Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 5
In tema di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, allorché il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, che attraverso la dazione di un'indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie prevista dall'articolo 319 cod. pen.; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la sua ragione determinante non nell'interesse pubblico, ma anche e prevalentemente nell'interesse privato.
In tema di reati di corruzione, la evidente sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'articolo 318 cod. pen. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'articolo 319 cod. pen., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti,in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'articolo 318 cod. pen. fa riferimento ad "una retribuzione ...non dovuta", l'articolo 319 cod. pen. si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro o altra utilità".
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato.
In tema di valutazione della prova a norma dell'articolo 192,terzo comma, cod. proc. pen., accertata la convergenza di plurime chiamate in correità, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (quantunque solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte. (Fattispecie in tema di reiterati fatti di corruzione consumati da militari della Guardia di Finanza).
In tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal p.u. al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen. Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, quantunque l'illegittimità dell'atto possa costituire un indice rivelatore della contrarietà dell'atto stesso ai doveri di ufficio, ai fini della realizzazione della fattispecie penale assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra questi quello dell'imparzialità, bene costituzionalmente protetto, inteso non come mera osservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca anche in funzione di una privata utilità, ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/1999, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza Pubblica
Dott. GI Sansone Presidente del 15/02/199
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere n. 321
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 32081/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, nonché da Di IN NE, PA NO, OL PP, LO LE,
avverso la sentenza 23 febbraio 1998 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. PP Veneziano, che ha concluso, nei confronti del OL nel senso che, qualificato il fatto come corruzione propria antecedente, l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, e per il rigetto, nel resto, del ricorso del Pubblico ministero e degli altri ricorsi.
Udito, per la parte civile, Avvocatura dello Stato, l'avv. Bachetti. Uditi, per gli imputati, gli avvocati Guido Calvi e Giovanni Aricò per PA, Domenico Contestabile e Nadia Alecci per OL, PP Stellato per Di IN, Francesco Bergamini per LO. FATTO E DIRITTO
1. La presente vicenda processuale costituisce la risultante della separazione da un più ampio procedimento avente ad oggetto fatti connessi a verifiche effettuate dalla Guardia di finanza presso talune imprese di Milano, procedimento definito per gli altri imputati con l'utilizzazione di riti semplificati. Per quel che qui più direttamente interessa, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 febbraio 1998, in parziale riforma della decisione pronunciata il 21 ottobre 1996 dal locale Tribunale:
A) assolveva OL PP, amministratore delegato della "Pomellato" s.p.a., dalla imputazione di corruzione propria antecedente in relazione alle verifiche effettuate presso tale società per avere corrisposto la somma di lire 100 milioni agli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza UI OL, NN GI, SU AR (giudicati separatamente), PA NO e Di IN NE, per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio perché il fatto non sussiste, qualificato il fatto, originariamente contestato agli appartenenti alla Finanza come corruzione propria antecedente, come concussione in danno del OL (ma non con riferimento alle posizioni del PA e del Di IN) ; dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso OL relativamente al reato di corruzione propria antecedente, con riguardo alla dazione di quattro braccialetti in oro agli stessi verificatori, per essere il reato estinto per prescrizione;
B) dichiarava non doversi procedere nei confronti del Brigadiere Di IN relativamente al reato di corruzione impropria susseguente, cosi modificata l'originaria imputazione, sempre in relazione alle verifiche effettuate presso la "Pomellato" s.p.a. per l'accettazione di un braccialetto, essendo il reato estinto per prescrizione;
C) concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al Brigadiere LO, in ordine ai delitti di corruzione propria antecedente relativamente alle verifiche effettuate presso la ditta individuale "Sevi Daniele", "Thor" s.r.l, e di corruzione impropria susseguente, con riguardo alla verifica effettuata presso la "Damatic", ad anni due e mesi quattro di reclusione;
D) confermava la condanna inflitta in primo grado al maresciallo PA NO, per plurimi reati di corruzione propria antecedente uniti dal vincolo della continuazione, in ordine alle verifiche effettuate presso la "Pomellato" s.p.a., "Iemsa" s.p.a., "Tubi Sarplast" s.p.a. e "Galileo" s.p.a.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale nei confronti del OL e del LO, nonché tutti gli imputati.
