Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 21878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21878 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 844
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 6311/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CA N. IL 04/07/1949;
2) CO TO N. IL 12/06/1945;
avverso la sentenza n. 2592/2000 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 15/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale, dott. D'AMBROSIO Vito, che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva riconosciuto, tra gli altri, la responsabilità del LA e del AN in relazione al reato di cui all'art. 453 c.p., inerente all'acquisto di un rilevante numero di banconote da 200 marchi tedeschi (649) e da 100 dollari USA (1479), contraffatte al fine di metterle in circolazione nonché al reato di ricettazione di assegni provenienti da furto. 2.- Gli imputati propongono ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1. LA:
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere nel confermare la sentenza di primo grado, ritenuto la di lui responsabilità, in base alla ritenuta credibile chiamata di correo di RE IN, mentre costui soltanto nel terzo interrogatorio aveva fatto il nome di esso LA. 2.2.- CO:
a.- Per avere la Corte territoriale richiamato la sentenza di primo grado, riportandosi semplicemente alle motivazioni di questa. b.- Mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla pena, per avere escluso l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 3.- I ricorsi sono infondati.
3.1.- La Corte di merito, in relazione alla confermata responsabilità del AN e del LA, non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha precisato che la chiamata di correo da parte di tale RE, presso cui, in seguito a segnalazione da parte della Banca di Credito Cooperativo Delta Po e a conseguente perquisizione, era stata rinvenuta valuta straniera falsa, e che aveva contribuito alla identificazione degli altri complici, risultava riscontrata da una conversazione, intercettata a bordo dell'auto del AN, tra questi e il RE, nel corso della quale i due discutevano di una telefonata fatta la sera precedente a quest'ultimo dal LA e della preoccupazione che aveva destato nel LA e nel AN la convocazione del Previto presso la Questura, e nonché del fatto che il AN, facendosi portavoce anche del LA, aveva invitato il RE a disfarsi della documentazione compromettente. A ciò si aggiungevano gli altri dialoghi intercettati in cui si menzionava il progetto di ripartizione dei proventi del traffico.
Orbene, "il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto;
se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3" (Cass., sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 8436). La Corte di merito ha logicamente valutato il contenuto della sopra indicata intercettazione tra il RE e il AN, evidenziando che da essa risultava come il LA avesse anche contatti con lo straniero ED - contatti peraltro ammessi dallo stesso LA - che avrebbe dovuto creare l'apparenza di un'attività commerciale a copertura del cambio di valuta. Logicamente ne è conseguita la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato contestato.
3.2. La Corte non ha ritenuto implicitamente la minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato da parte AN, in quanto questi risultava il suggeritore del RE circa la possibilità di spacciare moneta falsa ed essendo colui che supportava costantemente esso RE, come riferito, nella ricerca di fonti di lucro come amico - accompagnatore factotum. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010