitose operanti in altri territori in cui era consolidata la loro fama criminale. 14 In imputazione infatti la 'ndrina era stata indicata come propaggine di quella originaria di AN UR HE, in Calabria;
il Gup aveva ritenuto la 'ndrina non esistente e per ulteriore passaggio la Corte territoriale aveva ritenuto la 'ndrina delocalizzazione piemontese del locale di RO. La sentenza impugnata avrebbe contravvenuto ai principi affermati dalla Corte di legittimità in punto di prova dell'esistenza del metodo mafioso quanto alla capacità intimidatrice da intendersi come attuale ed effettiva e dotata di una propria esteriorizzazione, restando invece gli episodi scrutinati esito di azioni di singoli, dirette ad ottenere vantaggi economici. Sarebbe mancato nelle vittime il timore conseguente alla loro conoscenza della cosca madre, 'ndrina di AN UR HE, o di quella, omonima, delocalizzata nel torinese, o ancora di altra di cui si sarebbe dovuta dimostrare l'esistenza non essendovi nelle prove acquisite neppure riferimento al locale di RO o ai suoi membri per evocarne la forza di intimidazione. La difesa avrebbe indicato elementi dimostrativi della dissociazione del RE dal consorzio criminale tra i quali: la mancanza di condanne successive al 2007 per fatti ulteriori rispetto a quelli accertati nel processo AC MA», riferito all'anno 2000; la carcerazione subita per detto titolo e quella preventiva per il processo «ES»; la condizione di sorvegliato speciale tra le due carcerazioni;
l'essere stato posto in libertà vigilata appena rimesso in libertà dal 2010 al 2012; l'essere stato ritenuto non più pericoloso dal magistrato di sorveglianza di Catanzaro per l'eventuale prosecuzione della libertà vigilata;
il trasferimento in Torino ed il tentativo ivi fatto di aprire una serie di attività economiche lecite. In ordine alle riunioni tra affiliati, si deduce in ricorso che RE venne notato solo in quattro delle ottantadue scrutinate occasioni, incontri in ogni caso non preceduti o seguiti da telefonate tra affiliati e RE, evidenza, quest'ultima, non giustificabile in ragione del ruolo a questi attribuito di capo, per quale il contatto con gli associati è finalizzato ad impartire ordini e ad acquisire informazioni. I contatti avrebbero invece trovato giustificazione nel saluto portato da RE ai parenti in occasione dei viaggi a Torino dopo un lungo periodo di detenzione. Non sarebbe stato indicato il contributo fornito dall'imputato alla 'ndrina operante in Torino e sarebbero stati utilizzati elementi generici, tali essendo le dichiarazioni rese da ES e IO su di un'appartenenza, con ruolo apicale, di RE alla 'ndrangheta.
6.3. Con il terzo articolato motivo viene contestato, in punto di violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata riqualificazione della 15 condotta, la carenza di elementi di prova da cui dedurre il ruolo di promotore di RE ed il carattere armato dell'associazione.
6.3.1. L'assenza di RE da Torino e degli altri promotori nel comune di AN UR HE o, ancora, di RO al momento della nascita dell'associazione e la ritrosia manifestata dagli altri sodali al suo trasferimento in Torino e la non conoscenza di quanto avveniva in territorio torinese, sarebbero stati in evidente contraddizione con il ruolo a lui attribuito.
6.3.2. La Corte territoriale avrebbe ritenuto l'esistenza della contestata aggravante sostenendo la mancata riscontrata disponibilità di armi perché gli indagati erano a conoscenza da tempo delle indagini a proprio carico. Le dichiarazioni del collaborante MB pentitosi nel 2007 non sarebbero valse per il periodo successivo al 2011 per cui era intervenuta la contestazione associativa. Sarebbero mancati elementi di riscontro esterno, non potendo definirsi tali i contenuti di due serie di conversazioni intercettate: la prima delle quali perché le conversazioni sarebbero state di contenuto criptico non efficacemente superato dal metodo di decriptazione utilizzato in una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tale AP per detenzione di armi;
la seconda perché l'uso delle armi sarebbe espressivo di una reazione ad un comportamento subito. Le circostanze sarebbero poi tra loro scollegate e non avrebbero riguardato il gruppo criminale e non sostenuto la consapevolezza della presenza delle prime nel sodalizio tra gli associati.
7. Il difensore di RE IC, condannato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 35 della rubrica (partecipazione associativa ed accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615-ter cod. pen.), ricorre in cassazione con cinque motivi.
7.1. Con il primo si denuncia violazione di legge, anche processuale, e manifesta illogicità ed incompletezza della motivazione in ordine alla valutazione della prova con riferimento alla sussistenza della 'ndrina RE per avere ignorato le deduzioni difensive sul punto svolte nell'atto di appello (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.). - se non perLa Corte territoriale non avrebbe dato risposta inconcludente richiamo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA RO -, al rilievo difensivo sulla anomalia rappresentata da una 'ndrina distaccata, dotata di autonomia gestionale e non preceduta nella sua 16 G costituzione dall'insediamento di un locale simile a quelli formati dai soggetti appartenenti alle 'ndrine provenienti da Reggio Calabria. Non avrebbe sostenuto la tenuta logica della sentenza neppure il richiamo al locale di RO da cui sarebbe derivata la 'ndrina RE e tanto in ragione degli evidenziati stretti rapporti della prima con il diverso locale piemontese di Volpiano. Si contesta la mafiosità del fenomeno 'ndranghetista contestato perché non radicato e non capace di esprimere la forza di intimidazione propria della prima anche per il derivatone assoggettamento delle vittime. La Corte territoriale avrebbe impropriamente traslato alla 'ndrina indagata argomenti riferibili al fenomeno 'ndrangheta in genere, anche come riconosciuta in Piemonte, mancando di effettuare una penetrante verifica. Non sarebbe valso in tal senso l'episodio che aveva coinvolto MA IO, imprenditore di Moncalieri che aveva negato ogni richiesta di intervento del gruppo per risolvere problemi insorti con i nomadi «sinti». La sentenza impugnata con argomentazioni incomplete avrebbe sostenuto l'esistenza dell'associazione muovendo dalla sola operatività, in tal modo mancando di rispondere al rilievo difensivo sulla genesi della prima, devalutando la mancanza di riti di affiliazione, svincolando la nuova cellula dai paradigmi associativi.
7.2. Medesime censure per violazione di legge e vizi di motivazione vengono articolate quanto al giudizio di appartenenza di RE IC all'indicata articolazione 'ndranghetistica. La sentenza impugnata avrebbe richiamato alcune vicende, analiticamente richiamate in ricorso, che avevano coinvolto altri sodali ed in cui RE sarebbe intervenuto (l'episodio VE in cui l'imputato si sarebbe lamentato che la famiglia RE era stata tratta male;
le iniziative assunte per far giungere aiuti economici alle famiglie di coloro che erano stati arrestati nell'operazione «Minotauro»; la partecipazione a riunioni;
la disponibilità ad intervenire nei confronti di MA IO, tra gli altri). Sarebbe stata omessa ogni valutazione dei rapporti di parentela con i soggetti frequentati con violazione del principio che vuole la mera frequentazione per ragioni di parentela ed amicizia nella comune estrazione sociale ed in contesti ristretti di per sé sola intesa come sintomatica dell'appartenenza a sodalizi criminosi. Si contesta in ricorso l'interpretazione data dal primo giudice e ripresa dalla Corte di appello di una conversazione (n. 21097 del 13 aprile 2012) oggetto di perizia trascrittiva, ed alla cui acquisizione era stata subordinata la richiesta di abbreviato, sul cd. Battesimo. Acquisita certezza che la 17 conversazione si riferisse ad un battesimo religioso, la prova era stata declassata da «prova assolutamente necessaria» ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. a prova indubbiamente significativa», attingendosi aliunde la prova dell'appartenenza. La Corte torinese avrebbe mancato di dare risposta e di superare le contestazioni difensive in punto di attendibilità del dichiarante IO quanto agli errori pure presenti nel suo racconto nella indicazione del nominativo del RE, dapprima indicato come UA e poi come CO RE. La Corte non avrebbe indicato per quali ragioni era pervenuta ad epilogo assolutorio per taluni dei coimputati, non ritenendo le riunioni a cui costoro avevano partecipato espressive di strategie comuni della 'ndrina RE e non precisando invece le ragioni che avevano sostenuto l'opposto epilogo quanto a RE IC. La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni valutazione sull'attività lavorativa lecita svolta dall'imputato in ambito edilizio e non avrebbe fatto menzione di verbali di s.i.t., rese all'esito di investigazioni difensive, che, rappresentative dell'indole generosa del prevenuto che avrebbe aiutato parenti ed amici, avrebbero offerto lettura alternativa dell'iniziativa assunta in favore delle famiglie dei detenuti nel processo cd. Minotauro. Sarebbe mancata nel giudizio della Corte territoriale la valutazione della messa a disposizione in favore del sodalizio dell'imputato il cui perseguimento di interessi particolari avrebbero potuto qualificare l'apporto quale mera connivenza non punibile;
non vi sarebbe stata la definizione del ruolo specifico della persona.
7.3. Con il terzo motivo si denuncia mal governo della prova e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione del carattere armato dell'associazione: l'uso del plurale nell'espressione contenuta nell'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. deporrebbe per l'insussistenza dell'aggravante nelle ipotesi di disponibilità delle armi in capo ad un solo affiliato.
7.4. Con il quarto motivo si contesta l'inosservanza delle regole probatorie quanto alla valutazione della condotta di accesso abusivo al sistema informatico contestata al capo n. 35 e la manifesta illogicità della decisione. L'imputato non poteva sapere che l'ispettore GO in servizio presso l'ufficio del G.i.p. non fosse abilitato all'accesso al sistema del registro delle notizie di reato della procura della Repubblica per conto di privati. 18 7.5. Al quinto motivo è affidata la denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Sarebbero stati richiamati, in modo incoerente, precedenti risalenti agli anni settanta per delitti contro il patrimonio e sfruttamento della prostituzione e non vi sarebbe stata motivazione sul progressivo sviluppo tra i reati commessi in giovinezza e quello giudicato, non registrandosi per oltre un trentennio la commissione di altri reati.
8. La difesa di RE ER, condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per il reato associativo ascrittogli al capo n. 1 della rubrica con il ruolo di partecipe, articola in ricorso, dopo una premessa di carattere generale, diretta a dar conto del contesto processuale in cui è stata adottata l'impugnata sentenza, quattro motivi di annullamento.
8.1. Con il primo motivo si propongono censure in ordine alla ritenuta sussistenza della 'ndrina di AN UR HE a fronte di specifiche doglianze difensive introdotte in appello e rimaste senza risposta. La sentenza di primo grado emessa all'esito di abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Torino non aveva preso in alcuna considerazione la sentenza della Corte di cassazione n. 894 del 2015 che, pronunciata nell'incidente cautelare introdotto da RE ER, aveva ritenuto la fondatezza del ricorso in punto di insussistenza dei gravi indizi di reato dell'affiliazione dell'indagato alla 'ndrina di AN UR HE segnatamente in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO NC, che sarebbero rimaste non scrutinate, in punto di attendibilità oggettiva e soggettiva, alla stregua dei parametri stabiliti dalla sentenza a SSUU di questa Corte cd. Aquilina dal nome dell'imputato. Gli altri collaboratori ES NG, MB IC, BO LU e EN SE aveva indicato RE ER quale affiliato e IO aveva indicato genericamente l'imputato senza descriverne con puntualità le mansioni operative. Vengono articolati argomenti difensivi che ripropongono questioni definitorie già portate all'attenzione di questa Corte dal ricorso di RE NG, censurandosi la sentenza della Corte di appello perché, nel richiamare quella di primo grado e ritenere non necessaria la costituzione di un locale per l'operatività della figura della 'ndrina distaccata, non si era confrontata con l'appello, disattendendo le definizioni date dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cosca e/o 'ndrina e che vuole, perché si abbia delocalizzazione, che la struttura esportata in altro territorio abbia una omologa struttura in quello di provenienza, in siffatto ambito 19 dovendosi ritenere integrato il vincolo associativo, la forza di intimidazione, derivante da tale vincolo, e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà delle vittime. Si contesta ancora all'impugnata sentenza di aver tratto la ritenuta forza di intimidazione dalla 'ndrangheta nel suo complesso per traslazione in detto contesto della figura di RE NG, condannato per l'art. 416-bis cod. proc. pen., di cui sarebbe stato enfatizzato il ruolo. Non vi sarebbe stata prova dell'esistenza di un locale di AN UR HE ed il locale di RO, realtà delinquenziale diversa, non avrebbe sostenuto l'esistenza della 'ndrina in questione. Sarebbe mancato l'accertamento della effettiva capacità di intimidazione sul territorio dell'associazione per suo radicamento e sua generale percezione di efficienza. L'intimidazione sarebbe stata tratta dai singoli atti di alcuni dei suoi associati;
sarebbe mancato un territorio individuato di elezione, pure affermato in altri procedimenti dalla Corte torinese. L'affermazione del collaboratore IO che la presenza di UD RI nel locale di Volpiano avrebbe sostenuto l'operatività della 'ndrina in quel territorio, avrebbe dovuto comportare l'accertamento della stessa in quei termini, in realtà mancato.
