Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 3
In tema di procedimento di riesame, tra gli atti che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale della libertà, ai sensi del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., non è compresa la richiesta della misura cautelare presentata al giudice per le indagini preliminari; ed invero, secondo il chiaro tenore letterale di tale disposizione, gli <<atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1>> sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell'imputato, e cioè quelli necessari a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, senza che ad essi nulla possa aggiungere la richiesta predetta, semplicemente espositiva del quadro indiziario oggettivamente emergente.
Nell'ipotesi di emissione di nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha l'obbligo di interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario.
In tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2000, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 1.2.2000
1.Dott. Diana Laudati Consigliere SENTENZA
2. " Donato Danza Consigliere N.669
3. " Maria Rosaria Cultrera Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Tirelli Cons. relatore N.30706/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NN
avverso la ordinanza pronunciata in data 18/5/1999 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tirelli, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Mario Venditti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi,
la Corte
Osserva quanto segue.
Con ordinanza in data 22/7/1998, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, fra gli altri, di AR NN, indagato per i delitti, di cui agli artt. 416 CP, 73 e 74 del DPR n. 309/1990. Il AR presentava richiesta di riesame, che, veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale.
L'indagato ricorreva alla Suprema Corte, che con sentenza n. 3086/1998 annullava senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando altresì l'inefficacia della misura.
In data 27/4/1999, il GIP riemetteva l'ordinanza cautelare ed il AR presentava nuova richiesta di riesame, che veniva però respinta dal Tribunale. I difensori proponevano allora ricorso per cassazione, deducendo innanzitutto che il PM non aveva trasmesso una serie di atti, fra i quali la sua richiesta della misura cautelare ed il conseguente provvedimento del GIP.
Il Tribunale, dal canto suo, aveva erroneamente escluso la rilevanza della predetta omissione, aggiungendo che la sentenza di cassazione non poteva spiegare alcun effetto ostativo al ripristino della misura perché verosimilmente estranea al merito della stessa. Così argomentando, il giudice a quo era tuttavia caduto in una palese incongruenza, in quanto la procedura da seguire per la reiterazione della ordinanza custodiale differiva profondamente a seconda della causa che aveva comportato l'inefficacia del primo provvedimento.
Non essendo stata ancora depositata la motivazione della sentenza di annullamento ed ignorandosi, perciò, a quale tipo d'inefficacia avesse fatto, riferimento la Corte, risultava di conseguenza impossibile ogni controllo sulla legittimità della procedura seguita dal GIP che, per esempio, non aveva provveduto al previo interrogatorio imposto dall'art. 302 CPP. Sempre il Tribunale, inoltre, aveva disatteso, l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, omettendo di considerare che il verbale d'inizio delle operazioni mancava dei requisiti minimi per essere considerato tale, visto che si limitava a dare atto dell'avvenuta installazione delle apparecchiature senza fornire alcuna precisazione al riguardo.
L'ordinanza impugnata, infine, risultava ulteriormente viziata anche nella parte in cui, aveva ritenuto che il decreto d'intercettazione ambientale emesso dal PM in data 24/9/1997 fosse stato validamente prorogato prima della sua scadenza, così ignorando le specifiche obiezioni sollevate dalla difesa in ordine al fatto che la richiesta di proroga aveva fatto riferimento a date ed oggetto diversi e che il decreto del GIP risultava privo dell'attestazione dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Anche il AR proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il Tribunale aveva confermato l'ordinanza del 22/7/1998 e non quella impugnata del 27/4/1999, che risultava pertanto caducata con ogni conseguenza di legge.
Tali essendo le doglianze di parte, osserva il Collegio che nel dispositivo del provvedimento impugnato, il Tribunale ha effettivamente dichiarato di voler confermare l'ordinanza del 22/7/1998 anziché quella del 27/4/1999. Simile affermazione deve ritenersi, però, come il frutto di un mero errore materiale, risultando evidente dalla lettura dell'intero provvedimento che il giudice a quo ha preso in esame proprio;
l'ordinanza impugnata e, cioè, quella che la difesa aveva censurato, producendola anche in udienza al Tribunale.
