Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2000, n. 669
CASS
Sentenza 1 febbraio 2000

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In tema di procedimento di riesame, tra gli atti che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale della libertà, ai sensi del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., non è compresa la richiesta della misura cautelare presentata al giudice per le indagini preliminari; ed invero, secondo il chiaro tenore letterale di tale disposizione, gli <<atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1>> sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell'imputato, e cioè quelli necessari a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, senza che ad essi nulla possa aggiungere la richiesta predetta, semplicemente espositiva del quadro indiziario oggettivamente emergente.

Nell'ipotesi di emissione di nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha l'obbligo di interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario.

In tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata).

Commentari3

  • 1Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelare
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2000, n. 669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 669
Data del deposito : 1 febbraio 2000

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