8.2. Con il secondo motivo si denuncia per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata in relazione al giudizio di intraneità dell'imputato in difetto di prova di un contributo effettivo, specifico, concreto e causale al rafforzamento del sodalizio. La Corte territoriale avrebbe lasciato inosservati i principi espressi da questa Corte con la sentenza emessa nell'introdotto incidente cautelare ed avrebbe riconosciuto il contributo dell'imputato con motivazione apodittica, che non avrebbe tenuto conto dei rilievi sull'attendibilità al narrato del pentito IO, al rapporto professionale con IN IA, alla lite con UA SE, all'intervento nei confronti di IA VI AI e di VE RD. I giudici di appello per un errato processo inferenziale avrebbero disatteso i rilievi difensivi contenuti nell'atto di impugnazione con cui si deduceva la riferibilità degli episodi scrutinati, quali la lite con il UA, alla personale condotta dell'imputato e non alla partecipazione associativa contestata, che era stata invece ritenuta sulla non dimostrata premessa che UA fosse intraneo a qualche associazione mafiosa. Anche la provvista derivante dalle intercettazioni, soprattutto in ambientale, avrebbe espresso l'esistenza di colloqui e riferimenti di carattere soggettivo, senza alcun richiamo al contributo associativo. 20 Il ragionamento osservato dalla Corte del merito sarebbe stato congetturale ed un'attenta analisi degli episodi scrutinati ne avrebbe rivelato la non rilevanza ai fini dimostrativi del contributo partecipativo anche quanto all'elemento psicologico;
la frequentazione con i soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela o amicizia non sarebbe stata sintomatica della partecipazione se non abituale e connotata da un carattere individualizzante.
8.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata di cui la Corte territoriale non avrebbe fornito elementi di certezza dei presupposti integrativi;
la presunzione destinata a valere per le associazioni storiche sulla finalizzazione della disponibilità delle armi non avrebbe potuto integrare un principio inderogabile. Nel denegare il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione la Corte del merito non avrebbe poi esercitato la discrezionalità riconosciutale con motivazione corretta, rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., là dove aveva motivato sul minimo apporto fornito alla conoscenza dei fatti e l'assenza di dissociazione.
8.4. Con il quarto motivo si fa valere la violazione di legge e la carenza della motivazione adottata in punto di statuizioni civili in favore del Comune di Rivoli. La difesa aveva già dedotto in appello che il ricorrente non avrebbe fatto parte della 'ndrina e mai egli sarebbe stato individuato in Rivoli.
9. Nell'interesse dell'imputato MA IC, condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 800 di multa per il reato ascrittogli al capo n. 39 della rubrica per le condotte estortive poste in essere ai danni dei - TE RC, titolari dell'omonimo studio ed impegnati nella realizzazione di un complesso immobiliare a Torino, che costringeva a versare la somma di euro ventimila in acconto della maggiore somma di euro centomila, procurandosi ingiusto profitto con altrui danno (artt. 110, 629, comma secondo, cod. pen. e art. 7 d.l. 152/91) — ricorre in cassazione il difensore di fiducia con due motivi.
9.1. Con il primo motivo si fa valere inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso non integrato, di contro a quanto erroneamente ritenuto nell'impugnata sentenza, dagli accenni ai detenuti o al RE effettuati in occasione dei contatti con i TE RC, essendo i primi parenti di questi ultimi ed operando nel medesimo settore, quello dell'edilizia.
9.2. Con il secondo motivo si chiede la cassazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale negato l'attenuante di cui all'art. 21 62 n. 6 cod. pen., come avvenuto invece in primo grado, all'esito di identica condotta, quanto al coimputato AL, nonostante il prevenuto avesse raggiunto una transazione con i germani RC, anche quali legali rappresentati dell'omonima società, all'esito del versamento a titolo risarcitorio della somma di euro cinquemila. L'imputato non avrebbe potuto risarcire integralmente il danno nel delitto contro il patrimonio avendo la polizia giudiziaria effettuato il recupero del profitto. Non sarebbero state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente. 10. La difesa dell'imputato IS RE, condannato alla pena cinque anni di reclusione, per la partecipazione al reato associativo contestato al capo n. 1 e per il reato di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso contestato al capo n. 11 ai danni di UT NC e RA AU, per lo sfruttamento della cava in località Pilonetti di Chiusa ANa Michele sede della OR S.r.l. e per mantenerla in locazione a quest'ultima, articola cinque motivi di ricorso. 10.1. Con il primo si fa valere mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata fattispecie associativa ed alla partecipazione dell'imputato e inosservanza della norma penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante della disponibilità delle armi. La Corte di appello non si sarebbe confrontata coni motivi edotti nel grado, tra cui: l'errata ricostruzione degli episodi VE e IS;
l'inesistenza di attività di ostacolo all'esercizio di voto;
l'errata ricostruzione delle vicende sull'acquisizione di appalti pubblici e di quelle relative allo sfratto della OR e dei rapporti commerciali con PP ER e della partecipazione di riunioni succedutesi nel tempo. I vari episodi non sarebbero stati provati e la Corte sarebbe incorsa sul punto in mal governo della prova, non valendo nel senso ritenuto l'interpretazione offerta delle intercettazioni ambientali ed il sostentamento ai detenuti, evidenze apprezzate in modo illogico come indici della partecipazione. Contestata in ragione della interpretazione offerta in un'ambientale del 26 luglio 2011 («glieli dobbiamo scaricare tutti i caricatori... ho una rabbia»), gli elementi valorizzati sarebbero stati riferibili ad un uso personale dell'arma. La Corte non avrebbe motivato sull'uso delle armi in capo al prevenuto e sulla circolarità delle armi stessi, stante l'autonomia delle singole locali. Sarebbe mancata la motivazione sull'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., e quindi la rimproverabilità al ricorrente. 22 22 2 La Corte di merito avrebbe operato un indebito automatismo nel ritenere l'elemento psicologico, non potendo non sapere l'imputato delle armi facendo solo parte dell'associazione. 10.2. Con il secondo motivo, articolato per quattro profili di illegittimità, si deduce: a) mal governo della prova e manifesta illogicità della motivazione là dove, quanto al capo n. 11 della rubrica, la Corte di appello, incorrendo anche in travisamento della prova, aveva ritenuto la posizione di persone offese di UT e RA;
b) inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 210, comma 6, e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., per aver qualificato quali meri testimoni, non necessitanti di riscontri, e non quali imputati in reato collegato, UT e RA;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte del merito aveva omesso di valutare la testimonianza dell'ingegner RE, per riscontrare le dichiarazioni di RA e UT;
d) inosservanza della norma penale in relazione all'art. 629 cod. pen. ed alla coartazione della volontà negoziale ed al nesso tra condotte ascritte e decisione di UT e RA di rinunciare alla vendita della ex cava e di rinnovare la locazione con la OR S.r.l. L'episodio contestato al capo 11 sarebbe stato erroneamente ritenuto per un mancato riscontro delle dichiarazioni di UT e RA rese in sede di esame all'udienza del 21 settembre 2015 ed esposte nella memoria difensiva, la cui attenta lettura avrebbe escluso ogni forma di coartazione della volontà degli stessi che si sarebbero determinati ad addivenire a transazione con la locataria OR S.r.l., nella riscontrata impossibilità di reperire un acquirente del terreno su cui insisteva la ex cava. Sarebbe stato ritenuto erroneamente il limite di prova segnato dall'applicazione dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., qualificandosi UT e RA quali imputati di reato collegato e non quali meri testimoni, per essere stati gli offesi già imputati e poi assolti dalle condotte di cui al capo n. 13 della rubrica di illecito smaltimento di rifiuti speciali (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006), non trovandosi in rapporto di connessione probatoria le contestate fattispecie di cui agli artt. 11 e 13. Non sarebbe stata valutata la testimonianza RE pur essendo di riscontro alle dichiarazioni RA e UT. Non sarebbe stato scrutinato per gli estremi oggettivi il contestato reato di estorsione. 10.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza della norma penale in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., dovendosi ritenere più grave la disciplina sanzionatoria prevista in astratto per la violazione di cui 23 all'art. 629 cod. pen. in ragione delle pene contemplate per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 10.4. Per il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 417 cod. pen. e vizio di motivazione. Non avrebbe ricevuto valutazione, invero, al fine di escludere l'applicazione della misura di sicurezza il comportamento processuale dell'imputato che era stato apprezzato positivamente dai PP.mm. che avevano espresso parere favorevole all'accoglimento di istanze cautelari promosse ex art. 299 cod. proc. pen., e, ancora, lo stato di salute dell'imputato. 10.5. Co il quinto motivo si fa valere inosservanza dell'art. 99, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione sulla maggiore e progressiva espressione di pericolosità sociale, limitandosi la Corte di appello, come già prima il Tribunale, a richiamare la condanna risalente dal certificato penale pur se nel tempo risalente. 11. Il difensore di fiducia di OD LL, condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il reato a lei contestato al capo n. 38 della rubrica di truffa aggravata ai danni di MA OL e RO IL, che induceva a compiere plurimi atti di disposizione patrimoniale ottenendo la consegna, in più occasioni, di svariate somme di denaro, assegni o polizza di pegno per 800 mila euro, nella veste di quale procacciatrice di affari nel settore degli investimenti finanziari, occultando ai primi la propria reale situazione debitoria ed esponendo loro, invece, e fra l'altro, di essere in procinto di concludere un importante affare con rientro di un'ingente somma di denaro dall'estero. Con unico articolato motivo si denuncia in ricorso l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione della sentenza con cui si era ritenuta l'integrazione del reato di truffa nonostante l'agente avesse già conseguito il possesso del denaro al momento di realizzazione degli artifici e di raggiri. Nelle tre scritture private allegate alla querela in atti e sottoscritte anche dalle due persone offese, queste ultime dichiaravano di essere consapevoli delle condizioni precarie dell'imputata e di aver trasferito alla stessa le somme indicate a titolo di liberalità, escludendo ogni artificio o raggiro. Siffatta circostanza non avrebbe potuto escludersi da quanto riferito in querela, a distanza di tre anni dalle dazioni di denaro, dagli offesi che nel denunciato contesto avrebbe ricondotto le dazioni ad un fantomatico affare loro proposto dall'imputata. 24 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nella pluralità dei motivi proposti dalle difese, rileva il Collegio come sia destinato a venire in considerazione, in via preliminare, il tema, comune alle difese degli imputati UD RI, TO IO, RE NG, RE IC, RE ER e IS RE dei quali si è ritenuta, - nell'impugnata sentenza, la partecipazione, per differenti ruoli e contributi, alla cd. 'ndrina distaccata RE, o di AN UR HE, attiva nella provincia torinese, novella articolazione ricompresa tra le pluralità di strutture attraverso le quali si esprime il più complesso fenomeno della 'ndrangheta calabrese - della nascita della cellula delocalizzata di 'ndrangheta e delle connesse questioni sulla capacità di intimidazione nel nuovo territorio di una siffatta struttura a cui si riconoscere la capacità di esprimere, del fenomeno associativo, il radicamento al di fuori dell'area di origine per un forte ed univoco richiamo alla struttura madre calabrese.
