Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
In tema di trasferimento fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento non può essere ritenuta per il solo fatto che una parte della provvista necessaria per l'avvio di un'attività commerciale sia versata dal genitore in favore della figlia, ben potendo l'operazione rispondere ad altre finalità, diverse da quella di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 28458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28458 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
28458 /1 3 28158 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 435/2013 UMBERTO ZAMPETTI Dott. Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37965/2012 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES NC N. IL 24/04/1980 MO CE N. IL 07/11/1976 GA IS N. IL 04/11/1984 ULIANO CIRO N. IL 20/04/1967 VIOLA ENRICO N. IL 25/04/1971 AL IG N. IL 28/01/1969 TI TO N. IL 04/07/1961 ALTIERI ALFONSINA N. IL 20/02/1966 COLATO ANTONIETTA N. IL 13/09/1960 COZZOLINO GIOVANNA N. IL 14/05/1976 PUGLIESE SALVATORE N. IL 18/11/1986 GRAZIOLI PASQUALE N. IL 16/11/1985 avverso la sentenza n. 1130/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Graticello Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA che ha concluso per or & N ew Мотой, ЕТ , де Мого, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. for Mora, Semero, De Maro, Compra Vennella Сетрия RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 7 maggio 2010 con cui il Tribunale di quella città condannò EN SI alla pena di anni otto di reclusione;
RA AI alla pena di anni quattordici di reclusione;
SA GA, previa riforma del relativo capo, alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;
IR IA alla pena di anni ventidue di reclusione;
NR OL alla pena di anni sette di reclusione;
IG AL alla pena di anni undici di reclusione;
IO NO alla pena di anni quindici di reclusione;
AL ER alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
TO AT alla pena di anni diciotto di reclusione;
NA OZ alla pena di anni ventuno di reclusione;
AL LI, previa riforma del relativo capo, alla pena di anni tredici di reclusione ed € 1800,00 di multa;
e AL PU alla pena di anni sedici di reclusione. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di vari reati, dall'associazione di tipo mafioso, all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a numerosi reati di spaccio di stupefacenti e a numerosi tentativi di estorsione, qualche reato concernente le armi;
soltanto un'imputata, del reato di trasferimento fraudolento di beni. La Corte territoriale ha provveduto alla disamina delle singole posizioni, valutando per ciascuna di esse il materiale probatorio raccolto, e ha preliminarmente chiarito che la sentenza di primo grado accertò l'esistenza di due organizzazioni camorristiche, che si contesero il predominio criminale nel territorio di OL a partire dal 2003: da un lato il c.d. clan IR CO e, dall'altro, il c.d. E-. I due gruppi posero in essere una pluralità di reati-fine, specificamente estorsioni ai danni dei commercianti della zona e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di ciascuna delle due organizzazioni camorristiche si arricchi e completò per mezzo dell'attività di due rispettive ma autonome strutture organizzative, dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Il materiale probatorio esaminato, in riferimento a ciascuna posizione soggettiva, è formato dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, dai numerosi risultati delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, dai risultati delle attività di polizia giudiziaria sul territorio di riferimento. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i seguenti imputati. EN SI, imputato di aver fatto parte dell'associazione camorristica denominata clan RA CO, ha dedotto, per mezzo del difensore avv.to Gravante: violazione di legge e difetto di motivazione. In modo del tutto illogico sono state valorizzate le frequentazioni del ricorrente con soggetti indicati come affiliati al sodalizio criminale, fatto questo che è irrilevante, specie se si tiene conto che le frequentazioni trovano causa in una conoscenza remota, che risale ai tempi dell'infanzia. Sono state poi valorizzate probatoriamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NI, UD, IO) senza un adeguato controllo di i M credibilità e nonostante non siano convergenti e si è trascurato che il ricorrente non compare mai nel numeroso materiale intercettativo acquisito al processo. 3 OLzione di legge e difetto di motivazione. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è carente e manifestamente illogica, perché il ricorrente ha un solo precedente penale e il ruolo e l'apporto all'associazione è descritto in imputazione e nel materiale probatorio in modo alquanto generico. Non si è tenuto conto della giovane età, dello svolgimento di attività lavorativa, dei titoli di studio acquisiti e del corretto comportamento processuale. Successivamente EN SI ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito nelle deduzioni di ricorso, spiegando tra l'altro la ragione delle frequentazioni. RA AI, imputato di aver fatto parte dell'associazione camorristica denominata clan IR CO e di illegale detenzione e porto di una pistola, ha dedotto, per mezzo del difensore avv.to Davino: violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha errato nel desumere soltanto dal coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio PI, sulla premessa che detto omicidio si collocò nell'ambito di una guerra tra consorterie malavitose, la prova della partecipazione associativa. È manifestamente illogica e carente la motivazione dell'impugnata sentenza che fonda l'affermazione di responsabilità per il fatto associativo su due chiamate in reità de relato (dichiarazioni di AL IO e US UD) che si riferiscono soltanto all'omicidio PI, dal contenuto generico, prive di adeguati riscontri estrinseci e di qualsivoglia valutazione in merito alla fonte primaria di conoscenza. Ha poi tratto erroneamente elementi di prova dall'asserita frequentazione del ricorrente con gli affiliati al clan RA, che non è dato probatoriamente significativo dell'appartenenza associativa. Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo H1, ossia all'illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un pistola, di tipo, marca e calibro sconosciuti, imputato in concorso con GO ON. Con motivazione carente la Corte territoriale si è limitata ad affermare che è inverosimile che la pistola, asseritamente consegnata dal ricorrente allo ON, fosse una pistola giocattolo, ed ha così ripetuto pedissequamente le conclusioni del giudice di primo grado. Le medesime considerazioni valgono per l'affermazione di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, fondata sul mero fatto dell'appartenenza dello ON al clan RA e sulla presunzione che la detenzione della pistola servisse ad affermare il predominio del gruppo. OLzione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte territoriale, irrogata la pena base per il reato più grave, quello di cui all'art. 416-bis c.p., comprensiva dell'aumento per le circostanze aggravanti speciali di cui allo stesso articolo del codice penale, ha applicato un ulteriore e considerevole aumento per la contestata M recidiva in violazione dell'art. 63 comma 4 c.p. in punto di concorso di circostanze ad effetto speciale. OLzione di legge per omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. SA GA, imputata di aver fatto parte dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti promossa, diretta ed organizzata da AN ON, e di alcune serie continuate di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ha dedotto: difetto di motivazione. La Corte territoriale ha omesso di motivare su specifiche doglianze difensive. Risulta da un'intercettazione telefonica (n. 79 delle ore 17,15 dell'11 novembre 2004) l'estraneità della GA all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché emerge che la ricorrente era sentimentalmente legata a AL CA, presumibilmente inserito in contesti associativi, e la preoccupazione di questi di assicurarle l'assistenza economica per il caso del suo arresto. Ciò dà prova del fatto che la ricorrente non era inserita nel contesto associativo, perché altrimenti avrebbe potuto provvedere direttamente ai suoi bisogni anche dopo l'eventuale arresto dell'CA. Non è poi vero quanto affermato in sentenza che la ricorrente abbia percepito una retribuzione da gruppo per il costante impegno alla realizzazione degli scopi del sodalizio. IR IA, imputato di aver fatto parte dell'associazione camorristica denominata clan RA CO, di aver fatto parte dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e costituita nell'ambito del clan IRCO, oltre che di una serie continuata di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ha dedotto, per mezzo del difensore avv.to Campana: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo D) della rubrica, e cioè per una serie continuata di cessioni di sostanze stupefacenti, commessa per agevolare l'attività del gruppo malavitoso, di cui era componente, IRCO. La Corte territoriale ha tratto la prova di responsabilità dai risultati intercettativi riferiti alle conversazioni intercorse tra il ricorrente e ignoti interlocutori, quindi non con i sodali dei gruppi di asserita appartenenza (associazione camorristica denominata clan IRCO e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti costituita in gran parte dagli associati al clan IRCO), con i quali invece non risultano contatti telefonici. E ciò in assenza di sequestri concernenti sostanze stupefacenti in danno del ricorrente ovvero dei suoi ignoti interlocutori. Il contenuto di queste conversazioni (specificamente dei risultati intercettativi del 19, 21 e 22 marzo 2003; del 7, 10 e 16 aprile 2003) non costituiscono, contrariamente a quanto apoditticamente affermato in sentenza, la prova inequivocabile dei comportamenti criminosi, e i termini allusivi ivi utilizzati possono avere plausibili spiegazioni alternative. Le alternative letture sono state prospettate con i motivi di appello, ma M 5 а и в с la Corte territoriale ha omesso di considerare le censure mosse all'interpretazione di quelle conversazioni fatta dalla sentenza di primo grado. OLzione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale, per l'affermazione di responsabilità in ordine al capo B) associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ha illogicamente valorizzato le dichiarazioni di DO - NI, che ha fatto riferimento a condotte del ricorrente collocate nel 2001, unitamente ai risultati delle intercettazioni prima indicati, già di assai scarsa significato probatorio, che hanno invece riguardo al periodo marzo/aprile 2003, e che sono stati utilizzati scorrettamente come elementi di riscontro. Ha poi omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi circa l'assoluta mancanza di contatti tra il ricorrente e tutti i presunti accoliti dell'associazione e circa la non perfetta sovrapponibilità soggettiva tra i componenti delle due associazioni contestate ai capi A) e B), rispettivamente l'associazione di tipo camorristico denominata clan IRCO e l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente il difensore di IR IA, avv.to Vannetiello, ha deposito motivi nuovi con cui ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per fatto associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti ed ha ribadito le censure mosse con il ricorso principale. Ha in particolare contestato il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni del collaboratore NI e ai risultati intercettativi, che peraltro hanno riguardato un periodo particolarmente breve, un solo mese su ben ottantasei di asserita operatività dell'associazione; ha rilevato che la sentenza impugnata non ha individuato il requisito necessario della stabilità del contributo offerto, dato che le condotte di vendita sono state occasionali, poste in essere in un arco temporale assai limitato. La condotta del ricorrente, qualora ritenuta provata, potrebbe integrare al più soltanto il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; peraltro, a fronte di un'associazione dedita al traffico di cocaina, eroina e hashish, come da imputazione, nulla è emerso circa la partecipazione del ricorrente a cessioni di cocaina e di eroina. Ancora successivamente, come da riserva fatta con i motivi nuovi, il difensore dello IA ha depositato il verbale dell'udienza in cui fu esaminato il collaboratore di giustizia NI, e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche del marzo e dell'aprile 2003, già richiamate con il ricorso principale. NR OL, imputato di aver fatto parte dell'associazione camorristica denominata clan IR CO, ha dedotto, per mezzo del difensore avv.to Denaro: difetto di motivazione. La Corte territoriale ha errato nel valutare il materiale probatorio asseritamente funzionale all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo (appartenenza al clan camorristico IRCO), dando rilievo: a) alla precedente condanna del ricorrente per il delitto di tentato omicidio di AN AS, perché detto fatto fu commesso per finalità comuni e al di fuori di un contesto di tipo camorristico;
b) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN UR, prive di alcun riscontro. Si consideri poi che il ricorrente fu assolto dalla partecipazione ai fatti di tentato omicidio di IG VA, a cui invece il UR dice che prese parte;
c) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA SA circa l'omicidio di IG VA. La Corte territoriale ha trascurato di considerare che, al momento dell'omicidio, il SA era detenuto in carcere e quindi le sue dichiarazioni sono necessariamente frutto di conoscenza de relato, meritando così un approfondimento per la valutazione della fonte o delle fonti di riferimento che, benché richiesto con i motivi di appello, non è stato fatto;
d) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia US UD, che si limitò a dichiarare di sapere che il ricorrente faceva parte dell'avverso clan RA, senza nulla dire sui compiti all'interno svolti, e senza indicare la fonte delle sue conoscenze;
e) ai controlli di polizia del ricorrente con altri affiliati, senza l'illustrazione delle ragioni circa la specificità e quindi l'elevata capacità inferenziale di detti controlli;
f) ai risultati intercettativi afferenti a qualche conversazione (l'avvertimento di NO al ricorrente, detenuto in Prato, che ivi sarebbe stato portato un loro compagno), rispetto ai quali la Corte ha preferito una sua interpretazione e non ha smentito la logicità delle diverse prospettazioni difensive. IG AL, imputato di aver fatto parte dell'associazione camorristica denominata clan IR CO e dei reati continuati di illegale detenzione e posto di armi da fuoco, ha dedotto: difetto di motivazione. Le dichiarazioni del CO non hanno superato il vaglio -> preliminare di attendibilità intrinseca per le contraddizioni delle dichiarazioni che illogicamente sono state ritenute marginali. Esse sono prive di riscontri individualizzanti, e tale non può essere considerato il contributo dichiarativo del NI, che si è limitato in modo generico e de relato avendo appreso da AN NO di un generico accordo tra i RA e gli AL, - né i risultati delle intercettazioni telefoniche perché le conversazioni, spesso incomprensibili, al più forniscono il quadro di una cooperazione, limitata nel tempo e funzionale al compimento di alcune non meglio individuate iniziative tra il ricorrente e soggetti asseritamente appartenenti al sodalizio RA. La motivazione è altresì manifesta illogica per la parte in cui afferma la partecipazione del ricorrente al sodalizio RA nonostante agisse col fine di conseguire l'interesse della sua parte criminale clan AL In assenza di dichiarazioni dei collaboratori intranei al clan RA circa un accordo strategico con gli AL e circa un'adesione al medesimo del ricorrente, la Corte territoriale ha obliterato il criterio valutativo condiviso dalla giurisprudenza dominante, ossia il criterio organizzativo, trascurando di considerare che nessuno degli appartenenti al clan RA ha individuato il ricorrente come un associato con ruoli e compiti definiti. La Corte territoriale, ancora, ha erroneamente negato il riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza Acanfora, perché чт anche l'eventuale cooperazione con altra consorteria realizzata nella prospettiva del о perpetuarsi del sodalizio di appartenenza deve ritenersi connaturate ad una generica ed 7 originaria determinazione a delinquere coeva al momento dell'adesione all'organizzazione di riferimento. IO NO, imputato di aver fatto parte dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti promossa, diretta ed organizzata da AN ON e di una serie continuata di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ha dedotto, per mezzo del difensore avv.to Morra: " difetto di motivazione. La Corte territoriale ha desunto illogicamente la prova della partecipazione del ricorrente alla compagine associativa dalla consapevolezza degli acquirenti della sostanza stupefacente da lui ceduta di acquistare anche per conto di una più ampia organizzazione. Il riferimento è alle intercettazioni da cui si trae che in un alcune occasioni IN e OZ acquistarono non per conto proprio ma per conto dell'ON, il che però non implica minimamente uno stabile e duraturo inserimento del NO in un più ampio contesto associativo. Peraltro, non è emerso alcun elemento che faccia ritenere l'appartenenza del ricorrente al gruppo associativo. La Corte territoriale ha inoltre trascurato che il collaboratore di giustizia US UD riferì che il ricorrente spacciava sostanze stupefacenti per conto suo, così escludendo qualsivoglia attività di tipo associativo. difetto di motivazione in ordine alla decisione sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati di cui al presente processo e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2005, irrevocabile il 7 gennaio 2006. L'onere di allegazione di tale ultima sentenza, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, è stato adempiuto nel corso del giudizio di primo grado e quindi il giudice del merito avrebbe dovuto affrontare il tema della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. AL ER, imputata del reato di attribuzione fittizia, per elusione della normativa di prevenzione patrimoniale antimafia, di un'attività commerciale (Emozioni s.n.c.) alla figlia e ad una socia di quest'ultima, ha dedotto, per mezzo dei difensori avv.ti Cafiero e De Maio: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'imputazione di cui al capo H3 per aver attribuito fittiziamente ad AN RA e NA OG la titolarità della Emozioni s.n.c. e del relativi beni aziendali. Difetta, infatti, l'elemento psicologico, che si connota per la specificità del dolo, e specificamente per la finalità di elusione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando o di agevolazione della commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648-ter c.p., dal momento che è sapere comune che l'intestazione di beni e attività in capo ai prossimi congiunti costituisce artificio inutile in tema di misure di prevenzione patrimoniali. Difetta anche l'elemento materiale della natura fittizia, perché mancano gli elementi da cui trarre che la Emozioni s.n.cgia riconducibile ai coniugi IRER e non sia invece nella effettiva titolarità di AN RA e NA OG. 8 OLzione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di prova in ordine all'asserita utilizzazione di provvista di illecita provenienza per l'apertura dell'attività commerciale intestata ad AN RA e NA OG, trascurando che alla composizione di quella provvista concorse il marito AN RA, conferendo la somma ricevuta a titolo di indennità per l'ingiusta detenzione subita, conservata proprio in vista di un investimento lucrativo;
