Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 27112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27112 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/02/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 589
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 25200/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19-07-2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente RO TO del Foro di Roma chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal tribunale di Ferrara, ha rideterminato la pena nei confronti di AN VI, ritenuta la recidiva semplice, in anni tre e mesi due di reclusione.
Al ricorrente si rimprovera il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, e art. 110 c.p., e art. 81 c.p., comma 2,
perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con AN DE (quest'ultima separatamente giudicata nella qualità di amministratore di diritto dall'1 ottobre 2006), quale amministratore di fatto della AN ON s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture apparentemente emesse dalla B.G. Impianti e Manutenzioni di GI GL e da Multiservizi di LA CH, indicava fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni annuali di dette imposte relative agli anni 2004, 2005 e 2006 (Unico 2005 - 2006 e 2007, dichiarazioni presentate il 30 ottobre 2005, il 30 ottobre 2006 e il 1 ottobre 2007).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza ricorre personalmente per cassazione AN VI con sette motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, deducendo:
1) l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) sul rilievo che la Corte di appello, dopo aver dichiarato chiuso il dibattimento ed essersi ritirata in Camera di Consiglio per deliberare, ha pronunciato l'ordinanza del 25 maggio 2012 (impugnata, congiuntamente alla sentenza, per violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 5) ordinando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza che, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 5, il suddetto provvedimento di rinnovazione fosse emesso nel contraddittorio delle parti, conseguendo da ciò la nullità dell'ordinanza denunciata, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 180 c.p.p., nonché la nullità di tutti gli atti processuali successivi e dipendenti;
2) la nullità della suddetta ordinanza pronunciata dalla Corte di appello all'udienza del 25 maggio 2012, cod. proc. pen., e la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi e dipendenti (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) nonché l'inutilizzabilità della deposizione assunta in esecuzione dell'impugnata ordinanza e delle relative produzioni documentali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)). Ribadisce il ricorrente che la Corte di appello, dopo le conclusioni delle parti in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado, ha dichiarato chiuso il dibattimento, si è ritirata in Camera di Consiglio per deliberare, è rientrata nell'aula di udienza ed ha pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. L'art. 598 c.p.p., estende l'applicabilità delle norme che disciplinano il processo di primo grado al giudizio di appello, con la conseguenza che, dovendosi applicare la disposizione prevista dall'art. 525 c.p.p., comma 3, in base alla quale la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità, l'illegittima sospensione, nella specie disposta, radicherebbe la sussistenza dei vizi denunciati;
3) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza del 25 maggio 2012 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), laddove la Corte di appello di Bologna ha affermato di ritenere "necessario rinnovare parzialmente l'istruttoria" attraverso l'escussione dell'agente p.g., Giacobbe, emettendo sostanzialmente una pronuncia priva di motivazione e manifestamente illogica in quanto avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui, in relazione al materiale probatorio acquisito in primo grado, la Corte territoriale si -.. trovava nell'assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti e le ragioni per cui la deposizione del citato agente di p.g. e le relative circostanze oggetto di prova avrebbero consentito di superare tale impossibilità e, invece, si è limitata a precisare di aver ritenuto necessario rinnovare parzialmente l'istruttoria, redigendo, quindi, una motivazione apparente costituita dalla semplice trascrizione del testo dell'art. 603 c.p.p., comma 3, senza indicare le ragioni sottese a tale decisione, rendendo, al tempo stesso, detta motivazione anche manifestamente illogica, laddove non consente di comprenderne i relativi passaggi logico-giuridici che l'hanno determinata;
