Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nel metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire. In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Nell'enunciare questo principio la S.C. ha precisato che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 9604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9604 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2003
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1260
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 25975/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di
1) IN ET NN nato il [...];
2) NE IN nato il [...];
3) DI ZO nato il [...];
4) IN EO IO nato l'[...];
5) LO ET nato il [...];
6) PE AN nato il [...];
7) RA IU nato il [...];
8) IM LI nato il [...];
avverso sentenza del 20 dicembre 2002 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. G. ABBATE che ha chiesto che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di RI e NE e che siano rigettati i ricorsi degli altri imputati e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
Uditi i difensori:
Avv. Emanuele MONTE del foro di Rossano, difensore di RI TR NI e SA US e sostituto processuale dell'avv. Giocarlo PITTELLI, difensore di CO TR, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi degli imputati e il rigetto del ricorso del P.G.;
Avv. MM SORRENTINO del foro di Cosenza, difensore di SE MI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato e il rigetto del ricorso del P.G.;
Avv. Carlo TAORMINA del foro di Roma, difensore di ID VI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato, il rigetto del ricorso del P.G. e l'annullamento della sentenza;
Avv. Eugenio DONADIO del foro di Castrovillari, difensore di ID VI, NA NA AN, PE DA, AN PP che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, l'accoglimento dei ricorsi degli imputati e il rigetto del ricorso del P.G.;
Avv. NI ARICÒ del foro di Roma, difensore di NA NA AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato e il rigetto del ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO
Il 19.2.2001 la Corte d'Assise di Cosenza dichiarava TR NI RI, MI SE, ZO ID, NA AN NA, TR CO, DA PE, US SA, PP AN colpevoli dei delitti di omicidio volontario pluriaggravato (artt. 110, 112 1^ comma n. 1, 575, 576 1^ comma n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577,1 comma nn. 3 e 4 con riferimento all'art. 61 n. 1 c.p., 7 legge 203/1991), commesso in danno di NI IT in Corigliano Calabro il 17.1.1997, di tentato omicidio volontario pluriaggravato (artt. 110, 112 1 comma n. 1, 56, 575, 576 1 comma n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577, 1 comma nn. 3 e 4 con riferimento all'art. 61 n. 1 c.p., 7 legge 203/1991), consumato in danno di VI TO e IG De LI in Corigliano Calabro il 24.11.1996, di tentato omicidio volontario pluriaggravato (artt. 110, 112 1 comma n. 1, 56, 575, 576 1^ comma n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577, 1 comma nn. 3 e 4 con riferimento all'art. 61 n. 1 c.p., 7 legge 203/1991), consumato in danno di VI
TO in Corigliano Calabro il 17.6.1997, di detenzione e porto illegale continuato pluriaggravato di armi comuni da sparo, anche con matricola abrasa (artt. 81 cpv, 110, 112 1^ comma n. 1, 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14 legge 497/1974, 23 legge 110/1975, 7 legge 203/1991), commessi nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate in relazione a ciascuno dei delitti contro la persona, nonché di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis commi 1,2,3 e 4 c.p. e, riconosciuta la desistenza di cui all'art. 56, comma 3, c.p. relativamente al delitto di tentato omicidio volontario pluriaggravato commesso in danno di VI TO in Corigliano Calabro il 17.6.1997 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti limitatamente agli imputati SE, SA, condannava: TR NI RI e ID VI alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di quindici mesi, NA AN NA, TR CO, DA PE, PP AN alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di dodici mesi, US SA alla pena di anni ventotto di reclusione, MI SE alla pena di anni ventiquattro di reclusione, oltre alle pene accessorie.
La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, con sentenza del 20.12.2002, in riforma della pronunzia di primo grado, assolveva tutti gli imputati dai reati di tentato omicidio volontario pluriaggravato loro ascritti ai capi 3) e 5), perché il fatto non sussiste, MI SE, TR CO, DA PE, US SA, PP AN dai delitti di concorso in omicidio volontario aggravato (capo 1), detenzione e porto continuato pluriaggravato di armi comuni da sparo così come contestati ai capi 2, 6, 7, per non avere commesso il fatto, ed, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 ed applicata per tutti la diminuente di cui all'art. 442, rideterminava le pene irrogate, escludendo per RI, ID, NA l'isolamento diurno, condannando PE, AN e CO alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ciascuno, SE e SA a quella di anni quattro di reclusione e un milione di euro ciascuno, oltre alle pronunzia in ordine alle pene accessorie. Confermava, nel resto, la pronunzia di primo grado.
Il processo scaturiva da una complessa attività investigativa sviluppatasi a seguito dell'omicidio di NI IT in territorio di Corigliano Calabro il 17.1.1997. La ricostruzione complessiva della vicenda era resa possibile soprattutto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NI NO, MM US e IO IL.
MM US, già condannato quale appartenente al clan mafioso di Corigliano Calabro, e IO IL, chiamato in correità ed arrestato in Germania, entrambi esecutori materiali dell'omicidio di NI IT, riferivano in ordine alle lotte di potere all'interno del clan mafioso di Corigliano Calabro generate dall'assenza del capo cosca storico, TO RE, detenuto per varie pendenze giudiziarie, che avevano determinato il formarsi di due sottogruppi guidati rispettivamente da TR NI RI e da US VI TO, entrambi aspiranti a rivestire il ruolo di vertice della consorteria.
Con riferimento all'omicidio IT le sentenze di primo e di secondo grado fondavano l'affermazione di penale responsabilità di RI, all'epoca latitante in Germania, quale mandante, di ID, quale destinatario dell'ordine e uomo di fiducia e di riferimento in territorio calabro, di NA, quale direttole, organizzatore e direttore del disegno criminoso, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia US e IL, entrambi esecutori materiali dell'omicidio, delle risultanze della consulenza medico- legale, degli accertamenti balistici espletati anche sulle armi in sequestro, delle analisi del DNA sui reperti sequestrati sul luogo del fatto, delle deposizioni testimoniali di AR NO, US NE, IO TT (quest'ultimo sottoposto a pressioni intimidatorie) in grado di riferire sui movimenti di IT la mattina del 17 gennaio 1997 e sui contatti da lui avuti con NA, nonché dei testi LI RE e EL RA, anch'esse ritenute rilevanti per la ricostruzione degli spostamenti della vittima il giorno dell'omicidio.
L'esclusione del concorso nei delitti di omicidio volontario e di detenzione e porto continuato pluriaggravato di armi comuni da sparo (capi 1, 2, 7) di SE, CO, SA, PE, AN si fondava sulla considerazione che la partecipazione alle riunioni dell'associazione nel corso delle quali erano stati pianificati i vari piani omicidiari, pur comportando la condivisione del piano criminale elaborato da RI, teso alla supremazia territoriale, non integrava A automaticamente l'ipotesi del concorso morale di tutti gli aderenti a quel progetto in ordine a tutti i reati, anche se commessi da altri sodali, postulando il concorso morale, quanto meno, una specifica condotta di sostegno all'opera dell'esecuzione materiale di ciascuno dei fatti delittuosi.
I delitti di tentato omicidio volontario pluriaggravato contestati ai capi 3) e 5) della rubrica e delle connesse violazioni in materia di armi contestate ai capi 4) e 6) venivano esclusi nei confronti di tutti gli imputati sul rilievo che i comportamenti posti in essere (plurime riunioni a casa di NA per discutere, pianificare ed organizzare i progetti di attentato in danno di TO e di uomini a lui vicini, servizio di vedetta nei pressi dell'abitazione di TO, formazione di un gruppo di fuoco, furto di mezzi da abbandonare subito dopo l'azione, predisposizione delle armi, individuazione della persona incaricata di recuperare gli esecutori materiali) integrassero gli estremi di meri atti preparatori e non di una condotta casualmente idonea a cagionare la morte delle vittime designate, evento non verificatosi, la prima volta, a seguito di un controllo casuale dei Carabinieri nei confronti di US, che fungeva da vedetta dei movimenti della vittima designata, e, la seconda volta, in conseguenza del malore di uno dei familiari di ZE, condomino di TO, che si sarebbe dovuto occupare di convincere quest'ultimo, particolarmente guardingo ed avvertito a causa delle contrapposizioni tra clan avversi in corso, ad aprire la porta.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello e gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il Procuratore generale lamenta violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'erronea esclusione dei delitti di tentato omicidio volontario pluriaggravato descritti ai capi 3) e 5) della rubrica e ai connessi delitti di detenzione e porto continuato pluriaggravato di armi comuni da sparo di cui ai capi 4) e 6),contestati a tutti gli imputati, per erronea applicazione dei principi giuridici in tema di tentativo e conseguente erronea valutazione delle risultanze processuali. Il difensore di MI SE lamenta carenza della motivazione in ordine alla prova della partecipazione di SE all'associazione per delinquere di stampo mafioso in ordine alla quale è stato condannato.
I difensori di VI ID lamentano: a) violazione di legge per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio;
b) violazione di legge per omesso avvertimento, nel corso del dibattimento di primo grado, che i collaboratori di giustizia avrebbero assunto l'ufficio di testimoni;
c) mancanza, illogicità della motivazione, travisamento del fatto in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, alla conciliabilità delle loro dichiarazioni alla luce dei rilievi formulati dalla difesa nei precedenti gradi di giudizio e della sentenza della prima sezione penale di questa Corte in data 11.2.2003 che ha avanzato rilevanti perplessità sull'attendibilità del narrato dei collaboratori;
d) mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza della responsabilità di ID in ordine al contestato reato di omicidio e di associazione a delinquere di stampo mafioso e alla ritenuta attendibilità delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia IL, US, NO in assenza di riscontri e in presenza di significative divergenze, violazione delle norme in tema di valutazione delle chiamate di correo ex art. 192 c.p.p.; e) violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione in ordine al concorso di ID nel delitto di omicidio e in quello di cui all'art. 416 bis c.p., al ruolo primario allo stesso contestato, al contributo causale asseritamene fornito;
f) mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, alle modalità di determinazione della pena.
I difensori di NA NA si dolgono dei seguenti profili: a) nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 17.7.2002, nonché della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa per omessa indicazione, all'esito dell'ammissione al giudizio abbreviato in grado d'appello, degli atti utilizzabili e per omessa indicazione degli atti acquisiti nel dibattimento di primo grado, utilizzabili ai fini della decisione;
b) nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva al fine di stabilire l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, quale la richiesta ispezione dei luoghi e, in particolare, del piazzale ove venne rinvenuto il cadavere di IT, nonché omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione della stessa;
c) violazione di legge per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio;
d) violazione di legge per omesso avvertimento, nel corso del dibattimento di primo grado, che i collaboratori di giustizia avrebbero assunto l'ufficio di testimoni;
e) mancanza, illogicità della motivazione, travisamento del fatto in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, alla conciliabilità delle loro dichiarazioni alla luce dei rilievi formulati dalla difesa nei precedenti gradi di giudizio;
f) mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine al complesso delle risultanze processuali acquisite e ai rilievi formulati dalla difesa;
g) violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle chiamate di correo;
h) violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione;
i) omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
I difensori di TR CO lamentano: a) violazione dell'art. 606, 1^ comma lett. e) c.p.p. per contraddittorietà ed illogicità
della motivazione con riferimento all'omessa assoluzione del loro assistito dal delitto di concorso in detenzione e porto continuato pluriaggravato di armi comuni da sparo rubricato al capo 4) all'esito dell'assoluzione da entrambi i delitti di tentato omicidio volontario pluriaggravato, originariamente contestati ai capi 3) e 5); b) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 192 c.p.p. per carenza di indizi gravi, precisi, concordanti in ordine alle violazioni in materia di armi;
c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ascritta al ricorrente e alla partecipazione dello stesso al citato sodalizio;
d) violazione di legge nella dosimetria della pena.
Il difensore di TR NI RI formula le seguenti doglianze: a) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla causale dell'omicidio di IT, al ruolo preminente all'interno della cosca RE attribuito a RI;
b) violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia;
c) contraddittorietà della motivazione in ordine al ruolo di mandante dell'omicidio IT, attribuito a RI e all'inconciliabilità tra le dichiarazioni dei chiamanti in correità e la prova generica concernente la ricostruzione delle modalità di esecuzione dell'omicidio e le acquisizioni tecniche e scientifiche. I difensori di DA PE lamentano: a) nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 17.7.2002, nonché della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa per omessa indicazione, all'esito dell'ammissione al giudizio abbreviato in grado d'appello, degli atti utilizzabili e per omessa indicazione degli atti acquisiti nel dibattimento di primo grado, utilizzabili ai fini della decisione;
b) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia;
c) violazione dell'art. 192 c.p.p. per assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità;
d) omessa motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di PE all'associazione per delinquere di stampo mafioso;
e) mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. OSSERVA IN DIRITTO
1. La doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa per omessa indicazione, all'esito di ammissione al giudizio abbreviato in grado d'appello, degli atti utilizzabili e per omessa indicazione degli atti acquisiti nel dibattimento di primo grado, utilizzabili ai fini della decisione, non è fondata e deve essere rigettata. L'art. 223 del d. lgs. 19.2.1998 n. 51, così come modificato dall'art. 56 della legge 16.12.1999 n. 479, prevede che, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio, osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
L'art. 4 ter introdotto dalla legge 5.6.2000 n. 144, che ha convertito con modificazioni in legge il d.l.
7.4.2000 n. 82 (quest'ultimo contenente all'art. 4 soltanto la previsione dell'applicabilità, anche ai giudizi abbreviati, delle respinto l'eccezione, è stata rispettata la normativa vigente all'epoca di assunzione degli atti (introdotta con la legge 16.7.1997 n. 234), essendo stato espletato il prescritto interrogatorio di garanzia nella fase delle indagini preliminari, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 64 e 65 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente, compresa la puntuale contestazione e l'indicazione degli elementi di accusa e delle relative fonti di prova. Alla stregua di queste considerazioni il motivo di ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
3. In merito alle dedotte doglianze, concernenti la nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva al fine di stabilire l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione della stessa, il Collegio osserva quanto segue.
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, 1.2.2000, n. 0 1075, ric. Lavista, riv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 0 8106, ric. Accettala, riv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n. 0 8891, ric. Callegari, riv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite, per le quali non era indispensabile l'espletamento di ispezione della località in cui era stato consumato l'omicidio IT e, dall'altro, i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
4. Con riferimento alla dedotta nullità della sentenza impugnata, siccome prevalentemente fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia US, IL, NO, divenute inutilizzabili per inosservanza delle prescrizioni imposte dal novellato art. 64, comma 3, lett. e) e comma 3 bis c.p.p. della legge 1.3.2001 n. 63 e per violazione della relativa disciplina transitoria di cui all'art. 26 della stessa legge, la Corte osserva che il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Il significato della disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1.3.2001 n. 63 è quello di non derogare al principio tempus regit actum e alla regola generale che attribuisce alla corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex posi della corretta interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e procedurali da parte del giudice di merito (Sez. 6,. 30.1.2001, n. 03383, ric. P.G. in proc. Modeo, riv. 220632). In questo contesto, in tema di prova dichiarativa, l'art. 26 della legge 1.3.2001 n. 63 (entrata in vigore dopo la pronunzia della sentenza di primo grado in data 24.2.2001) non obbliga a rinnovare, ai fini della loro utilizzabilità, l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni etero-accusatorie, qualora il procedimento non si trovi più nella fase delle indagini preliminari e non si applica, pertanto, alle dichiarazioni di tali soggetti già assunte nel corso del giudizio di primo grado, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca vigente (Sez. 4, 7.11.2002, n. 37245, ric. Ecelestino, riv. 222928).
Conseguentemente, in conformità ai principi generali del tempus regit actum e di conservazione delle attività di acquisizione probatoria legittimamente svolte in osservanza della normativa in vigore al momento della sua assunzione, non opera, per le citate dichiarazioni, la regola dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 64, commi 3 e 3 bis, c.p.p., così come modificato dalla legge 1.3.2001 n. 63. 5. Relativamente al delitto di cui all'art. 416 bis e ai delitti di omicidio volontario pluriaggravato e detenzione e porto continuato aggravato di armi comuni da sparo, le censure difensive, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. per la partecipazione degli imputati ai delitti per i quali è stata affermata la loro penale responsabilità che alla manifesta illogicità della motivazione sul punto, si articolano sul duplice versante dell'inattendibilità intrinseca della chiamata in correità dei soggetti dichiaranti, in particolare US MM, IL IO, NO NI, fonte di prova privilegiata e cardini dell'accusa, e dell'inesistenza di idonei riscontri esterni "individualizzanti.
Le corti del merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229), ai fini della identificazione dei componenti dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, della ricostruzione dei suoi componenti, delle sue dinamiche, dei singoli episodi criminosi per i quali è stata affermata la penale responsabilità dei ricorrenti, hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito dalle relazioni di consulenza medicolegale e balistica, dalle indagini e dai rilievi di polizia esperiti, dalle deposizioni testimoniali rese, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro, individuazione di cose e luoghi, dalle dettagliate e particolareggiate dichiarazioni rese da US MM, IL IO, NO NI, dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. I giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, ai fini della motivazione delle sentenze, le dichiarazioni - aut - ed etero- accusatorie dei rei confessi US MM e IL IO, organicamente inserti nel sodalizio criminoso ed esecutori materiali dell'omicidio di NI IT e, perciò, a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte.
Sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, alle loro condizioni socio-economiche e familiari, al loro passato, ai loro rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatone.
Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alla composizione complessiva del sodalizio criminoso, alla dinamica spazio-temporale, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di commissione dei singoli delitti.
E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte del chiamante delle modalità obiettive dei fatti dedotti nell'imputazione non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione del singolo imputato a ciascuno degli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 comma 3 c.p.p., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisatale un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È, inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatone, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato, in relazione alle posizioni dei ricorrenti, i motivi per i quali le dichiarazioni acquisite sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzanti", costituiti dalle relazioni di consulenza medico- legale e balistica, dalle indagini e dai rilievi di polizia esperiti, dalle deposizioni testimoniali rese, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro, individuazione di cose e luoghi, dalle altre dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p. Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive sul punto non meritano accoglimento.
6. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, prospettato dalle difese degli imputati, la Corte osserva - salvo quanto esporrà oltre in merito al ricorso del Procuratore generale - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni.
Allorché sia denunciato con ricorso per Cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile :1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatole, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente illustrato gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti, costituiti dalle dichiarazioni rese da IL IO, US MM, NO NI, US OR, EC AN, CC AN, AG TR ER, dalle relazioni di consulenza medico-legale e balistica, dalle indagini e dai rilievi di polizia esperiti, dalle deposizioni testimoniali rese, in particolare, da AR NO, US NE, IO TT (quest'ultimo sottoposto a pressioni intimidatorie), LI RE, EL RA, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro, individuazione di cose e luoghi, dalle altre dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Per tutte queste ragioni le doglianze difensive devono essere, quindi, rigettate.
7. Relativamente alla lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso, la Corte rileva che il ricorso non è fondato.
L'associazione per delinquere di stampo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il terzo comma dell'art. 416 bis c.p. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.
La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione,
che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.
La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.
In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in modo alternativo La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6, 10.2.2000, n. 0 1612, ric. Ferone ed altri, riv. 216632-216636; Sez. 5, 20.4.2000, n. 0 4893, ric. P.G. in proc. Frasca, riv. 215965). Sulla base di quanto sinora esposto e di quanto già evidenziato al precedente paragrafo 6), la sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi, in quanto ha fornito una motivazione puntuale ed esente da vizi logici e giuridici in ordine a tutti i parametri in precedenza indicati.
8. Relativamente alla denunciata violazione di legge per erronea applicazione dei principi in tema di tentativo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamentata dal Procuratore generale con riguardo all'erronea esclusione dei delitti di tentato omicidio volontario pluriaggravato descritti ai capi 3 e 5) della rubrica e ai connessi delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, descritti ai capi 4 e 6), la Corte rileva che il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente ai delitti di cui al capo 5), concernente il tentato omicidio in danno di VI TO, e al capo 6), relativo al connesso delitto di detenzione, porto di arma comune da sparo in Corigliano sino al 17.6.1997.
L'idoneità degli atti necessari a configurare il tentativo deve essere considerata in astratto, sotto un profilo esclusivamente potenziale e con un giudizio ex ante, prescindendo dalle condizioni che, in concreto, ostacolano la realizzazione dell'evento. Ai fini della valutazione dell'inidoneità dell'azione, per escludere la sussistenza del tentativo punibile, il mezzo usato deve essere astrattamente e assolutamente inidoneo a raggiungere il fine che l'agente si è proposto;
al contrario, nell'ipotesi in cui gli atti compiuti, valutati in relazione alle circostanze conosciute al momento in cui sono stati posti in essere, si debbano considerare capaci di potere probabilmente raggiungere, anche mediante un'ulteriore attività umana, il risultato che l'agente si proponeva di conseguire, si ha tentativo punibile.
Inoltre gli atti sono univoci - o meglio diretti in modo non equivoco - allorquando, considerati in se medesimi, per il contesto in cui si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, l'intenzione, il fine dell'agente.
La univocità degli atti deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono in se stessi possedere, riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, anche qualora sia stata conseguita aliunde la prova del fine verso cui tende l'agente.