e che gli oneri finanziari connessi all'avvio dell'attività furono ripartiti tra la figlia AN e la socia di costei NA OG. È stato peraltro provato che la ricorrente svolge regolare, non fittizia, attività lavorativa retribuita, risalente alla fine degli anni novanta, sicché illogicamente si è affermata la responsabilità per il fatto della fittizia intestazione, che peraltro ha riferimento ad un'attività commerciale di modeste dimensioni e di modesto giro d'affari. Non si comprende come possa ipotizzarsi un reimpiego delle sostanze del clan in un'attività tanto modesta. Manca poi la prova, diversamente da quanto affermato in sentenza, che la ricorrente fosse destinataria, durante la detenzione del coniuge, delle somme provenienti dalle illecite attività del gruppo RA. TO AT, NA OZ, AL PU e AL LI, imputati di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso promossa, diretta ed organizzata da AN e CH ON;
di aver fatto dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti promossa, diretta ed organizzata da AN ON;
di una pluralità di reati continuati di estorsioni (tentate) - fatta eccezione del PU e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno dedotto, tutti per mezzo del difensore avv.to Trigari e con unico atto: OLzione di legge e difetto di motivazione. A fronte di numerose contestazioni tutte uguali, per molti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e per molti tentativi di estorsione, non comprende dalla lettura della sentenza di appello, oltre che dalla sentenza di primo grado, le ragioni per le quali per alcuni episodi sia intervenuta l'assoluzione e per altri, invece, sia stata pronunciata e quindi confermata la condanna. Da qui la difficoltà di redigere motivi di appello che si potessero sottrarre al giudizio di genericità, formulato appunto dalla Corte territoriale. Il materiale probatorio è costituito dai risultati di intercettazioni ambientali, compiute all'interno dell'autovettura in uso a NA OZ a far data dal novembre 2004, ma l'assenza di una compiuta identificazione dei colloquianti dovrebbe impedire una valutazione del materiale informativo in termini di dati di prova. Manca la prova, data anche la genericità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia IO e UD di un inserimento all'interno del gruppo camorristico denominato clan, ON-Papale, e la sentenza non delinea per i ricorrenti un ruolo funzionale all'interno del menzionato gruppo. Circa poi la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti la Corte territoriale avrebbe dovuto D 9 rilevare che si è trattato di attività svolta in proprio senza alcun referente associativo. OLzione di legge e difetto di motivazione per quel che attiene all'affermazione di responsabilità di AL PU per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso c.d. clan ON. La decisione è motivata esclusivamente con le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia UD, che sono generiche e prive di riscontri;
né le conversazioni telefoniche con la madre TO AT forniscono prova della partecipazione associativa. OLzione di legge e difetto di motivazione in riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, perché occorre che l'attività posta in esse o l'azione compiuta sia diretta in modo oggettivo ad agevolare l'attività posta in esse dal sodalizio mafioso e non vi sono elementi di prova in tal senso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di AL ER è fondato per le ragioni di seguito esposte. -La sentenza - fl. 94 ss. · ha posto in evidenza che le titolari della "Emozioni s.n.c." - AN RA e NA OG -, al tempo in cui fu avviata l'attività commerciale e nell'anno immediatamente precedente (biennio 2005-2006), non percepirono redditi tali da consentire l'avvio della predetta attività, ed ha ulteriormente precisato che neanche i componenti dei loro nuclei familiari ebbero entrate economiche a tal fine sufficienti. La sentenza ha pure sottolineato come la ER, che risulta essere stata destinataria di somme di denaro di spettanza del gruppo criminoso nel periodo in cui marito, AN RA, era in stato di detenzione dai risultati intercettativi dei colloqui intercorsi nel carcere di Viterbo -, - ammise di aver effettivamente impiegato solo in parte il prestito ottenuto per l'avvio dell'attività commerciale. È quindi da ritenere che l'avvio dell'attività commerciale "Emozioni s.n.c." si giovò di un contributo finanziario diverso, possibilmente tratto dagli illeciti proventi del gruppo criminale, anche perché la somma di denaro che il marito della ER percepì a titolo di indennità per riparazione di un periodo di ingiusta detenzione era stata corrisposta circa un anno e mezzo prima, e quindi plausibilmente destinata ad altri fini. La sentenza, infine, non ha mancato di rilevare che dalla dichiarazione Iva per l'anno 2007 della "Emozioni s.n.c." è emerso che i costi di avvio dell'attività furono consistenti e certo superiori alla somma di denaro che la ER ha dimostrato di aver destinato nella predetta attività per mezzo del prestito presso la Compass. Quel che però la sentenza non ha compiutamente considerato, incorrendo così nel vizio di motivazione carente, è che la fattispecie criminosa di cui all'art. 12-quinquies d.l. n.306 del 1992 implica il carattere fittizio dell'attribuzione e questo non può essere ritenuto per il solo fatto che una parte della provvista necessaria per l'avvio di un'attività commerciale sia versato dal genitore in favore della figlia, ben potendo l'operazione rispondere ad altre finalità, diverse M 10 da quella che presuppone il mantenimento della titolarità del denaro e quindi del bene produttivo conseguito di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia. La motivazione è dunque carente nella parte in cui si descrive quale fittizia intestazione un'operazione che pure potrebbe delinearsi - dati gli stretti rapporti di parentela in termini di - donazione indiretta, valorizzando il solo fatto che il denaro necessario all'avvio dell'esercizio commerciale non fu sborsato dalle titolari, ma senza parimenti indagare, con la necessaria compiutezza, il profilo relativo all'effettività o meno della gestione del bene produttivo. Sul punto la sentenza fl. 97 - ha ritenuto di poter desumere la fittizietà dell'intestazione, e quindi la reale titolarità dell'esercizio commerciale in capo all'ER, dal fatto che questa era costantemente presente in negozio, come da lei ammesso nel corso dell'interrogatorio, ma il dato, sì come consegnato, entra in contrasto con quanto si afferma essere stato riferito dal maresciallo CC. Di Capua, che accertò soltanto una presenza sporadica dell'ER, e con quanto la stessa ebbe a precisare proprio in sede di interrogatorio, e che la sentenza ha pure la cura di richiamare, e cioè che quella presenza trovava causa nella necessità di aiutare la figlia nell'attività di lavoro in un periodo in cui questa aveva qualche difficoltà in più, in quanto da poco aveva dato alla luce una figlia. La motivazione è pertanto inadeguata, ben essendo plausibile, dato il rapporto genitoriale, che l'ER si intrattenesse in negozio non già per esercitarne di fatto la sostanziale