Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 12213
CASS
Sentenza 21 dicembre 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 122/2017 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Giovanni Canzio. Le parti ricorrenti contestavano la legittimità della costituzione di parte civile da parte di un sostituto processuale, sostenendo che solo il procuratore speciale potesse esercitare tale diritto. Inoltre, lamentavano la mancata declaratoria di estinzione dell'azione civile per intervenuta transazione e la tardività della querela. La Corte ha ritenuto che il sostituto processuale non avesse la facoltà di costituirsi parte civile, a meno che tale facoltà fosse espressamente conferita nella procura. Ha chiarito che la legittimazione ad causam e la legittimazione ad processum sono distinte, e che la procura speciale deve specificare i poteri conferiti. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, stabilendo che il fatto non sussiste, in quanto non era stata dimostrata la natura fraudolenta degli atti contestati, essendo mancata la prova di un intento doloso.

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Massime3

Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa.

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto priva di offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni immobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debitore intimato successivamente alla notifica dell'atto di precetto).

Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 12213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12213
Data del deposito : 21 dicembre 2017

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