Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento in capo a soggetti interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto che evidenzino in concreto l'oggettiva capacità elusiva dell'operazione patrimoniale.
Commentari • 3
- 1. Art. 1 - Soggettihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 45 - Applicazione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 13 - Sanzioni interdittivehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO ER - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI GI - Consigliere - N. 3213
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 28359/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO GIUDICE DOMENICO N. IL 19/01/1968;
avverso la sentenza n. 418/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 21/05/2012;
sentiTa la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROCCHI Giacomo;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Basila NI Pitasi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/5/2012, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell'art. 309 c.p.p., sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Lo IU OM avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo E della provvisoria imputazione e confermava nel resto l'ordinanza.
Lo IU OM è indagato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi da 1 a 6, per avere preso parte alla associazione criminosa denominata 'ndrangheta, nell'ambito della cosca denominata Lo IU. In particolare, al ricorrente e' addebitato di essere punto di riferimento dei vertici della cosca, in particolare del capo cosca Lo IU NI, di avere partecipato alle riunioni tra gli esponenti della consorteria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento e il rafforzamento della stessa, di avere gestito attività commerciali, sulla base di accordi di spartizione con le altre cosche per la spartizione del mercato e con la imposizione delle forniture ai clienti mediante l'impiego della intimidazione mafiosa;
di avere finanziato l'acquisto di armi ed esplosivo da parte della cosca per gli attentati contro gli obbiettivi individuati dal capo cosca, di avere rappresentato la cosca nei rapporti con le altre cosche e, più in generale, di essersi messo a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale. La condotta è contestata essere stata commessa in Reggio Calabria e territori limitrofi, dal 16/9/1991 e di essere tuttora in atto.
Al ricorrente sono, inoltre contestate tre condotte qualificate ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, con l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 (per la terza, di cui al capo E, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza):
la prima, consistente nell'attribuzione fittizia a BA VA SA di un terreno, il 22/8/2008, e di un edificio a due piani, il 10/8/2011; la seconda consistente nell'attribuzione fittizia a Lo IU IA della titolarità di una ditta individuale esercitante l'attività di commercio di carburante, il 15/9/2009. Tali attribuzioni vengono contestate essere state messe in atto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare l'attività del clan mafioso. Dopo avere ampiamente esposto i dati concernenti l'esistenza della cosca Lo IU, da sempre presieduta da Lo IU NI, dopo l'uccisione nel 1990 di Lo IU GI e alla quale, in quegli anni, il Lo IU faceva patte, come accertato dalla sentenza di condanna del 1994 e averne evidenziato le caratteristiche (disponibilità di un ingente quantitativo di armi ed esplosivi, rinuncia, al termine della guerra di mafia, di partecipare alla spartizione del provento delle estorsioni e scelta di gestire attività commerciali nel campo degli alimentari, fittiziamente intestate a prestanomi, accaparramento dei diversi esercizi commerciali come conseguenza dell'usura praticata nei confronti dei titolari, ridotti a meri prestanome e imposizione delle forniture avvalendosi della forza di intimidazione espressa dalla cosca, controllo del mercato ortofrutticolo, nonché del mercato delle armi), l'ordinanza riportava le dichiarazioni di AN OM;
questi indicava Lo IU OM come affiliato da più di venti anni (indicando, con incertezza, il grado di camorrista), riferendo che aveva impiantato una ditta di ingrosso di generi alimentari e aggiungendo che i commercianti, saputo il suo nome, acquistavano la merce da lui per evitare estorsioni. Il AN riferiva anche di accordi con altri clan mafiosi per spartirsi i settori di attività. AN aggiungeva anche che Lo IU OM (insieme a VA) era adirato nei confronti del fratello NI, avendo compreso che faceva il doppio gioco, essendo confidente degli inquirenti. Vi era stato dissenso anche sugli attentati dinamitardi del 2010 e il distacco aveva portato OM a sottrarsi agli ordini del capo sui singoli episodi delittuosi, rimanendo pur sempre a disposizione del clan se fosse scoppiata una guerra di mafia. Lo IU RI riferiva che, durante la detenzione iniziata nel 1991, era stato ES RT a gestire il denaro di tutta la cosca. Nel 1997 OM era uscito di prigione:
RI e SS gli avevano passato tutti gli indirizzi a cui consegnavano le uova e OM aveva cominciato anche a consegnare il latte. Secondo Lo IU RI, le consegne non avvenivano mediante imposizione, ma gli acquirenti lo prendevano sia per la convenienza, sia per il nome Lo IU.
IO TO, esponente della cosca TE, confermava che Lo IU OM faceva parte della cosca e riferiva di avergli consegnato delle armi durante la guerra di mafia (1986 - 1987), quando ancora i Lo IU erano alleati della cosca TE. Confermava in generale che i commercianti acquistavano dai Lo IU per paura della famiglia.
Conferma, anch'essa riferita genericamente alla famiglia Lo IU, di sostanziale imposizione delle forniture proveniva da UN ER;
anche AN PA riferiva delle attività commerciali dei Lo IU.
Lo IU NI, che aveva manifestato la volontà di collaborare dopo il fermo del 13/10/2010, aveva indicato Lo IU OM come principale esponente della cosca, con cui si confrontava per le decisioni più importanti. Vi era stato un summit circa un anno e mezzo dopo l'aprile del 2002, per discutere dell'offerta di AL ND di una sorta di sua rappresentanza durante la latitanza, che i Lo IU favorivano. Lo IU NI confermava la ripartizione del mercato a Reggio Calabria e riferiva, in particolari, di contrasti sorti tra Lo IU OM e LE RU per la spartizione dei mercato delle uova e del latte, contrasto composto con la mediazione di ZA DR, nipote di AL ND;
negava, comunque, che i suoi fratelli imponessero gli acquisti ai commercianti. Il contrasto commerciale veniva risolto a livello dei capi di 'ndrangheta per evitare che scoppiassero guerre violente. Lo IU OM aveva anche partecipato ad alcuni incontri per risolvere le controversie. Lo IU NI lo aveva anche consultato quando il boss AN VA gli aveva chiesto il favore di picchiare il rappresentante della Leonia S.p.A.. Lo IU OM era intervenuto anche presso alcuni esponenti della cosca De AN e di un esponente della cosca TE, chiedendo che non pretendessero il pagamento da parte di SA EN, in quanto amico della cosca Lo IU. Analogo intervento era stato svolto a favore del costruttore amico RI. Lo IU NI confermava di avere fatto usura, quando capitava, confermando genericamente che anche i fratelli occasionalmente la facevano;
confermava il contributo all'acquisto di armi;
confermava che Lo IU OM, pur non essendo formalmente affiliato, faceva parte della famiglia e prendeva decisioni importantissime, tra cui quella relativa alla richiesta di AL ND e l'acquisto delle armi.
Nell'interrogatorio del 10/5/2011, Lo IU NI riferiva che il distributore di carburante Esso era di proprieta' di Lo IU OM;
riferiva di non sapere il motivo per cui esso era intestato alla figlia (notizia che lui non aveva con certezza), ma aggiungeva che la figlia di vent'anni non poteva avere i soldi per un acquisto di tale attività. Secondo il collaborante, l'acquisto era avvenuto nel 2009 da un nipote degli Alvaro, di Sino poli, che chiedeva la somma di Euro 250.000; l'accordo era stato per un prezzo di Euro 150.000, di cui Euro 50 - 60.000 in contanti e il resto dilazionato nel tempo.
Sulla base delle predette dichiarazioni il Tribunale riteneva sussistere i gravi indizi di colpevolezza per il reato sub A, a far data dal 15/9/1991, giorno dell'arresto in altro procedimento, conclusosi con la condanna definitiva.
Concordavano le dichiarazioni di Lo IU NI e AN NS;
il primo indicava anche specifici episodi in cui OM interveniva per la cosca, dava consiglio, era a conoscenza di tutte le attività, partecipava alle riunioni;
quanto all'attività imprenditoriale, i dichiaranti avevano riferito in che modo i Lo IU avevano "imposto" le loro forniture nei vari settori economici;
avevano aggiunto che i contrasti venivano risolti a livello delle consorterie mafiose. Il ruolo di Lo IU OM veniva ritenuto primario ed egli veniva ritenuto a disposizione della cosca.
L'ordinanza cautelare esponeva gli argomenti sulla base dei quali la Ditta LS, costituita il 29/7/1991, intestata alla moglie e di cui Lo IU OM risultava dipendente, fosse riconducibile allo stesso Lo IU: la circostanza era stata ammessa da entrambi gli indagati.
La LS aveva acquistato nel 2008 un terreno in Fraz. Gallina e la ditta individuale di costruzioni Lo IU OM aveva edificato nel 2011 un edificio a due piani, fatturando nei confronti della LS la somma di Euro 330.000.
