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24 ottobre 1989
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6 febbraio 1992
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6 aprile 2001
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7 agosto 2008
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Art. 195. Testimonianza indiretta 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. ((161)) 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (168)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 195, comma 4, del codice di procedura penale , ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. , e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.
2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. ((161)) 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (168)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 195, comma 4, del codice di procedura penale , ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. , e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.
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- 1. Teste de relato: analisi dell’art. 195 c.p.p.Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 14 marzo 2024 · 253.82898
[…] Il codice di procedura penale definisce la testimonianza de relato come testimonianza indiretta nell'art. 195 c.p.p. […] Questa disposizione, come l'intero articolo 195 c.p.p., hanno la finalità primaria di vietare le testimonianze anonime. La Cassazione sulla testimonianza de relato Vediamo ora, alcune recenti sentenze della Cassazione sulla testimonianza de relato: Cassazione n. 3488/2024 La disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso. […]
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- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 26671Provvedimento: […] Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. […] Tanto premesso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Cavalieri TE, riferite in dibattimento dal teste Bidetti, in violazione del divieto di testimonianza indiretta, posto dall'art. 195 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- art. 195 cod. proc. pen.·
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