Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 736
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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In tema di inutilizzabilità degli atti conseguenti ad indagini espletate prima che sia intervenuta la formale autorizzazione del GIP alla riapertura delle indagini, deve essere precisato che tale sanzione non colpisce quegli atti che, sia pure prima della predetta autorizzazione, siano stati regolarmente raccolti nell'ambito di un diverso procedimento, in quanto essi sono stati assunti nel corso di separate indagini, volte ad individuare la sussistenza di altri reati. (Fattispecie nella quale, archiviato il procedimento di competenza del tribunale, il PM presso la pretura, ottenuta dal GIP la riapertura delle indagini, aveva utilizzato, per la emissione di un provvedimento cautelare reale di urgenza, atti di indagine anteriormente compiuti dal PM presso il tribunale).

In tema di competenza, pur essendo la connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della stessa, ciò non comporta che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione stessa dia luogo alla operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis". A ciò consegue che, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente, appunto, per connessione, anche riguardo ad altri reati. (Fattispecie in cui, una volta venuto meno, per effetto della intervenuta archiviazione, il più grave reato di competenza del tribunale, gli altri reati, precedentemente ricadenti nella sfera di competenza del giudice "superiore", rientrano nella competenza del pretore).

In tema di violazioni urbanistiche, poiché l'interesse protetto dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è quello formale del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo della attività edilizia (e dunque della regolarità della procedura di concessione), ma quello sostanziale della protezione del territorio, l'accertamento in sede giurisdizionale penale non è impedito dall'esistenza di un provvedimento concessorio; invero tale accertamento può avere ad oggetto anche il provvedimento amministrativo stesso, ne' il giudice, così operando, disapplica un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, ma ne valuta, appunto, la legittimità in quanto elemento integrante la fattispecie penale. Conseguentemente non costituisce disapplicazione di atto amministrativo neanche l'accertamento della sussistenza dei presupposti necessari perché sia integrata la speciale causa estintiva del reato consistente nel condono edilizio, rientrando tale accertamento, viceversa, tra i compiti del giudice penale che deve pronunziarsi circa la improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della applicazione della speciale causa estintiva sopra indicata.

Anche in tema di misure cautelari reali, gli effetti del così detto giudicato cautelare non sono immutabili, ma persistono solo "rebus sic stantibus"; pertanto, in presenza di un mutamento della situazione di fatto, il giudice può adottare un nuovo e diverso provvedimento. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che, essendo stata già archiviata indagine per i medesimi reati, il detto provvedimento di archiviazione estendeva i suoi effetti anche con riferimento alla nuova attività di indagine, avviata ai sensi dell'art 414 cod. proc. pen., e che, pertanto, il PM non avrebbe potuto emettere ed il GIP non avrebbe potuto convalidare decreto di sequestro preventivo, relativo ai medesimi immobili, con riferimento ai quali egli era già stato oggetto di indagini.La Suprema corte, rilevando che l'archiviazione era intervenuta in un procedimento di competenza del tribunale, per il venir meno della ipotesi di accusa di maggiore gravità, la quale aveva determinato la competenza per connessione, e che il provvedimento di sequestro impugnato era stato emesso dal PM presso la pretura, dopo la riapertura delle indagini e con riferimento, anche, ai residui reati di competenza, appunto, pretorile, ha rigettato il ricorso).

In tema di ricorso per cassazione, quando -assumendo che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di attività di indagine condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari- si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per sostenere che gli atti adottati successivamente ad un'attività di indagine non consentita siano invalidi o viziati, occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque sul ricorrente l'onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso, tendente all'annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo, osservando che la censura mossa dal ricorrente con diversi motivi era assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l'effettivo utilizzo, da parte della impugnata ordinanza, degli atti di indagine espletati prima della autorizzazione alla riapertura delle indagini).

In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato. Risulta pertanto preclusa ogni valutazione relativa alla sussistenza ed alla gravità degli indizi di colpevolezza. (Nella fattispecie la Corte non ha condiviso la censura con la quale il ricorrente intendeva sostenere la insussistenza del "fumus", deducendola dal fatto che il convincimento del giudice di merito -secondo il suo assunto- si sarebbe fondato su atti inutilizzabili perché assunti prima che fosse intervenuto il formale provvedimento che autorizzava la riapertura delle indagini).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 736
Data del deposito : 12 febbraio 1999

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