La fittizia intestazione integrava la condotta del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, reato a condotta istantanea ad effetto permanente, plurisoggettivo improprio. Quanto all'immobile, la apparente titolarità della abitazione conseguiva alla fittizia intestazione della LS, di cui il Lo IU era il reale titolare. L'acquisto del terreno e la costruzione dell'abitazione venivano finanziati con i proventi illeciti dell'esercizio della LS: l'attività della LS aveva prodotto utili e con questi utili erano stati acquistati gli immobili tra cui quelli oggetto dell'imputazione.
Il Tribunale rilevava che la norma incriminatrice non richiede l'ulteriore presupposto della provenienza illecita dei redditi usati per l'acquisto del bene, essendo sufficiente l'appartenenza del bene al soggetto e il ragionevole timore di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali, nonché il dolo specifico. La dilatazione dell'elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell'elemento psicologico, costituito dal dolo specifico. In questo caso il dolo specifico era individuabile nella specifica volontà di mantenere nell'alveo familiare la formale intestazione dei beni, al fine chiaramente elusivo, in vista delle probabili misure di prevenzione patrimoniale. La contestuale presenza di ragioni di elusione fiscale non escludeva il dolo specifico del reato, ben potendo concorrere entrambe le finalità.
Il fatto che Lo IU fosse divenuto titolare di una nuova impresa (la ROs) veniva spiegato dal Tribunale con l'avvedutezza di non abusare dell'intestazione fittizia, perché, se avesse intestato tutti i beni ai familiari, l'intenzione di eludere le misure di prevenzione patrimoniale sarebbe stata palese e l'effetto sarebbe stato opposto a quello sperato.
L'elemento soggettivo veniva ritenuto esistente in entrambi i coniugi, alla luce della circostanza che il Lo IU era già stato condannato per appartenenza ad associazione mafiosa e sottoposto a misure di prevenzione personale, cosicché era evidente la finalità di eludere quelle patrimoniali.
Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che il Lo IU fosse dipendente della LS, essendo ciò conseguenza della intestazione fittizia;
respingeva la censura difensiva relativa all'inidoneità dell'intestazione fittizia alla moglie e alla figlia ad eludere la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali, sul presupposto che la fattispecie era a dolo specifico e non a dolo intenzionale. La mancata attuazione della finalità, quindi, è irrilevante per la consumazione del reato, così come è irrilevante la circostanza che la situazione di apparenza creata sia idonea sul piano oggettivo ad eludere con certezza l'applicazione di eventuali misure di prevenzione.
Il fatto che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis permetta indagini anche nei confronti di coniuge e figli non comporta con assoluta automaticità che la misura preventiva reale sia estesa ai beni dei prossimi congiunti, ben potendo essere fornita la prova contraria:
ciò comporta una evidente maggiore difficoltà ad aggredire il patrimonio dei prossimi congiunti rispetto al patrimonio del destinatario diretto della misura.
Con riferimento al reato contestato al capo D, il Tribunale rilevava che la ditta individuale a nome di Lo IU IA era stata costituita non appena la stessa, studentessa universitaria, era diventata maggiorenne;
le dichiarazioni di Lo IU NI e AN NS e le intercettazioni telefoniche dimostravano che l'intestazione dell'impresa era fittizia e che Lo IU OM controllava e gestiva direttamente l'attività di commercio di carburante, pur non recandosi presso di esso ogni giorno, ma controllandolo da casa per via telematica.
La finalità della fittizia intestazione alla figlia era quella di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, non vedendosi altri motivi per creare uno schermo tra la formale intestazione e la reale gestione della ditta. Lo stesso indagato, nell'interrogatorio del 16/4/2012, aveva chiarito che egli si occupava di tutto, aggiungendo che era preoccupato per il futuro del genero (si intende: il fidanzato della figlia). In realtà il genero lavorava nella propria ditta di trasporti e la figlia seguiva i corsi universitari, cosicché l'intestazione era fittizia e la finalità, sicuramente conosciuta anche dalla figlia, era quella di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale.
Secondo il Tribunale, sussiste anche l'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7: l'attività imprenditoriale oggetto dei trasferimenti fraudolenti era riferibile al patrimonio della cosca Lo IU, di cui Lo IU OM fa parte, e costituiva anche lo strumento utilizzato per l'occultamento e il reimpiego degli introiti illeciti, per cui le condotte criminose contestate erano funzionali a preservare il patrimonio della cosca e a favorire l'operatività del sodalizio criminoso. L'aggravante è compatibile con la fattispecie di cui alla citata Legge, art. 12 quinquies quando risulta che il responsabile voglia prestare ausilio in favore delle risorse personali o materiali della organizzazione, funzionale al conseguimento delle sue finalità criminali.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di inutilizzabllità delle indagini per non essere stato previamente emesso decreto di riapertura delle indagini, trattandosi di procedimento diverso attinente la diversità del fatto, nonché quella concernente la mancata revoca di due sentenze di proscioglimento, trattandosi di fatto diverso da quello per cui erano state pronunciate, sia in considerazione del tempo del commesso reato che della condotta materiale contestata al Lo IU.
