Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
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Le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sent., (data ud. 26/04/2022) 01/06/2022, n. 21310 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERRAO Eugenia - Presidente - Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.G., nato a (OMISSIS), difeso di fiducia dall'avv. AC; avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in funzione di …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5861 Anno 2013 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: MARINI LUIGI SENTENZA sui ricorsi proposti da GARGIULO Luigi, nato a Vico Equense il 6/8/1975 GARGIULO Federico, nato a Sorrento il 16/11/1946 FERRO Matteo, nato a Vico Equense il 17/1/1970 avverso la sentenza del 11/101/2011 della Corte di appello di Napoli, che, in riforma della sentenza del 24/11/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie contestate ai capi a), b) e c) della rubrica e confermato la condanna per il reato contestato al capo d) ex art.181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, determinando la pena in undici …
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2006, n. 22256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22256 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F. P. - rel. Consigliere - N. 540
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 3644/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO IN;
avverso la sentenza 19/10/04 Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco AO;
Udito il P.G. in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. ROCCHI Marco, che si è riportato ai motivi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato, pur riducendone la pena, la condanna inflitta a SC IN per il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 2, per avere proposto al Maresciallo della G.D.F. ON
AO in servizio presso la p.g. della Procura della Repubblica di Firenze, una retribuzione dell'ordine di un milione di vecchie Lire al mese, per indurlo a fornirgli, a sue future richieste, informazioni riservate, di cui il ON era a conoscenza in ragione della sua attività di ufficiale di p.g., e così a compiere una serie di atti contrari ai doveri di riservatezza, che derivavano al p.u. dal suo ufficio, offerta non accettata.
In motivazione il giudice del gravame ha condiviso le argomentazioni, svolte dal giudice di prima istanza, a sostegno del giudizio di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni accusatorie della parte offesa, ritenute pienamente attendibili, perché ribadite al dibattimento e mantenute ferme anche in sede di confronto con l'imputato, oltre che corroborate dalla deposizione dei colleghi della Sezione di P.G., cui erano state riferiti verbalmente i fatti, dalla circostanza che alcuni dei particolari evidenziati in tanto potevano essere conosciute dalla persona offesa, in quanto riferite solo dall'interessato, nonché infine da alcune ammissioni dello stesso imputato, che aveva riconosciuto di avere avuto l'incontro con il ON tramite la presentazione dell'avv. Abate Giuseppina, conosciuta da entrambi. Non ha dato poi la corte di merito credito alla tesi difensiva che l'avvicinamento fosse stato predisposto dall'imputato, maresciallo in pensione della G.D.F., per proporre al ON un possibile reclutamento nei servizi segreti, sul rilievo che tale proposta avrebbe potuto essere in sè per sè lecita, se al p.u. non fosse stata offerta in cambio una somma mensile, finalizzata alla comunicazione di notizie riservate, apprese dal ON nell'esercizio della sua attività di ufficiale di p.g..
Avverso tale decisione ricorre l'imputato e denunzia l'erronea applicazione della norma incriminatrice e l'omessa, contraddittoria e apparente motivazione nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, la cui attribuzione di autenticità non poteva fondarsi, ne' sulla ripetitività di esse, ne' sul riscontro dato dalle deposizioni dei colleghi e superiori, i quali avevano invece confermato la finalità dell'offerta, che era quella di convincere il ON a collaborare nell'ambito istituzionale con i servizi segreti, nonché nella valutazione del turbamento psichico, che nella fattispecie era del tutto mancato, avuto riguardo alla serietà e alla liceità della proposta.
Ricorda preliminarmente il collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Sez. Un. 23/6/00 n. 12; 2/7/97 n. 6402; 29/1/96 n. 930). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività, e infine esenti da vistose e insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa, anche alla luce delle modifiche apportate dalla recente L. 28 febbraio 2006, n.46 - il controllo di legittimità è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connessi a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Un diverso modo di procedere - e in particolare un'analisi orientata ad esaminare in modo separato e atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati e a fornire risposte circoscritte ai diversi atti e ai motivi ad esso relativi - si risolverebbe in una impropria riedizione del giudice di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione.
Al giudice di legittimità e infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico, seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminato sulla base di queste coordinate, il ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, e mira nel suo nucleo centrale a rappresentare, peraltro senza adeguati supporti probatori o logici, una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato;
e ciò in particolare in ordine allo scopo dell'avvicinamento, che la difesa si è sforzata di identificare nella instaurazione di un rapporto di collaborazione con i servizi segreti, senza peraltro indicare la fonte da cui l'imputato avesse tratto tale potere di reclutamento.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006