2. Con riguardo alla posizione del OL l'Ufficio ricorrente ha articolato tre ordini di motivi.
Denuncia, anzi tutto, violazione della legge penale per avere il giudice a quo pronunciato l'assoluzione dell'imputato dalla corruzione propria antecedente (per la parte concernente la somma di lire 100 milioni e l'orologio d'oro) pur in presenza della già maturata prescrizione del reato (l'applicazione della causa estintiva era stata espressamente richiesta dal Procuratore Generale) ed in mancanza della prova evidente dell'innocenza dell'imputato stesso. In un quadro ove si contrapponevano, infatti, le dichiarazioni del OL e quelle dei pubblici ufficiali e che si inseriva nel sistema ormai collaudato della convergenza di interessi fra appartenenti al Corpo ed imprenditori, riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, non poteva certo trovare spazio il precetto dell'art. 129 c.p.p.; tanto più considerando le articolate argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado rigorosamente motivata in punto di responsabilità. Senza, dunque, attestarsi ad una "constatazione" dell'innocenza (la regola di giudizio imposta dall'art. 129 c.p.p. di fronte ad una causa estintiva del reato), ma giudicando solo "molto più compatibile" la versione dell'amministratore delegato della Pomellato.
Con un secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione derivante dalla contraddittorietà insita nell'argomento che è "difficile immaginare che una persona normale paghi per ciò che gli spetta di diritto", così da pervenire alla diversa qualificazione del fatto pur in presenza di una prova assolutamente claudicante alla regolarità della situazione fiscale della "Pomellato" quanto (desunta dalle dichiarazioni del Di IN, del PA e del OL, tutti interessati a fornire una versione dell'assetto verificatorio contrassegnato da assoluta regolarità, almeno quanto alla situazione contabile). Per di più, una simile conclusione contrasterebbe con una precisa statuizione contenuta nella stessa sentenza: quella che, anziché qualificare, ex art. 597, comma 3, c.p.p., concussione il fatto ascritto al PA, ha mantenuto ferma l'imputazione di corruzione propria antecedente. Ancora, la qualificazione della consegna dei braccialetti nei termini indicati dalla sentenza impugnata sarebbe stata operata impiegando un procedimento argomentativo assolutamente privo di logicità, dovendosi ritenere contrastante con le più elementari massime di esperienza una ricostruzione dei fatti fondata sul rilievo che un imprenditore vittima di una concussione faccia spontanee elargizioni ai concussori.
Si denuncia, infine, mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di prendere in esame taluni punti decisivi della sentenza di primo grado che illustrano chiaramente l'inattendibilità del OL. E, cioè, l'inverosimiglianza di quanto da lui affermato in ordine al reperimento della somma di 100 milioni, ricavati, a suo dire - nonostante le solidissime condizioni economiche sia della società sia del suo amministratore delegato - dalla vendita in un mercatino di una preziosa collezione di monete d'oro di proprietà dell'imputato e di particolare valore affettivo;
un'affermazione che starebbe a comprovare la sua esigenza di nascondere l'effettiva provenienza della somma;
preoccupazioni ingiustificate per una persona che sia vittima di una concussione e che ben si giustificano per chi sia stato parte di un accordo corruttivo. Il tutto senza considerare un elemento di decisiva valenza sintomatica: che, cioè, i pretesi fatti di concussione non sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.
3. Il motivo è fondato.
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" (cfr., ex plurimis, Cass., 9 febbraio 1995, Cardillo). Cosicché il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Cass., 28 ottobre 1988, Fermo). Una situazione che acquista una significazione davvero esponenziale (se non emblematica) nel caso di specie, perché ad un reato a struttura plurisoggettiva bilaterale, come la corruzione propria antecedente per cui è intervenuta condanna in primo grado, si è sovrapposta l'assoluzione nel merito del corruttore;
con decisivi riverberi nei confronti del contrapposto centro di interessi, al quale non può non essere assegnata, sia pure nei limiti previsti dall'art. 597, comma 3, c.p.p., una posizione più grave in deroga al principio della reformatio in peius. Il che può avvenire, in una logica rafforzata dal coinvolgimento in negativo di altri soggetti, solo se sia assolutamente evidente l'innocenza di colui che era stato indicato come corruttore, stante il suo ruolo di deceptus rispetto al delitto di concussione.
