Articolo 603 del Codice penale
Articolo 527Articolo 613
Versione
1 luglio 1931
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Versione
11 giugno 1981
Art. 603.

(Plagio)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((88)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 11 giugno 1981
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