titolarità, che sarebbe in ipotesi dimostrata da ben altro, ad esempio, dall'accertamento della destinazione degli utili ricavati dall'esercizio commerciale. La sentenza, per la parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'ER, deve dunque essere annullata, in modo che possa essere rinnovato il giudizio da condursi in conformità al principio di diritto appena indicato. I motivi articolati da EN SI sono generici e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso non si confronta, come invece avrebbe dovuto, con le argomentazioni della sentenza impugnata fl. 37-43 e ripropone doglianze già svolte con i motivi di appello, che hanno ricevuto adeguata ed argomentata risposta. In riguardo a dette risposte il ricorso nulla aggiunge di specifico rispetto a quanto già lamentato, con inevitabile genericità dei motivi. La sentenza impugnata, inoltre, ha dato adeguata motivazione anche al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la pluralità degli accertati comportamenti illeciti, integranti un vero e proprio stile di vita, e ciò pur senza trascurare altri potenziali indici favorevoli al ricorrente e da questi richiamati in ricorso (fl. 43). I motivi articolati da SA GA sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata (fl. 100-104), oltre a motivare in maniera adeguata sugli elementi probatori a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i singoli episodi di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (capi V, A6, D4), ha dato adeguata giustificazione del giudizio di responsabilità per il fatto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo R). Ha in particolare evidenziato come il collaboratore di giustizia NI abbia indicato nella GA una persona inserita nel clan ON, con il ruolo di 11 B addetta allo spaccio di droga nel rione Ina Casa, e come detta dichiarazione accusatoria abbia trovato riscontro in quanto riferito dal collaboratore di giustizia US UD, ex affiliato al clan ON, secondo cui la GA si occupava della vendita di cocaina in via Belvedere, piazza appunto di CH ON. La sentenza, ancora, ha dato atto che i colloqui intercettati e riferiti ai singoli reati-fine danno prova che la GA contribuiva attivamente e in modo costante alla reiterata attività di detenzione e spaccio di stupefacenti;
e si è inoltre fatta carico del rilievo difensivo, secondo cui la GA era menzionata soltanto perché compagna di vita di CA, mettendo in evidenza che ella agì per il gruppo anche dopo l'arresto dell'CA medesimo. I motivi articolati da TO AT sono manifestamente infondati, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata (fl. 53-61) ha rilevato la genericità dei motivi di appello con cui si lamentava la mancata specificazione degli elementi di responsabilità per i singoli fatti e l'omessa indicazione delle ragioni che avevano condotto all'assoluzione per numerose contestazioni. I motivi di appello, infatti, non hanno specificato, a fronte dei numerosi capi di imputazione per i quali v'è stata condanna, a quali di essi si riferisse il rilievo critico. La sentenza impugnata ha di contro rilevato che è stata data adeguata motivazione delle decisioni assolutorie e che sono stati presi in esame i singoli capi di imputazione, con altrettanta adeguata motivazione delle decisioni di condanna per mezzo della lettura critica dei singoli colloqui intercettati e della specificazione delle ragioni dell'individuazione della condotta illecita contestata e delle ragioni dell'eventuale esclusione di aggravanti. La sentenza impugnata, ancora, ha messo in evidenza che i risultati intercettativi sono di pronta e agevole decifrazione, e ciò perché i termini utilizzati nel corso di questi colloqui non sono di dubbia interpretazione in ragione del fatto che i conversanti non sospettarono di essere sottoposti alle operazioni di captazione e pertanto non fecero ricorso ad un linguaggio criptico. Peraltro, ha osservato la sentenza impugnata, l'identificazione dei conversanti è stata effettuata in termini di certezza, sia perché l'autovettura, all'interno della quale si svolsero le intercettazioni, era riconducibile alla AT, sia per l'uso dei nomi di battesimo di ciascuno, sia per l'avvenuto riconoscimento delle voci dei conversanti da parte degli operatori di polizia giudiziaria. Il materiale probatorio ricavato dalle operazioni di intercettazione è stato ritenuto, con adeguata motivazione, di tale pregnanza probatoria da non necessitare di ulteriori elementi di riscontro. In questa prospettiva non hanno logicamente assunto significativo rilievo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono state opportunamente valutate come mero elemento di conforto di un'interpretazione univoca e senza incertezze, già emergente con nitidezza dai risultati dell'attività captativa. Quanto alla responsabilità per i fatti associativi, la sentenza impugnata ha messo in evidenza dati di fatto che compongono con logicità una motivazione adeguata: la AT era stipendiata dal figlio, fu destinataria di violente minacce da parte di IA NO e per tale motivo chiese a AN ON la scorta armata di RE, si munì di un'arma, dava consigli per sconfiggere il gruppo avversario;
inoltre prese parte al gruppo dedito al traffico di stupefacenti con una costante 12is attività di venditrice, custode di stupefacente e collaboratrice della OZ, e numerosi controlli di polizia ne attestarono i continui rapporti con altri affiliati. I motivi articolati da NA OZ sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Al pari di quanto osservato per la posizione della coimputata AT, la sentenza impugnata (fl. 61-70) ha dato atto, con adeguata motivazione, della genericità dei motivi di appello con cui si lamentava sia l'assenza della specificazione degli elementi di responsabilità per i singoli fatti che l'omessa indicazione delle ragioni posta a fondamento dell'assoluzione per numerose contestazioni. Invero, la sentenza di primo grado motivò diffusamente sulle attività estorsive, sul tipo di partecipazione e sul significato da attribuire ai risultati intercettativi, dal contenuto preciso, senz'altro privo di significato alternativo e certamente riferibili alla OZ, senza necessità di ulteriori riscontri. Le conversazioni intercettate all'insaputa dei conversanti hanno dato riscontro alle dettagliate dichiarazioni accusatorie di US UD, che indicò i commercianti di OL soggetti a richieste estorsive da parte del suo gruppo in un centinaio, a nulla rilevando che dette persone offese, a dibattimento, negarono di aver subito richieste estorsive. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi di prova della partecipazione associativa, per quanto attiene al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, perché la OZ pose in essere una costante attività di vendita di stupefacenti, collaborando stabilmente con la AT. La sentenza impugnata, ancora, ha adeguatamente motivato circa l'affermazione di responsabilità per la partecipazione al gruppo criminoso denominato clan ON, mettendo in evidenza che la OZ concorse stabilmente all'attività estorsiva, accompagnando materialmente gli esecutori materiali delle azioni criminose, dettando direttive, planificando e impartendo consigli, rafforzando con la sua presenza il proposito criminoso dei diversi esecutori. I motivi articolati da AL PU sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata (fl. 70-79) ha dato adeguata motivazione, sì come già detto per le sovrapponibili censure mosse dalle coimputate AT e OZ, circa la rilevata genericità dei motivi di appello, con cui si lamentava l'assenza di specificazione degli elementi di responsabilità per i singoli fatti imputati e l'omessa indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'assoluzione per numerose contestazioni. Con logica argomentazione ha rilevato come la decisione di primo grado abbia preso in esame i singoli capi di imputazione, fornendo per ciascuno di essi congrua motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento della decisione. Si è pure osservato, con affermazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto espressione di un esclusivo giudizio di merito, che le conversazioni intercettate hanno inequivoco significato e i termini criptici hanno trovato corretta interpretazione con riferimento al contesto complessivo dei dialoghi. Il PU, peraltro, è stato identificato per via del soprannome utilizzato nel corso delle - Tore - conversazioni ed è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria. مر 13 In ordine, poi, alla sua partecipazione associativa ai due gruppi (clan ON e associazione dedita al traffico di stupefacenti), la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato con il riferimento alle dichiarazioni di US UD, ritenuto, con argomentazione logica, attendibile, perché per diversi anni era stato intraneo al gruppo ON, lo UD riferì che il PU incassava le somme versate a titolo estorsivo e vendeva droga, in particolare cocaina, trovando queste accuse riscontro nel contenuto inequivoco delle intercettazioni, e tra queste le ambientali, da cui si trae la prova del coinvolgimento del PU nel traffico di stupefacenti. I motivi articolati da AL LI sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata (fl. 104-111) ha dato adeguata motivazione, sì come già detto per le sovrapponibili censure mosse dalle coimputate AT e OZ e dal coimputato PU, circa la rilevata genericità dei motivi di appello, con cui si lamentava l'assenza di specificazione degli elementi di responsabilità per i singoli fatti imputati e l'omessa indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'assoluzione per numerose contestazioni. Con logica argomentazione ha rilevato come la decisione di primo grado abbia preso in esame i singoli capi di imputazione, fornendo per ciascuno di essi congrua motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza è assolutamente adeguata nel dare atto degli elementi di prova costituiti soprattutto dai risultati delle captazioni ambientali, di contenuto inequivoco, costante e privo di possibili letture alternative, che attestano la costante dedizione del LI, con specifico ruolo, all'attività illecita del clan. Ancora, la sentenza ha opportunamente chiarito che la prova di partecipazione al clan ON è stata tratta dalla molteplicità dei reati-fine, la cui esecuzione materiale gli fu affidata dopo l'arresto dell'CA, di cui prese il posto, siccome si trattò di reati tipicamente diretti alla materiale attuazione del programma associativo, posti in essere sotto la diretta imposizione delle direttive dello "zio" (l'ON) - in ordine agli esercizi commerciali da individuare e da tenere sotto minaccia, all'entità delle tangenti da imporre -. In relazione ai ricorsi della AT, della OZ, del PU e del LI, la sentenza impugnata ha poi precisato, con motivazione logica e congrua, che i fatti ascritti sono stati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, sia con riferimento al metodo mafioso che al fine di agevolazione, perché scopo principale dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti facente capo all'ON fu quello di agevolare l'attività del clan ON, in quanto attraverso la gestione del traffico di stupefacenti tale ultimo gruppo ricavava gran parte della ricchezza;
ha quindi aggiunto che anche i fatti estorsivi furono chiaramente rivolti a beneficio del clan ON e furono commessi con metodo mafioso. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi appena prima presi in esame segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa es 14 d'inammissibilità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di RA AI è infondato per le ragioni di seguito esposte. In ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo, la sentenza impugnata (fl. 83-90) ha opportunamente precisato che i dati probatori sono stati tratti dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, UD e IO, ex componenti del gruppo ON, e quindi osservatori attenti anche di quel che, di rilevante, interessava il gruppo avverso. Sul punto ha opportunamente ricordato che la difesa non chiese l'assunzione dei testi di riferimento per le dichiarazioni de relato da costoro rese in ordine alla partecipazione del - AI all'omicidio PI -, che così sono pienamente utilizzabili;
e ha pure richiamato, in modo pertinente, l'orientamento interpretativo che accredita di particolare forza probatoria le dichiarazioni dei collaboratori sui fatti inerenti la vita del gruppo a cui prima appartenevano, frutto di conoscenza per circolarità delle informazioni interne al gruppo sui fatti rilevanti per il gruppo medesimo. Si è infatti affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, secondo cui in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen. Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore - Sez. 1, n. 19612 del 10/5/2006 (dep. 8/6/2006), Nardo e altri, Rv. 234097 -. Il IO e lo UD resero dichiarazioni precise e dettagliate, prive di qualsiasi intento calunnioso;