4) la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). della motivazione dell'impugnata sentenza in ordine all'effettiva indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, degli elementi passivi fittizi corrispondenti alle contestate fatture per operazioni inesistenti. Assume il ricorrente come, a pag. 9 della motivazione dell'impugnata sentenza, la Corte di appello dia atto dell'eccezione formulata dalla difesa, in sede di discussione, secondo la quale gli importi di cui al rigo RS35 per le imposte dirette e VF9 per l'I.V.A., dei rispettivi anni, erano superiori all'imponibile di cui alle contestate fatture per operazioni inesistenti e che, pertanto, non vi era prova adeguata dell'inserimento, nelle dichiarazioni fiscali in contestazione, di elementi passivi fittizi corrispondenti alle fatture di cui al capo c) dell'imputazione, essendo necessaria a tal fine la controprova costituita dalla somma totale delle fatture rappresentative dei costi e dalla coincidenza di detto ammontare con i valori indicati nelle dichiarazioni fiscali. In risposta a queste argomentazioni difensive, la Corte territoriale, a pag. 9 della motivazione dell'impugnata sentenza, ha escluso la necessità di detta controprova ritenendo dimostrato in modo idoneo e univoco l'inserimento delle fatture false nelle dichiarazioni fiscali in questione ma non ha indicato le ragioni per cui ha considerato univoci e convergenti gli elementi probatori enunciati;
in particolare, non avrebbe indicato la massima di esperienza in base alla quale la compilazione di fatture false, la loro registrazione nelle scritture contabili aziendali ed il loro pagamento con restituzione del denaro, comporti, secondo id quod plerumque accidit, l'inserimento delle stesse nelle dichiarazioni fiscali. La Corte di appello, infatti, ha dedotto il supposto inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali (fatto ignoto) dalla materiale compilazione di esse, dalla loro registrazione nelle scritture contabili aziendali e dal loro pagamento con restituzione del denaro (fatto noto), ma non ha indicato la massima di esperienza su cui si fonda tale ragionamento logico-giuridico. Non ha indicato cioè il criterio di verosimiglianza in base al quale è certo o altamente probabile, secondo la migliore scienza ed esperienza umana, che un soggetto, che abbia compilato fatture ideologicamente false, le registri nelle scritture contabili aziendali, le paghi con restituzione del denaro e infine le indichi anche nelle relative dichiarazioni fiscali.
Inoltre, sotto questo profilo, la motivazione dell'impugnata sentenza si presenterebbe anche manifestamente illogica poiché ritiene provato, in modo univoco e convergente, l'inserimento delle fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali in contestazione, omettendo ogni valutazione degli indizi secondo criteri di verosimiglianza che consentano di giungere ad affermare detta univocità e convergenza. Infine, sempre sotto questo profilo, la Corte bolognese avrebbe affermato che la gestione in nero della retribuzione dei lavoratori dipendenti avrebbe consentito una rilevante evasione contributiva, con conseguente vantaggio economico personale per l'imprenditore.
Osserva allora il ricorrente come sarebbe del tutto contraddittorio sostenere che gli elementi istruttori, inerenti le false fatturazioni ed il loro pagamento con restituzione del denaro, portino a ritenere univocamente provato il loro successivo inserimento nelle rispettive dichiarazioni fiscali e poi affermare che la gestione in nero delle retribuzioni dei dipendenti consente una rilevante evasione contributiva, con conseguente vantaggio economico personale dell'imprenditore, poiché quest'ultima considerazione esclude che alla compilazione delle fatture false, alla loro registrazione nelle scritture contabili aziendali e al loro pagamento con restituzione, debba seguire univocamente il loro inserimento nelle rispettive dichiarazioni fiscali, avendo la Corte stessa individuato un altro scopo - ossia l'evasione contributiva ed il conseguente vantaggio economico per l'imprenditore - che si realizza proprio mediante le false fatturazioni ed il loro pagamento con restituzione del denaro, a prescindere perciò dal loro successivo inserimento nelle dichiarazioni fiscali;
5) la manifesta illogicità e la contraddittorietà rispetto agli atti del processo della motivazione dell'impugnata sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo c) dell'imputazione, avendo la Corte di appello affermato che la finalità perseguita dal ricorrente in relazione al fatto contestato fosse principalmente quella di comprimere fittiziamente gli utili dell'impresa - cui si associava quella di costituire riserve occulte dalle quali veniva attinta la provvista per pagare, parzialmente, in nero i dipendenti che formalmente o materialmente lavoravano per la società AN ON s.r.l. - e, così sostenendo, non ha escluso che fosse sussistente la prova che detti fondi venissero usati esclusivamente per i pagamenti dei dipendenti (e non già per fini di evasione fiscale);
6) l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), relativamente all'elemento soggettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente sostenuto che l'elemento psicologico del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ossia il fine di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sussiste anche quando detto scopo viene perseguito dal soggetto attivo unitamente ad altra finalità, ritenendo perciò compatibile il dolo specifico di evasione con la presenza di altri scopi perseguiti dall'autore del reato mediante la condotta incriminata, con la conseguenza che la finalità "extra-evasiva" escluderebbe il dolo specifico di evasione solo quando essa sia "esclusivamente extra-evasiva", ossia l'unica effettivamente perseguita dal soggetto attivo;
7) la motivazione contraddittoria dell'impugnata sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena base, avendo la Corte del merito affermato che il ricorrente non meritasse la concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti ed il grado intenso del dolo connaturato alla costruzione di un sistema illecito articolato e ben organizzato. Per le stesse ragioni, la Corte di appello ha poi ritenuto la congruità della quantificazione della pena base sul rilievo che il ricorrente, oltre alla finalità primaria di abbattere fittiziamente gli utili d'impresa, avesse perseguito anche quella di costituire fondi con cui pagare in nero i dipendenti ed apparendo evidente la contraddittorietà della motivazione in ordine a tale aspetto, perché, da una parte, si evidenzia la gravità dei fatti per cui si procede e, dall'altra, si individua una finalità, effettivamente perseguita e realizzata dal ricorrente, ulteriore e diversa rispetto a quella di evasione, ossia il pagamento in nero dei dipendenti, che va necessariamente a ridurre la gravità dei fatti in quanto esclude, quanto meno in parte, il lucro personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. I primi tre motivi, siccome si rivolgono nei confronti dell'ordinanza del 25 maggio 2012 impugnata unitamente alla sentenza gravata, possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi.
2.1. Essi sono infondati.
2.2. In via preliminare, va osservato come il potere di disporre - sia a richiesta di parte (art. 603 c.p.p., comma 1, potere subordinato alla non decidibilità allo stato degli atti) che ex officio (art. 603 c.p.p., comma 3, potere subordinato al più rigoroso requisito dell'assoluta necessità) - la rinnovazione istruttoria, in sede di giudizio di appello, si sottrae, in ragione della sua natura discrezionale, al sindacato di legittimità, salvo l'obbligo del giudice di argomentare le proprie decisioni, secondo i parametri normativi di riferimento, con congrua motivazione (v. Sez. 4^, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666).
Peraltro giova precisare come le Sezioni Unite abbiano da tempo chiarito che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203764). Nel caso di specie, la Corte territoriale, esplicitando le ragioni dell'intervento officioso, ha motivatamente disposto la rinnovazione istruttoria - con ordinanza del 25 maggio 2012 emessa ai sensi dell'articolo 603, comma 3, codice di procedura penale - al fine di esaminare, nel contraddittorio delle parti, l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini in ordine all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, di cui alle dichiarazioni d'imposta indicate nei capi di imputazione, nonché sul tema dell'occultamento e la distruzione della documentazione fiscale. La disposizione ex art. 603 c.p.p., comma 3, pur simmetrica rispetto a quella di cui all'art. 507 stesso codice, non è affatto subordinata a limiti cronologici, potendo intervenire in qualsiasi momento della procedura e dunque sia prima che dopo la discussione, senza che ciò comporti, qualora intervenga nel corso della deliberazione e all'esito della discussione finale, la violazione dell'art. 525, comma 3, codice di procedura penale, avendo questa Corte chiarito che la sospensione della deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità, prevista dall'art. 525 c.p.p., comma 3, non esclude l'ipotesi che il giudice dopo la chiusura del dibattimento adotti un provvedimento non definitorio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove per l'insufficienza di quelle esistenti in atti (Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749).