2. La sentenza impugnata, ha riconosciuto al contestato sodalizio una struttura destinata a discostarsi dai geometrici richiami contenuti in rubrica, al capo 1, attribuendo la provenienza della 'ndrina di AN UR HE al locale sedente in RO, nella locride, e non all'omonimo locale di AN UR HE invece indicato in imputazione.
2.1. Come già il Tribunale, anche la Corte sabauda accerta l'esistenza in Torino di un nucleo delocalizzato della 'ndrangheta calabrese emancipatosi dal locale di RO, nel crotonese, capeggiato da NG RE, ed integrato, come ogni 'ndrina struttura-base del complesso e piramidale fenomeno 'ndranghetistico -, da legami familiari, di comparaggio e di comune provenienza, intercorrenti tra i suoi componenti e di cui si apprezza l'autonomia, per gli accertamenti di merito contenuti nell'impugnata sentenza, in ragione delle modalità attraverso le quali si atteggia la sua operatività nel territorio piemontese, come una delle articolazioni di 'ndrangheta attive nel torinese e la cui esistenza è stata accertata dalle sentenze emesse nel procedimento cd. Minotauro. Il discorso argomentativo dei giudici di primo e secondo grado raccorda la capacità intimidatoria di cui la novella cellula gode quale proiezione in esterno di una preesistente struttura radicata nel territorio calabro, nella specie il locale di RO, ad una diretta operatività della prima nel territorio in cui è trasmigrata, quello torinese, evidenza che la fa capace di autonomi rapporti con altre strutture delocalizzate della galassia mafiosa pure operanti 25 in territorio piemontese (locale; provincia;
crimine) e che la attribuisce effettiva e propria forza intimidatoria sui territori di espansione. Segnatamente, nella ricostruita vicenda, la novella struttura entra in contatto con il locale di Volpiano, operativo nella provincia torinese, dal quale acquisisce in ragione della posizione da questo goduta all'interno di - precostituiti assetti territoriali - l'autorizzazione ad operare ed a concludere - affari previo pagamento di un peso о fiore», espressione del riconoscimento di affermati e preesistenti equilibri nei rapporti di forza in essere, tra le varie strutture, sull'area di espansione.
2.2. A fronte del delineato costrutto, ritenuto in sentenza, si inserisce la critica difensiva per la quale, invece, l'attivazione delle 'ndrine delocalizzate è processo che replica nei territori di espansione le modalità di formazione proprie dell'organizzazione di 'ndrangheta in territorio calabro, riproponendone le fasi di aggregazione, nascita ed insediamento per il passaggio tra la struttura familistica della 'ndrina a quella più complessa del locale, composto da più 'ndrine, il tutto in un mantenuto dialogo della nuova cellula con il locale calabro da cui la prima trae con la forza del vincolo associativo, la capacità di intimidazione esportandone i conosciuti metodi e le finalità. La 'ndrina di novella formazione, più propriamente, deve inserirsi nei nuovi territori attraverso un proprio locale che precedendola nell'insediamento è destinato a corroborarne la capacità di intimidazione, attraverso il dialogo mantenuto con l'omologa struttura calabra di cui esporta metodi e finalità, e a definirne l'ambito di operatività, o il territorio d'elezione, nel rispetto di preesistenti equilibri all'interno dell'area di espansione.
2.3. La peculiarità che quindi connota, rispetto al suo fisiologico atteggiarsi, il fenomeno accertato, la 'ndrina di AN UR HE o 'ndrina RE, e che si apprezza nelle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, si esprime nei due momenti che del fenomeno indagato segnano, rispettivamente, la nascita nel territorio di origine e l'espansione nel nuovo territorio. Quanto al primo, la Corte territoriale evidenzia che la 'ndrina di AN UR HE si forma per un atipico processo di derivazione da un locale non omonimo che è quello di RO, partecipato da RE NG in posizione apicale;
quanto al secondo, i giudici di appello valorizzano come la novella cellula sieda direttamente in Piemonte senza essere accompagnata, o meglio preceduta, nel nuovo insediamento, da un omonimo locale, nella 26 finalità da quest'ultimo assolta di individuare l'ambito di operatività o di elezione della prima. Per gli indicati elementi di struttura la nuova formazione è capace di manifestare in proprio forza di intimidazione che esprime sui territori di espansione.
3. Prima di ogni altra valutazione sulla corretta ricostruzione del fatto, profilo da riservarsi all'analisi dei motivi di ricorso con i quali si denunciano dai singoli ricorrenti violazioni della regola che presiede alla formazione della prova indiziaria nel processo penale e delle affermazioni di principio, proprie della giurisprudenza di legittimità, sull'apprezzamento da condursi sulla prova dichiarativa in termini di attendibilità intrinseca ed estrinseca e di riscontro in esterno, per l'indicata ricostruzione dello scrutinato fenomeno, si osserva. Ritiene questo Collegio che la motivazione che sostiene la sentenza impugnata quanto a qualificazione e potere intimidatorio della cellula delocalizzata di 'ndrangheta non sia sindacabile in sede di legittimità nei termini di seguito precisati.
4. Non si assiste, innanzitutto, per la declinazione del fatto ritenuta in sentenza ad una violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.). Nella dialettica propria del processo penale l'indicato principio va letto quale limite esterno all'esercizio del diritto di difesa inteso come capacità di effettivo contrasto del fatto conosciuto nel processo senza pregiudizio alle prerogative di difensive (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782-01) là dove la ricostruzione del primo risenta di modifiche relative a profili non essenziali della fattispecie contestata (segnatamente, su quest'ultimo profilo: Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569- 01). Le sentenze di merito hanno concluso nel senso della derivazione della 'ndrina di AN UR HE dal locale calabro di RO e non dall'omonimo locale di AN UR HE, contestato in rubrica, ma siffatto disallineamento non è destinato a tradursi in una lesione del diritto di difesa. Il diritto di difesa ha trovato pieno esercizio nella conformità assunta sul punto dalle decisioni di primo e secondo grado capaci, come tali, di veicolare, nel passaggio tra l'uno e l'altro, la critica difensiva e di escludere ogni effetto a «sorpresa» (Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, dep. 2016, 27 Caruso, Rv. 266953) non rispettoso del diritto ad un processo equo inteso come garanzia del contraddittorio e quindi, anche e strumentalmente, nella sua declinazione convenzionale, del diritto dell'imputato a ricevere una informazione finalizzata all'esercizio della difesa stessa (art. 6, par. 3, lettera a) e b) CEDU;
caso SS c. Italia dell'11 dicembre 2007). Risultando le due strutture, la 'ndrina di AN UR HE ed il locale di RO, parimenti partecipate, nelle conclusioni impugnate e non concludentemente attinte da critica, come più oltre si dirà, in posizione apicale da NG RE, la differente riferibilità della novella formazione all'una piuttosto che all'altra organizzazione del retrostante territorio calabro non è destinata ad infirmare della contestata delocalizzazione, il nucleo essenziale dei fatti. Vale infatti a dare contenuto a quest'ultimo la capacità di penetrazione della nuova struttura nel territorio di espansione quale proiezione della originaria organizzazione di 'ndrangheta che definisce la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo con la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva.
5. La sentenza d'appello non resta altresì censurabile per vizio della motivazione da manifesta illogicità o da radicale difetto per la pure dedotta inosservanza della portata crítica difensiva (art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) che non si mostra capace di contrastare in modo efficace l'impugnata decisione, valendo ad incrinarne il costrutto logico, o a dare contenuto a censure che mancate nel loro esame renderebbero del tutto carente la motivazione, nei termini di seguito indicati.
6. Al fondo di ogni più complesso argomento diretto a dare conto del fenomeno della delocalizzazione delle mafie storiche, il sistema di stretti rimandi, invocato dalle difese, tra strutture di 'ndrangheta delle aree di origine e quelle che, all'esito di spinte espansionistiche, si affermano in nuovi territori non resta tradito, nel suo più ragionevole portato, dalle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, nelle quali viene colto, come suo tratto distintivo, del processo di delocalizzazione la forza di intimidazione e di assoggettamento dei nuovi territori attraverso la nascita di autonomi centri di imputazione di scelte criminali.
6.1. Le difese si accostano invero al fenomeno delle mafie cdd. delocalizzate nella richiamata necessità che i rapporti tra struttura-madre e struttura decentrata rispondano a rigide geometrie. 28 L'indicata prospettiva rinviene fondamento e giustificazione nell'analisi giurisprudenziale, e prima ancora sociale, delle cdd. mafie silenti. Questa Corte di legittimità nell'evidenziare la natura di pericolo dell'associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. ne ha ritenuto la configurabilità rispetto ad una nuova articolazione periferica di un sodalizio radicato nell'area tradizionale di competenza anche in difetto della commissione di reati-fine, esaltando della nuova cellula il momento organizzativo e programmatico inteso, in concreto, come predittivo della prossima realizzazione dei reati-fine e quindi della capacità di intimidazione (tra le altre: Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, Romeo, Rv. 252205-01; Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471-01). La forza di intimidazione spiegata dalle cdd. mafie silenti al di fuori dei territori di prima formazione, altrimenti dette mafie delocalizzate, emerge in ragione del dato strutturale che connota il nuovo sodalizio che deve essere in grado di evocare, per la sua organizzazione e quindi per l'operato riparto di ruoli e la manifestata capacità programmatica in ragione di uno stretto - rimando a forme già collaudate che hanno trovato espressione nelle strutture di prima affermazione, o mafie locali il fenomeno originario e di ' questo la capacità di assoggettamento del nuovo territorio, destinata ad esprimersi come potenziale capacità di pronta realizzazione dei reati-fine.
6.2. Sulla indicata premessa, la contestazione portata dalle difese al rapporto, che si vorrebbe sostanzialmente opaco, tra cellula delocalizzata e struttura di 'ndrangheta sedente nel territorio di provenienza si rivela non conducente rispetto al fenomeno scrutinato nella specie.
6.3. All'interno di ogni struttura associativa ascrivibile alle mafie storiche, il processo di delocalizzazione a base unitaria del fenomeno investigato, ove ogni articolazione si connette alle altre dislocate sì da creare un unico contesto federato (in termini, nella ricostruzione della mafia delocalizzata in Piemonte: Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268676-01) connotato da metodo mafioso che dalla struttura base si estende a quelle affermatesi al di fuori dei territori di origine, si offre invero ad una duplice lettura.
6.3.1. La prima è quella interna al fenomeno associativo, capace di dare conto dei rapporti in essere tra i suoi componenti, ed è fondata sulla consapevolezza di ciascun associato della finalità del consorzio e della partecipata volontà di entrarne a far parte, contribuendo con la propria azione al suo mantenimento e crescita, nelle accettate modalità di progressiva affermazione. 29 Il passaggio dalla cellula primigenia o «'ndrina» verso il «locale» di 'ndrangheta e le altre più complesse strutture della «società», del «crimine>> e della «provincia» ed i presupposti integrativi di una siffatta progressione, rientrano a comporre il partecipato patrimonio di conoscenze di ciascun associato, il tutto nel segnalato modello unitario del fenomeno di 'ndrangheta secondo i più recenti e persuasivi approdi di questa Corte di legittimità.
6.3.2. La seconda è quella che guarda al fenomeno criminoso per gli effetti prodotti in esterno e quindi per la sua capacità di penetrazione ed affermazione nel territorio, attraverso l'evocata esistenza, in ragione della denunciata appartenenza al sodalizio, di sperimentati metodi di intimidazione mafiosi che, come tali, vengono in esterno riconosciuti (sulla riportata distinzione di struttura del fenomeno di mafia nei processi di delocalizzazione: Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). In siffatto ambito il rapporto tra struttura originaria e quella delocalizzata non vive di speculari rimandi destinati a replicare nel processo di espansione le medesime fasi, non perfezionandosi le quali viene a mancare con la forza del vincolo di appartenenza degli associati, la condizione di omertà ed assoggettamento del nuovo territorio, con conseguente incapacità del fenomeno criminale di incidere, nei termini di cui all'art. 416-bis cod. pen., sui gangli vitali dell'area di nuova localizzazione.
6.3.3. Della scrutinata struttura viene in considerazione la manifestazione del metodo mafioso che a fronte di una riconosciuta appartenenza della cellula delocalizzata al fenomeno 'ndrangheta può assumere una qualsiasi consistenza anche non eclatante, in qualsiasi forma riscontrata. Il dato interno di struttura, quale il rispetto del vincolo gerarchico, la sua segretezza, i rapporti di comparaggio tra gli affiliati, in quanto replicativo di quello della 'ndrangheta, noto sodalizio criminoso che opera in altro territorio in cui ha conseguito fama e capacità di assoggettamento, basta ad evocare nei territori di espansione la forza di intimidazione della originaria consorteria. In materia di mafie storiche in movimento non esistono precostituiti processi di formazione segnati dall'obbligata osservanza di modelli diretti ad evidenziare della nuova struttura, che segna l'espansione di quella primigenia, il suo porsi quale autonomo centro di imputazione, dotato di capacità giuridica all'interno della più articolata cornice delocalizzata. Ciò che rileva è, piuttosto, la situazione di fatto e la sua concreta rappresentazione la cui valutazione operata dal giudice di merito è 30 insindacabile in cassazione ove sorretta da giudizio che non si segnala per manifesta illogicità o contraddizione poiché l'inveramento dell'esperienza mafiosa in un contesto socio-economico nuovo è destinato a risolversi in un accertamento sulle modalità attraverso le quali il primo si esprima (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, p.93). La forza di intimidazione della nuova cellula, ed il conseguente suo radicamento nel territorio di espansione, va letta nel legame con l'articolazione primigenia di cui la prima replica, anche nella percezione in esterno, il metodo senza però che ad affermare la sussistenza di quella derivata possa valere il rispetto di un modello piuttosto che di un altro. Alla pluralità di manifestazioni de facto del fenomeno della mafia delocalizzata possono corrispondere altrettanti modelli di integrazione per un percorso di esegesi in cui la valutazione giuridica non può che procedere, secondo più attenta dottrina, da una «pre-comprensione» del fenomeno sociale il cui carattere multiforme, dettato dalle caratteristiche politico-socio- economiche di un territorio e dalla correlata permeabilità a spinte criminali esterne, è destinato a tradursi in altrettante manifestazioni di aggressione.
6.3.4. Conosciuto nelle più recenti affermazioni di questa Corte di legittimità in ragione delle vissute esperienze giudiziarie processi Crimine e Minotauro come struttura unitaria caratterizzata da più articolazioni federate, alcune delle quali capaci di sprigionare in proprio forza di intimidazione, la mafia delocalizzata resta comunque definita, nelle raggiunte conclusioni di legittimità, da un'operatività che non è solo potenziale, ma che deve avere trovato obiettiva e riscontrabile espressione nel territorio di espansione, nella rimarcata insufficienza dei soli collegamenti del nuovo sodalizio con la mafia locale o, ancora, dell'adozione dei rituali di quest'ultima (Sez. 6, n. 44667, cit. pp. 92 e 93; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736-01).
7. L'autonomia di una 'ndrina e quindi la sua capacità di porsi come autonomo centro di scelte criminali va comunque apprezzata all'interno di quella miriade di formazioni che esprimono della mafia locale l'espansione in nuovi territori, tutte espressive di un medesimo ed unitario fenomeno con una ricaduta che si ha quindi in punto di prova. Sull'indicata premessa, l'attività della 'ndrina, per i profili interni o di struttura, replicativi di quelli propri della casa-madre, e per quelli esterni o di metodo, tutti concorrenti a definire la capacità di intimidazione ed 31 r incidenza sul territorio, resta efficacemente scrutinata dalla Corte di appello di Torino. Concorrono in tal senso gli accertamenti spiegati: sulla qualificata conoscenza da parte dei suoi appartenenti delle vicende processuali di altri componenti di 'ndrangheta nei territori di espansione, evidenza fattuale debitamente apprezzata come espressiva di una affiliazione al fenomeno mafioso;
sui costi dell'assistenza legale offerta agli appartenenti di 'ndrangheta, detenuti in esito all'esecuzione dell'ordinanza cautelare in distinto procedimento (procedimento cd. Minotauro, pp. 148-151). Vale nel resto la considerazione, pure contenuta nell'impugnata sentenza, circa la fama di cui la 'ndrina godeva presso altri gruppi criminali e la partecipata e riconosciuta adozione dei metodi di 'ndrangheta per condotte esplicite di piena e violenta affermazione (l'accordo raggiunto tra i sanmauresi e gli affiliati del locale di Natile di Careri di Torino per risolvere il problema ES, p. 147 della sentenza della Corte di appello, che richiama in una unitaria ricostruzione della piattaforma di prova, la motivazione di primo grado a pp. 99-107; la protezione prestata dalla 'ndrina a VE ANto, vittima di estorsione;
la vicenda estorsiva ai danni di ES UR perché si dimettesse da direttore dei lavori;
per quella di usura e di intimidazione ai danni di PP ER e ancora di UT NC e RA AU perché questi ultimi non sfrattassero la OR S.r.l. vicina gli interessi della cosca nei lavori di costruzione della TAV Torino- Lione;
il coinvolgimento in vicende relative all'appalto per lo sgombero della neve nell'aeroporto di Caselle Torinese;
gli interventi posti in essere a favore di imprenditori destinatari di estorsioni e dei componenti della famiglia RE -pp. 141- 143, della sentenza della Corte di appello e pp. 99-163 della sentenza del G.u.p.). I singoli episodi attribuiti alla operatività della 'ndrina ed alla sua riconoscibilità nel torinese, valgono per la conoscenza dimostrata in capo alla struttura dei fenomeni di 'ndrangheta, per la partecipata adozione di metodi e per l'apprezzata loro rilevanza nei rapporti con altri gruppi o soggetti criminali, non solo ad indicare una capacità di conformazione al nuovo territorio, per la mera evocata partecipazione alla più ampia struttura mafiosa di appartenenza, ma ad estrinsecare effettivamente, replicandolo, della prima il metodo in tal modo esercitando direttamente sul territorio una propria capacità di intimidazione.
7.1. In siffatto compendiato quadro, la 'ndrina di AN UR HE operativa nel torinese si apprezza, nell'accertamento di fatto condotto dai giudici di merito, per un costrutto che non denuncia la manifesta illogicità del ragionamento svolto. Il carattere multiforme delle singole articolazioni della mafia delocalizzata nei territori piemontesi lascia all'interprete di accertare, 32 nell'osservanza di una motivazione rispettosa dei canoni di logica ed adeguatezza, le concrete modalità di manifestazione della nuova realtà come centro autonomo di scelte criminali che ove in grado di sprigionare in esterno una propria capacità di intimidazione, partecipata con le altre cellule delocalizzate e derivata dal comune riconosciuto vincolo con la 'ndrangheta, consorteria mafiosa ricompresa tra quelle storiche e tipizzate, soddisfa l'esigenza di ogni pieno accertamento del fenomeno. La critica difensiva non ha colto la portata del principio, che ha trovato applicazione nella sentenza impugnata, con il denunciare una non conformità del modello esportato quello di una 'ndrina autonoma capace - di affermarsi nel nuovo territorio senza la mediazione di organismi intermedi e nella mancata derivazione da omonime strutture dei territori di origine -, a quello tipico, ritenendo accompagnarsi alla sola osservanza del modulo organizzativo mancato, la partecipata adesione della nuova cellula al vincolo associativo, unico nei nuovi e originari territori, e la conseguente sua capacità di intimidazione con assoggettamento ed omertà dell'area di espansione, incisa nei gangli della vita economico, amministrativo e politica. Il motivo di ricorso, comune alle sopra indicate difese, è pertanto infondato.
8. Vanno ora valutate le posizioni dei singoli imputati e per le stesse anche le questioni poste dalle difese sul processo di costruzione della prova nel rispetto dei canoni normativi di sua formazione e valutazione per i momenti integrativi del fenomeno contestato.
9. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato UD RI per i suoi due articolati motivi è infondato.
9.1. Il primo motivo, sulla incapacità della 'ndrina di AN UR HE di esprimere una forza di intimidazione propria dell'associazione mafiosa in contesto diverso da quello originario, resta assorbito nel suo rilievo di fondatezza da quanto più sopra rilevato sul fenomeno delle mafie delocalizzate e sulla capacità della scrutinata struttura di sprigionare una propria, e condivisa con più ampio fenomeno di delocalizzazione, forza di intimidazione. L'argomento della necessità che resti integrato il reato-fine quale fatto concludente di affermazione del fenomeno associativo mafioso viene nella sua portata dimensionato dalla natura più propria della mafia delocalizzata che, dotata di caratteri di non conclamata sussistenza, richiede per la sua 33 realizzazione l'espressione, evocata dalla condivisione di metodo, anche se efficacemente esplicitato, di una capacità di intimidazione. La critica che vuole la realizzazione dei reati-fine per farne poi discendere la sussistenza del reato associativo di mafia delocalizzata è come tale non concludente, non perpiscuamente dialogando con la più articolata motivazione adottata dalla Corte di merito a definizione del più complesso fenomeno in valutazione. Il richiamo ai reati-fine, si è peraltro ritenuto nelle più recenti affermazioni di questa Corte di legittimità quale fatto concludente integrativo della condotta di partecipazione, neppure essenziale rispetto alle mafie storiche sedenti nei territori di origine, evidenziandosi al riguardo la necessità, piuttosto, dello svolgimento da parte dell'associato di un ruolo dinamico, funzionalmente collegato agli scopi del sodalizio e come tale sciolto dalla commissione dei primi così come dai rituali di affiliazione (ex multis: Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01). Ogni profilo di contestazione circa l'evidenza per la quale l'impugnata sentenza non definirebbe l'avvalersi da parte dell'imputato del metodo mafioso è assolutamente generico e di nessun confronto con l'impugnata sentenza le cui statuizioni sono sostenute da un compendio di prova avvalorato negli esiti da puntuali richiami alla sentenza di primo grado (pp. 177-181).
9.2. Il secondo motivo partecipa del primo le ragioni di infondatezza che sono tali da sconfinare nella stessa inammissibilità. La critica difensiva sul ruolo apicale del prevenuto si limita invero ad assertive e stringate affermazioni di mero contrasto alla decisione di appello senza neppure individuare contenuti e passaggi della motivazione impugnata e quindi priva di un'argomentata denuncia, nella prospettata sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (tra le altre, sul punto: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584- 01). 10. Il ricorso di TO IO è infondato quanto ai due proposti motivi. 10.1. Il primo motivo è infondato per contenuti che toccano l'ammissibilità stessa del proposto mezzo là dove si denuncia dell'impugnata sentenza l'incapacità di tessere una trama argomentativa autonoma, provvedendo a comporre, nel dar conto delle censure portate in appello alla sentenza di primo grado, un quadro di prova affermativo della regola dell'al 34 di là di ogni ragionevole dubbio», per autonomo confronto tra argomenti della difesa e ragioni della prima sentenza, confermate, all'esito, come decisive. 10.1.1. Il contributo partecipativo dell'imputato alla 'ndrina viene correttamente esaminato con riguardo all'affiliazione ed alla sua stabile partecipazione al sodalizio. Convergono in modo conducente rispetto al formulato giudizio oltre alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (CA RO e IO NC), esiti di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche (p. 193) in modo pregnante ritenute espressive dell'inserimento del primo nella struttura societaria per una sua penetrante partecipazione alla prima. 10.1.2. La Corte territoriale valorizza la conoscenza degli stretti meccanismi di operatività del gruppo che emerge e si definisce nel corso dei colloqui tra l'imputato ed altri aderenti all'interno dei locali della concessionaria «Spazio», in una condivisa e circolare conoscenza di evidenze relative alla vita del sodalizio non altrimenti giustificabile se non per il ruolo di affiliato dal prevenuto avuto. Valgono all'indicato fine le conversazioni riportate a p. 193 della motivazione impugnata, anche per preciso richiamo alla sentenza di primo grado, intervenute tra TO e RE OL, arrestato nel procedimento Minotauro, o altre intercorse tra il primo ed i coimputati UD e IS nella concessionaria, espressive dei timori dell'imputato all'esito dell'ordinanza cautelare emessa nell'indicato procedimento che le indagini potessero estendersi ai colloquianti e dimostrativa della conoscenza relativa ai destinatari della misura, alle loro doti di 'ndrangheta, ai luoghi di riunione, a regole di mutua assistenza. In materia di associazione mafiosa la partecipata condivisione di un patrimonio comune di conoscenze, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa ben può integrare in capo all'imputato di 'ndrangheta la posizione di affiliato del sodalizio ove la prima abbia ad oggetto momenti strettamente e significativamente inerenti alla vita associativa. La denuncia del carattere tautologico del giudizio espresso dalla Corte di merito sulla circolare condivisione del flusso informativo proprio dell'associazione è critica quindi non puntuta che contesta il metodo e non le informazioni valorizzate in applicazione del primo e che nel rilievo assolto da quest'ultimo non rende significativamente inascoltate, nei termini di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., le censure difensive svolte sul punto. 35 10.1.3. La critica diviene poi non specifica nella parte in cui richiama pagine dell'atto di appello che non avrebbero ricevuto risposta, nell'assoluta mancanza di un ragionato confronto con le ragioni della decisione. Le deduzioni difensive restano comunque inefficaci ove riportano i contenuti dei non delibati passaggi sviluppati nell'atto di appello. Si segnala sul punto, in ricorso, l'obliterato ruolo, quanto all'imputato, di mero dipendente della concessionaria «Spazio» all'interno dei cui locali i giudici di merito hanno ritenuto tenersi gli incontri tra gli accoliti dell'associazione, o, ancora, l'estrosità della personalità del prevenuto come da sola capace di dare giustificazione ai contenuti delle conversazioni intercettate o, di nuovo, i rapporti di parentela o di comune provenienza territoriale che avrebbero legato il primo ai soggetti della cosca con cui veniva in contatto. Si tratta di evidenze il cui unico effetto è quello di condurre questa Corte ad un non proponibile giudizio sul fatto, non valendo quegli argomenti, per come riportati nella proposta impugnativa, a destrutturare la trama argomentativa della sentenza impugnata, in quanto dotati di decisività e di forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito;
il loro effetto è, piuttosto, quello di una sostanziale mera reiterazione della critica, non superata dall'incidentale inserimento di contestazioni apodittiche ed assertive (sul punto, in termini: Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 10.1.4. Il tema del fattivo contributo dell'imputato alla 'ndrina di AN UR HE, dedotto come omesso nell'esame dalla Corte di appello di Torino che quindi debolmente avrebbe tratteggiato del primo la partecipazione, è posto in modo infondato. La sentenza di appello ha definito con l'affiliazione di TO IO anche il suo apporto partecipativo per richiamo alle motivazioni sul punto rese dal giudice di primo grado (p. 192 sentenza di appello che richiama le pagg. 296-317 della sentenza di primo grado;
p. 194-196), non ultimo l'aiuto prestato ai detenuti di 'ndrangheta nel presupposto procedimento Minotauro, sicché resta pienamente integrato il principio affermato da questa Corte di legittimità sulla necessità, peraltro non in modo assoluto affermata, che alla statica descrizione di stato si accompagni la prova dello stabile inserimento dell'imputato di 'ndrangheta con ruolo attivo all'interno del sodalizio perché possa dirsi integrata la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040-01). 36 10.1.5. Il profilo del motivo di ricorso relativo al difetto del dolo elemento, che rinviene debita ricostruzione in sentenza là dove dell'imputato si valorizza il ruolo funzionale per una pluralità di episodi congruamente segnalati come di connotazione del vincolo, resta come tale debitamente scrutinato dalla Corte di merito ed infondatamente contestato in ricorso ove si denuncia il carattere presuntivo del ragionamento osservato. 10.1.6. La questione sulla discrasia temporale tra l'epoca, risalente, in cui le dichiarazioni dei collaboranti vennero rese ed una contestazione del reato associativo permanente per condotte accertate nel 2011, come rileva la Corte torinese, con giudizio non manifestamente illogico, non esclude quanto a quest'ultima che il sodalizio fosse preesistente all'anno 2011. Siffatto momento segna, nella condotta permanente descritta in rubrica per la dizione «reato commesso in Torino, provincia e altrove, accertato dal gennaio 2011», solo il dato estrinseco dell'emersione del fatto investigato, come richiamato nell'impugnata sentenza nel dettagliato diacronico suo dispiegarsi nelle valutazioni condotte in primo grado (p. 141 della sentenza di appello che richiama le pagine da 99 a 163 della sentenza di primo grado), e non si autodenuncia, come deduce la difesa, quale argomento congetturale» e manifestamente illogico. 10.2. Il secondo motivo con cui si denuncia l'omessa motivazione per sua assoluta carenza in punto di lamentata eccessività della pena è infondato. La Corte sabauda nell'escludere la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione richiama, per l'effetto, l'intervenuta riduzione in primo grado della pena base «in misura prossima a quella maggiore possibile» (p. 198). Al formulato giudizio è quindi strettamente connesso il tema sulla misura eccessiva della pena che nel suo rilievo è da ritenersi assorbito dalla risposta fornita che esclude del primo un autonomo spazio di riproposizione in cassazione. 10.3. Nei «motivi nuovi», ferme le valutazioni sul ricorso, le censure sul processo di formazione della prova, che si deduce invalidamente condotto dai giudici di merito perché in violazione delle regole dettate in punto di convergente e debita ricostruzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con richiamo ai caratteri, che si deducono mancanti, della precisione e specificità del racconto che non individuerebbe, - correttamente, neppure l'area di provenienza di TO, indicata dal collaborante CA come quella della Piana di Gioia Tauro e non con riferimento all'area, di effettiva provenienza, del crotonese e che, neppure, 37 conterrebbe nessun riferimento alla 'ndrina di AN UR HE - non sono concludenti. La prova ritenuta dalla Corte di appello a fondamento della penale responsabilità del prevenuto infatti tocca e si combina con intercettazioni, ambientali e telefoniche, che definiscono la proiezione dinamica della partecipazione del primo alla 'ndrina di AN UR HE, per adozione di comportamenti, in modo conducente ritenuti espressivi della sua stabile messa a disposizione del sodalizio (p. 194), con organica sua compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, valutata per lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (tra le altre in termini sull'affermazione di principio: Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01). La parcellizzata lettura del dato di prova non riesce ad attingere con incisività il giudizio sulla prova dei giudici di appello, consentendo di escludere o di revocare in dubbio l'esistenza di quella partecipazione e tanto in ragione dei segnalati articolati caratteri plurifonte per i quali già gli esiti delle intercettazioni sono apprezzate come prova autonoma, come tale non attaccata in ricorso. Le motivazioni della sentenza di primo grado, richiamate in quella di appello (p. 192 che rimanda alle pp. 296-317 della sentenza del primo giudice), restano poi estranee alle deduzioni difensive che come tali non colgono del censurato dato gli esatti suoi confini. L'ulteriore profilo contenuto nei motivi aggiunti sul carattere de relato delle dichiarazioni del pentito IO, e dello stesso CA (p. 5 della memoria), e sulla loro assentibilità, nel processo di formazione della prova, all'esito dell'applicazione dei criteri affermati da questa Corte di legittimità nella sentenza a Sezioni Unite Aquilina, profilo della cui novità e quindi proponibilità, in sede di memoria aggiuntiva ex art. 585, comma 4, cod, proc. pen., dubita lo stesso ricorrente là dove segnala di aver richiamato il tema, nell'atto di appello, per l'impropria dizione sul carattere per relationem di quelle dichiarazioni, si espone ad una valutazione inammissibilità. Ed infatti la questione che si pone non è tanto quella del necessitato raccordo, nel rapporto tra capi e punti della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., tra ricorso per cassazione e memoria contenente «motivi nuovi», quanto tra ricorso per cassazione ed atto di appello. 38 La denuncia di mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, in applicazione dei criteri di scrutinio dettati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulla testimonianza de auditu, non risulta essere stata coltivata in appello e l'intervento di questa Corte di legittimità su di un vizio che viene proposto come omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione e omessa risposta a deduzione difensiva (artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) appare come tale non deducibile, in quanto per la prima volta coltivato, nel giudizio in cassazione. 11. Il ricorso di RE NG è affidato a tre motivi di annullamento. 11.1. Il primo motivo sulla competenza per territorio, per cui si denuncia la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., è infondato. Ai fini della determinazione della competenza per territorio nei reati associativi, in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Bilali Bilali, Rv. 267635), ben potendo assumere rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185). La Corte di appello muovendo dalla mancata emersione agli atti del luogo in cui era intervenuta l'attività di prima ideazione e programmazione della 'ndrina costituita da affiliati di 'ndrangheta di RO, ha fatto corretta applicazione dell'indicato principio guardando ai territori, quelli piemontesi, in cui l'associazione ha operato e si è manifestata. Il ricorso, in modo disallineato rispetto alle conclusioni della Corte di merito, richiama come applicato in sentenza l'art. 9 cod. proc. pen. ed i criteri residuali ivi disciplinati;
