Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 2
La responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. (Fattispecie di responsabilità risarcitoria per le abusive duplicazioni e contraffazioni derivante dalla condotta di partecipazione dell'imputato ad associazione per delinquere, in assenza di responsabilità per i reati-fine, finalizzata ad una serie indeterminata di ricettazioni di CD contraffatti, di abusiva duplicazione di CD e musicassette e di loro messa in commercio).
I decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche od ambientali sono acquisibili d'ufficio al fascicolo del dibattimento sia in primo grado che nel giudizio di appello.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4908 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 15/02/2022), n.4908 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 35691/2019 proposto da: P.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Cardinal De Luca 1, presso lo studio dell'avvocato Condello Domenico, e rappresentato e difeso dall'avvocato Madeo Giuseppe Antonio; – ricorrente – contro Z.P., elettivamente domiciliato in Roma …
Leggi di più… - 2. Processo Veneto Banca: ammesse le parti civiliDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2010, n. 23046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23046 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1992
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 34491/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA ES, ZZ AO, NO TO, IZ QU, US FR e UM MA;
avverso la sentenza 23.2.07 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per prescrizione in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, nonché in ordine alla condanna del
IZ al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili;
rigetto nel resto;
udita la difesa delle parti civili FIMI, Sony Music Entertainment Italia S.p.A., BMG Ricordi S.p.A., Universal Music Italia S.r.l., EMY Music Italy S.p.A., Warner Music Italia S.p.A., CGD Est/West S.p.A., Nuova Fonit Cetra S.p.A. - Avv. Antonio Murante Perrotta -, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udita la difesa della parte civile SIAE - Avv. Maurizio Mandel -, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili e comunque infondati i ricorsi;
uditi i difensori del SA, del UM e del IZ - rispettivamente Avv.ti Giovan Battista Vignola, Pietro Conte e Gaetano Mosella -, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.2.07 la Corte d'Appello di Napoli - in parziale riforma (per quel che rileva nella presente sede) della pronuncia 2.12.03 del Tribunale della stessa sede - condannava SA ES, ZZ AO, NO TO, IZ QU, US FR e UM MA per il delitto di associazione per delinquere - capo A) della rubrica - finalizzata a commettere una serie indeterminata di ricettazioni di ingenti quantitativi di CD contraffatti, di abusiva duplicazione a fini di lucro di CD e musicassette e di loro messa in commercio, con l'aggravante della partecipazione al sodalizio criminale di più di 10 persone e, per il SA, anche con l'aggravante di essere promotore e comunque capo dell'associazione, nonché, per il ZZ, con l'aggravante dell'essere organizzatore.
Il SA era condannato anche per il reato, rubricato al capo C) dell'editto accusatorio, di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b) e comma 2 per la messa in commercio di numerosi CD abusivamente duplicati o riprodotti all'estero, limitatamente ai fatti consumati il 20.1.99 ed esclusa l'ipotesi di condotta perdurante. Per tale reato di cui al capo C), sempre nei limiti suddetti, veniva confermata la condanna emessa in prime cure nei confronti del ZZ.
Tutti i predetti imputati erano, poi, condannati a risarcire i danni - da liquidarsi in separata sede - in favore delle costituite parti civili FIMI, Sony Music Entertainment Italia S.p.A., BMG Ricordi S.p.A., Universal Music Italia S.r.l., EMY Music Italy S.p.A., Warner Music Italia S.p.A., CGD Est/West S.p.A., Nuova Fonit Cetra S.p.A. e SIAE.
