Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. (Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di "ndrangheta" calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 26
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 32900/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GARCEA ONOFRIO, N. IL 18/12/1950;
avverso l'ordinanza n. 431/2011 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 19/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Jannelli;
Udita la requisitoria del S. Procuratore Generale, Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Bonanni Paolo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 - CE Onofrio, tramite due difensori redattori di due separati atti di impugnazione, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 19.7/21.7.2011 del tribunale di Genova che, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza di misura cautelare in carcere,emessa dal gip della stessa città in data 24.6.2011, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4, - associazione di 'ndranghera costitutiva del c.d. locale di Genova -, deducendo, in entrambi i ricorsi, le medesime doglianze, e richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e): la mancanza , contradditorieta' e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione di 'ndrangheta ed alla sua partecipazione nella qualita', giusta la contestazione, di organizzatore, da un lato, l'incompetenza territoriale della giurisdizione di Genova, dall'altro.
2 - La struttura logico-argomentativa dei giudici del riesame si snoda, a replica delle contrarie ragioni svolte dalla difesa in sede di riesame, inizialmente impegnandosi ad enucleare gli indizi, ripresi poi nella parte finale del provvedimento, in merito alla sussistenza di una associazione 'ndraghetista operante in Genova. Si indicano cosi' i reati fine in tesi commessi dal CE: si indica il procedimento penale pendente per usura, aggravata dal metodo mafioso ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, l'attività di aver favorito la latitanza di due 'ndraghetisti calabresi ospitandoli in una abitazione nella sua disponibilita', l'appoggio, infine per ottenere voti nelle elezioni amministrative a due candidati rispettivamente al comune di Imperia - Saso Alessio - e di Genova - Aldo Praticò - "a il nucleo forte però del discorso giustificativo giudiziale è dato dal collegamento del locale di Genova come dei locali liguri con la 'ndrangheta operante in Calabria attraverso le relazioni, con uno dei vertici della criminalita' calabrese, ME OP, di ME AN, capo locale di Genova, così qualificato in sede di contestazione. Lo spessore e la qualità dei collegamenti criminosi tra AN e OP risulterebbero dal contenuto di conversazioni intercettate, dove i due parlano di riti di affiliazione, di Liguria 'ndranghetista legata, come fosse una sola cosa, con la 'ndrangheta calabrese.
Ma il nucleo forte dell'impianto indiziario e' costituito, secondo i giudici di merito;
dalla partecipazione dell'indagato a tre riunioni, monitorate dai Carabinieri, considerate veri e propri summit che registrano la partecipazione di uomini di 'ndrangheta, e le cui ragioni riguarderebbero per l'appunto argomenti ancora di 'ndrangheta. Riassuntivamente e sinteticamente: 17.1.2010 in Bordighera, località Giambranca, AN, Belcastro, i due fratelli RO, ST ed altri ancora si ritrovano per "dare una dote" e nel cui contesto si manifesta il timore di qualche arresto data la situazione di tipo mafioso che si era venuta a creare;
il 28.2.2010 in Alessandria, altra riunione dove si trattano argomenti inequivocabilmente di "ndrangheta, con riferimento espliciti al locale, allo sgarrista, al necessario rispetto delle regole, al fatto che per ricevere una carica nell'ambito della associazione occorreva fare una a "cosa eclatante" e nel contesto della quale si conferisce la carica di santisti a tali IO e AR nella cui casa si svolge la riunione;
16.3.2010 in Lavagna, presso l'albergo Ambra, ennesima riunione con uomini di spicco della associazione criminale, AN, IO, Belcastro, e che ha per oggetto il locale di Lavagna ed le trascuranze verificatesi;
la partecipazione dell'indagato, inserito nel locale di Genova, ne sottolinerebbe il ruolo, apicale, di coordinatore. Quali ulteriori indizi a carico dell'indagato, i giudici del riesame riprendono l'abbrivio del loro discorso iniziale, con l'elencazione dei singoli episodi indizianti riferiti, tra l'altro richiamando le conversazioni il 21.2.2010 tra il predetto ed il AN, nel negozio di quest' ultimo, nella quali si discuteva dell'appoggio a Praticò alle elezioni amministrative per l'impegno che il predetto AN si era assunto e per assecondare il quale il CE garantiva 40 voti.
3- Con un insistente e corposo richiamo a precedenti di questa Corte, la difesa del ricorrente contesta la correttezza argomentativa del ragionamento giudiziale sui due versanti rappresentati, da un lato, dalla insussistenza degli elementi tipici che servano a qualificare come mafiosa l'associazione, dall'altro, e conseguentemente, dalla svalorizzazione dei collegamenti, che peraltro non si negano, con gli altri, per il costrutto accusatorio, partecipi della associazione,da ricondurre invece a rapporti anche stretti a carattere familiare o amicale, cementati dagli usi e costumi propri della regione di origine.