la dedotta circostanza di fatto, poi, della presenza dell'imputato, deus ex machina dell'organizzazione, nel territorio calabrese della 'ndrina di AN UR HE, evidenza a cui conseguirebbe l'affermazione della competenza per territorio del giudice calabro, lascia fermo il rilievo dei giudici di appello sulla mancanza di prova 39 di un'attività di prima ideazione e programmazione in quanto di esplicitazione di quell'inizio di consumazione espressamente richiamato dalla norma in materia di competenza per territorio, in caso di reato permanente (art. 8, comma 3, cod. proc. pen.). diL'attività programmazione ed ideazione richiede una sua esteriorizzazione valendo la stessa a radicare la competenza per territorio e non potendo quindi, nell'assolta finalità, restare consegnata alla mera presenza sul territorio del soggetto motore propulsivo dell'organizzazione. 11.2. Anche il secondo motivo di ricorso si presta ad una valutazione di non fondatezza. 11.2.1. Nella parte in cui, per il primo e secondo profilo del motivo di ricorso, si contesta la violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza là dove si è ritenuto dai giudici di appello, - nell'accertato processo di delocalizzazione, un rapporto di derivata proiezione tra una 'ndrina di AN UR HE, affermatasi in Piemonte dal locale di 'ndrangheta di RO sedente in territorio calabro e, ancora, la manifesta illogicità della sentenza per un costrutto del fenomeno delle mafie delocalizzate dedotto come sostanzialmente diretto a minarne le fondamenta stesse- si richiamano i principi supra indicati sub par. 6 della parte motiva sull'individuata capacità del ritenuto fenomeno di esercitare comunque intimidazione sui nuovi territori. 11.2.2. Il terzo profilo di ricorso con cui si denuncia la violazione del processo logico-giuridico che presiede alla formazione della prova sull'esistenza della cosca e sulla partecipazione alla stessa dell'imputato è infondato. La sentenza di appello, con esiti conformi, come già rilevato, a quelli della sentenza di primo grado, quanto alla ritenuta esistenza di una 'ndrina di AN UR HE come propaggine del locale di RO (p. 95 G.u.p.), compone in modo articolato la prova scrutinando del fenomeno i profili di stretta struttura, destinati come tali, a rivelarne la connotazione interna. Nel percorso di convergente valutazione della prova, che non si denuncia come violativo delle norme di formazione della prova manifestamente illogico, si apprezza invero il richiamo operato dalla Corte di merito: alle dichiarazioni dei collaboranti ES NG e IO NC che pure riferiscono dell'appartenenza alla prima, formata da crotonesi facenti parte della famiglia RE o ad essa legati, di RE NG quale esponente di vertice del locale di RO (pp. 138, 139) —; agli esiti del processo cd. Minotauro sulle peculiari modalità di formazione in Piemonte di 40 una 'ndrina che non aveva costituito un locale;
alle riunioni svoltesi tra gli affiliati di 'ndrangeta presso la concessionaria «Spazio» e l'auto rivendita Autoamici»; all'opera di bonifica, posta in essere di comune accordo da UD RI, RE ER, TO IO, MI IC e TO CA, dagli apparati di intercettazione delle autovetture (p. 140). Si tratta di una cornice di prova in cui alla descrizione dell'indagato sodalizio si accompagna la segnalata presenza di condotte debitamente ritenute capaci, in modo pregnante, di predicare del primo l'esistenza per una connotazione sua tutta interna ed a cui si accompagna, nel successivo e congruo argomentare dei giudici di appello, la valorizzazione di episodi estortivi diretti invece a dare rappresentazione del pieno dispiegarsi dell'operatività della cosca in esterno, sul nuovo territorio. Tali sono gli episodi delle pressioni esercitate su: ES UR d.l. del cantiere di Rivoli perché non pretendesse il pagamento dei corrispettivi per l'opera prestata in un'attività di cantiere vicina agli interessi della cosca;
sull'imprenditore PP ER quanto all'erogazione, di prestiti usurari ed al recupero dei correlati crediti;
sui locatori UT NC e RA AU nella vicenda OR S.r.l. perche quest'ultima non venisse sfrattata dalla cava interessata dai lavori di costruzione della T.A.V. Torino- Lione in cui aveva investito denaro uno dei partecipi, IS;
la vicenda della protezione da darsi a VE, imprenditore di AN UR Torinese vittima di un tentativo di estorsione da parte di opposta cosca ed in cui IS informa RE IC di aver agito a nome della famiglia RE a protezione del primo (pp. 141, 142 e 143). 11.2.3. Il giudizio, composito per i riportati contenuti, resta fermo nei suoi esiti e sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità quanto alla credibilità dei collaboranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni in quanto non efficacemente contrastato in ricorso. Tanto è destinato a valere per l'argomento linguistico con cui si denuncia l'inadeguatezza di un giudizio espresso in sentenza di mera «plausibilità» (p. 139 sentenza) del narrato dei collaboranti là dove la critica resta pienamente superata dalle altre aggettivazioni, pure presenti in sentenza, e per le quali le dichiarazioni dei collaboranti sono qualificate come precise» e «dettagliate» (p. 139 ibidem). 11.2.4. Nel resto, la credibilità dei collaboranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni si affida, nelle concordi valutazioni dei giudici di merito, di primo e secondo grado, quanto a ES NG TO (pag. 193 G.u.p. e 138 Corte di appello) e ad IO NC (p. 57 G.u.P. e 138 Corte di appello), alla corretta applicazione di criteri di valutazione delle dichiarazioni 41 dei collaboratori di giustizia, in adesione ai principi affermati da questa Corte di legittimità sulla credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01), da scrutinarsi in relazione: alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici;
alla intrinseca consistenza ed alle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad es., della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità, in un vaglio unico, non segnato per i due segnalati momenti della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva da separati e rigidi passaggi (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01); il terzo consistente nell'esame dei riscontri cosiddetti esterni. Vi è nell'impugnata sentenza, anche per richiamo a quella di primo grado, quanto alla persona dei dichiaranti ES, IO e MB un giudizio pieno di credibilità che viene, in modo conducente, affermata come verificata e riscontrata in diversi procedimenti penali quanto a plurime sentenze confermate in cassazione (pp. 57-61 e 61-66 G.u.p.; pp. 51-53 e 167-168 Corte di appello). Robusto è il richiamo alla circostanza che i fatti su cui riferiscono sono stati da loro appresi direttamente e che molte delle loro dichiarazioni hanno trovato riscontro nel corso del procedimento (p. 65 G.u.p.; p. 139 Corte di appello). I contenuti di quelle dichiarazioni sono correttamente governate dai giudici di merito nelle raggiunte conclusioni di penale responsabilità del prevenuto RE NG relativamente al ruolo apicale rivestito dall'imputato all'interno del sodalizio, i cui componenti dovevano attenersi agli ordini da lui ricevuti ed avevano il dovere di farlo partecipare ai guadagni delle loro attività, per un percorso logico che il ricorso non riesce a scardinare nella sua portata là dove, segnatamente, denuncia l'interferenza di accertamenti condotti in distinti processi in cui l'imputato veniva giudicato per altre vicende di 'ndrangheta. 11.2.5. Tanto vale per l'assoluzione intervenuta nel 2015 dall'imputazione di capo di un gruppo criminoso operante in AN UR HE non toccando quell'accertamento, si segnala in modo concludente in sentenza, né il locale di RO né la 'ndrina delocalizzata di AN UR HE, attiva in Torino L'ulteriore tema, pure coltivato in ricorso, della incompatibilità della partecipazione associativa ritenuta in sentenza con i periodi di detenzione avuti dall'imputato successivamente all'anno 2000 riceve una risposta in 42 sentenza (p. 165) sfugge al controllo di legittimità, non segnalandosi per manifesta illogicità, là dove individua finestre temporali in soluzione di continuità con il regime restrittivo del prevenuto. 11.2.6. La critica diretta ad invalidare il giudizio di credibilità ed attendibilità del narrato di IO per prova sopravvenuta all'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato che non avrebbe portato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi del'art. 603 cod. proc. pen., non è efficace e non invalida il ragionamento osservato dalla Corte di merito che neppure incorre in violazione di legge. 11.2.7. Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive (art. 391-bis cod. proc. pen.) da UR SE e quelle dei collaboranti ES e MB, sulla non conoscenza delle fattezze di RE NG da parte di IO, che pertanto non godrebbe di credibilità ed attendibilità, e ancora su talune vicende che relative alla persona di IO così per il locale di Belvedere Spinello, di appartenenza del collaborante non sarebbero state conosciute da parte dei dichiaranti, ritiene la Corte di merito, con valutazione non manifestamente illogica, che non valgano ad inficiare di IO il giudizio di credibilità ed attendibilità, circoscrivendo delle prime la portata ponendole in un rapporto di non univoca e certa esclusione dei contenuti delle dichiarazioni (p. 169). 11.2.8. L'ulteriore profilo d'indole processuale pure denunciato in ricorso resta assorbito dal rilievo che nei casi in cui si proceda con il giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163-01). La Corte di appello scrutina i contenuti delle prove -dichiarazioni rese da testi in corso di indagini difensive e nel dibattimento del presupposto giudizio ordinario e ne argina il rilievo con argomento logico non debitamente contestato in ricorso. Colui che intenda proporre ricorso in cassazione avverso la decisione del giudice di appello che in presenza di prove sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato non le abbia ammesse valutandole, nell'esercizio della discrezionalità sua propria, 43 manifestamente superflue o irrilevanti deve denunciare della prima il vizio di motivazione evidenziandone incongruenze e manifeste illogicità. Per l'indicato profilo il ricorso si espone a censura di inammissibilità per sua non specificità provvedendo il proposto mezzo a segnalare la mera importanza» delle evidenze in fatto connesse alle prove non ammesse senza confrontarsi con il carattere della loro rilevanza. 11.2.9. L'ulteriore profilo del secondo motivo di ricorso, capillarmente articolato per contestare il governo della prova all'esito del quale i giudici di appello giungono all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato RE LU per la partecipazione alla 'ndrina distaccata di AN UR HE, non è fondato. Le ragioni di critica si appuntano sul rilievo che la sentenza impugnata, nel non corretto apprezzamento della prova, avrebbe ritenuto l'appartenenza al sodalizio 'ndranghetstico per un rapporto di stretta derivazione dalla cellula delocalizzata, autonoma, e come tale capace, in proprio, di sprigionare intimidazione ed assoggettamento sui nuovi territori là dove le prove avrebbero restituito al prevenuto una immagine di mafiosità per una sua appartenenza al fenomeno nella sua dimensione storica, in sede di prima affermazione ed origine. L'imputato, deduce la difesa, appartiene alla 'ndrangheta calabrese e come tale è stato condannato in un separato giudizio, celebrato nel procedimento cd. AC MA per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Su siffatta condanna e sui suoi perduranti effetti sulla «mafiosità» del prevenuto sarebbe stata erroneamente ritenuta la partecipazione di RE al peculiare e distinto fenomeno della cd. cellula delocalizzata affermatosi nel torinese. Il ruolo di solutore e mediatore di conflitti tra gruppi in siffatto ambito rivestito da RE, con supervisione delle attività economiche gestite dal gruppo e partecipazione ad utili e riunioni, e quindi ancora la veste di referente della 'ndrina autonoma, di cui l'imputato tutelava gli interessi rispetto alle altre articolazioni di 'ndrangheta, non gli avrebbe attribuito quella ritenuta compartecipazione. L'indicato fenomeno avrebbe piuttosto attestato l'esistenza di modalità mafiose in Piemonte, meramente esplicative di una forza di intimidazione da imputarsi al diverso ed originario centro di scelte criminali, la 'ndrangheta calabrese. Nessuna espressione dell'indicata autonomia vi sarebbe quindi stata all'esito delle prove invece tutte relative a personali iniziative di intimidazione assunte dai singoli che avrebbe impropriamente rinvenuto il 44 proprio collante» nella fama di mafiosità che al prevenuto si accompagnava per sue pregresse manifestazioni partecipative, peraltro denunciate in ricorso come in modo definitivo interrotte per consapevoli scelte di allontanamento dalla vita associativa. Si è detto (vd. sub par. 6) come e per quali contenuti la sentenza impugnata dia conto di un'operatività autonoma nel torinese della 'ndrina RE capace di esplicare, in proprio, forza di intimidazione con manifestazioni in esterno, costrutto rispetto al quale la prospettazione difensiva non si consolida se non in una lettura alternativa dei fatti scrutinati in sentenza non idonea, peccando anche di implausibilità, ad affermarsi in termini di decisività sulla motivazione di cui non riesce, pertanto, ad inficiare la tenuta logica (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510-01). Tale è la deduzione per la quale quelle manifestazioni sarebbero segno di lontane appartenenze dell'imputato a gruppi 'ndranghetistici operanti in Calabria già accertate ex art. 416-bis cod. pen. in celebrati processi. La Corte territoriale in pieno rimando, anche, alla allineate motivazioni sul punto rese dal primo giudice, dà conto, per un pieno esame di esiti istruttori compendiati da intercettazioni e servizi di controllo di polizia, del ruolo apicale assolto da RE all'interno della 'ndrina distaccata, valorizzando: l'osservanza da parte dei suoi componenti degli ordini da lui impartiti;