Tramite i rispettivi difensori ricorrevano il SA, il ZZ, il NO, il IZ, il US e il UM
contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) il IZ, il NO e il ZZ deducevano l'inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. delle intercettazioni telefoniche disposte il 20 maggio e il 2 giugno 1998 per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto nei relativi decreti autorizzativi, prodotti in udienza dal PG solo nel corso del processo d'appello in sede di rinnovazione dibattimentale, mancava la motivazione per cui le intercettazioni venivano autorizzate a svolgersi mediante impianti esterni a quelli installati presso la Procura della Repubblica di Napoli;
il NO e il ZZ deducevano tale motivo anche in ordine all'ordinanza dibattimentale con cui erano stati acquisiti tali decreti autorizzativi;
a sua volta il SA lamentava l'incongruità della motivazione di tali decreti autorizzativi quanto alle ritenute eccezionali ragioni di urgenza, trattandosi di deduzione che poteva essere fatta in qualsiasi stato e grado del processo (vertendosi in tema di inutilizzabilità) e, quindi, anche mediante ricorso per cassazione;
ancor prima e a monte, sempre il SA deduceva l'intervenuta decadenza della loro produzione in appello da parte del PG (non trattandosi, tecnicamente, di nuove prove), il che aveva comportato anche una lesione del diritto di difesa per non aver potuto articolare repliche in ordine a circostanze fattuali che non potevano più essere prese in considerazione;
b) il IZ lamentava contraddittoria ed omessa motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza lo aveva condannato pur dando atto dell'esito negativo della perquisizione del locale di via Firenze 21 (luogo in cui, secondo l'ipotesi accusatoria, era conservata la contabilità e la documentazione dell'associazione, di cui si sarebbe occupato il IZ), omettendo poi di argomentare sulla deposizione del cap. della G.d.F. D'ZO, che aveva dichiarato che, pur avendo visto il IZ recarsi presso detto locale, aveva concluso con il dire che non era stato possibile dimostrare una sua partecipazione ai fatti contestati;
c) il IZ deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, pur assolvendolo dai reati fine, lo aveva però condannato per il reato associativo;
d) analoga contraddittorietà il IZ lamentava rispetto alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, vista l'assoluzione dai reati fine in entrambi i gradi di merito;
e) sempre il IZ si doleva della falsa applicazione degli artt.157 e 160 c.p. in quanto erano stati detratti dal termine di prescrizione anche rinvii superiori ai 60 gg. e i rinvii disposti in attesa che la Corte cost. si pronunciasse sull'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006 laddove escludeva il potere di appellare sentenze di assoluzione da parte del PM, rinvii - questi ultimi - cui l'imputato non aveva interesse;
f) il US deduceva violazione dell'art. 416 c.p. in quanto nel suo caso poteva, al più, parlarsi di concorso nel reato p. e p. L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter (già dichiarato estinto per prescrizione in appello) e non di reato associativo, atteso che gli unici episodi accertati a suo carico si riferivano al 3.6.98, allorquando era stato sorpreso dalla G.d.F. mentre era intento, in un locale in sua disponibilità, a confezionare prodotti contraffatti, e al 3.3.98, data in cui, mentre era in compagnia del SA, era stato trovato in possesso di un elenco di MC e CD di cantanti italiani e stranieri, dal che l'impugnata sentenza aveva desunto, anche in virtù di intercettazioni telefoniche, che il suddetto locale era nella disponibilità del SA e dell'associazione;
g) in subordine rispetto a tale motivo di ricorso, il US chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato associativo perché l'ultimo episodio accertato di operatività del sodalizio criminale risaliva al 20.1.99;
h) il NO eccepiva la nullità della sentenza per omessa notifica dell'appello del PG e della parte civile ed omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, mentre il ZZ lamentava di non essere stato avvertito ne' di aver potuto partecipare al processo in quanto all'epoca detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Potenza;
i) quanto al reato associativo, per il NO - a parte gli episodi del 3.6.98, del 26.6.98 e del 21.7.98 - non vi era altro elemento idoneo a dimostrare la sua partecipazione, mentre per il ZZ la Corte partenopea non aveva valutato che presso la sede della AG, società di cui era amministratore il ZZ medesimo, non era stato sequestrato alcunché di illecito, ma solo cassette "vergini";
j) ancora il ZZ e il NO lamentavano di essere stati condannati per fatti loro non correttamente contestati e in base ad un episodio di sequestro avvenuto il 20.1.99 rispetto al quale erano risultati estranei;
k) il UM si doleva del rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale e, conseguentemente, di mancata acquisizione di prova necessaria ai fini della decisione nella parte in cui sia il Tribunale che la Corte d'Appello (innanzi alla quale aveva coltivato la richiesta) non avevano disposto ulteriori accertamenti per verificare se effettivamente tra i beni affidati alla sua custodia giudiziale ve ne fossero di quelli sequestrati nel presente processo, prova decisiva perché il suo concorso nel reato associativo era stato desunto dallo stretto legame con il SA emerso da alcune telefonate intercettate e dal fatto che la sua condotta partecipativa sarebbe stata finalizzata alla sottrazione dei beni sottoposti a sequestro e a lui affidati.
1- Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato. Premesso che solo oggi i ricorrenti contestano non l'esistenza dei decreti autorizzativi, ma l'idoneità della loro motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (di cui, invece, l'impugnata sentenza ha ritenuto la congruità), basti ricordare che, mentre è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento l'eventuale mancanza dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche od ambientali, non altrettanto vale per i relativi vizi di motivazione in precedenza non denunciati (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 39042 del 1. 10.08, dep. 16.10.08, rv. 242319; Cass. Sez. 5^ n. 795 del 16.2.2000, dep. 29.3.2000, rv. 215732; Cass. Sez. 6^ n. 1231 dell'8.4.99, dep. 13.5.99, rv. 213478; Cass. Sez. 1^ n. 5062 del 15.10.98, dep. 23.12.98, rv. 212071; Cass. Sez. 1^ n. 3019 del 22.5.98, dep. 8.7.98, rv. 211017), omessa denuncia di cui da espressamente atto anche la Corte territoriale.
