Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
La sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (Nel caso concreto, si trattava di un gruppo criminale dedito alle estorsioni, che era stato ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. piuttosto che a quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio).
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- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
Leggi di più… - 2. Aggravante metodo mafioso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2010, n. 16883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16883 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento