Sentenza 15 aprile 2014
Massime • 2
In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni su fonte confidenziale: in teoria inutilizzabili, ma .. (Cass. 10670/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2014, n. 39766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39766 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 15/04/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 568
Dott. CAPOZZI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 29240/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IC N. IL 07/09/1979;
CA RM N. IL 01/10/1958;
AC MO N. IL 28/09/1983;
TI RO N. IL 29/11/1984;
avverso la sentenza n. 2100/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 13/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Leuzzi Biagio che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 marzo 2013 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Lecce del 30 maggio 2012, appellata dagli imputati CA NI e ME, VI AS e IT DO, ha dichiarato unificati per la continuazione tutti i reati per i quali CA NI era stato condannato in primo grado, rideterminando nei suoi confronti la pena in anni undici di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa;
ha eliminato per CA NI e per IT DO l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale, dichiarandoli interdetti dai pubblici uffici per cinque anni;
ha confermato nel resto la sentenza appellata, che, all'esito di giudizio abbreviato, ritenute le aggravanti e la recidiva contestata, condannava altresì il CA ME alla pena di sette anni di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa, il VI AS a quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ed il IT DO a quella di anni cinque di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, per i reati, loro rispettivamente ascritti, in materia di illecita detenzione ed offerta di sostanze stupefacenti (capi sub b), c) ed h), di detenzione e porto di armi ed esplosivi (capi sub d), e) e g), nonché di tentata estorsione in danno del gestore di fatto di un ristorante (OL LU) capo sub f), commessi in Taranto tra il febbraio ed il marzo 2009.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Lecce gli imputati hanno, con separati atti, proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia, formulando le censure qui di seguito sinteticamente riassunte.
3. Per il CA NI, in particolare, la difesa ha prospettato dodici motivi di doglianza:
3.1. Violazione dell'art. 407 c.p.p. in relazione alla richiesta declaratoria di inutilizzabilità di tutta l'attività d'indagine svolta con i decreti di intercettazione recanti i n. 112-113-114 del 2009 e di quella ad essa conseguente, essendo stati i predetti decreti adottati oltre i termini previsti dalla su indicata disposizione normativa, rispetto alla data di inizio delle indagini relative all'omicidio del carabiniere LO AN in data 25 settembre 2005. Da siffatta indagine, iscritta al n. 5075/05 RGNR e in data 23 maggio 2006 al n. 7246/06 RGNR, nasceva per stralcio il procedimento n. 10822/08 RGNR per le medesime ipotesi di reato di cui agli artt. 575 e 628 c.p., ossia la rapina e l'omicidio del 25 settembre 2005 in danno dello LO, con la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche del 16 febbraio 2009 ed il successivo decreto del 13 marzo 2009, che perseguivano il preciso obiettivo di cogliere eventuali responsabilità del CA NI in ordine ai medesimi fatti di reato sopra indicati. Alla data della richiesta di autorizzazione delle intercettazioni ambientali del 16 febbraio 2009, essendo trascorsi quasi tre anni dall'apertura delle indagini contro persone note per gli stessi fatti avvenuti il 25 settembre 2005, doveva ritenersi precluso al P.M. svolgere ulteriori attività d'indagine in ragione della decorrenza dei termini previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 3. 3.2. Illogicità della motivazione con riferimento all'eccepita violazione degli artt. 267 e 270 c.p.p., per avere il G.i.p. autorizzato i su indicati decreti di intercettazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge ed in violazione dell'art. 270 c.p.p., dal momento che nella diversa indagine relativa al proc. n.
9883/06 la P.G. utilizzava le intercettazioni in corso per altra notizia di reato, stimolando il CA NI a parlare dell'omicidio del carabiniere LO, senza che per tale indagine in corso ricorressero indizi o elementi tali da giustificare un'autonoma e legittima procedura di intercettazione. Le intercettazioni disposte nell'ambito del diverso proc. n. 9883/06, inoltre, venivano utilizzate senza che il P.M. avesse depositato in atti i verbali delle operazioni ed i nastri di registrazione. Gli inquirenti, infatti, inviavano una pattuglia di Carabinieri a perquisire l'abitazione di un amico del CA, tale ER OM, che abitava nello stesso condominio del primo, riferendogli dei sospetti in capo a lui ed al CA per la rapina nel corso della quale venne ucciso LO AN, ma in tal modo sottoponendolo ad intercettazione per le diverse ipotesi di reato su indicate, laddove nel corso del procedimento n. 7246/06 non erano state disposte intercettazioni per carenza dei presupposti ex art. 267 c.p.p.. 3.3. Violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1-bis e art. 203 c.p.p., traendo origine le intercettazioni disposte nella casa del CA da una notizia confidenziale ricevuta dalla Polizia, che indirizzava le indagini per la rapina seguita dall'omicidio di LO AN verso il CA medesimo: tale fonte confidenziale, tuttavia, non è stata interrogata, ne' assunta a sommarie informazioni, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte con i su citati decreti nn. 112- 113- 114 del 2009.
3.4. Violazione dell'art. 142 c.p.p., per l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni accusatorie di DE AS, il cui verbale di audizione del 26 febbraio 2009 è inesistente in quanto mancante delle sottoscrizioni sia del dichiarante che del pubblico ufficiale che ha proceduto alla verbalizzazione. Nè, al riguardo, la richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni ambientali formulata dal P.M. in data 10 marzo 2009 potrebbe ritenersi idonea ad attestare l'esistenza di un precedente atto - ossia, il verbale di dichiarazioni del DE - in realtà mai venuto alla luce per la mancanza dei necessari requisiti previsti dalla legge.
3.5. Mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di impugnazione formulato riguardo alla richiesta dichiarazione di nullità dei verbali di intercettazione di cui ai decreti sopra citati, per la mancata indicazione delle generalità degli operatori ed ufficiali di P.G. intervenuti per l'ascolto e la relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 89 disp. att. c.p.p., artt. 142, 268 e 271 c.p.p.. 3.6. Violazione dell'art. 89 disp. att. c.p.p. e artt. 142, 268 e 271 c.p.p., per avere la Corte d'appello utilizzato per la decisione i verbali delle intercettazioni disposte con i decreti sopra menzionati, che non recavano alcuna indicazione delle generalità degli operatori e degli ufficiali di P.G. intervenuti.
3.7. Carenze motivazionali e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine al capo sub D), relativo al reato di detenzione e porto di un ordigno costituito da mezzo kg. di tritolo, per avere, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, ritenuto la responsabilità di CA NI e ME sulla base di una prova critica data dal silenzio mantenuto da CA NI in merito ai riferimenti fatti da PA AR circa l'esecuzione di un secondo atto intimidatorio subito da OL LU, che il CA non avrebbe smentito nel corso dell'intercettazione ambientale del 25 marzo 2009: in tal modo il silenzio, quale dato neutro e processualmente inesistente, inidoneo a costituire un indizio grave, preciso e concordante, verrebbe erroneamente a costituire l'implicita conferma che, ancor prima dell'entrata in scena del PA, i precedenti atti di intimidazione ai danni del OL erano stati programmati e realizzati da entrambi i CA.
3.8. Carenze motivazionali e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine al reato di detenzione e porto illegali dell'arma (una pistola cal. 9) di cui al capo sub E), avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto irrilevante stabilire se il PA, parlando con CA NI nella conversazione del 27 marzo 2009, abbia usato il termine "mattina", o "vetrina", tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica trascrittiva delle intercettazioni e del fatto che la condotta ivi contestata si è consumata la sera del 25 marzo 2009, con la conseguente decisività dell'accertamento del reale contenuto della conversazione intercorsa tra il CA ed il PA: se il PA, infatti, come attestato nella consulenza tecnica di parte, avesse pronunciato la parola "mattina", tale circostanza avrebbe confutato l'ipotesi accusatoria che riconduceva il fatto contestato alla sera del 25 marzo 2009. Anche il riferimento operato da un tale "AN", nel corso di una telefonata ricevuta da OL LU, ad un probabile colpo di pistola, non costituisce un indizio grave e preciso del fatto e della sua riconducibilità a tutti gli imputati, in assenza di un sopralluogo nel posto oggetto di contestazione e di accertamenti tecnici sulla reale natura dello "sfregio" della vetrina cui ebbe a riferirsi il predetto interlocutore.
