Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 6
In tema di inutilizzabilità degli atti conseguenti ad indagini espletate prima che sia intervenuta la formale autorizzazione del GIP alla riapertura delle indagini, deve essere precisato che tale sanzione non colpisce quegli atti che, sia pure prima della predetta autorizzazione, siano stati regolarmente raccolti nell'ambito di un diverso procedimento, in quanto essi sono stati assunti nel corso di separate indagini, volte ad individuare la sussistenza di altri reati. (Fattispecie nella quale, archiviato il procedimento di competenza del tribunale, il PM presso la pretura, ottenuta dal GIP la riapertura delle indagini, aveva utilizzato, per la emissione di un provvedimento cautelare reale di urgenza, atti di indagine anteriormente compiuti dal PM presso il tribunale).
In tema di competenza, pur essendo la connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della stessa, ciò non comporta che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione stessa dia luogo alla operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis". A ciò consegue che, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente, appunto, per connessione, anche riguardo ad altri reati. (Fattispecie in cui, una volta venuto meno, per effetto della intervenuta archiviazione, il più grave reato di competenza del tribunale, gli altri reati, precedentemente ricadenti nella sfera di competenza del giudice "superiore", rientrano nella competenza del pretore).
In tema di violazioni urbanistiche, poiché l'interesse protetto dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è quello formale del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo della attività edilizia (e dunque della regolarità della procedura di concessione), ma quello sostanziale della protezione del territorio, l'accertamento in sede giurisdizionale penale non è impedito dall'esistenza di un provvedimento concessorio; invero tale accertamento può avere ad oggetto anche il provvedimento amministrativo stesso, ne' il giudice, così operando, disapplica un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, ma ne valuta, appunto, la legittimità in quanto elemento integrante la fattispecie penale. Conseguentemente non costituisce disapplicazione di atto amministrativo neanche l'accertamento della sussistenza dei presupposti necessari perché sia integrata la speciale causa estintiva del reato consistente nel condono edilizio, rientrando tale accertamento, viceversa, tra i compiti del giudice penale che deve pronunziarsi circa la improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della applicazione della speciale causa estintiva sopra indicata.
Anche in tema di misure cautelari reali, gli effetti del così detto giudicato cautelare non sono immutabili, ma persistono solo "rebus sic stantibus"; pertanto, in presenza di un mutamento della situazione di fatto, il giudice può adottare un nuovo e diverso provvedimento. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che, essendo stata già archiviata indagine per i medesimi reati, il detto provvedimento di archiviazione estendeva i suoi effetti anche con riferimento alla nuova attività di indagine, avviata ai sensi dell'art 414 cod. proc. pen., e che, pertanto, il PM non avrebbe potuto emettere ed il GIP non avrebbe potuto convalidare decreto di sequestro preventivo, relativo ai medesimi immobili, con riferimento ai quali egli era già stato oggetto di indagini.La Suprema corte, rilevando che l'archiviazione era intervenuta in un procedimento di competenza del tribunale, per il venir meno della ipotesi di accusa di maggiore gravità, la quale aveva determinato la competenza per connessione, e che il provvedimento di sequestro impugnato era stato emesso dal PM presso la pretura, dopo la riapertura delle indagini e con riferimento, anche, ai residui reati di competenza, appunto, pretorile, ha rigettato il ricorso).
In tema di ricorso per cassazione, quando -assumendo che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di attività di indagine condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari- si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per sostenere che gli atti adottati successivamente ad un'attività di indagine non consentita siano invalidi o viziati, occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque sul ricorrente l'onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso, tendente all'annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo, osservando che la censura mossa dal ricorrente con diversi motivi era assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l'effettivo utilizzo, da parte della impugnata ordinanza, degli atti di indagine espletati prima della autorizzazione alla riapertura delle indagini).
In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato. Risulta pertanto preclusa ogni valutazione relativa alla sussistenza ed alla gravità degli indizi di colpevolezza. (Nella fattispecie la Corte non ha condiviso la censura con la quale il ricorrente intendeva sostenere la insussistenza del "fumus", deducendola dal fatto che il convincimento del giudice di merito -secondo il suo assunto- si sarebbe fondato su atti inutilizzabili perché assunti prima che fosse intervenuto il formale provvedimento che autorizzava la riapertura delle indagini).
Commentari • 2
- 1. La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …
Leggi di più… - 2. Intercettazioni inutilizzabili, ma tocca alla difesa (Cass. 7614/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. G. Consoli Presidente del 12.2.99
1. Dott. F Marrone Consigliere SENTENZA
2. " F. Calbi " N. 736
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 24875/98+
ha pronunciato la seguente N. 31123/98
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da BI US n. Bari il 12.4.37 e BI
PI n. Bari il 4.7.35
Avverso ordinanza Tribunale di Bari in sede di riesame del 8.6.98 e ordinanza sequestro del G.I.P. presso la Pretura di Bari del 18.5.98
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi
udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. V. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti F. Palumbo del Foro di Bari, A. Veraldi
Girondo del Foro di Bari;
F. Coppi del Foro di Roma.
Il pubblico ministero presso la pretura di Bari emetteva, in data
12/5/98, decreto di sequestro preventivo di alcuni blocchi di un complesso residenziale poiché i legali rappresentanti della impresa di costruzione, BI US e RO, risultavano indagati per i reati di cui agli articoli 480, 48e 483 cp nonché di cui all'art 20
lett b) l.47/85 mentre il progettista delle opere era indagato per il reato di cui agli artt.48 e 480 cp. In particolare ai BI,
rappresentanti legali della società costruttrice, veniva contestato di avere effettuato un mutamento di destinazione degli immobili edificati in totale difformità delle concessioni edilizie di avere falsamente dichiarato nella richiesta di sanatoria come data di ultimazione lavori quella del 31/12/93, riuscendo inoltre, in ragione di tale falsa attestazione, ad avere concessioni in sanatoria da parte del comune di Bari. Al progettista invece, veniva contestata la falsa dichiarazione circa l'ultimazione di alcuni lavori contenuta in una relazione di accompagnamento ad una richiesta di autorizzazione per completamento lavori.
Il Gip presso la Pretura di Bari emetteva, in data 18/5/98, ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo del beni di cui sopra.
Avverso tale ordinanza BI PI ricorreva direttamente per cassazione;
BI US, invece, proponeva istanza di riesame,
che veniva rigettata dal Tribunale di Bari, e successivamente presentava nei confronti di tale provvedimento due distinti ricorsi per cassazione sulla base di svariati motivi .
I ricorsi di BI PI e BI US venivano riuniti per connessione con provvedimento del Presidente della quinta sezione penale di questa Corte e trattati congiuntamente all'udienza del 12
febbraio 1999.
Con il primo motivo del primo ricorso BI US deduce l'inosservanza dell'art 191 comma 1 cpp in relazione all'art 414 cpp.
Il ricorrente, premessa la ammissibilità del ricorso per cassazione anche per violazione della legge processuale, e rilevato che in precedenza era stato indagato per i reati di cui agli artt.tt 4 e 7
l. 47/85 e che tale indagine era stata archiviata, osserva che i fatti posti alla base del provvedimento di archiviazione devono ritenersi gli stessi di quelli per cui è attualmente indagato, ed in relazione ai quali è stato disposto il sequestro, e che la autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini era pervenuta quando già erano stati effettuati , in attesa dell'autorizzazione stessa, importanti atti di indagine che dovevano considerarsi inutilizzabili con la conseguenza che in loro assenza doveva ritenersi insussistente il fumus del reato presupposto indispensabile per l'emanzione della misura cautelare.
Il secondo motivo del primo ricorso fa valere l'inosservanza dell'art. 12 lett.c) sub species della sussistenza di connessione teleologica con reato di competenza superiore in relazione all'art 15
cpp. Sostiene il ricorrente che, essendo il reato di abuso d'ufficio per il quale è indagato avanti il Tribunale di Bari, collegato con le violazioni edilizie, competente a conoscere di quest'ultime doveva essere per connessione il predetto Tribunale a nulla rilevando che non fosse ancora stata esercitata l'azione penale per il reato d'abuso d'ufficio.
Il primo motivo contenuto nel secondo ricorso deduce anch'esso la violazione dell'art. 414 cpp con argomentazioni di fondo analoghe a quelle di cui al primo ricorso.
Il secondo motivo del secondo ricorso deduce la violazione dell'art.606 lett c) e lett e) poiché il sequestro conservativo è
stato disposto nonostante nel corso delle indagini per il reato di abuso d'ufficio fosse già stata ritenuta per due volte dal Gip
presso il Tribunale l'insussistenza del requisiti per l'adozione del provvedimento in questione.
Il terzo motivo deduce la violazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo poiché il Gip in sede di convalida dell'operato del P.M e della contestuale adozione del provvedimento di sequestro non disponeva del potere di disapplicazione degli atti amministrativi e comunque erroneamente avrebbe disapplicato le concessioni rilasciate in sanatoria dall'autorità amministrativa risultando invece dagli atti la sanabilità delle violazioni edilizie.
BI PI ha dedotto ricorso "per saltum" direttamente avverso l'ordinanza del GIP presso la pretura circondariale di Bari del
18.5.98. Con il primo motivo sostiene anch'egli la violazione dell'art 414 cpp per avere il giudice di merito utilizzato atti acquisiti prima della autorizza ione alla riapertura del procedimento archiviato. Con il secondo motivo contesta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'articolo 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo per essere stato illegittimamente disapplicato un provvedimento amministrativo. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art 606 lett c e lett: e in quanto sarebbe inidonea la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza idonea a giustificare l'azione cautelare da parte del
PM. Con ulteriore motivo viene dedotta la violazione della legge processuale ed il difetto di motivazione da parte del provvedimento di convalida da parte del gip del sequestro disposto dal PM in riferimento all'art 321 comma 3 bis ed all'art 125 comma 3 cpp.
Infine con il quinto motivo viene dedotta la manifesta illogicità
del provvedimento impugnato in ordine alla asserita falsità della dichiarazione contenente la data di ultimazione del lavori.
BI PI ha presentato del motivi aggiunti depositati in cancelleria il 13.11.99 con cui, tra l'altro, deduce che il GIP del tribunale di Bari non avrebbe potuto emanare il provvedimento di sequestro in quanto su di esso si era già formato il giudicato cautelare per essere stata respinta analoga istanza dal GIP presso il
Tribunale di Bari e che, inoltre, il GIP presso la pretura circondariale era incompetente per ragioni di connessione spettando la competenza a decidere al GIP presso il Tribunale che già
procedeva per fatti analoghi. Infine, osserva il ricorrente che il PM
nel riaprire le indagini del procedimento archiviato n. 11508/95 non aveva chiesto l'autorizza ione ex art 414 cpp.
I motivi del diversi ricorsi verranno esaminati congiuntamente laddove essi muovono identiche censure al provvedimento impugnato.
Prima però di procedere al loro esame appare necessario ricostruire succintamente le vicende processuali che hanno preceduto l'emanazione del provvedimento di sequestro da parte del PM presso la Pretura di
Bari convalidato poi dal Gip della stessa Pretura.
Inizialmente veniva aperto presso la pretura di Bari un procedimento penale a carico degli imputati avente come ipotesi di reato quella di avere effettuato del lavori di costruzione in difformità rispetto alla concessione edilizia. Tale procedimento veniva archiviato in data 20.6.96 in base al fatto che per tali lavori era stata rilasciata concessione in sanatoria da parte del comune di Bari.
