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1 luglio 1931
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8 agosto 1992
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4 gennaio 1997
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18 gennaio 2001
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6 aprile 2001
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26 marzo 2009
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Art. 384.
(Casi di non punibilita').
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215)) --------------- AGGIORNAMENTO (152)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 384, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell' art. 199 del codice di procedura penale ". --------------- AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5". --------------- AGGIORNAMENTO (215)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 384, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell' art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono".
(Casi di non punibilita').
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215)) --------------- AGGIORNAMENTO (152)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 384, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell' art. 199 del codice di procedura penale ". --------------- AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5". --------------- AGGIORNAMENTO (215)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 384, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell' art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono".
Commentari • 358
- 1. L’applicazione dell’art. 384 c.p. al convivente more uxorioGianluca Nicois · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 237.17575
[…] L'introduzione all'art. 384 c.p. – 2. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: […] Mariotti, Rv. 220326) che afferma, concordemente con la dottrina, che l'art. 384 cod. pen. trova la sua giustificazione nell'istinto alla 23 conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, […] le Sezioni Unite hanno affermato che «deve darsi atto della sussistenza di una strettissima connessione tra l'istituto, di natura sostanziale, dell'art. 384 c.p. e la prescrizione processuale contenuta nell'art. 199 c.p.p.», dal momento che a fondamento di tali disposizioni vi è la medesima giustificazione e perché la ratio dell'astensione dal renDEe testimonianza in capo ai prossimi congiunti dell'imputato, […]Leggi di più...
- applicabilità analogica al convivente "more uxorio"·
- causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen·
- natura di causa di esclusione della colpevolezza·
- reati contro l'amministrazione della giustizia·
- delitti contro l'attivita' giudiziaria·
- favoreggiamento·
- casi di non punibilita'