Ne deriva che l'evidenza della prova di innocenza deve essere tale da consentire la detta qualificazione nei confronti del coimputato (tanto da riqualificare il suo ruolo da quello di corrotto in quella di concussore), non solo perché egli vede modificata comunque in peius la sua posizione, ma anche per le inevitabili conseguenze pure in ordine agli eventuali profili extra penali della riqualificazione (v., ma solo per esemplificare, il disposto dell'art. 654 c.p.p.). Orbene, mentre per un verso - e ciò appare di estrema gravità non risulta che il giudice a quo si sia neppure posto il problema della già maturata prescrizione del reato e della regola di giudizio da adottare, per un altro verso, il proscioglimento è stato motivato sulla base di argomentazioni postulanti un ordinario giudizio di merito, per di più - ma ciò non può direttamente rilevare in questa sede - di dubbia logicità e coerenza - considerate le massime di esperienza utilizzate, nella distinzione, davvero artificiosa, della complessiva vicenda in due fasi diversamente qualificate. Senza contare - una circostanza altamente significativa per considerare affrettata la statuizione della Corte territoriale - che all'assoluzione del OL quale vittima della concussione, non ha corrisposto - nel dispositivo della sentenza - alcuna riqualificazione negli stessi termini del delitto ascritto al PA, ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Al contrario, l'impugnata sentenza ha espressamente escluso, per la verifica "Pomellato", che il PA "possa avere avuto un atteggiamento di tipo concussivo nei confronti dell'imprenditore", così trascurando (con una statuizione da non potersi definire altrimenti che sbrigativa) le regole a base del concorso di persone nel reato. Regole che impongono comunque una verifica approfondita dei singoli momenti della fattispecie plurisoggettiva, anche alla stregua del disposto dell'art. 116 c.p. Per il resto, le argomentazioni del Procuratore Generale non possono essere prese in esame nel giudizio di legittimità se non nei limiti in cui ribadiscono l'errore di diritto in cui è incorso il giudice a quo, unico epilogo prospettabile essendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente ininfluenza degli addotti vizi (peraltro, agevolmente rilevabili), ma che non possono trovare ingresso, di fronte alla forza preclusiva derivante, in mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., dalla causa estintiva del reato.
Nè la Corte territoriale potrebbe ritenersi essere stata legittimata ad adottare un diverso modulo di giudizio in conseguenza del concomitante appello del PA, sia considerati i limiti del devolutum di tale impugnazione, volta a conseguire l'assoluzione dal reato di corruzione propria, sia perché - come si è detto - la decisione denunciata ha escluso che il PA abbia tenuto un comportamento riconducibile nell'area dell'art. 317 c.p.
3. Con atto sottoscritto dall'avv. Nadia Alecci, OL PP ha dedotto manifesta illogicità della motivazione per la parte concernente la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di corruzione propria antecedente relativamente alla consegna dei quattro braccialetti, non potendosi diversamente qualificare il momento della dazione dei 100 milioni e dell'orologio d'oro in ordine ai quali l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto quale vittima della concussione da quello qui in considerazione. In ogni caso, essendo le verifiche terminate, il fatto doveva essere qualificato come corruzione impropria susseguente. Con atto sottoscritto dall'avv. Domenico Contestabile e dallo stesso interessato, il OL ha denunciato mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di corruzione per la consegna dei quattro braccialetti d'oro ai componenti della pattuglia. I due episodi risulterebbero concatenati, frutto dello stato di soggezione psicologica determinato dall'atteggiamento intimidatorio degli ufficiali della Guardia di finanza che avevano indotto il ricorrente, non solo al versamento della somma richiesta, ma anche alla consegna dei braccialetti. Si deduce, inoltre, violazione della legge penale non essendo stato individuato l'atto di ufficio da compere, omettere o ritardare per il quale sarebbero stati consegnati gli oggetti.