Successivamente, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
apriva un procedimento penale a carico di diversi amministratori comunali nei cui confronti veniva ipotizzato, in concorso con BI
US, il reato di abuso di ufficio per avere rilasciato, al fine di favorire l'impresa di quest'ultimo, una concessione in variante in corso d'opera non consentita dalla norma e per avere rilasciato successive concessioni in sanatoria sul falso presupposto attestato nella domanda di concessione in sanatoria che le opere edilizie erano state realizzate entro il 31.12.93.
Nel corso di tale procedimento il GIP presso il Tribunale rigettava una prima volta, in data 10. 10.97, la richiesta di sequestro preventivo delle opere asserite abusive poiché il materiale indiziario acquisito non era tale da far ritenere la sussistenza del fumus in ordine al reato di abuso di ufficio. A seguito di nuova richiesta da parte del Pubblico Ministero, che chiedeva il sequestro anche in relazione alle ipotesi di reato di cui all'articolo 479 cp e
7 e 20 della legge 47/85, il Gip del tribunale ribadiva, in data
3.12.97. il provvedimento negativo confermando l'insussistenza del fumus in ordine al reato di abuso di ufficio e rilevando, quanto alle nuove ipotesi di reato avanzate, che queste rientravano nella competenza pretorile e che non vi era alcuna connessione con l'abuso d'ufficio.
A seguito di ciò vi fu una trasmissione di atti al PM presso la pretura che, dopo aver richiesto al GIP l'autorizzazione alla riapertura del procedimento per violazione edilizia archiviato in data 20.6.96, emise in data 12.5.98 un provvedimento di sequestro d'urgenza del complesso immobiliare "Residence e Centro culturale per studenti" in riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli
48,480 e 483 cp nonché di cui all'art. 20 lett b) della legge
47/85.Tale provvedimento veniva convalidato poi dal Gip presso la
Pretura di Bari in data 18/7/98 la cui ordinanza veniva successivamente confermata dal Tribunale del riesame di Bari.
Effettuata questa premessa, occorre passare all'esame della prima censura che, stante la sua natura pregiudiziale, è quella della incompetenza, ai sensi dell'art 15 cpp, del GIP presso la Pretura di
Bari poiché il reato di violazione edilizia di cui agli articoli 7 e
20 della legge 47/85 e quelli di falso ai sensi degli artt.480 e 483
cp per cui procede il predetto Gip sarebbero connessi ai sensi dell'art 12 cpp, con quello di abuso di ufficio per cui procedeva il
GIP presso il Tribunale di Bari, vertendo sui medesimi fatti.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
A seguito della richiesta effettuata da questa Corte con l'ordinanza emessa all'udienza del 16.10.98, è stato acquisita l'ordinanza in data 7.10.98 con la quale il GIP del tribunale di Bari su conforme richiesta del Pm, ha disposto l'archiviazione nei confronti di BI
US del procedimento penale in cui era imputato per il reato di abuso di ufficio in relazione al rilascio delle concessioni edilizia per le opere del complesso edilizio per cui è processo. Senza,
quindi, entrare in alcuna disamina circa la sussistenza o meno della dedotta connessione - che era già stata esclusa dal GIP presso il
Tribunale di Bari e che per essere accertabile in questa fase cautelare avrebbe comunque dovuto essere rilevabile icto oculi stante la fluidità delle contestazioni non ancora definite (Cass 231/96) -
questa Corte si limita a ribadire il principio più volte affermato secondo cui, pur essendo la connessione un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, ciò non comporta che essa dia luogo alla operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" nelle fasi procedimentali anteriori a quella del giudizio . Pertanto, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari -come avvenuto nel caso di specie per effetto del provvedimento di archiviazione dianzi indicato - non può invocarsi il predetto principio per sostenere il permanere della competenza del giudice inizialmente ritenuto competente per connessione anche con riguardo agli altri fatti. Una volta infatti venuto meno, per effetto dell'archiviazione, il reato più grave di competenza del Tribunale,
la forza attrattiva della connessione in favore di quest'ultimo,
quand'anche sussistente, sarebbe comunque venuta meno con la conseguenza che gli altri reati di competenza del Pretore restano incontestabilmente nella competenza di quest'ultimo (Cass 6442/97;
Cass 6092/96), senza che sia più necessario procedere all'accertamento della sussistenza o meno della connessione.
