Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2011, n. 4694
CASS
Sentenza 27 ottobre 2011

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La fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall'art. 615 ter, comma primo, cod. pen. e non un'ipotesi autonoma di reato.

Integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.

Nel giudizio d'appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato impedito può essere tratta anche da "facta concludentia" da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. (nella versione ratione temporis applicabile) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. In via subordinata, il giudice a quo ha censurato la medesima norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., …

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  • 2Difesa in separazione non consente accesso home banking coniuge (Cass. 34501/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 settembre 2024

    Non può ritenersi di certo scriminata la condotta di chi, per supportare la richiesta dell'assegno di mantenimento, per sé e la figlia minore, accede al home banking del (ex) coniuge perchè in possesso delle credenziali: deve invece avvalersi degli strumenti che il codice di procedura civile appresta allorquando si tratta di acquisire documentazione che non è nella disponibilità della parte e che può essere ottenuta mediante l'ordine dell'autorità giudiziaria. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 21 giugno 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34501 Presidente Catena - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.11.2023 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia …

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  • 3bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente in violazione del principio di prevedibilità del diritto
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 ottobre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2011, n. 4694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4694
Data del deposito : 27 ottobre 2011

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