4. I ricorsi del OL sono entrambi da rigettare, non potendo dirsi certo evidente, in presenza della già dichiarata causa di estinzione del reato per prescrizione, la prova della innocenza dell'imputato e non potendo certo dedursi censure concernenti la motivazione (che condurrebbero, peraltro, nella specie, all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata) in presenza di tale causa estintiva. In ogni caso, ritiene la Corte che la qualificazione così operata è quella che appare conseguente alla statuizione di annullamento relativo al punto concernente la pregressa fase corruttiva. Il che esime il Collegio da ogni ulteriore esame sulla definizione giuridica dei fatti.
5. Con atto sottoscritto dall'avv. PP Stellato, Di IN NE deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 318, 2^ comma, c.p., chiedendo che, pur in presenza della causa estintiva del reato, venga applicato l'art. 129, comma 2, c.p.p. risultando allo stato degli atti la natura non retributiva dell'oggetto ricevuto dal ricorrente.
6. Ritiene la Corte che la decisione non possa differire da quella adottata nei confronti del OL, pure qui deducendosi, senza che rilevi il nomen ad esse assegnate, censure attinenti alla motivazione che dovrebbero condurre, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, un modello che - come si è detto - resta ora precluso.
Senza contare che sussiste la prova del reato addebitato. E ciò alla stregua della costante giurisprudenza della Corte. Appare agevole rilevare che il paradosso insito nel rapporto tra retribuzione e, dunque, controprestazione non dovuta e atto di liberalità sta proprio nelle peculiarità delle esigenze teleologiche del diritto penale, funzionali alla repressione di quei comportamenti che implichino una lesione del principio di correttezza che deve qualificare l'attività del pubblico ufficiale e che precludono che lo stesso riceva corrispettivi non dovuti per l'opera da lui espletata. Tanto da far ritenere che esulino dai connotati della controprestazione solo quelle "donazioni" che, secondo gli usi sociali, per il loro modico valore, rappresentino un atto di spontanea elargizione del soggetto che effettua la dazione. Non si possono, del resto, trascurare due profili di rilevanza determinante ai fini della configurazione del reato in esame: la natura reale del "corrispettivo", in funzione di atto di liberalità, che svincola comunque la fattispecie da vicende di natura "negoziale", così da destituire da ogni credito le censure del ricorrente pure sotto il profilo dell'elemento soggettivo;
la punibilità (unica tra le ipotesi di corruzione variamente articolate nel sistema) del solo percettore delle somme (cfr., da ultimo, Cass., 25 gennaio 1999, Romano).
6. Con ricorso sottoscritto dall'avv. Francesco Bergamini, PA NO ha dedotto cinque ordini di motivi.
Si addebita, anzi tutto, alla sentenza impugnata di avere adottato il metodo del "riscontro ambientale", così da porre a carico dell'imputato l'onere della prova dell'insussistenza dell'instaurazione di un comportamento illecito da parte dei militari della Guardia di finanza, con conseguente affermata irrilevanza di un controllo sulle dichiarazioni del coimputato SU e delle contraddizioni con quelle del NN.
Apodittica sarebbe, poi, l'affermazione della Corte territoriale circa la ricezione dell'orologio consegnato dal OL. Ed ancora, quanto alla verifica presso la società Pomellato non si sarebbe tenuto conto dell'atteggiamento corretto tenuto dal ricorrente. Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria perché, mentre se si addebita al PA il reato di concussione, non se ne giustifica il suo tranquillo atteggiamento in sede di verifiche;
mentre se si batte la strada della corruzione mancherebbe la prova che il frutto della stessa sia stato percepito anche dal PA.
Si lamenta, ancora, l'uso di affermazioni assolutamente non dimostrate quanto al "ricordo analogico" del SU ed alla contrarietà ai doveri di ufficio degli atti compiuti in sede di verifiche.
Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione in tema di riscontri personali e patrimoniali sollecitati con l'atto di appello. Ci si duole, con ulteriore censura, della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si denuncia, infine, violazione della legge processuale penale perché la parziale rinnovazione del dibattimento disposta ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 267, risulterebbe viziata dalla omessa designazione di un difensore di ufficio al coimputato UI;
senza che possa dirsi riparata tale violazione dalla successiva dichiarazione di tale imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere.
