Articolo 183 del Codice di procedura penale
Articolo 153 bisArticolo 155
Versione
24 ottobre 1989
Art. 183. Sanatorie generali delle nullita' 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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