3.9. Violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto irrilevante l'accertamento sull'esistenza di un'associazione mafiosa e sul fatto che l'autore del reato aggravato dal metodo mafioso ne facesse parte, avuto riguardo alla circostanza che nessuno degli imputati, apertamente, ha formulato delle richieste dirette al OL, ad esclusione del PA. Ad eccezione di quest'ultimo, pertanto, le azioni delittuose degli altri imputati si risolvono tutte in condotte prive della diretta esternazione dell'agire "mafioso" collegato alla propria persona, secondo quanto percepito dall'offeso.
3.10. Illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione sub B), C) ed H): con riferimento al capo sub B), anzitutto, non si è realizzato il rapporto di scambio necessario per l'integrazione del delitto di cessione di sostanza stupefacente, poiché il CA NI e tale OR hanno solo ipotizzato la possibilità di scambiarla con una pistola, di cui non aveva più l'attuale disponibilità; riguardo al capo sub H), inoltre, la condotta del CA rientra nella semplice millanteria non punibile per mancanza di concretezza dell'offerta, non essendovi prova della circostanza che il CA avesse la possibilità di rifornirsi di droga;
con riferimento al reato di cui al capo sub C), infine, non vi è alcun riferimento sicuro, nelle conversazioni richiamate in motivazione, alla qualità della sostanza, ne' alla relativa quantità di principio attivo.
3.11. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con riferimento ai reati di cui ai capi sub B), C) ed H), essendo stata negata l'attenuante della lieve entità in assenza di dati certi, ed esclusivamente sulla base della presunzione che un "panetto" sia corrispondente ad almeno 200 grammi di hashish.
3.12. Violazione di legge e carenze motivazionali in ordine alla determinazione della pena ed all'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, avendo la Corte d'appello disposto un aumento per la continuazione per il reato di cui al capo sub F) - pari a ben sette anni di reclusione - in misura maggiore della pena base - pari a sei anni - inflitta per il delitto, ritenuto più grave, di cui al capo sub H), aumento, peraltro, del tutto sproporzionato rispetto ai singoli aumenti operati per gli altri reati avvinti dal nesso della continuazione, e disposto in misura mai superiore a quella di mesi sei.
4. CA ME, inoltre, ha formulato nel suo ricorso nove censure, il cui contenuto è pienamente corrispondente ai primi nove motivi del ricorso presentato dal CA NI.
5. VI AS e IT DO, a loro volta, hanno prospettato nei relativi ricorsi otto motivi di doglianza, dei quali i primi sei risultano identici a quelli formulati nel ricorso del CA NI, mentre il settimo - relativo al capo sub E) - corrisponde all'ottavo motivo ivi dedotto e l'ottavo al nono. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi proposti da CA ME, VI AS e IT DO sono infondati e vanno pertanto rigettati, per le ragioni qui di seguito esposte e precisate;
quello proposto da CA NI è parzialmente fondato, per quel che attiene al solo profilo concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre va anch'esso rigettato, nel resto, per le medesime ragioni che si andrà ad illustrare con riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti.
7. Le doglianze da tutti i ricorrenti prospettate nei primi sei motivi di ricorso sono destituite di fondamento.
7.1. Costituisce ius receptum, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 30/03/2012, Rv. 252580; Sez. 5, n. 38420 del 12/07/2010, dep. 29/10/2010, Rv. 248506).
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine, prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non è, invero, equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., e non è, dunque, rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, con l'effetto che essa non opera nell'ambito del giudizio abbreviato, ove l'imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti, in cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio in caso di condanna (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 01/06/2012, Rv. 252853). Ne consegue che la scelta negoziale dalle parti operata in senso abdicativo fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e delle forme di rito (Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, dep.
22/04/2009, Rv. 243257).