8. Il ricorso è privo di fondamento.
8.1. Relativamente al primo ordine di censure, va premesso che le indicazioni accuratamente sviluppate dalla sentenza di primo grado quanto al c.d. "riscontro analogico" e riprese dalla Corte di merito sono di decisivo rilievo ai fini di ritenere l'assoluto rispetto delle regole dettate in tema di chiamate di correo dall'art. 192, comma 3, c.p.p. L'evocazione delle dichiarazioni del maggiore NN e del maresciallo SU circa la necessità della applicazione della regola che la ricezione delle somme da parte del soggetto più alto in grado e la successiva distribuzione, da parte del capo pattuglia delle rispettive spettanze ai subordinati, mentre può giustificare taluni errori nella indicazione dei soggetti appartenenti alla pattuglia, legittima la tesi della rigorosa osservanza delle necessità della spartizione delle somme richieste tra i componenti la pattuglia stessa, altrimenti verificandosi il rischio di denunce da parte dei soggetti che nulla avevano ricevuto.
In altri termini, accertata dalla convergenza di plurime chiamate in correità, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (ma solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte.
Le valenza delle contraddizioni tra le affermazioni del SU e del NN è stata, poi, lungamente argomentata, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede perché logicamente motivato, con l'esigenza di ciascuno degli imputati di seguire una linea di condotta processuale capace di ridurre al massimo le proprie responsabilità. Il tutto, peraltro, in presenza di un coerente quadro probatorio e con ammissioni di responsabilità (sia pure da collegare alla rispettiva posizione processuale) da parte dei soggetti che hanno effettuato dichiarazioni accusatorie.
8.2. Circa l'episodio "Pomellato", il giudizio della Corte territoriale è, come si è detto, stato formulato su un'errata applicazione dell'art. 129 c.p.p., per di più senza alcuna riqualificazione del fatto nel dispositivo ai fini previsti dall'art.597, comma 3, c.p.p. Tanto è vero che questa Corte ha annullato su tale punto la sentenza impugnata.
8.3. Un discorso a sè merita la problematica concernente l'atto contrario ai doveri di ufficio da cui sarebbero conseguite, di volta in volta, le indebite prestazioni.
La Corte condivide, anzi tutto, la tesi che incentra la contrarietà ai doveri dell'ufficio, costituente il punto di arrivo del dolo specifico che vale a designare il reato di corruzione propria, sull'atto del pubblico ufficiale. Pur dovendo rimarcare come, a tal fine, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato;
per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p. L'atto contrario ai doveri di ufficio non va, quindi, inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione;
con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 c.p., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.
È pur vero che l'illegittimità dell'atto può costituire l'indice rivelatore della contrarietà dell'atto stesso ai doveri di ufficio ma, ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all'art. 319 c.p., assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra questi, appunto, quello della imparzialità, bene costituzionalmente protetto. Il tutto, pur dovendosi precisare come l'osservanza del dovere di imparzialità va inteso non come mera osservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca (anche) in funzione di una privata utilità (il che si realizza anche nell'ipotesi di corruzione impropria), ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto ed alle modalità dell'atto da compiere.
D'altro canto, non può contestarsi che, allorché la corruzione si profili come antecedente, l'attività amministrativa risulta palesemente in contrasto con il principio della par condicio civium solo perché l'operazione amministrativa non ceda ad indugi burocratici per realizzare, non una pronta ed efficace tutela dell'interesse pubblico, coincidente con l'interesse del privato, ma allo scopo, indotto dalla promessa o dalla dazione di una somma di danaro o di altra utilità, di favorire l'interessato. Una linea più volte seguita da questa Corte Suprema, la quale ha reiteratamente osservato che quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, che attraverso la dazione di un'indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie prevista dall'art. 319 c.p.; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la sua ragione determinante non nell'interesse pubblico, ma anche e prevalentemente nell'interesse privato (Cass., 25 gennaio 1982, Albertini). Ancora - e ciò vale soprattutto per la verifica presso la "Pomellato" s.p.a. in ordine alla quale la motivazione della sentenza impugnata risulta alquanto lacunosa, cosi da doversi integrare con la decisione di primo grado - la evidente sproporzione tra somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare un indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale.
Infatti, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'art. 319 dello stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto (Cass., Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni). E se è vero che nel caso di corruzione propria non è possibile escludere la illiceità penale dell'offerta o della dazione in quanto diretta a compensare la condotta del pubblico ufficiale contraria a doveri dell'ufficio, pure se costituita da una somma di danaro di qualunque entità, anche lieve, è vero altresì che la vistosa sproporzione tra il risultato conseguibile dal privato e la somma data o promessa rappresenta un dato di chiaro valore sintomatico che - in presenza di ulteriori elementi complementari - viene ad assumere valore di prova della sussistenza, non della corruzione impropria ma della corruzione propria.
Una proposizione, quella ora ricordata, in ordine alla cui rilevante significazione si è avveduta la più attenta dottrina la quale ha puntualizzato che il principio di proporzione in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'art. 318 c.p. fa riferimento ad "una retribuzione ... non dovuta", l'art. 319 dello stesso codice si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro o altra utilità" (cfr. Cass. 28 novembre 1997, Gilardino). Per le verifiche "Iemsa", "Tubi Sarplast" e "Galileo", la dazione delle somme per compiere atti contrari ai doveri di ufficio risulta ampiamente argomentata dalla sentenza impugnata e non contestata dal ricorrente il quale ha soltanto denunciato assenza di motivazione in ordine alla ricezione delle somme, nonché violazione dell'art. 192;
un punto che è stato già oggetto di esame sub 8.1.
8.4. Circa le censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rileva il Collegio come le argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata risultino davvero ineccepibili, anche considerando la gravità e la reiterazione dei fatti ascritti all'imputato.
8.5. Pure infondato è il motivo di ordine processuale (sia perché la pretesa nullità non è stata fatta subito valere sia) perché il peso dimostrativo delle dichiarazioni dello UI appare, nel complessivo contesto probatorio, ininfluente.
9. Con ricorso sottoscritto dallo stesso avv. Bergamini, LO LE denuncia la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza dei riscontri delle dichiarazioni accusatorie ed alla conseguente violazione dell'art. 192 c.p.p. Il ricorso, che ricalca, con argomentazioni ancor meno pertinenti (non si deducono profili concernenti la contrarietà degli atti ai doveri dell'ufficio), le doglianze del PA va, dunque, ritenuto a sub infondato, per le medesime ragioni indicate sub 8.1. 10. Il Procuratore Generale si è doluto della concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del LO. Ma la motivazione della sentenza impugnata risulta, sul punto, ineccepibile, restando così precluso ogni sindacato da parte questa Corte che, per ciò solo, finirebbe per penetrare direttamente nel meritum causae.
11. In prossimità dell'odierna udienza l'avv. Bergamini ha depositato motivi nuovi nell'interesse del PA e del LO. con i quali si richiede "la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano in forza della sentenza costituzionale n. 361 del 1998". Si lamenta poi mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla posizione del LO, insistendo sulla carenza dei riscontri (più in particolare, relativamente alle verifiche "Sevi" e "Thor" e "Datamatic"; in via subordinata domandando la qualificazione del fatto come corruzione impropria susseguente.
12. I motivi di rito sono palesemente inammissibili avendo avuto la possibilità gli interessati di utilizzare la più favorevole disciplina derivante dalla norma di cui si addebita la violazione. I motivi concernenti la valutazione diversa del fatto comunque infondati, alla stregua dell'ampia motivazione della impugnata sentenza, sono inammissibili perché non dedotti nel ricorso. 13. In conclusione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale i fatti ascritti al OL devono essere tutti qualificati come corruzione propria antecedente e, conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione di tale reato per il decorso del tempo. Vanno invece rigettati sia il restante motivo di ricorso del Procuratore Generale sia i ricorsi di tutti gli imputati.
Alla presente statuizione consegue la condanna in solido dei ricorrenti OL PP, Di IN NE, PA NO e LO LE al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Avvocatura dello Stato, liquidate in lire 2.100.000, per onorario, oltre IVA.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, qualificati i fatti di cui al capo A) riportati nell'epigrafe della sentenza di appello ascritti a OL PP come corruzione propria antecedente (artt. 319, 321 c.p.), annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti dello stesso OL perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna in solido ricorrenti OL PP, Di IN NE, PA NO e LO LE al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Avvocatura dello Stato, liquidate in lire 2.100.000, per onorario, oltre IVA.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999