riconobbero in fotografia il AI e riferirono del suo coinvolgimento nell'omicidio PI. La partecipazione a detto fatto criminoso è prova sufficiente dell'inserimento nella compagine associativa, dal momento che la sentenza ha dato conto delle ragioni per le quali deve ritenersi che l'omicidio PI si inserì nella guerra di mafia tra il clan RA e il clan ON (fl. 85). Non è allora la partecipazione ad un singolo e isolato fatto criminoso che induce a ritenere la prova del fatto associativo, quanto l'aver concorso ad un fatto spiccatamente significativo dell'operatività del gruppo, perché espressione del perseguimento di interessi illeciti vitali e strettamente connessi alla stessa sopravvivenza del sodalizio. Circa, poi i riscontri alle accuse di aver preso parte all'omicidio PI, la sentenza impugnata ha opportunamente indicato che l'omicidio ebbe testimoni oculari, e che la moglie della vittima riferì della partecipazione del AI al IO, così come fece anche un cognato della vittima stessa. Non è poi da trascurare, per apprezzare l'adeguatezza del giudizio di attendibilità sul IO, che questi ammise di aver fatto parte del gruppo di fuoco che uccise GI ON come risposta all'omicidio PI, al cui ultimo aveva concorso anche il predetto ON. In tale contesto probatorio non può avere negativa incidenza il fatto che le dichiarazioni es 15 accusatorie rese dallo UD siano di minor forza dimostrativa, e ciò perché riferi del coinvolgimento del AI nell'omicidio PI per averlo appreso dai giornali, dicendo poi che la moglie del PI gli aveva spiegato chi fosse il AI. Del resto, gli elementi di prova che la sentenza impugnata ha valorizzato sono anche altri, e tra questi i risultati dei numerosi controlli di polizia che attestarono la frequentazione assidua del AI con i componenti del gruppo RA, anche con soggetti in posizione apicale;
l'uso frequente di autovetture blindate;
il ruolo di vigilanza svolto al matrimonio della figlia di AN NO (fl. 88). Quanto poi all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo H1, da cui logicamente la sentenza impugnata (fl. 89) ha tratto ulteriore prova del fatto associativo, sono logiche le argomentazioni con cui si è giustificata la conclusione che l'arma fosse un'arma vera, e ciò per le modalità con cui fu custodita, prima dal AI e poi dallo ON che la ricevette. Del pari logiche sono ancora le motivazioni sul giudizio di sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, dal momento che detto fatto si inscrisse in un momento di guerra tra i gruppi, e quindi ebbe una chiara finalità di agevolazione del gruppo RA. È infine immune da censure la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha chiarito che la pena-base è stata determinata soltanto in riferimento alla previsione di cui all'art. 416-bis comma primo c.p., senza computo degli aumenti per le circostanze aggravanti speciali, e che l'aumento è stato determinato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale più grave, la recidiva ex art.99 commi quarto e quinto c.p., senza ulteriore aumento, secondo il disposto di cui all'art. 63 comma quarto c.p., per le altre circostanze ad effetto speciale. Con motivazione implicita ma sufficiente (fl. 90) la Corte di appello ha dato conto dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con l'affermazione secondo cui "la pena base deve essere di sette anni in ragione dell'elevata capacità a delinquere" e con quella per la quale il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice era già troppo benevolo. Il ricorso di IR IA è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve pertanto essere rigettato. La sentenza impugnata (fl. 28-35) ha posto opportunamente in evidenza i risultati intercettativi, da cui si desume il coinvolgimento di IA (detto ciù ciù) in attività estorsive, e l'esito di diversi controlli di polizia effettuati in un ampio contesto temporale che lo sorpresero in compagnia di altri soggetti ritenuti associati, e comunque a bordo di autovettura blindata (a lui intestata) in uso anche ad altri associati. Con argomento logico e congruo rispetto all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo, la sentenza impugnata ha precisato che l'IA riceveva dal sodalizio uno stipendio, dato inequivoco dell'intraneità alla compagine criminale (conversazione intercettata del 22 gennaio 2005 nel corso della quale la moglie dello IA si lamentava per mancato pagamento della "settimana"; colloquio carcerario del 2.2.2005 di AN NO, che disse a ANmaria RA di tenere "quelli di Ciù ciù", alludendo a soldi destinati allo IA). в 16 Per quel che specificamente attiene ai reati di cui ai capi B e D della rubrica, la sentenza impugnata ha opportunamente osservato che le conversazioni telefoniche intercettate danno prova di un ruolo attivo nel sodalizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. E con motivazione non censurabile in sede di legittimità ha aggiunto che non v'è nulla di strano che nelle conversazioni si facesse ricorso a termini convenzionali: la terminologia non può avere altra logica spiegazione, vista l'eterogeneità dei termini, in modo del tutto fungibile e privo di una valida ricostruzione alternativa;
termini peraltro che non hanno trovato giustificazione da parte dell'imputato. La sentenza impugnata, ancora, ha valorizzato opportunamente il dato che le conversazioni hanno dato riscontro alle dichiarazioni del NI, che affermò che lo IA gestiva una piazza di spaccio in via Pace, alla Cuparella, acquistava fumo e hashish e li rivendeva ad OL. Tal tipo di condotte, precisò pure, sono inserite in ambito associativo, come si trae dalla conversazione del 7 aprile 2003 in cui si discusse di una rimanenza arrivata e data da IA, ovvero IA NO (fl. 33). Il ricorso proposto da NR OL è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve pertanto essere rigettato. La sentenza (fl. 97-100) ha ben motivato circa gli elementi probatori che fondano l'affermazione di responsabilità per il fatto associativo e non ha dato il rilievo, che invece il ricorso denuncia in termini di elemento sintomatico del vizio di motivazione, alla precedente condanna per il delitto di tentato omicidio di AN AS. Ha invece correttamente valorizzato le frequentazioni del OL con gli affiliati, rilevanti nella misura in cui si sostanziarono in condotte reiterate e ripetute nel tempo, in contatti con persone di spicco del clan, con uso di vetture blindate, e ciò anche in momento nevralgico della lotta tra gruppi, e ciò secondo quanto precisato da questa Corte, secondo cui «in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante>> Sez. 6, n. 24469 del 5/5/2009 (dep. 12/6/2009), Bono e altro, Rv. 244382 -. La sentenza impugnata, ancora, ha ben motivato chiarendo che un significativo apporto probatorio in ordine al fatto associativo è costituito dai risultati intercettativi, e tra questi in particolare dalla conversazione in cui AN NO informò il OL che un loro compagno sarebbe stato portato al carcere di Prato, così lasciando intendere la condizione "del mutuo soccorso tipico del clan". Sull'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia la sentenza impugnata ha ben motivato, precisando che il UR riferì che il OL aveva partecipato ad un appostamento preliminare per l'agguato ai danni di IG VA, a tal proposito narrando fatti di sua cognizione diretta. In particolare riferì che il SA gli aveva presentato alcuni esponenti di OL che lo avrebbero dovuto aiutare ad uccidere IG VA, e tra questi v'era 17es appunto il OL. Dichiarazioni di questo tenore, che collocano il OL nella compagine associativa, sono sufficientemente riscontrate dagli altri elementi di prova illustrati dalla motivazione della sentenza impugnata, in particolare dai risultati intercettativi e dai risultati dei controlli di polizia. Il ricorso di IG AL è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve pertanto essere rigettato. La sentenza (fl. 44-48) ha opportunamente specificato che le imprecisioni del narrato del dichiarante CO non attengono a profili essenziali nella ricostruzione del fatto, e che esse poi sono state riscontrate dalle dichiarazioni del NI e soprattutto dai risultati delle conversazioni telefoniche ed ambientali. Il CO era intraneo alla famiglia criminale degli PR, notoriamente vicino alle famiglie CU e AL;
