Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 28458
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Sentenza 26 marzo 2013

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In tema di trasferimento fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento non può essere ritenuta per il solo fatto che una parte della provvista necessaria per l'avvio di un'attività commerciale sia versata dal genitore in favore della figlia, ben potendo l'operazione rispondere ad altre finalità, diverse da quella di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 28458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28458
    Data del deposito : 26 marzo 2013

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