l'interessamento del primo all'andamento delle attività economiche degli affiliati residenti in [...]; l'assoggettamento al primo di UD RI, presente nel torinese con poteri di gestione della nuova realtà; le imperiose richieste avanzate dall'imputato ai sodali di reperimento di un alloggio e di un'attività lavorativa avendo il primo deciso, nel novembre del 2012, di trasferirsi nel torinese;
la volontà del prevenuto di vedere l'armonia tra i componenti della 'ndrina; gli interventi a lui richiesti da altri sodali per riportare il gruppo all'osservanza di regole di condotta intranee al primo;
la partecipata considerazione dall'imputo goduta all'interno del gruppo agli che con quest'ultimo conducessero affari;
le oculate visita osservate dall'imputato, e riscontrate da servizi di polizia, in occasione di un viaggio a Torino che interessa cantieri ed esercizi commerciali, tra i quali l'auto rivendita Autoamici», ove prestavano attività gli appartenenti alla 'ndrina, al fine di riscuotere i guadagni a lui riservati (pp. 170-175). L'andamento della motivazione è, per i richiamati decisivi episodi, serrato e pieno ed allo stesso non si correlano, disarticolandolo, gli argomenti difensivi che dei primi offrono una alternativa ed implausibile 45 lettura che vuole quelle condotte sostenute da ragioni familiari tanto, segnatamente, per le visite curate da RE ma invece intese dai giudici ― di merito come rappresentative di una personalità preceduta, nel suo incedere, da una fama di mafiosità che ormai insussistente, per un improprio uso della proprietà transitiva, avrebbe comunque colto luoghi e persone con la prima venuti in contatto. 11.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 11.3.1. I giudici di appello hanno con motivazione che non si espone a censura di manifesta illogicità e che non denuncia una malaccorta valutazione delle prove o una violazione di legge sostanziale quanto alla ritenuta posizione apicale dell'imputato, per una mirata composizione degli esiti istruttori in cui convergono in modo concludente dichiarazioni di collaboranti, intercettazioni, servizi di osservazione e controllo del territorio dà lume alla considerazione di cui godeva l'imputato tra gli altri sodali e l'interessamento dello stesso alla vita associativa per snodi economici di certo rilievo all'interno dell'organizzazione (pp. 167 e ss.). 11.3.2. Per l'ulteriore dedotto profilo relativo all'essere l'associazione armata, la Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. in materia di mafie storiche, estendendolo alla 'ndrangheta, che delle prime condivide la natura (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254-01), per il quale la stabile dotazione di armi per il conseguimento delle finalità del sodalizio è fatto notorio cosicché chi aderisce al sodalizio, nella accertata disponibilità di armi da parte di associati, desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839-01), ha consapevolezza della disponibilità o ne ignora, altrimenti, colpevolmente la presenza. Lo scrutinio della prova per richiamo ad esiti di intercettazioni e dichiarazioni rese in corso di indagine (p. 160) è congruamente condotto e non lascia registrare salti logici o contraddizioni, pure dedotti in ricorso a sostegno della violazione di legge (p. 159, 160 Corte di appello;
p. 188-190 G.u.p. su dichiarazioni MB ed intercettazioni ed esiti ordinanze cautelari nel processo Minotauro), risultando il formulato giudizio di sussistenza l'esito di una convergente composizione di linguaggi e condotte, ivi compreso lo stato di allerta in cui si trovavano gli imputati, per essersi costoro resi conto di essere da tempo indagati, evidenza da cui, in modo congruo, i giudici fanno discendere il mancato rinvenimento di armi al 46 momento di emissione delle misure cautelari (p. 162 sentenza appello;
pp. 187, 188 G.u.p.). 12. Sono infondati i motivi proposti nell'interesse dell'imputato RE IC. 12.1. Valgono quanto al primo motivazione i principi supra affermati (parr. nn. 6 e 11.2. relativo alla posizione di RE NG) su esistenza e caratteri della 'ndrina di AN UR HE attiva nel torinese. 12.2. Il secondo motivo, sull'esistenza del contributo partecipativo del prevenuto, è infondato per ragioni che toccano la stessa ammissibilità della critica che propone alternativa letture della condotta accertata non capaci di rivelare del condotto accertamento sgrammaticature logiche nei termini di manifeste illogicità o contraddittorietà o inascoltati rilievi difensivi (artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.). Il ricorso ripropone l'argomento della sussistenza dei legami parentali a sostegno delle frequentazioni attribuite all'imputato di altri compartecipi e delle preoccupazioni e condotte assunte tra le quali quella di prestare assistenza ai detenuti di 'ndrangheta ed alle loro famiglie e tanto a fronte del rilievi operati dai giudici di appello sulla inidoneità dell'argomento a sostenere contenuti e forme di quei rapporti. La sentenza impugnata dà conto della non decisività della perizia trascrittiva della conversazione n. 21097 del 13 aprile 2012, relativa a quanto si deduce essere dalla difesa un battesimo religioso e non un rito di affiliazione alla 'ndrangheta al quale l'imputato si mostrerebbe in tal modo estraneo, motivando sulla idoneità delle altre prove di dare valido sostegno al giudizio. Nel vagliare le dichiarazioni del collaboratore IO NC ne opera una valutazione che non sconfessa delle prime la portata ed il rilievo valorizzando l'intervenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del collaborante il cui apporto viene debitamente scrutinato come corroborato dagli esiti di intercettazioni e da una serie di frequentazioni in modo convergente intese dalla Corte di merito come affermative di una costante disponibilità accordata dal primo al sodalizio in momenti di rilievo della vita dell'organizzazione (pp. 187, 188 e p. 282 e ss, della sentenza di primo grado), come tale espressiva di un contributo avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325-01), nell'instaurato rapporto di stabile e organica compenetrazione con il sodalizio. 47 12.3. Il terzo motivo sull'aggravante delle armi ripropone un tema che resta definito da quanto più sopra da questo Collegio rilevato sub par. 9.3.2. 12.4. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato e per i contenuti di deduzione finanche inammissibile. La Corte torinese ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per la condotta, contestatagli al capo n. 35, di accesso abusivo al sistema informatico facendo corretta applicazione del principio per il quale integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061-01). La censura non si confronta con la motivazione impugnata là dove introduce profili di novità con il denunciare della condotta del prevenuto, ritenuta di istigazione a commettere reato nei confronti dell'intraneo, la mancanza dell'elemento soggettivo, e tanto non potendo l'imputato sapere che l'ispettore di polizia municipale, GO IE, in servizio presso l'ufficio G.i.p. del Tribunale di Torino, non fosse abilitato ad accedere al registro informatico delle notizie di reato della Procura della Repubblica per conto di privati. Si tratta di prospettiva nuova, come si apprende dai contenuti della sentenza impugnata (p. 190) e dell'atto di appello pure ivi riportato (p. 120) 1— in cui si faceva valere, in tesi difensiva, la parziale abusività degli accessi al sistema restando solo quelli leciti riferibili al prevenuto e non vi è nel ricorso in cassazione alcuna definizione di «accesso lecito» per potersi correlare allo stesso proprio l'utilizzo del sistema su sollecitazione del privato. 12.5. Il quinto motivo si espone anch'esso a valutazione di infondatezza. La Corte di appello motiva sulla recidiva ritenuta in risposta alla deduzione difensiva contenuta in appello che i precedenti su cui costruire il giudizio di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale del suo autore sarebbe stati integrativa di fatti di microcriminalità risalenti nel tempo (p. 121 sentenza di appello), deduzione a cui la Corte di merito risponde componendo nel tempo, un giudizio di progressiva affermazione ed ingravescenza del quadro di pericolosità dell'imputato valorizzando la presenza di plurimi precedenti sviluppatisi fino a tradursi nell'adesione al 48 sodalizio mafioso e quindi in condotte di arricchimento dei suoi componenti per sfruttamento della forza di intimidazione (p. 190). La motivazione opera un raccordo finalistico delle condotte nel tempo assunte dal prevenuto per i vari commessi reati nell'evidenziata comune volontà espressa dall'imputato per i primi di perseguire lo scopo di arricchirsi, in tal modo dando contenuto la Corte a quel necessario giudizio di maggiore riprovevolezza delle condotte e di pericolosità sociale che alla recidiva ritenuta si accompagna. 13. La posizione di RE ER. 13.1. Il primo motivo di ricorso introduce questione in ordine alla sussistenza della 'ndrina autonoma di AN UR HE in territorio torinese per la cui valutazione in questa sede restano fermi i principi più sopra affermati e più volte già richiamati. 13.2. Il secondo motivo sul contributo partecipativo dell'imputato al contestato organismo rinviene debita valutazione nell'impugnata sentenza per una corretta definizione del materiale di prova in modo concludente interpretato a sostegno del formulato giudizio di penale responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. Concorrono a definire il quadro partecipativo le dichiarazioni del collaborante IO e gli interventi spiegati in una pluralità di occasioni debitamente apprezzate in sentenza come rappresentative di momenti di rilievo della vita associativa e quindi, per derivazione, del pregnante contributo dal primo prestato senza che il ricorso riesca, se non per assertive denunce sul carattere apodittico della motivazione. Nella pluralità degli episodi portati in modo argomentato a dimostrazione dell'essere RE ER a disposizione dell'organizzazione di 'ndrangheta, vi è quella che lo vede ora accompagnatore di RE LU nel corso delle visite che questi riservava agli altri sodali per controllarne l'attività ed esigerne parte dei guadagni ora autore della bonifica dell'autovettura Lancia di UD ora autore di un intervento nei confronti di tale VE RD per indurlo a rinunciare all'azione esecutiva contro ditta protetta dal sodalizio ed una serie di altri episodi richiamati per menzione della sentenza di primo grado in modo convergente declinati sì da dare contenuto a quell'apporto partecipativo contestato. In materia di reati associativi la prova del contributo partecipativo del sodale ben può consistere nella provata sua partecipazione a momenti della vita dell'associazione che si connotino per la loro rilevanza quanto al mantenimento in vita ed al perseguimento degli scopi del sodalizio stesso. 49 La critica inefficace condotta in ricorso che contesta di quegli elementi la loro convergente portata è destinata a risolversi in un'inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti non consentita in sede di legittimità. L'argomento che vorrebbe per l'impugnata sentenza non osservato il canone di giudizio affermato da questa Corte di legittimità nel giudizio incidentale cautelare introdotto dall'imputato sulla non rilevanza ai fini di prova del richiesto fumus sull'inserimento associativo dei rapporti parentali tra il ricorrente e RE LU resta superato dalla successiva adozione di altra ordinanza confermativa della misura cautelare rispetto alla quale il proposto ricorso per cassazione è stato rigettato con sentenza n. 36006 del 2015 (p. 200 sentenza di appello). 13.3. Quanto al terzo motivo con cui si contesta dell'impugnata sentenza il formulato giudizio di sussistenza dell'aggravante delle armi nell'associazione mafiosa valga quanto più sopra affermato da questa Corte di legittimità in applicazione dei suoi maturati principi, in risposta ad una contestazione peraltro che del tutto parzialmente e quindi in modo non specifico, avendo riguardo soltanto ad un episodio intercorso tra il ricorrente e tale UA ER ed alle parole nell'occasione dal primo pronunciate, tocca gli articolati argomenti contenuti nell'impugnata sentenza (par.