7.2. Sotto altro, ma connesso profilo, del resto, i ricorrenti mostrano di non confrontarsi criticamente con le congrue ed esaustive spiegazioni al riguardo offerte nella motivazione dell'impugnata pronuncia, laddove la Corte d'appello ha posto in rilievo, in ordine all'individuazione dei presupposti delle correlative attività, il fatto che da un'annotazione di P.G. del 3 aprile 2008 risultava la circostanza che, a seguito di una rapina consumata in un supermercato in data 12 novembre 2006, la Squadra Mobile di Taranto aveva già indicato il CA NI quale possibile autore sia di quel delitto che dell'omicidio del Carabiniere LO - avvenuto durante una rapina precedentemente realizzata presso un distributore di carburante - attività investigativa, questa, svolta nell'ambito di un altro procedimento (ossia, il n. 9883/06) ove erano state disposte, a decorrere dall'11 dicembre 2006, le relative operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, a carico del predetto indagato. Le intercettazioni autorizzate nell'ambito del procedimento n. 10822/08 - ossia, quelle ambientali effettuate nell'autovettura del CA - sono state invece disposte a partire da quelle (telefoniche ed ambientali nella casa dello stesso imputato) eseguite nell'altro procedimento n. 9883/06. Ne discende, secondo quanto correttamente affermato dalla Corte d'appello, ponendosi anche sotto tale profilo in linea con l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che l'eventuale inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione effettuate nel procedimento n. 9883/06 comunque non precluderebbe la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, operante per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (da ultimo, v. Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010, dep. 27/04/2010, Rv. 246657). 7.3. È altresì nota (Sez. 6, n. 29666 del 31/05/2011, dep. 25/07/2011, Rv. 250558) la regola generale secondo cui le informazioni acquisite in via confidenziale dalla Polizia giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione. L'art. 267 c.p.p., comma 1-bis, infatti, prevede specificamente nella valutazione dei gravi indizi di reato l'applicazione della regola di esclusione dettata nell'art. 203 c.p.p., che impone il divieto di utilizzabilità delle informazioni acquisite da Ufficiali e Agenti di P.G. o dei servizi di scurezza, se provenienti da fonti confidenziali, e gli informatori non siano stati interrogati, ne' assunti a sommarie informazioni.
Occorre, tuttavia, ribadire, come più volte precisato in questa Sede, che le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di Polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1-bis e art. 203 c.p.p., comma 1-bis, soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità (Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007, dep. 05/03/2008, Rv. 239458).
La sanzione, pertanto, non opera quando, come posto in rilievo in diversi passaggi motivazionali dell'impugnata pronuncia, l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della Polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazione delle disposte intercettazioni. Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, infatti, determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254174).
Nel caso in esame, come si è già avuto modo di accennare, le operazioni di intercettazione ambientale sono state autorizzate anche sulla base di altri elementi investigativi disponibili in atti, avendo la Corte di merito richiamato in tal senso l'esito degli accertamenti effettuati dalla Polizia in ordine al coinvolgimento del CA NI in una rapina consumata presso un supermercato il 12 novembre 2006, oltre che a seguito della precedente rapina del 24 settembre 2005, conclusasi con l'omicidio del predetto Carabiniere. V'è, poi, da considerare che il divieto di utilizzazione delle informazioni confidenziali è espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato e non opera, dunque, nei casi in cui la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato, già autonomamente attinto da gravi indizi per il reato oggetto del procedimento (Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007, dep. 04/01/2008, Rv. 238254), ovvero in relazione all'acquisizione degli elementi necessari per individuare i siti ove allocare gli apparati tecnici necessari per la esecuzione delle operazioni (Sez. 1, n. 33027 del 13/07/2011, dep. 02/09/2011, Rv.250816).
In tal senso, pertanto, deve ritenersi congruamente argomentato anche l'ulteriore rilievo, parimenti evidenziato nel percorso motivazionale dell'impugnata decisione, secondo cui il limitato richiamo che l'art. 267 c.p.p., comma 1-bis, opera nei confronti della connessa disposizione di cui all'art. 203 c.p.p., comma 1-bis, sta ad indicare che l'utilizzo della fonte confidenziale ben possa verificarsi per aspetti e profili diversi da quello strettamente riguardante l'esistenza di un reato, con la conseguente possibilità di non ritenere automaticamente estesa la portata del divieto anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti, come avvenuto nel caso di specie, l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, dep. 23/03/2009, Rv. 243241).
