Articolo 195 del Codice di procedura penale
Articolo 210Articolo 197 bis
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
6 febbraio 1992
>
Versione
6 aprile 2001
>
Versione
7 agosto 2008
Art. 195. Testimonianza indiretta 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. ((161)) 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (168)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 195, comma 4, del codice di procedura penale , ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. , e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.
Entrata in vigore il 7 agosto 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente