Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18156
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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L'inesistenza, nell'ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l'eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che, con l'estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all'uopo, invocarsi il disposto dell'art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca.

Commentario1

  • 1Sulla possibile reviviscenza della garanzia fideiussoria.
    Di Marzia Luceri · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18156
Data del deposito : 20 dicembre 2002

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