L'attuale doglianza, per altro priva del necessario specifico esame del testo dei provvedimenti, non può essere neppure inquadrata nei casi tassativamente richiamati dall'art. 271 c.p.p.. A ciò si aggiunga - quanto alla censura formulata dal SA - che nulla vieta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, in primo o in secondo grado, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche di cui si era eccepita la mancanza. Invero, proprio il principio di cui all'art. 191 cpv. c.p.p. consente al giudice di acquisire anche d'ufficio e in appello i decreti de quibus, che prove non sono ma che, appunto, servono a verificare la fondatezza dell'eccepita inutilizzabilità della prova ad essi sottostante.
In altre parole, la doglianza formulata dal ricorrente è intimamente contraddittoria.
A ciò si aggiunga che questa S.C. ha già avuto modo di statuire che ex art. 603 c.p.p. ben può il giudice d'appello disporre la rinnovazione del dibattimento di una prova che in primo grado sia stata dichiarata inutilizzabile non per un divieto probatorio ex art.191 c.p.p., ma per una ritenuta violazione delle regole attinenti alla sua assunzione (cfr. Sez. 2^ n. 23627 del 20.6.06, dep. 6.7.06, rv. 234997; Sez. 5^ n. 202 del 13.12.05, dep. 5.1.06, rv. 233027). Nè si vede lesione alcuna del diritto di difesa, dal momento che la parte aveva avuto modo di conoscere ed esaminare i decreti autorizzativi e il loro esatto tenore nel corso delle indagini preliminari o, quanto meno, al loro esito, sicché ben poteva in appello replicare ai decreti de quibus.
2- I motivi di ricorso che precedono sub b), c), f), i) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p. perché sostanzialmente in essi si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione immune da vizi logico-giuridici hanno accertato che il IZ era stretto collaboratore e braccio destro del SA, direttamente occupato nella gestione contabile ed amministrativa dell'organizzazione criminale e ciò anche in virtù di intercettazioni telefoniche e servizi di pedinamento, prove che non necessariamente dovevano essere integrate anche dal sequestro di documenti.
Nè per ritenere taluno membro di un'associazione per delinquere è necessario che nell'ambito dello stesso processo ne emerga altresì il concorso in singoli reati fine.
In ordine, poi, alla mancata valutazione a favore del IZ della deposizione del cap. della G.d.F. D'ZO (che, secondo il ricorrente, avrebbe costituito un elemento a suo discarico), si ricordi che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004). Quanto al US, la sua responsabilità per il reato associativo non è stata desunta soltanto da perquisizione e sequestro, ma anche dalla connessione fra il locale e gli ingenti quantitativi di materiale trovato nella disponibilità del ricorrente, da un lato, e - dall'altro - le intercettazioni di conversazioni telefoniche da cui risulta il diretto e personale interessamento del SA all'esito delle indagini della G.d.F. che avevano coinvolto il US e alla merce sequestrata, che il SA considerava come propria.
D'altronde, lo stesso ricorso da atto che il US fu trovato, mentre era in compagnia del SA, in possesso di un elenco di MC e CD di cantanti italiani e stranieri.
Anche riguardo al NO la responsabilità per il reato associativo è stata correttamente desunta in virtù della lettura combinata dell'esito di perquisizioni e sequestri (eseguiti in locali nella disponibilità del NO medesimo) di ingenti materiali e macchinali destinati alle illecite riproduzioni, nonché di intercettazioni di conversazioni telefoniche in cui il SA si duole di aver perso tutto e fa riferimento ai dieci locali in cui la G.d.F. stava effettuando i sequestri.
Altre intercettazioni telefoniche confermano gli stabili rapporti tra l'associazione ed il ZZ, nel senso che la AG era gestita direttamente dal SA, al quale il ZZ rispondeva. A ciò i giudici del gravame hanno aggiunto che il materiale fonografico sequestrato nel corso delle indagini concernenti la suddetta associazione per delinquere aveva le stesse caratteristiche serigrafiche presenti sul materiale "vergine" sequestrato nei locali della AG.
Ogni ulteriore disquisizione a riguardo svolta dai ricorrenti caldeggia soltanto nuove delibazioni nel merito, ormai precluse.
3 - I motivi di ricorso che precedono sub h) e j) sono generici e meramente assertivi, non specificandosi da quale atto si ricaverebbe un impedimento a comparire - ritualmente comunicato - del ZZ perché detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Potenza, ne' risultando il vizio di notifica lamentato dal NO, notifica che - invece - è stata regolarmente effettuata il 24.3.05. 4 - I motivi di censura che precedono sub e) e sub g) - entrambi attinenti al tema della prescrizione e sollevati, rispettivamente, dal IZ e dal US - sono da disattendersi perché
manifestamente infondati.