La seconda censura a dovere essere esaminata è quella concernente la dedotta sussistenza del giudicato cautelare in ordine alla concessione del sequestro del complesso immobiliare che si sarebbe verificata per effetto del rigetto da parte del GIP del Tribunale,
che procedeva per il reato di abuso di ufficio, della istanza di sequestro del Pubblico mistero presso il tribunale, circostanza questa che avrebbe dovuto inibire un nuovo esame della questione da parte del GIP della pretura.
Tralasciando il fatto che il giudicato in questione avente carattere endoprocessuale, è comunque venuto meno per effetto dell'archiviazione del procedimento per il reato di abuso d'ufficio,
si osserva che esso si era formato in relazione a quest'ultimo e che il Gip presso il tribunale aveva rigettato l'istanza di sequestro del
PM proprio in base alla ritenuta . sussistenza del fumus del reato in questione;
valutazione che ha poi dato luogo al provvedimento di archiviazione in data 7.10.98 di cui si è già fatto cenno. Tale
giudicato - anche a voler ritenere che estenda i suoi effetti in un diverso giudizio - non è, come è noto, immutabile persistendo soltanto "rebus sic stantibus" (Cass 1597/97) per cui, in presenza di un mutamento del fatto, ben può il giudice adottare un nuovo e diverso provvedimento (Cass 2132/97). In applicazione di tali principi ben poteva il GIP presso la Pretura ad emanare un provvedimento di sequestro del complesso edilizio in riferimento ai diversi reati contestati di falso e di violazione edilizia costituenti fatti diversi rispetto al quelli di cui all'abuso d'ufficio in quanto incentrati su elementi costitutivi non coincidenti con quelli di quest'ultimo reato (Cass 18.4.95 Lazzarini;
Cass 8.5.87 Mari;
Cass 4515/98)
La terza censura da esaminare è quella ripetutamente proposta dai due ricorrenti della violazione dell'articolo 414 cpp per avere il PM
effettuato attività istruttoria prima di avere ottenuto dal GIP
presso la pretura l'autorizzazione alla riapertura del procedimento n
11508/95 per il reato di violazione edilizia archiviato il 20.6.96
con la conseguenza che l'inutilizzabilità degli atti effettuati in carenza di autorizzazione avrebbe comportato la mancanza del fumus circa la sussistenza del reato. Tale censura viene mossa dai diversi ricorsi secondo due diverse prospettive: una si riferisce alla inutilizzabilità da parte del PM e del GIP presso la pretura di Bari
degli atti trasmessi dal PM presso il tribunale della stessa città
relativi al processo per abuso di ufficio di cui si è fatto cenno;
la seconda invece si riferisce alla inutilizzabilità degli atti acquisiti dallo stesso PM.
La prima prospettazione della censura è manifestamente infondata.
Come infatti, già affermato da questa Corte la sanzione processuale in esame non colpisce quegli atti che prima della autorizzazione alla riapertura del procedimento archiviato siano stati raccolti in un diverso procedimento L'inutilizzabilità infatti, è geneticamente connessa al tema delle indagini svolte sicché la sanzione processuale non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare la sussistenza di altri reati.
(Cass 4478/97).
La seconda prospettazione è, invece, priva di specificità
Come è noto, gli atti istruttori compiuti prima della autorizzazione alla riapertura del procedimento penale archiviato quando si proceda nuovamente per lo stesso fatto sono inutilizzabili ai sensi dell'art
407 comma 3 cpp (Cass 3156/97). Tale sanzione -che si rileva per inciso è diversa e non equiparabile alla inutilizzabilità delle prove di cui all'art. 191 cpp la cui violazione è stata invece dedotta dai ricorrenti (Cass 2383/98) - non implica però che i provvedimenti adottati successivamente all'espletamento di una attività istruttoria non consentita siano necessariamente invalidi o viziati (Cass 24.1.94 Dionisi). Tale ipotesi ricorre soltanto nel caso in cui i provvedimenti in questione abbiano effettivamente tenuto conto degli atti illegittimamente espietati .