In siffatti casi, l'ordinanza istruttoria da appunto conto dell'impossibilità della definizione della causa e, allorquando l'ordinamento processuale abilita il giudice a pronunciarla d'ufficio (art. 603 c.p.p., comma 3), la pubblica lettura equivale alla sua emanazione nel contraddittorio delle parti (art. 603 c.p.p., comma 5), non determinando in esse alcuna incertezza quanto al materiale di discussione e facultando le stesse ad interloquire immediatamente sulla sua legittimità, con la conseguenza che, in tal caso, non si crea alcuna situazione contraria al sistema in relazione al rispetto del principio del contraddittorio.
Piuttosto la parte, che si ritenga lesa dal disposto "supplemento istruttorio" per una ipotetica violazione del principio del contraddittorio deve, ricorrendone le condizioni, eccepire illieo et immediate la invalidità dell'atto, chiedendo la revoca dell'ordinanza e dunque della prova ammessa nella postulata assenza di contraddittorio, determinandosi in siffatti casi una nullità a regime intermedio da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, ove detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest'ultima equivale a rinuncia, derivando da ciò la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), (v. Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L, Rv. 247878). Invece, e conclusivamente, la prospettata nullità, come lo stesso ricorrente ammette (pag. 5 del ricorso), è stata dedotta con il ricorso per cassazione e dunque tardivamente perché già coperta da una intervenuta sanatoria.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente non si è minimamente confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata in parte qua, limitandosi ad affermare, con asserzioni avulse dalle spiegazioni che la Corte territoriale ha ampiamente fornito, come fosse insussistente la prova penale circa l'inserimento delle fatture false nelle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini fiscali.
Va ribadito quanto già affermato da questa Corte nel senso che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2) è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 18/04/2012, Malagò, Rv. 252513). Sul punto, la Corte di appello, con ineccepibile motivazione, ha ritenuto come, sulla base delle dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Ten. Giacobbe) e della documentazione acquisita al corredo processuale, fosse stato ampiamente dimostrato il fatto da provare ossia che, per ogni anno di imposta, alla registrazione contabile, presupposta all'indicazione delle fatture nelle dichiarazioni a fini fiscali (i dati sono riportati in sentenza alle pagine 9 e 10), corrispondesse l'inserimento dei dati fraudolenti nelle dichiarazioni fiscali sulla base di una comparazione tra fatture fittizie, il loro importo e l'importo indicato nelle dichiarazioni al rigo RS35 e al rigo VF9. La Corte territoriale ha ritenuto come tali dati (riportati in sentenza) ed il contesto, nel quale era maturata la frode e del tutto pretermessi dal ricorrente, fossero già di per sè pienamente indicativi dell'insussistenza del dubbio rappresentato circa il prospettato omesso inserimento delle fatture fittizie nelle dichiarazioni fiscali.
La Corte felsinea ha spiegato che, a fronte di una massiccio e sistematico ricorso all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le fatture stesse, con riferimento in specie alla BG impianti, prima di essere utilizzate, venivano addirittura stampate nello stabilimento della società di capitali facente capo al AN;
il denaro per i fittizi pagamenti delle stesse erano prelevati dai conti della società di capitali e restituiti alla stessa. Infine era il AN (d'intesa con AS quanto a BG impianti) a decidere se assumere formalmente i dipendenti come AN ON srl oppure come BG impianti o ancora come Multiservizi di CH LA ovvero l'altra società cartiera. Circa le registrazioni contabili di comodo (logicamente preliminari all'indicazione di costi fittizi nelle dichiarazioni) l'impiegata amministrativa di AN ON, AN EN, ha riferito come fosse appunto AN VI ad impartire precise direttive in tal senso.
È dunque dall'insieme di tali convergenti elementi di prova che la Corte territoriale ha tratto la dimostrazione che gli importi formalmente indicati nelle dichiarazioni presentate a fini fiscali includessero anche quelli delle fatture in contestazione. Nel pervenire a tale conclusione il Giudice di appello ha fatto buon governo delle regole che disciplinano il procedimento probatorio, con la conseguenza che la sentenza impugnata, per i rigorosi approdi cui è giunta ed in precedenza riportati, non merita le cesure che le vengono mosse.
