Art. 198. Obblighi del testimone 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.
2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.