Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/1999, n. 3945
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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Massime5

In tema di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, allorché il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, che attraverso la dazione di un'indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie prevista dall'articolo 319 cod. pen.; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la sua ragione determinante non nell'interesse pubblico, ma anche e prevalentemente nell'interesse privato.

In tema di reati di corruzione, la evidente sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'articolo 318 cod. pen. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'articolo 319 cod. pen., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti,in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'articolo 318 cod. pen. fa riferimento ad "una retribuzione ...non dovuta", l'articolo 319 cod. pen. si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro o altra utilità".

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato.

In tema di valutazione della prova a norma dell'articolo 192,terzo comma, cod. proc. pen., accertata la convergenza di plurime chiamate in correità, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (quantunque solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte. (Fattispecie in tema di reiterati fatti di corruzione consumati da militari della Guardia di Finanza).

In tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal p.u. al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen. Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, quantunque l'illegittimità dell'atto possa costituire un indice rivelatore della contrarietà dell'atto stesso ai doveri di ufficio, ai fini della realizzazione della fattispecie penale assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra questi quello dell'imparzialità, bene costituzionalmente protetto, inteso non come mera osservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca anche in funzione di una privata utilità, ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/1999, n. 3945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3945
Data del deposito : 15 febbraio 1999

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