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono infatti all'esistenza dell'illecito penale, e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di una persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 20/02/2014, Rv. 258613).
7.4. In ordine ai residui motivi dai ricorrenti prospettati deve ribadirsi il principio, ormai da tempo stabilito in questa Sede (Sez. 1, n. 11241 del 06/12/2000, dep. 21/03/2001, Rv. 218451), secondo cui è legittima l'utilizzazione del contenuto di una conversazione oggetto di un'intercettazione ritualmente disposta, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271 c.p.p., comma 1, ma da luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 c.p.p., e che in sede di giudizio abbreviato, come è noto, sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette "patologiche" (da ultimo, ex multis, cfr. Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, dep. 07/05/2013, Rv. 256038).
8. Per quel che inerisce alle ulteriori censure prospettate nei motivi d'impugnazione partitamente enucleati, supra, nei parr. dal 3.7. al 3.11., i ricorsi devono ritenersi inammissibili, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, perché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, così richiedendo l'esercizio di uno scrutinio del tutto improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai vari profili in narrativa evidenziati, dunque, i ricorsi non sono volti a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di secondo grado, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei diversi temi d'accusa.
In tal senso, invero, la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra specificamente illustrato, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dagli imputati ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente sulla base delle inequivoche risultanze probatorie offerte dal contenuto dei dialoghi oggetto di intercettazione, la diretta riferibilità ai CA, NI e ME, della programmazione e realizzazione degli atti di intimidazione estorsiva compiuti, con reiterate minacce di morte, esplosioni di colpi di arma da fuoco ed attentati dinamitardi, ai danni del OL LU - gestore di fatto di un'attività di ristorazione - talora avvalendosi del contributo materiale fornito da IT DO (cui è riconducibile l'esplosione di colpi di pistola contro la vetrata del locale della persona offesa) e da VI AS che partecipò ai giri di ricognizione avvenuti nel pomeriggio del 25 marzo 2009, accompagnando il CA NI ed altro coimputato separatamente giudicato, il PA AR, nei dintorni del predetto locale, in occasione della realizzazione dei fatti di reato enucleati nel capo d'imputazione sub e).
Analoghe considerazioni devono poi svolgersi per i reati, contestati al solo CA NI, in materia di offerta in vendita, illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo "hashish" e cocaina di cui ai capi d'imputazione sub b), c) ed h).
Anche in relazione a tali ulteriori profili storico-fattuali della regiudicanda, deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano compiutamente indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d'accusa, illustrando in modo analitico e dettagliato le inequivoche risultanze dei dialoghi oggetto delle operazioni di intercettazione, ed evidenziando, al riguardo, gli aspetti maggiormente rilevanti e significativi, dai quali hanno tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. Per quel che attiene, in particolare, alle contestate attività di offerta in vendita di stupefacenti, la Corte distrettuale ha dato conto delle specifiche ragioni giustificative da cui ha tratto il convincimento che l'imputato sapeva dove procurarsi le sostanze e ne aveva piena ed effettiva disponibilità ai fini della pronta consegna, in tal guisa uniformandosi alla linea interpretativa pacificamente tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, dep. 25/09/2012, Rv. 253348), secondo cui le condotte criminose di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente.
8.1. Deve, al riguardo, rammentarsi il pacifico insegnamento giurisprudenziale dettato da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164), secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento, pertanto, non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In sede di legittimità, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso, non ravvisabile nella vicenda storico-fattuale qui considerata, in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis, Sez. 2, n. 38915/2007, Rv. 237994, Donno). Nella specie, invero, non emergono affatto i presupposti e le condizioni di una difformità connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità, queste, che richiedono ed impongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nelle evenienze vagliate dalla Corte distrettuale, il cui esito interpretativo in danno dei ricorrenti, di contro, appare ragionevolmente motivato e sostenuto sulla base di un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità, incentrato com'è sulla considerazione dell'esplicito tenore letterale dei dialoghi, sulla natura e sulle specifiche connotazioni dei rapporti intercorsi fra i soggetti che vi hanno preso parte e sul concreto significato da attribuire all'oggetto delle attività cui si faceva riferimento.