Invero, quanto al reato associativo loro ascritto, premessane la natura permanente (si noti che il delitto era stato appositamente contestato con condotta ancora perdurante, permanenza non esclusa all'esito del giudizio di merito) ed applicando la giurisprudenza secondo cui la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado anche in caso di assoluzione cui poi segua - come avvenuto nel presente processo - condanna in appello (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 36928 del 18.4.08, dep. 26.9.08, rv. 241579; conf. Cass. n. 17265/08, rv. 239628; Cass. n. 12302/2000, rv. 217950), deve darsi atto che, risalendo la sentenza di prime cure al 2.12.03, il termine minimo di prescrizione non è ancora maturato e ciò anche a prescindere dal computo delle sospensioni del relativo decorso.
Solo in sede di discussione la difesa ha detto che i ricorrenti sarebbero stati arrestati nel 1998-99 e che ciò avrebbe interrotto la permanenza: ma, giova ribadire, la contestazione parlava espressamente di condotta perdurante (contestazione temporalmente aperta), senza che le pronunce di merito abbiano poi smentito tale permanenza, che non coincide con il perfezionarsi dell'ultimo reato fine.
Questa S.C. si pone, poi, d'ufficio anche la questione inerente alla prescrizione del reato di cui al capo C) dell'editto accusatorio, addebitato soltanto al SA e al ZZ e limitatamente ai fatti consumati il 20.1.99.
Tenuto conto delle sospensioni del decorso della prescrizione di complessivi anni 1 e giorni 6 come calcolato nella motivazione dell'impugnata sentenza, il reato sub C) si è prescritto allo scadere del giorno 26.7.07, vale a dire dopo la sentenza d'appello (che è del 23.2.07).
Valga, dunque, in proposito il noto principio - ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 - per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi (è - questo - il caso in oggetto), non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1^ n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4^ n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre). Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep.
11.9.2001).
5 - Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub d). Anche dal mero reato associativo scaturisce la responsabilità risarcitoria del IZ in favore delle costituite parti civili perché, in quanto stretto collaboratore e braccio destro del SA e contabile dell'associazione, egli ha contribuito a porre in essere la necessaria pre-condizione del successivo verificarsi del danno da abusive duplicazioni e contraffazioni.
Invero, versandosi in tema di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento può essere esteso anche ai danni mediati e indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cd. regolarità causale (cfr. costante giurisprudenza delle Sezioni civili di questa S.C.).
6 - Il motivo che precede sub k) è manifestamente infondato, noto essendo che l'esercizio del potere di cui all'art. 603 c.p.p. (d'ufficio o su sollecitazione di parte) è meramente discrezionale e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 26085 del 16.6.2005, dep. 14.7.2005; Cass. Sez. 1^ n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4^ n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003; Cass. Sez. 6^ n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6^ n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1.12.2000) se correttamente motivato.
Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha ritenuto superfluo l'approfondimento istruttorio sollecitato dal UM, atteso che la sua partecipazione al sodalizio criminale è stata accertata non già per aver egli (sfruttando la propria posizione di custode giudiziario) restituito al SA beni sequestratigli, ma per aver stabilmente rifornito il SA (e, con lui, l'associazione per delinquere di cui era a capo) di materiale (CD e MC) di cui era in possesso, anche proveniente da altri sequestri (come quello a carico di tale frattasio); che nel materiale fornito dal UM al SA vi fossero o meno anche CD e MC precedentemente sequestrati al secondo è, dunque, circostanza irrilevante, come giustamente notato dall'impugnata sentenza.
A maggior ragione non può parlarsi neppure di mancata acquisizione di prova decisiva, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), tale essendo unicamente quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta: ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. 6^ n. 37173 dell'11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).
7 - In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000. Consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti medesimi alla rifusione delle spese delle parti civili SIAE nonché BMG Ricordi S.p.A., Emi Music Italy S.p.A., FIMI, Sony Music Entertainment S.p.A., CGD East-West S.p.A,, Nuova Fonit Cetra S.p.A., Universal Music Italia S.r.L, Warner Music Italia S.p.A., spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili SIAE che liquida in Euro 1969,07 oltre IVA e CPA e BMG Ricordi S.p.A., Emi Music Italy S.p.A., FIMI, Sony Music Entertainment S.p.A., CGD East-West S.p.A., Nuova Fonit Cetra S.p.A., Universal Music Italia S.r.l., Warner Music Italia S.p.A. che liquida per tutte in Euro 4694,75, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010