egli fu preciso nello specificare che i contrasti interni a quel gruppo (degli PR) trovarono occasione nell'alleanza degli AL con il gruppo IRCO, per essere invece gli PR collegati al gruppo avversario degli ON. Il CO specificò inoltre che l'alleanza fu stretta nel 2000, durante la comune detenzione di IG e IA AL con AN NO, e indicò l'oggetto dell'alleanza, e cioè acquisto e vendita di stupefacenti e scambio di uomini per azioni nell'ambito dei territori di interesse. A fronte di queste dichiarazioni, condivisibilmente non è stato dato valore al contrasto di quanto dichiarato dal CO circa il numero delle riunioni e la specifica presenza di IG AL a questa o a quella riunione, elementi sicuramente di dettaglio. Il riscontro alle dichiarazioni sull'accordo degli AL con il gruppo RA è stato offerto dalle dichiarazioni del NI, portatore in merito di un sapere proprio, avendo precisato di aver appreso dell'alleanza con AN NO durante la sua detenzione;
chiarì quindi che si trattò di notizia avuta da lui direttamente in aula mentre si celebrava il processo a loro carico ed era detenuto, evidentemente prima della sua collaborazione. In ordine a tali apporti dichiarativi la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, sottolineando che è documentalmente provata la comune detenzione di IG AL e AN NO in uno stesso periodo nel carcere di Poggioreale;
che dalle conversazioni intercettate è emerso il costante collegamento di IG AL con i componenti del gruppo RA;
che furono colloqui diretti ad organizzare la cooperazione dei gruppi nel settore degli stupefacenti e nella gestione degli affari del sodalizio. Con l'alleanza IG AL prese parte e contribui al perseguimento dell'attività strategica del clan RA, concorrendo all'esecuzione di azioni dirette a favorire l'eliminazione del gruppo avverso degli ON, senza partecipare in modo solo incidentale agli interessi del gruppo. Del pari correttamente motivato è il rigetto della richiesta di continuazione, conseguente al fatto che, già nella prospettiva del richiedente, l'accordo con il gruppo RA si ebbe ben dopo la costituzione del gruppo AL e in forza di un fatto del tutto imprevisto ed occasionale, quale fu il contrasto con l'altra famiglia alleata degli PR. Imprevedibilità ed occasionalità del fatto che escludono la possibilità di ipotizzare l'unicità di un disegno criminoso esistente già prima della commissione del primo reato. es 18 Il ricorso di IO NO è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve pertanto essere rigettato. La sentenza impugnata (fl. 48-52) ha motivato in modo logico ed adeguato circa la responsabilità per il fatto associativo. Ha evidenziato la stabilità dei rapporti del NO, spacciatore in OL, con il gruppo dedito al traffico di stupefacenti, sì come emerso dai colloqui intercettati, non mancando di sottolineare che le operazioni di intercettazione riguardarono un arco temporale significativo, dal novembre 2004 al gennaio 2005. La sentenza impugnata ha quindi valorizzato, con logica e adeguata motivazione, che i componenti del gruppo ON si rivolsero reiteratamente al NO per l'acquisto della sostanza, rendendo evidente nella trattativa che l'acquisto era fatto nell'interesse del gruppo. Costante era il riferimento allo "zio" e all'indicazione del predetto come finanziatore degli acquisti, nonché il riferimento espresso alle direttive impartite da ON in merito al prezzo da spuntare;
e il NO ben sapeva, come si è desunto dai colloqui intercettati, che IN e OZ agivano per ON. La sentenza impugnata ha opportunamente chiarito che le dichiarazioni di US UD non hanno sconfessato il ruolo del NO come partecipe del gruppo, dal momento che questi raccontò che il NO (inteso, 'a trammera) era uno spacciatore di Torre del Greco in proprio e non per conto di terzi, ma dal complesso probatorio emersa anche l'attività che questi poneva in essere non come spacciatore nell'ambito territoriale di origine, ma come fornitore di stupefacenti abituale per il gruppo di ON. La Corte territoriale ha infine rigettato la richiesta di continuazione per mancata allegazione della sentenza irrevocabile, non allegata ai motivi di appello, né prodotta all'udienza del 5 marzo 2010 né a quella di discussione, pur essendosi la difesa espressamente riservata l'allegazione. L'assunto ora riproposto sembra contrastato, proprio come dato di fatto, dalle affermazioni di ricorso, secondo cui l'onere di allegazione della sentenza fu adempiuto nel giudizio di primo grado. A fronte, però, di quanto attestato in sentenza, il ricorso avrebbe dovuto specificare quanto solo genericamente indicato, precisando nel corso di quale udienza avvenne l'adempimento ed allegando al ricorso copia del relativo verbale (di udienza). In assenza di queste specificazioni, il motivo di ricorso non può che essere valutato come generico. Al rigetto dei ricorsi appena sopra indicati segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER AL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di SI, GA, AT, OZ, PU e LI, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. 19 Rigetta i ricorsi di AI, IA, OL, AL e NO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2013. Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto Zampetti Giuseppe Santalucia Couplin DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 LUG 2013 BIGASSA IL CANCELLIERE SezioneLa Corte di Cassazione - Quinta Serique Penal- On sentenza n° 40275/14 die 16/5/2014 a depositata il - e 29/9/2014 : " Revoca la sentenza della Ia Sezione di questa Conte in data 26.3. 2013 wella jaute relativa a. AI RA e a cura della Caudispue che, celleria verga informato il Presidente delle と Sezione ser la finazione del ricorso." и Rome DICAS 1 - 2 OTT 2014 Il Funzionario Giudiziario E O N A I Z Filippo GRECO M E R P U S J 2 020