Sentenza 17 settembre 2015
Massime • 1
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è integrato anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie incriminatrice con riferimento alla emissione, a favore di beneficiario del tutto sconosciuto, ed in cambio di una somma di denaro, di una fattura per operazioni inesistenti da parte di soggetto dotato di partita Iva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2015, n. 44449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44449 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2015 |
Testo completo
44449 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE £ Composta da Sent. n.3160 Amedeo Franco - Presidente - up 17 settembre 2015 Silvio Amoresano R.G. n. 37391/2014 Elisabetta Rosi Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO IN, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 1° aprile 2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 1° aprile 2014, la Corte d'appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Como del 2 febbraio 2011, Con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, quale titolare di una ditta individuale e al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale, emesso nei confronti di una società una fattura relativa ad operazioni inesistenti per complessivi € 6000,00 (reato contestato come commesso il 28 novembre 2006). F La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato, sul rilievo che quest'ultimo aveva effettivamente favorito l'evasione fiscale della società a favore della quale aveva emesso la fattura, essendovi la prova della sua piena consapevolezza di tale evasione fiscale. 2. – Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Lamenta, in particolare, che la Corte d'appello ha affermato il principio per cui il dolo del reato è ravvisabile in presenza di una consapevolezza in capo all'emittente circa il fatto che le fatture emesse vengano utilizzate dal destinatario a fini di evasione fiscale, anche se lo stesso emittente si prefigurava altri fini diversi da quello puramente fiscale e indipendentemente dal conseguimento dell'effettiva evasione. Non si sarebbe considerato - per la difesa che, qualora risulti che l'azione è stata posta in essere per fini esclusivamente extratributari, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato è esclusa. E nel caso di specie non si sarebbe considerato che l'imputato aveva dichiarato di avere emesso la fattura, per operazioni inesistenti, a fronte di un compenso di circa € 300,00, dietro richiesta di un conoscente di cui non ricordava il nome. In secondo luogo, la sentenza sarebbe priva di motivazione quanto alla effettiva consapevolezza della finalità di evasione, posto che l'imputato aveva emesso fattura al fine di perseguire esclusivamente il suo interesse economico, che era quello di percepire il compenso di circa € 300,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. -Il primo motivo di doglianza, relativo alla pretesa erronea applicazione 3.1. della disposizione incriminatrice di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi zM l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti può anche non essere esclusivo, nel senso che il reato comunque sussiste, qualora sia commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale;
in altri termini la finalità di evasione fiscale può concorrere con altre finalità, attesa la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilità del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto di tipico (ex multis, sez. 3, 26 settembre 2006, n. 40172, rv. 235533; sez. 3, 14 novembre 2007, n. 12719, rv. 239339). Né si pone in contrasto con tali conclusioni la sentenza sez. 3, 17 marzo 2010, n. 17525, rv. 246991, richiamata dalla difesa. In tale pronuncia si è, infatti, ribadito il 2- principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi e si è esclusa la sussistenza del dolo del reato solo perché l'emissione aveva avuto per oggetto fatturenel caso concreto sottoposto all'esame della Corte - relative a prestazioni effettuate da terza persona, non allo scopo di realizzare un'evasione fiscale, ma solo per consentire a quest'ultima l'abusivo esercizio della professione di odontoiatra. Ne consegue -quanto alla fattispecie qui in esame - che l'accettazione di una remunerazione per l'emissione, a favore di un soggetto del tutto sconosciuto, di una fattura per operazioni inesistenti da parte di un soggetto dotato di partita Iva risulta pienamente riconducibile alla fattispecie astratta di cui al richiamato art. 8. -3.2. Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza, relativo alla consapevolezza della finalità di evasione in capo all'emittente. La difesa non svolge alcuna argomentazione idonea a contrastare, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che tale consapevolezza è stata ritenuta sussistente sulla base di elementi correttamente ritenuti univoci e concordanti, quali: la pacifica inesistenza dell'operazione oggetto della fattura;
la natura di soggetto Iva dell'emittente, per ciò solo chiaramente consapevole del funzionamento del meccanismo della compensazione e del vantaggio fiscale che poteva derivare alla società a favore della quale la fattura era stata emessa;
la percezione di un illecito compenso da parte dell'emittente, del tutto proporzionato rispetto al vantaggio fiscale che l'emissione della fattura avrebbe provocato. Ne consegue che deve qui affermarsi il principio secondo cui il dolo del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 deveAh essere ritenuto sussistente, in mancanza di elementi in contrario specificamente dedotti dalla difesa o desumibili dagli atti, ogniqualvolta l'emittente sia un soggetto Iva che emetta una fattura per operazioni inesistenti;
per di più, qualora egli percepisca un illecito corrispettivo per tale condotta.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla : giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione che sarebbe maturata il 28 maggio 2014 è preclusa - dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Amedeo Franco,Franco DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 4 NOV 2015 IL CANCELLIERE T Luana Mariani R O C 4