8.2. La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, prescinde pacificamente dal requisito della appartenenza del soggetto attivo del reato ad un'associazione di tipo mafioso, ed inerisce alla modalità di perpetrazione del delitto, in funzione della conformità del modus operandi alla metodologia criminale tipizzata nell'art. 416 - bis c.p.. In proposito, questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246753; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 15/02/2012, Rv. 251830; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258103) ha fissato il principio di diritto secondo cui l'aggravante è integrata dalla condotta delittuosa "idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica (..) con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata (..) nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare (..) l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso", a prescindere dalla loro concreta ed effettiva esistenza (Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio, Rv. 197430), ossia mediante la ostentazione "in maniera evidente e provocatoria" di atteggiamenti di "particolare coartazione e (..) conseguente intimidazione (..) proprie delle organizzazioni della specie considerata" (Sez. 6, 19 febbraio 1998, n. 582, Primasso, Rv. 210405 e Sez. 1, 9 marzo 2004, n. 16486, Totaro, Rv. 227932). Ne discende che la predetta aggravante consiste nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso (Sez. 2, 31 marzo 1998, n. 2204, Parreca, Rv. 211178). Tanto, per l'appunto, ha accertato e correttamente valutato la Corte territoriale, laddove, con lineari ed esaustive argomentazioni solo genericamente contraddette dai ricorrenti, ha valorizzato in particolare: a) il fatto che le modalità stesse dell'azione estorsiva (esplosioni di arma da fuoco e attentato dinamitardo con l'impiego di mezzo chilo di tritolo) denotano il ricorso ad una forza intimidatrice potenzialmente evocativa di un vincolo associativo di tipo mafioso;
b) il fatto che l'intento perseguito dagli imputati era esplicitamente quello di affermare il predominio sul territorio, peraltro scegliendo quale vittima una persona legata ad esponenti di rilievo di un'avversa consorteria criminale di stampo mafioso;
c) il fatto che il PA, in tutti i suoi contatti con la persona offesa, ha sempre fatto presente che gli organizzatori delle azioni estorsive - la cui identità era dalla vittima ben conosciuta - appartenevano ad un sodalizio criminale, con l'avvertimento al OL che egli doveva cedere alle richieste nei suoi confronti avanzate se teneva alla propria vita.
8.3. L'attenuante del fatto di lieve entità, inoltre, è stata motivatamente esclusa dai Giudici di merito non solo sulla base di un pacifico riferimento all'usuale dato empirico legato all'apprezzamento in punto di fatto dei considerevoli quantitativi di stupefacente che hanno costituito di volta in volta lo specifico oggetto delle relative attività delittuose, ma anche sulla base del concorrente rilievo della stabile dedizione da parte dell'imputato al traffico di tali sostanze, per giunta in collaborazione con altre persone, facendo, in tal guisa, buon governo del quadro di principii da questa Suprema Corte al riguardo delineati (da ultimo, v. Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610), secondo cui, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità
8.4. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata riposano, in definitiva, su un quadro probatorio specificamente analizzato e linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa delle correlative sequenze motivazionali.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto dei temi d'accusa, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
9. Fondata, di contro, deve ritenersi la censura mossa dal CA NI in ordine alle modalità di determinazione della pena ed all'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato (v., supra, il par. 3.12.), ove si consideri (v. Sez. Un., n. 25939 del 28/02/2013, dep. 13/06/2013, Rv. 255348) che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha illogicamente applicato al delitto ritenuto meno grave (di cui al capo sub F) una pena maggiore rispetto a quella irrogata per il reato considerato più grave (di cui al capo sub H), determinando, in tal guisa, un trattamento sanzionatorio sostanzialmente autonomo per un reato meno grave, cui è stato applicato, peraltro, un aumento di pena sproporzionato e del tutto inconferente rispetto alla misura degli aumenti in concreto operati per i diversi reati-satellite. S'impone, dunque, limitatamente al profilo or ora evidenziato, l'annullamento della sentenza impugnata dal CA NI, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo meglio indicata, rigettandosi, nel resto, il ricorso proposto dal predetto imputato.
10. Al rigetto dei ricorsi proposti dagli altri imputati, infine, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA NI limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce;
rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti CA ME, VI AS e IT DO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014