Non sussisterebbe la 'ndrangheta in Genova ed in Liguria perche' difetterebbe quello stato di soggezione e omertà diffusi che caratterizzerebbe il delitto contestato. Non è proprio sufficiente sottolineare collegamenti a vario titolo dei soggetti in odore di 'ndrangheta Occorrerebbe un quid pluris che l'ordinanza omette del tutto il verificare: una capacità di intimidazione non solo potenziale ,ma attuale e presente solo a condizione che possa verificarsi l'alone di intimidazione preveniente dal gruppo delle persone associate a prescindere dalla esecuzione di atti concreti di minaccia e di violenza. Peraltro - si contesta- non si indicano quali sarebbero i reati - fine della associazione, quelli indicati nel contesto dell'ordinanza al singolo soggetto rapportandosi ad una condotta per nulla caratterizzata dalla forza intimidatrice del gruppo. Richiamano i motivi di entrambi i ricorsi proposti dai due difensori la sentenza di questa corte 13.2.2006 n. 119141 che, a proposito di una in tesi associazione di 'ndrangheta costituita in Piemonte, ha evidenziato che non sono sufficienti per configurare il delitto de quo i collegamenti dei soggetti indagati con la Calabria ed lo stesso spessore criminale delle persone, se il tutto non si e' tradotto in una esteriorizzazione del metodo mafioso peraltro in un territorio che storicamente, tradizionalmente, culturalmente ne è immune. Si segnala il fatto che le conversazioni captate non avevano altro significato che quello di sostenere la elezione di amici e conoscenti, magari per averne un aiuto per l'occupazione di qualche familiare. Si segnala ancora la mancanza di qualsiasi supporto indiziante di un ruolo di organizzatore e direzione dell'imputato. Come anche il carattere neutro degli incontri che riflettevano usanze calabresi e che si svolgevano tra persone accomunate tutte dall'avere una unica origine, con consuetudini e modi di esprimersi comuni. In particolare, con riferimento all'appoggio elettorale si segnala l'insuccesso dei due candidati MO e TI con riferimento al sostegno logistico dei due latitanti si rileva il difetto di motivazione in merito alla consapevolezza, contestata, dell'indagato in ordine alla latitanza di TA e IA, si sostiene, ancora, che il delitto di usura contestato al CE si poneva al di fuori di ogni collegamento con un contesto mafioso, rappresentato, e solo, agli usurati dal co-indagato tale SS, del tutto al di fuori da ogni collegamento con 1 'ambiente calabrese e che a questo aveva fatto riferimento per indurre i debitori ad adempiere alle loro obbligazioni.
4 - Il ricorso e' inammissibile perché svolge,da un lato, il tentativo di indurre questa corte a tra cimare i rigidi steccati che delimitano il campo di operatività suo proprio, dall'altro sul piano astratto delinea una fattispecie criminosa, quella dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, riduttiva rispetto a quella delineata dalla norma incrminatrice.
Sul primo versante il ricorrente omette di rappresentare ed analizzare il dato più significativo della vicenda processuale: la conversazione telefonica di AN, al vertice del locale di Genova con OP ME, uno dei vertici della ndrangheta calabrese, nella quale il primo riferisce al secondo di aver "importato in Liguria quello che era in Calabria". Ed alla luce di una tale dato, le circostanze di fatto considerate dai giudici di merito rinvengono una chiave interpretativa, almeno sul piano dei valori propri della fase procedimentale in cui si colloca il provvedimento restrittivo, del tutto coerente e logica: l'autonomia del locale così costituito dalla 'ndrangheta madre, anche se con collegamenti operativi, il "locale" cosi' costituito trova il suo punto di riferimento nel negozio di orto-frutta di AN ME, dove gli affiliati si recano per comporre dissidi e problematiche insorte in seno al gruppo, le riunioni tra gli esponenti più rappresentativi dei locali costituiti in Liguria tra i vari affiliati, anche fuori Genova e fuori Regione, dove si fa esplicito riferimento a qualifiche proprie dell'"ndrangheta, nel corso delle quali si conferisce la carica di "santista" agli affiliati, le intercettazioni ambientali tra l'imputato e il CE deve si segnala la necessità di discutere collegialmente, in società le questioni a livello di 'ndrangheta e solo di quelle. A fronte di un tale compendio indiziario la difesa del ricorrente scompone il costrutto indiziario, isola ogni circostanza l'una dall'altra e offre una interpretazione del dato alternativa a quella giudiziale, senza che di essa sia in grado di segnalarne, in una visione panoramica e non esasperatamente leibniziana, l'illogicita' o la manifesta infondatezza.
5 - Sul secondo versante, i motivi di ricorso, anche presupponendo la costituzione di una associazione che con regole metodi caratterizzate da assoggettamenti ed omertà all'interno dei suoi componenti, segnalano la mancanza del metodo mafioso che dovrebbe configurarsi solo laddove l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, nella specie Genova e la Liguria, una effettiva capacità di intimidazione. Con la conseguenza che, in presenza di un' autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, sarebbe necessario accertare che tal associazioni si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni.
Ora, nella misura in cui una tale prospettazione comporti la realizzazione di concreti atti di violenza e di sopraffazione nel territorio in cui opera, la stessa viene a contraddire la struttura del reato di pericolo che si è inteso dare alla fattispecie in esame. Peraltro il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalla associazione criminale punibili ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3. In tale prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza in tal caso ,sarebbe quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie,della ndrangheta. Sarebbero anche le conseguenze quelle di non poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a condividerlo. Ed ancora può aggiungersi, sul piano probatorio ed in via speculare, che il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza ed eziologia dalla forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalle associazioni criminali punibili ai sensi dell'art.416 bis c.p.p., comma 3. In base a tali considerazioni, deve escludersi la necessità per la configurazione della associazione qualificata, di atti esterni di intimidazione e violenza,- e che pur vengono segnalati nell'ordinanza impugnata -, per essere tra l'altro contraddistinta, l'associazione, dal perseguimento di finalità non necessariamente coincidenti con la commissione di reati, potendo le sue azioni - esemplificando procurare a se e ad altri voti durante le campagne elettorali - essere sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale. Quel che costituisce elemento essenziale della associazione,nella specie, di 'ndrangheta, non e' l'attualità, P esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Ora una volta verificata la costituzione di una gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali propri dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con la 'ndrangheta propria calabrese, può ritenersi, sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita una associazione che, per P organizzazione che si è data, con collegamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo con gli associati si ripete le caratteristiche della vera e propria 'ndrangheta, la cui "fama" ha trasceso i confini regionali se non nazionali: da qui la capacita' del "locale" di Genova, di intimidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass, S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012