4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente assume come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che il fine dell'impresa, e per essa dell'imputato, fosse quello di procurarsi la provvista per pagare in nero i dipendenti: dunque non un dolo specifico diretto di evasione di imposte, ma una "finalità extraevasiva" comprensiva dell'accettazione del rischio di evasione ovvero di una forma di (insufficiente) dolo eventuale. La Corte territoriale ha chiarito come siffatta premessa sia, in fatto, completamente errata, nel senso che il teste Giacobbe, nel suo esame a p. 6 dell'udienza di primo grado del 17 novembre 2010, ha riferito come la finalità primaria, che si collegava all'illecita condotta sistematica realizzata, era quella di compressione fittizia dell'utile di impresa, cui si associava quella di costituire (consistenti) fondi in nero.
Da questi fondi in nero era anche attinta la provvista per pagare, parzialmente, in nero, le competenze spettanti ai lavoratori che, formalmente o materialmente, lavoravano per la società di capitali gestita dall'imputato (p. 8).
Secondo la Corte distrettuale non vi è alcuna prova che i fondi neri fossero usati solo per i pagamenti ai dipendenti e da ciò ha tratto il logico convincimento che la finalità primaria fosse quella di evasione, cui si collegava la costituzione di fondi neri, la quale, come tale, si prestava a vari usi, compreso quello del pagamento in nero di parte delle retribuzioni, sicché i pagamenti in nero con il sistema suddetto non comportavano solo il rischio, ossia l'eventualità dell'evasione, ma la necessità logica della stessa, sussistendo perciò la prova della finalità di evasione fiscale di tutto sistema fraudolento, di cui l'imputato era, secondo i giudici del merito, il regista indiscusso.
Al cospetto di una siffatta motivazione, adeguata e priva di vizi di logicità, non possono avere ingresso in sede di legittimità le formulate eccezioni difensive, perché esse tendono sostanzialmente a prospettare una ricostruzione del fatto antitetica a quella motivatamente accertata dai giudici di merito. Invero, come questa Corte ha più volte affermato l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944).
5. Il sesto motivo è infondato.
Quando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con una distinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non sia perseguita dall'agente in via esclusiva, non vi sono serie ragioni giuridiche per dubitare della compatibilità del dolo specifico di evasione fiscale rispetto ad una concorrente finalità extraevasiva (che, nella specie, sarebbe consistita, secondo la prospettazione del ricorrente, nell'esigenza di procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per pagare in nero le retribuzioni dei dipendenti).
L'apprezzamento fattuale della valenza di tale relazione resta peraltro riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato (come nella specie), non è censurabile dal giudice di legittimità.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato, come nella specie, fossero del tutto evidenti i vantaggi fiscali derivati dal sistema delittuoso posto in essere dal ricorrente in piena comunione d'intenti con l'attività di altre cartiere.
Ne consegue che il dolo specifico (ossia il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto) richiesto per l'integrazione dalla figura di reato prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, con la precisazione che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
6. Il settimo motivo è palesemente inammissibile.
Con logica ed adeguata motivazione, insuscettibile pertanto essere sottoposa a sindacato di legittimità, la Corte di appello ha spiegato come l'argomento speso dal ricorrente per rivendicare la concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo cioè che egli agisse, in tal modo, per pagare le retribuzioni ai dipendenti e non per un lucro personale, fosse del tutto inconsistente sull'indiscutibile presupposto che gestire, almeno in parte, la retribuzione di lavoratori dipendenti in nero consente anche una rilevante evasione contributiva, abbatte i costi del lavoro in modo illegittimo, costituisce un indubbio vantaggio economico personale per l'imprenditore.
Su queste basi - senza che rilevi, ai fini del ridimensionamento dell'addebito, l'esistenza di una concorrente finalità extratributaria rispetto ad una preponderante finalità evasiva - la Corte del merito ha correttamente ritenuto il ricorrente immeritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa anche la gravità e la sistematicità dei fatti in contestazione e il grado intenso del dolo connaturato alla costruzione di un sistema, che richiedeva due società cartiere e una ben organizzata attività di registrazione contabile di copertura.
7. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015