4-e). L'ulteriore profilo del motivo di ricorso, con cui la difesa nell'interesse dell'imputato si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione rispetto all'aggravante contestata, ripropone al vaglio di legittimità una questione che è stata debitamente risolta dalla Corte di merito e che come tale si rileva infondata e finanche inammissibile per i suoi reiterativi contenuti. I giudici di appello, per quello che si apprezza essere in questa sede un giudizio di merito non sindacabile in quanto espressivo di piena discrezionalità, nella compiuta comparazione degli elementi di segno positivo, che di quelle attenuanti hanno consentito al primo giudice il riconoscimento in misura equivalente all'aggravante contestata, e di quelli negativi, che non hanno permesso al giudice di appello di spingersi oltre, applicando una pena più contenuta rispetto allo stesso minimo edittale, hanno escluso l'applicabilità richiesta dal ricorrente. 13.4. I quarto motivo sulle statuizioni civili della sentenza è inammissibile per genericità là dove si contesta, anche, la mancata partecipazione del prevenuto all'associazione o comunque la mancata sua presenza in quel di Rivoli. Nella ritenuta operatività dell'associazione di 'ndragheta nel Comune di Rivoli, costituito parte civile, i giudici di merito hanno correttamente 50 apprezzato la sussistenza del danno all'immagine per l'indicata Amministrazione che derivato da reato a partecipazione plurisoggettiva definisce una corrispondente e plurisoggettiva fattispecie di responsabilità civile. 14. I due motivi di ricorso articolati nell'interesse dell'imputato MA IC sono infondati per ragioni che sconfinano nella stessa inammissibilità. 14.1. Il primo motivo sulla violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Torino nel ritenere, quanto all'episodio posto in essere dall'imputato ai danni dei TE RC, connotato dall'aggravante di cui all'art. 7 I. 203 del 1991 ratione temporis in siffatta formulazione applicata- in quanto privo dei caratteri dell'intimidazione, conduce una critica del tutto generica. Si richiama invero in modo inefficace un grazioso interesse mostrato dai RC per il prevenuto e la famiglia RE, interesse che, dettato quasi da ordinarie regole del vivere civile, non dialoga in alcun modo con la motivazione sul punto resa. 14.2. Il secondo motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto piena applicazione del principio per il quale, in ipotesi di recupero del profitto di un delitto contro il patrimonio da parte delle forse di polizia, l'imputato non può risarcire integralmente il danno al cui ristoro, per la sua componente principale, hanno già provveduto le forze dell'ordine e non può per l'effetto invocare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. che richiede il totale ed effettivo risarcimento (arg. ex Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092-01), nell'ulteriore rilievo, operato nella specie dai giudici di appello, che il risarcimento era stato offerto, in ogni caso, durante il giudizio di appello e non prima del giudizio, come richiesto dalla norma. L'ulteriore profilo di ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti è inammissibile in quanto assolutamente assertivo, di mera contestazione della statuizione adottata, in nessun modo mediata dalla critica sulla motivazione. 15. Il ricorso proposto da IS RE è infondato, perché non fondati sono i cinque motivi dedotti a suo sostegno. 51 15.1. Nella valutazione del primo motivo con cui si fa valere vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa, al contributo dell'imputato alla organizzazione di 'ndrangheta ed alla disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità proprie del sodalizio. 15.1.1. Per il primo ed il terzo degli indicati profili, vanno richiamati i principi espressi supra sub parr. nn. 6, 7 e 11.3.2. sulla formazione di nuove cellule di mafia per il fenomeno della delocalizzazione e sull'aggravante di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., che nella loro applicazione determinano l'infondatezza degli indicati profili di ricorso. 15.1.2. Quanto al contributo partecipativo dell'imputato si ha che il ricorso propone dirette contestazioni rispetto alla sentenza impugnata, non diversamente orientate dalla pure denunciata omessa valutazione da parte della Corte di merito delle deduzioni difensive portate nel grado (art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Le deduzioni difensive, invero, riproposte in questa sede, non hanno la forza di scardinare l'ordito logico della sentenza e nel loro dedotto rilievo restano assorbite o propongono letture alternative del dato di prova in nessun caso capace di rivelare della valutazione di merito la manifesta illogicità. La vicenda VE, imprenditore vittima di estorsione ad opera di altro gruppo di 'ndrangheta operante in Torino e facente capo a RE OL, occasione in cui IS si attivava per prestare protezione al primo lasciando intendere di aver agito a nome della famiglia RE, facendosi carico delle ragioni di quest'ultima rispetto a chi aveva organizzato l'estorsione, nel rilievo della questione, per le condotte assunte da altri affiliati nell'occasione, rispetto al prestigio della 'ndrina viene debitamente scrutinata in sentenza. Si dà pregnante lettura della condotta dell'imputato che per le preoccupazioni da lui espresse circa l'incidenza avuta dall'episodio sull'immagine avuta in esterno della 'ndrina RE, per la capacità di veicolarne il prestigio da parte di coloro che agirono nell'occasione per il sodalizio a tutela delle posizioni di VE, viene debitamente vagliata. La preoccupazione espressa è ritenuta dai giudici di appello manifestazione di appartenenza al gruppo sostenuta, negli esiti, dal diretto sostegno in tal modo dato da IS all'operatività ed al prestigio della consorteria, il tutto in un relazionarsi con l'esponente della consorteria rivale, RE OL, in cui la Corte di merito legge debitamente il riconoscimento da parte dell'estraneo dello stato di affiliato dell'imputato. 52 I giudici di appello provvedono a definire del primo ruolo ed incidenza sulla vita associativa per richiamo di altri episodi in cui il primo si attiva, per condotte tipizzate, quali quella di prestare aiuto economico ai detenuti della cosca o di articolazioni con cui la 'ndrina faceva affari, quella di applicare metodi intimidatori per il recupero dei crediti in favore di artigiani o per determinare la volontà di terzi sì da tutelare gli interessi della 'ndrina, l'appoggio politico prestato per far ottenere commesse di lavori pubblici ai componenti del gruppo e lo spendersi quale componente del'associazione per altri sodali al fine di favorirli nell'esercizio di attività economiche. Gli argomenti, solidi, definiscono dell'imputato, secondo epilogo valutativo della Corte di appello, il rapporto di stabile ed organica compenetrazione al gruppo ai cui interessi ed al cui prestigio il primo attivamente partecipa «rimanendo a disposizione» del primo, in corretta e piena applicazione di canone esegetico di ormai consolidata applicazione nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis, da ultimo: Sez. 5 n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180-01). 15.2. Il secondo motivo di ricorso con cui si fa valere violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata motivazione dà conto della penale responsabilità dell'imputato per l'episodio estorsivo contestato al capo n. 11 della rubrica, agravato ex at. 7 d.l. n. 152 del 1991. Deduce sul punto il ricorrente l'omessa valutazione ed il travisamento della prova delle dichiarazioni delle persone offese, UT e RA perché il narrato di costoro, coartati a rinnovare, per la contestata vicenda, il contratto di locazione alla OR S.r.l. dell'area interessata dai cantieri dell'Alta Velocità, in cui aveva interesse il sodalizio di 'ndrangheta, non sarebbe stato filtrato, nelle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, da riscontri esterni, in quanto rese dalle persone offese, e, segnatamente, dalle dichiarazioni testimoniali dell'ingegner RE, nella pure dedotta erronea qualificazione dei dichiaranti quali imputati di reato probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. invece che di meri testimoni. Il ricorso è infondato per tutti i dedotti profili sostanziali e processuali di definizione della prova. La Corte di merito ha dato interpretazione ai contenuti delle conversazioni intercettate intercorse tra l'imputato e gli offesi ed il primo ed il referente della OR, richiamate nei loro contenuti per espresso riferimento contenuto in sentenza a quella di primo grado (pp. 210 e 211 53 della sentenza di appello e pp. 385-393 della sentenza di primo grado), che non si espone a censura di manifesta illogicità. Nella valutazione delle condotte degli offesi, RA e UT, che avevano concesso in locazione alla OR l'area della ex cava sita in località Pilonetti di ANt'Ambrogio di Torino, viene in modo concludente letta in sentenza l'esito del timore dei primi di essere raggiunti da rappresaglie da parte del sodalizio mafioso. Viene sul punto perspicuamente valorizzato il carattere repentino del mutamento della condotta dei primi che decidono per la continuazione del rapporto di locazione con la società OR, fermo restando il deteriorarsi delle relazioni con OR AN, gestore della società che utilizzava l'area della ex cava per l'illecita conduzione dei rifiuti, condotta che comportava problemi con le amministrazioni competenti. Su questa conclusione solida in punto di logica nelle premesse e nel suo svolgimento, vi è ancora nella sentenza impugnata una svalutazione delle dichiarazioni rese dagli offesi che avevano dichiarato in sede di esame testimoniale di essere stati condotti al rinnovo della locazione nella verificata impossibilità di accedere al mercato concludendo altri negozi nel pure intervenuto apprezzamento, di fatto, che UT e RA non aveva escluso di essere stati condizionati nella scelta contrattuale da IS. La Corte ricostruisce il fatto motivando da una sostanziale debolezza del narrato degli offesi, incapace di contrastare un quadro di prova definito da altri ed incisivi contenuti probatori e la motivazione, espressiva di una valutazione che non denuncia alcuna manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. La valutazione non si espone alla pure dedotta violazione del canone di ricostruzione della prova, segnatamente con riguardo alla violazione dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. ed al collegamento probatorio tra le ipotesi di accusa contenute ai capi nn. 11 e 13, in cui UT e RA sono, rispettivamente, persone offese nel reato di estorsione aggravata e concorrenti nel reato di illecita gestione dei rifiuti ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006. Si tratta invero di profilo processuale che destinato a sostenere dei primi la veste di meri testimoni, con conseguente sottrazione delle loro dichiarazioni alla necessità di riscontro in esterno, non viene in rilievo in ragione del preliminare vaglio condotto dai giudici di merito sulla forza probatoria dei contenuti intercettati e della stretta correlazione tra questi e le condotte assunte dagli offesi per un perspicuo segnalato rapporto di causa ed effetto (p. 210). 54 Il dato, irrilevante, sottrae fondatezza alla portata critica per ogni su ulteriore e connesso sviluppo: così per il riscontro, mancato, delle dichiarazioni degli offesi, per assunzione della testimonianza RE. 15.3. Il terzo motivo di ricorso sulla violazione della disciplina del reato continuato nella dedotta maggiore gravità in astratto e nella cornice edittale ratione temporis applicabile, ai fini della determinazione della pena complessivamente inflitta, del reato di estorsione aggravata ex art. 7 cit. di cui al capo n. 11 rispetto a quello di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo n. 1 è questione non devoluta in appello alla cognizione della Corte territoriale (pp. 127-132 e pp. 206 e ss. della sentenza impugnata) e come tale sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità dinnanzi alla quale è per la prima volta proposta non definendo la censura proposta una deduzione sulla illegalità della pena in ordine a quantità o specie, ossia una pena eccedente il massimo edittale ovvero diversa nella specie da quella stabilita dalla legge per il reato e sortendo l'effetto ogni diversa interpretazione aperta al rilievo ufficioso dell'errore di diritto nel computo della pena di snaturare il meccanismo stesso dell'impugnazione, retto dal principio devolutivo (in tema: Sez. 5, n. 79 del 06/10/1982, Fenielllo, dep. 1983, Rv. 156786-01; Sez. 1, n. 3048 del 15/10/1973, dep. 1974, Zulini, Rv. 126760-01; sulla non configurabilità, nella richiamata osservanza del principio devolutivo, di un'apertura al rilievo ufficioso dell'errore di calcolo: Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197-01). 15.4. Il quarto motivo sulla mancata esclusione della misura di sicurezza ex art. 417 cod. pen. è manifestamente infondato in applicazione del principio, ritenuto dalla Corte di merito, per il quale nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023). Congruamente in applicazione dell'indicato principio la Corte di merito ha in modo concludente valorizzato la mancanza di fatti concreti indicativi della dissociazione dell'imputato dall'associazione mafiosa e quindi il venir meno della peculiare forma di pericolosità sociale prevista dalla norma senza 55 che il motivo riesca a dedurre argomenti contrari diretti a destrutturare la motivazione stessa. 15.5. Il quinto motivo sulla censurata applicazione della recidiva (art. 99, secondo comma, cod. pen.) ritenuta, dai giudici di appello quale progressione di pericolosità che dal precedente su delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro, pur risalente nel tempo, giunge alle contestazioni di giudizio, indicativa del perseguimento di ingiusti profitti per svolgimento di attività delinquenziali, è inammissibile perché reiterativo di critica debitamente risolta, per a soluzione data, in sentenza. 16. Quanto alla posizione dell'imputata OD il motivo proposto, finalizzato ad una rivisitazione del fatto di truffa alla prima ascritto al capo n 38 dell'imputazione è come tale inammissibile fondato, come esso è, sullo pseudo argomento dell'apoditticità della motivazione della Corte di appello che, si denuncia, si sarebbe limitata ad evidenziare il condizionamento sofferto dalla volontà delle persone offese dai raggiri posti in essere dalla prevenuta quando le erogarono le prime somme di denaro. Sull'indicata premessa si svolge in ricorso una inammissibile nuova lettura del fatto come definito dalle prove espletate non capace di evidenziare della ricostruzione dello stesso sgrammaticature logiche nella premessa valorizzata in sentenza di un condizionamento esercitato dall'imputata sulle persone offese e sugli atti di disposizioni da queste poste in essere, sin dal momento in cui gli anziani ANmarco OL e RO IL erogarono a OD le prime somme di denaro a titolo di prestiti nella rappresentata, dall'imputata, difficoltà economica che le avrebbe impedito il compimento di un affare. 17. I ricorso sono conclusivamente infondati e come tali vanno rigettati con al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/07/2018 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA! Il Presidente IO Fidelbo Laura Scalia Hanhalin IL 13 FEB 2019 IL FUNZNARIO GIUDIZIARIO Picka Esposko