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1 gennaio 2023
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Art. 460. Requisiti del decreto di condanna 1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo ((, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)) );
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;(239)
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste ((;)) ((h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.)) 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall' articolo 240, secondo comma del codice penale , o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale , dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. (115)
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. ((Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche)) se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se ((il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,)) nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, ((...)) non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
------------- AGGIORNAMENTO (115)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 460, comma 4, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell' art. 161 del codice di procedura penale ". ------------- AGGIORNAMENTO (239)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova".
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo ((, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)) );
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;(239)
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste ((;)) ((h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.)) 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall' articolo 240, secondo comma del codice penale , o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale , dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. (115)
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. ((Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche)) se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se ((il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,)) nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, ((...)) non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
------------- AGGIORNAMENTO (115)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 460, comma 4, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell' art. 161 del codice di procedura penale ". ------------- AGGIORNAMENTO (239)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova".
Commentari • 172
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023 · 237.37924
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/03/2025, n. 4787Provvedimento: […] Ritenendo che il reato fosse estinto ex lege già dal 2010 ai sensi dell'art. 460 c.p.p., prima della presentazione della domanda di cittadinanza richiedeva un certificato del casellario giudiziale, che attestava l'assenza di condanne iscritte. […] 1 – Violazione art. 10bis L. 241/90 – Violazione art. 460 cpp – Violazione art. 3 L. 241/90 – Difetto di motivazione;Leggi di più...
- estinzione reato·
- diniego cittadinanza·
- cittadinanza italiana·
- art. 10-bis legge n. 241/1990·
- integrazione nella comunità nazionale·
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