Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2003, n. 4981
CASS
Sentenza 5 dicembre 2003

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La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606 , attraverso il richiamo all'art. 495 comma secondo cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato o di altra parte del procedimento; in questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte. (Nel caso di specie si trattava di documentazione scientifica allegata alla consulenza del P.M. e acquisita al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'esame del consulente, ai sensi dell'art. 501 comma secondo cod. proc. pen.).

In tema di causalità nei reati omissivi impropri il giudice, nell'accertare se l'evento sia conseguenza dell'omissione compie una ricostruzione logica fondata, non su una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, ma su ipotesi, dando luogo ad una causalità normativa, basata su un giudizio controfattuale, alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che non potrà mai avere una verifica fenomenica, verifica che invece nella causalità commissiva è spesso, ma non sempre praticabile.

Per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell'agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, restando irrilevante che resti circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi; in presenza di tali caratteristiche il giudice, il cui accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici, deve prescindere dall'accertamento di un pericolo concreto, in quanto nel reato in questione il pericolo per la pubblica incolumità è presunto. (Nel caso di specie l'incendio si era sviluppato all'interno di una camera iperbarica, entro cui si trovavano alcuni pazienti sottoposti al trattamento di ossigeno-terapia, e la Corte ha ritenuto sussistente il reato di incendio colposo in presenza di un fuoco che si era propagato in maniera particolarmente rapida e aggressiva e che si era spento in pochi minuti, senza che avesse la possibilità di estendersi ulteriormente).

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione di alcune testimonianze, senza una specifica motivazione sul punto, limitandosi a ritenere superflua l'audizione dei testimoni in presenza della nuova documentazione prodotta dall'imputato).

Il soggetto cui è attribuita una posizione di garanzia non può per sua scelta dismetterla, a meno che non ritenga di rinunziare alle funzioni o alla qualità cui la posizione di garanzia è ricollegata; infatti, le funzioni derivanti dalle posizioni di garanzia, trovando legittimazione in norme di ordine pubblico, non possono essere derogate per scelta personale del singolo soggetto o per accordo, anche tacito, tra i coobbligati.

Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. (Sulla base di questi principi la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità di uno dei due amministratori che, di fatto, non si era mai occupato della sicurezza all'interno della clinica e che in conseguenza di questa ripartizione di compiti aveva fatto affidamento sulla corretta esecuzione di quelli inerenti la sicurezza da parte dell'altro amministratore).

In quanto titolari di distinte posizioni di garanzia, rispondono del reato di omicidio colposo plurimo, per la morte dei pazienti avvenuta a causa del fuoco sviluppatosi all'interno della camera iperbarica in cui si trovavano per eseguire la ossigeno-terapia, i due amministratori delegati della clinica, il primario del reparto di ossigeno terapia, nonchè il tecnico addetto al quadro comandi della camera iperbarica, i primi due per non aver adottato un completo e coerente documento di valutazione del rischio insito nell'utilizzo della camera iperbarica e per non aver sorvegliato e controllato sull'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza e, gli altri, per non aver predisposto ed attuato un efficace sistema di controlli per evitare che venissero introdotti nella camera iperbarica oggetti che potessero costituire una possibile causa di innesco del fuoco e per non avere adottato efficaci misure di prevenzione e di protezione per evitare il sorgere del fuoco e per consentirne l'immediato spegnimento. (La Corte ha affermato che il problema della spiegazione dell'intero meccanismo eziologico si pone soltanto nei casi in cui l'ipotesi non controllata si riferisca ad un meccanismo causale non addebitabile all'imputato, mentre nel caso di specie, avendo i giudici di merito accertato che la causa dell'accensione e del propagarsi del fuoco era dipeso, in termini di elevata probabilità razionale, da uno scaldamani che una paziente, in assenza dei necessari controlli, aveva portato con sè all'interno della camera iperbarica e, inoltre, che il sistema antincendio, collegato alla stessa camera iperbarica, non era completamente efficiente, non ha alcuna rilevanza accertare in termini scientifici il preciso meccanismo di innesco).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2003, n. 4981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4981
Data del deposito : 5 dicembre 2003

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