Ciò premesso il collegio rileva come la censura mossa dai ricorrenti con diversi motivi di ricorso sia assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l'effettivo utilizzo da parte delle impugnate ordinanze degli atti acquisiti prima della autorizzazione alla riapertura del procedimento archiviato.
Alcuni del motivi di ricorso che riguardano il punto in esame rilevano che il pubblico ministero delegò nell'aprile 1998 alla polizia giudiziaria di compiere alcuni accertamenti e che nello stesso mese dispose una consulenza tecnica d'ufficio. Sulla base di tale esatto riscontro i ricorrenti giungono alla conclusione che il provvedimento è viziato in quanto fondato su atti inutilizzabili e quindi emanato in assenza del "fumus" circa la sussistenza del reato.
Per quanto concerne tale ultimo aspetto occorre rammentare che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in sede di legittimità l'accertamento della sussistenza del "fumus" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato rilevabile dalla imputazione senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l'imputato (Cass
3713/94; Cass 2159/93), con la conseguenza che è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Cass 4/93) poiché in tal modo verrebbe ad introdursi un controllo surrettizio sul merito della imputazione che introdurrebbe nel procedimento incidentale un thema decidendum coinvolgente l'oggetto del giudizio principale. (Cass 3713/94). Alla
luce di tali principi la censura rilevante l'insussistenza del fumus in conseguenza della inutilizzabilità di alcuni elementi che si assumono posti a base del giudizio tende proprio. a portare il giudizio di questa Corte sul terreno non consentito di una valutazione di merito circa la sussistenza di idonei indizi di colpevolezza e sulla loro gravità e pertanto sotto tale riflesso la censura si rivela non proponibile in questa sede.
L'unico accertamento che può essere effettuato tramite l'esame delle ordinanze impugnate del GIP e del Tribunale del riesame, è quello concernente l'utilizzazione o meno da parte del predetti giudici di merito di atti acquisiti al di fuori delle ipotesi previste dal codice di procedura al fine di formare il proprio convincimento in ordine alla emanazione del provvedimento di sequestro . A tal fine, i ricorrenti per non incorrere nella genericità del motivi di ricorso avrebbero dovuto specificatamente indicare se e quali degli atti in questione sono stati effettivamente posti a base della decisione concernente il sequestro facendo espresso riferimento alle parti delle ordinanze da cui ciò poteva desumersi
Nulla di tutto ciò è stato avvenuto, mentre era essenziale farlo in una fattispecie, quale quella del presente processo, in cui si è
provveduto al sequestro sulla base di una ingente quantità di atti attinenti ad altro processo per abuso d'ufficio, acquisiti come già
detto, legittimamente a seguito della trasmissione degli stessi da parte del Pubblico ministero presso il tribunale, a cui le ordinanze impugnate fanno ampio e ripetuto riferimento. In tale congerie di elementi indiziari dovevano essere individuati nei motivi del ricorsi quali erano stati illegittimamente acquisiti ed utilizzati. Occorre
infatti rammentare che, consistendo l'inutilizzabilità nella impossibilità da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, questa non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato con la conseguenza che tale fatto può
costituire oggetto di una diversa prova assunta nelle forme di legge
(Cass 949/98).La necessità di tale specificazione da parte del motivi di ricorso sul punto viene ancora più evidenziata dalla peculiarità del caso di specie in cui si imponeva una ulteriore verifica al fine di accertare quali degli atti acquisiti prima della autorizzazione alla riapertura del procedimento archiviato potevano essere legittimamente espletati o meno.
Su tale punto occorre osservare che il reato a suo tempo archiviato riguardava la realizzazione di opere edilizie in difformità della concessione edilizia e quindi in violazione degli articoli 4 e 7
della legge 47/85 mentre i reati oggetto del procedimento che ci riguarda sono quelli di falsità ideologica di privato in atto pubblico (483 cp),di falsità ideologica di pubblico ufficiale in certificati (480 CP ) e di costruzione edilizia in totale difformità
dalle concessioni (art 20 lett b legge 47/85) Ciò significa che il nuovo procedimento penale ha, come rilevato dallo stesso GIP che ha autorizzato la riapertura del procedimento archiviato, un ambito più
ampio rispetto a quest'ultimo perché è certo che i reati di falso sono del tutto nuovi rispetto alla precedente contestazione e si riferiscono a fatti diversi mentre il nuovo reato edilizio reca una diversa qualificazione giuridica rispetto al precedente. In effetti va rilevato che anche da un punto di vista processuale non si è
verificata la mera riapertura di un procedimento archiviato, bensì
l'instaurazione di un nuovo e diverso procedimento recante un diverso numero di ruolo in relazione al quale si è chiesta ed ottenuta la riapertura del precedente procedimento archiviato al fine di una eventuale successiva riunione che però al momento della emanazione del provvedimento di convalida di sequestro del GIP non era ancora avvenuta.
Da tutto ciò discende come prima logica conseguenza che per i reati di falso per i quali si è iniziato per la prima volta il procedimento penale nessuna limitazione istruttoria vincolava il pubblico ministero che ben poteva effettuare in riferimento a tali reati qualunque tipo di indagine senza dover attendere l'autorizzazione alla riapertura del procedimento per violazione edilizia a suo tempo archiviato. In tal prospettiva, ad esempio, del tutto legittimamente il pubblico ministero ha disposto l'indagine peritale volta ad accertare la data di ultimazione del lavori asseriti abusivi (unico atto acquisito prima della autorizzazione alla riapertura del procedimento archiviato che risulti espressamente menzionato nelle ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame) in quanto tale accertamento è volto essenzialmente ad acquisire elementi indiziari in riferimento ai reati di falso che, come già
osservato, non erano stati oggetto del precedente procedimento archiviato e che si riferiscono a fatti comunque diversi rispetto alla violazione edilizia in quanto tale, ancorché strumentali alla commissione di quest'ultima.
Quanto detto dimostra la necessità che i ricorrenti individuassero specificatamente gli atti che essi ritenevano essere stati illegittimamente utilizzati nella motivazione del provvedimenti di sequestro al fine di dedurne la effettiva inutilizzabilità. Non può
infatti certamente ritenersi che gli atti acquisiti siano per questo solo fatto da considerarsi utilizzati poiché ciò darebbe luogo ad una automatica ed inevitabile illegittimità del provvedimenti adottati successivamente a tale acquisizione che contrasterebbe con il tenore letterale e con la ratio della norma che è invece volta esclusivamente a proibire l'utilizzazione concreta dell'atto illegittimamente acquisito .
Di fronte dunque alla genericità del motivo che non deduce se e quali atti illegalmente acquisiti siano stati effettivamente utilizzati dal giudice di merito per formare il proprio convincimento in riferimento specifico a parti o punti delle impugnate ordinanze occorre necessariamente concludere per l'inammissibilità del motivo in esame.
La terza censura mossa dai ricorrenti concerne l'asserita violazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo per avere il giudice di merito disapplicato i provvedimenti amministrativi costituiti dalla concessioni in sanatoria rilasciate dal comune di
Bari. La censura viene dedotta anche in relazione alla violazione dell'art.606 lett e) cpp.
Sotto tale ultima prospettazione i motivi di ricorso sono inammissibili in ragione dell'orientamento reiteratamente espresso da questa Corte secondo il quale, poiché in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per la violazione di legge non possono essere dedotte a sostegno del medesimo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art 606 comma I lett e) cpp (ex plurimis Cass 6360/97;Cass
3032/95;Cass 8581/96;Cass 3803/97).
Per il resto i motivi sono infondati.