Quanto al ricorso dei difensori, devesi invece rilevare che con il primo motivo i medesimi hanno sollecitato la dichiarazione d'inefficacia della misura in conseguenza della mancata spedizione di, copia dell'ordinanza cautelare, della relativa richiesta del PM e di tutta una serie di ulteriori atti non meglio specificati. Premesso che su quest'ultimo punto il ricorso risulta troppo generico per poter essere preso in considerazione, cosicché l'indagine di questa Cortei deve necessariamente incentrarsi soltanto sul mancato invio della richiesta del PM e del successivo provvedimento del GIP, osserva il Collegio che a norma dell'art. 309/5 CPP, l'autorità procedente deve trasmettere al Tribunale per il riesame tutti gli atti presentati ai sensi, dell'art. 291/1 CPP nonché tutti gli elementi, sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
Stante l'inequivoco tenore letterale della norma, deve dunque senz'altro escludersi che il mancato dell'ordinanza cautelare possa aver comportato la perdita di efficacia della misurà (C. Cass. Sez. IV, 97/02 393, PM in proc. Muffato), trattandosi di omissione capace semmai d'influire, sulla completezza della valutazione del Tribunale che, nel caso di specie, ha potuto però disporre ugualmente del provvedimento impugnato perché prodotto dalla difesa. Quanto alla richiesta del PM, giova preliminarmente ricordare che accanto ad alcune sentenze che l'hanno ricompresa negli atti da trasmettere (C. Cass. Sez. I, 96/03 532, Mazzara, Sez. vi, 96/02 201, Basanisi e Sez. VI, 99/03 409, Girotto), ve n'è stata un'altra che l'ha invece esclusa da tale novero, osservando in proposito che gli atti da trasmettere sono soltanto quelli posti a base della richiesta (C. Cass. Sez. VI, 98/000 79, Braschi). Quest'ultima interpretazione è quella dai condividere perché nell'indicare gli atti dal trasmettere, l'art. 309/5 CPP rinvia, come si è visto, all'art. 291/1 CPP, il quale dispone testualmente che "le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore, dell'imputato e le eventuali memorie e deduzioni difensive già depositate".
Tenuto conto di quanto sopra, non sembra contestabile che gli atti presentati a norma dell'art. 291/1 CPP sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell'imputato e, cioè, quelli necessari a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare da parte del Tribunale (C. Cass. Sez. I, 98/020 76, Giannone). Fra tali atti non può dunque rientrare la richiesta del PM, non solo perché inequivocabilmente esclusa dal chiaro dettato normativo, ma anche perché, non aggiungendo nulla al quadro indiziario che si limita semplicemente a richiamare, la stessa non può venire in rilievo ai fini del merito della questione cautelare ma, tutt'al più, ai fini di un'eventuale difformità dell'ordinanza cautelare, che, nel caso di specie, non è stata però nemmeno, dedotta dai difensori, che pure hanno avuto la possibilità di prendere visione della richiesta ai sensi dell'art. 293/3 CPP. Il primo motivo del ricorso va dichiarato, perciò, infondato. Passando adesso all'esame della seconda doglianza, osserva il Collegio che la dichiarazione d'inefficacia della prima misura non poteva comportare nessuna situazione di stallo per il GIP, che restava di conseguenza libero di riemettere in qualunque tempo l'ordinanza cautelare, senza alcuni altro limite che quelli previsti dalla legge.
Discende da ciò che in questa sede non ha pregio sostenere che a causa del mancato deposito della motivazione della sentenza di cassazione il giudice a quo non aveva la possibilità di decidere causa cognita, in quanto quello che conta è soltanto accertare se il Gip abbia seguito la procedura corretta e, di conseguenza, se il Tribunale abbia ragione o meno nel confermare il provvedimento impugnato.
La risposta a tale quesito non può essere che positiva perché, risultando dalla citata sentenza n. 3086/1998 che l'inefficacia della precedente ordinanza venne dichiarata ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10 CPP, deve necessariamente escludersi che il GIP avesse l'obbligo d'interrogare il AR prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario (C. Cass. Sez. VI, 96/01 122, Di Sarno e Sez. I, 99/06 496, Di Martino). Nemmeno il secondo motivo del ricorso può essere, perciò condiviso. A proposito, infine, delle residue doglianze del ricorrente, devesi rilevare che il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai difensori ed, in particolare, anche quella relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilevando al riguardo che nessuna norma imponeva di precisare nel verbale d'inizio delle operazioni il tipo delle apparecchiature e le modalità della loro installazione.
Premesso quanto sopra, il giudice a quo ha poi dato atto dell'esistenza di un imponente fascio indiziario a carico del AR, motivando sul punto in modo ampio e diffuso. Dal canto loro, i difensori hanno riproposto l'eccezione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche senza però specificare i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tener conto e, soprattutto senza chiarire il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata.
Simile omissione preclude in radice la possibilità il terzo motivo del ricorso che va dichiarato, perciò, inammissibile non soltanto perché la risposta del Tribunale non merita nessuna censura e perché nei procedimenti incidentali de libertate non può farsi utilmente questione della validità o meno del verbale d'inizio delle operazioni (trattandosi di atto ininfluente ai fini dell'emissione delle misure, cautelari: C. Cass. Sez. VI, 98/02 911, Bleve, Sez. VI, 99/00 208, Vitale, Sez. I, 99/03 289, Bollo e Sez. I, 99/06 496, Di Martino), ma, ancor prima, perché in tema di ricorso in cassazione incombe su chi deduce la inutilizzabilità di determinati atti d'indagine l'onere di specificare se ed in quali misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione(C. Cass. Sez. V, 99/00 736, Rubino) e se quest'ultima sia o meno in grado di resistere anche senza di essi.
Per la medesima ragione non può esser preso in considerazione neppure il quarto motivo del ricorso con il quale i difensori hanno eccepito la mancata proroga dell'intercettazione ambientale in casa del AR senza però indicare le conseguenze concrete di tale irregolarità sul quadro indiziario.
Entrambi i ricorsi vanno, quindi, respinti ed il AR condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta i ricorsi e condanna AR NN al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94/1 bis, disp. att. CPP.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2000