Sulla base di quanto sinora esposto la sentenza impugnata è caratterizzata da una frattura del ragionamento probatorio, laddove omette di valutare alla luce dei principi in precedenza illustrati i seguenti elementi probatori:
- riunione appositamente tenuta in Germania, luogo di latitanza di RI, alla quale prendevano parte NO, ID, US, PE, nel corso della quale veniva delineata e concordata in una diversa sfrangia di eliminazione di VI TO, dopo l'esito negativo del precedente agguato, strategia a sua volta funzionale al perseguimento di un più ampio disegno criminoso e di nuovi assetti all'interno dell'associazione di stampo mafioso;
- ulteriore riunione a casa di NA finalizzata alla concreta elaborazione ed attuazione del piano delittuoso (cui avrebbe dovuto fare seguito l'eliminazione di altre persone vicine a TO) e alla predisposizione dei relativi mezzi con il contributo morale e materiale di tutti i concorrenti;
- effettiva acquisizione di una pistola cal. 9x21, procurata da US a NA in occasione di un viaggio di quest'ultimo a Corigliano Calabro per incontrare IL, ID, US stesso in vista della realizzazione del delitto;
- sottrazione di uno scooter, procurato da US, da utilizzare per raggiungere l'abitazione della vittima e da incendiare dopo la commissione del delitto;
- suddivisione dei ruoli fra i vari complici in vista della commissione della delitto e programmazione del contributo di ciascuno alla realizzazione del piano delittuoso;
- sopralluogo effettuato presso l'abitazione di TO e nelle zone circostanti per studiare i luoghi e individuare il posto più propizio per l'appostamento dei complici incaricati del pronto recupero degli esecutori materiali dell'omicidio;
- coinvolgimento di LD ZE, amico e condomino di TO, già guardaspalle di TO RE e, quindi, uomo affidabile, in grado, grazie ai buoni rapporti intrattenuti con TO, di fare aprire a costui, divenuto assai guardingo, la porta della abitazione, e di consentire, così, la sua eliminazione all'interno dello stabile;
- comportamento concretamente posto in essere da ZE e NA, che, il 17.6.1997, armati, a bordo del mezzo rubato, raggiungevano il condominio dove abitava TO, presente in casa in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, lasciavano lo scooter ed entravano nello stabile proprio in coincidenza con il malore che coglieva il parente di ZE, mentre IL e US si appostavano a circa cinquecento metri di distanza.
La motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria, laddove non chiarisce, alla stregua dei principi più volte affermati da parte di questa Corte in tema di tentativo, le ragioni per le quali i comportamenti in precedenza descritti debbono essere inquadrati nella categoria degli atti preparatori e la distinzione tra gli stessi e il tentativo del delitto di omicidio volontario. I giudici di rinvio dovranno, quindi, valutare compiutamente il complesso degli elementi probatori acquisiti alla luce delle contestazioni originariamente formulate nei confronti degli imputati RI, ID, NE, NA, CO, PE, SA, AN ai capi 5) e 6) della rubrica, nonché dei principi di diritto in precedenza enunciati in tema di tentativo. L'appello del P.G. non merita, invece, nel resto accoglimento in relazione ai delitti di cui ai capi 3) e 4).
La sentenza impugnata, con motivazione compiuta, sulla base delle emergenze processuali, ha illustrato le ragioni per le quali, alla luce dei parametri sopra indicati, il comportamento degli imputati non poteva integrare gli estremi del tentativo in assenza di un'univocità degli atti posti in essere.
9. In merito alla dedotta violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, prospettata dalla difesa di TR CO, il Collegio osserva che trattasi di motivo che non ha formato oggetto di impugnazione in grado d'appello, su cui il giudice di secondo grado non è stato posto in condizione di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria e che, non comportando vizi di pura legittimità - i quali non presuppongono nemmeno implicitamente questioni di merito - non può essere per la prima volta proposto in sede di legittimità.
10. Non fondate sono le doglianze formulate relative all'omessa motivazione in ordine ai criteri adottati per la dosimetria della pena e al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti.
In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato i criteri adottati nell'applicazione della pena, nella concessione o nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, gli elementi ostativi ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti ed ha, inoltre, analiticamente specificato, per ciascuna posizione, i parametri adottati per l'irrogazione della pena. Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI, ID, SE, NA, CO, PE, SA, AN limitatamente ai capi 5 (tentato omicidio in danno di VI TO) e 6 (detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in Corigliano sino al 17.6.1997) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso del P.G.
Rigetta i ricorsi di RI, SE, ID, NA, CO, PE che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004