Questa Corte ha infatti, già avuto occasione di affermare che in tema di violazioni urbanistiche l'interesse protetto dall'art 20
della legge 47/85 non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo del l'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedura di concessione ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica complessivamente considerata (Cass 11635/93).
Ne discende che l'esistenza di un provvedimento concessorio non preclude al giudice l'esame del medesimo ( Cass 1503/93) e che,
inoltre, non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo quanto quello del controllo della sua legittimità in quanto elemento da valutare ai fini della integrazione della fattispecie penale (Cass 1756/95) Da ciò consegue che anche l'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti ed i requisiti per conseguire la speciale causa estintiva prevista dalla normativa sul condono edilizio non costituisce disapplicazione di un provvedimento amministrativo illegittimo ma rientra tra i compiti del giudice penale cui è deferita la dichiarazione di improcedibilità
dell'azione penale per l'applicazione della predetta causa di estinzione specifica del reato (Cass 9963/97) .
Nell'ambito di tale potere di accertamento quello che è richiesto in sede di sequestro preventivo di una costruzione abusiva è una sommaria delibazione sulla macroscopicità della violazione dell'interesse sostanziale protetto e l'eventuale esistenza di comportamenti contrari al principio del "neminem ledere" (Cass
1756/95 ; Cass 113/95); delibazione che nel caso di specie risulta effettuata in riferimento alla falsa della dichiarazione sulla data di ultimazione del lavori da parte del ricorrenti che avrebbe indotto in errore la pubblica amministrazione circa la sussistenza del presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria.
Dalle considerazioni svolte circa il fatto che l'accertamento della legittimità del provvedimento amministrativo non costituisce una disapplicazione dello stesso, risulta l'infondatezza di un altro aspetto della censura in esame con cui si sostiene la mancanza da parte del PM del potere di disapplicare con il sequestro disposto in via d'urgenza un provvedimento amministrativo poiché tale potere competerebbe solo al giudice. Lasciando infatti impregiudicata la questione se al pubblico ministero competa o meno il potere di disapplicazione è agevole notare che l'articolo 321 comma 3 bis cpp,
nell'attribuire al PM il potere di disporre in via d'urgenza il sequestro preventivo, necessariamente attribuisce allo stesso in via provvisoria tutti i poteri di accertamento e di verifica che competono al giudice su tale punto e quindi anche quello di accertare la legittimità dell'atto amministrativo.
Restano ora da esaminare alcuni motivi che sono stati presentati unicamente da BI PI con il ricorso effettuato "per saltum"
direttamente a questa Corte.
Il primo motivo con cui si deduce la mancanza del presupposto dell'urgenza per l'emanazione del provvedimento di sequestro da parte del PM, ancorché prospettato come vizio di violazione di legge,
avanza invece una vera e propria censura di merito oltre che di carenza di motivazione che come tale doveva essere dedotta con istanza di riesame mentre è inammissibile in questa sede.
Parimenti inammissibile ovvero per alcuni versi infondato si rivela l'altro motivo con cui deducendosi la mancanza del presupposti per l'emanazione del provvedimento d'urgenza (impossibilità di disapplicare un atto amministrativo e mancanza dell'urgenza) nonché
la mancanza del fumus di reità, si conclude che ciò avrebbe reso invalido il provvedimento di sequestro preventivo da parte del GIP.
Non resta che riportarsi a quanto a suo tempo esposto in ordine alla menzionate censure che deve intendersi qui integralmente riportato.
Infine inammissibile è l'ulteriore motivo con il quale si deduce la violazione dell'art 125 comma 3 cpp nonché la illogicità di motivazione del provvedimento impugnato circa la ritenuta falsità
delle dichiarazioni sulla data di ultimazione del lavori e sulla possibilità di esse di trarre in inganno la pubblica amministrazione. Anche in questo caso si tratta di una vera e propria censura di merito, oltre che sulla motivazione, non proponibile in questa sede di legittimità.
In conclusione i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999