Il Tribunale, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari ed applicava la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Lo IU OM, deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 414, 178 e 179 c.p.p..
Lo IU OM era stato indagato del medesimo reato di partecipazione ad associazione mafiosa commesso in data anteriore e prossima al 31/12/1998; la sua posizione era stata archiviata con decreto del 18/5/2005; il P.M., il 2/8/2011, aveva chiesto la riapertura delle indagini e il G.I.P. l'aveva autorizzata il 21/9/2011: peraltro tutti gli elementi di indagine - costituiti principalmente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia - erano stati assunti prima della riapertura delle indagini ed erano, quindi, inutilizzabili.
Le considerazioni del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni erano state assunte in un diverso procedimento e il fatto contestato nel procedimento archiviato era diverso da quello oggetto della nuova indagine, sono infondate: in primo luogo perché le dichiarazioni erano state acquisite indagando sul medesimo fatto e sulla stessa persona per i quali era intervenuta l'archiviazione; in secondo luogo perché l'arco temporale della contestazione concernente l'associazione per delinquere (dal 1991 ad oggi) era parzialmente coincidente con quello oggetto del procedimento archiviato (negli anni 1997 e 1998).
In un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); in relazione agli artt. 434, 178
e 180 c.p.p.. Il ricorrente era stato anche imputato della medesima contestazione concernente il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in due procedimenti, nei quali il reato era stato contestato avere avuto inizio dal 13/1/1986: in entrambi i casi era stato prosciolto, rispettivamente con sentenze di non luogo a procedere del 19/4/1996 e del 4/7/1998, mai revocate.
Anche in questo caso le considerazioni del Tribunale erano errate: si sarebbe potuto procedere senza la revoca della sentenza di non luogo a procedere solo se l'incolpazione fosse stata limitata al periodo successivo alla pronuncia delle due sentenze;
al contrario, poiché l'imputazione per la quale è stata emessa la misura cautelare nel presente procedimento comprende temporalmente parte dell'imputazione formulata nei procedimenti per i quali era intervenuta sentenza di non luogo a procedere, la misura cautelare non poteva essere applicata prima della revoca delle due sentenze. D'altro canto le investigazioni riguardano sempre la medesima associazione mafiosa caratterizzata dalla componente familiare e operante nel medesimo territorio.
In un terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 416 bis c.p.: la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo. I collaboratori devono, quindi, indicare comportamenti, condotte e fatti specifici, che devono essere verificati dagli inquirenti. Le affermazioni dei collaboratori di giustizia secondo cui, svolgendo il Lo IU attività imprenditoriale, le forniture ai clienti vengono imposte con la forza di intimidazione che deriva dalla sua asserita partecipazione alla cosca, non sono state mai verificate con elementi diversi, ne' il Tribunale argomenta sull'attendibilità dei dichiaranti sul punto;
gli altri fatti riferiti sono diversi da collaboratore a collaboratore, mentre i contrasti tra Lo IU NI e Lo IU OM avrebbero imposto la verifica dell'attendibilità del primo che il Tribunale non ha effettuato. In un quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); in relazione all'art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 e alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies con riferimento alla fittizia intestazione della ditta di commercio di carburante a Lo IU IA (capo D).
Da una parte le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (AN e Lo IU NI) non sono convergenti sul punto, dall'altra AN riferisce del forte astio di Lo IU OM verso il fratello NI, circostanza che rende inverosimile che il primo abbia confidato al secondo la fittizia intestazione alla figlia della ditta;
ancora: le affermazioni di Lo IU NI sono deduttive e sono smentite dalla produzione del contratto di concessione gratuito del distributore, dal tenore di una intercettazione telefonica nella quale si faceva riferimento ad una nipote (quindi a Lo IU IA) e dalle dichiarazioni di un dipendente del distributore e di un cliente, che avevano riferito di avere sempre avuto a che fare al distributore con Lo IU IA e il suo fidanzato: elementi di cui il Tribunale non aveva tenuto alcun conto.
In un quinto motivo, per il medesimo reato e per il reato sub C (fittizia intestazione di beni a BA VA SA) si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., all'art. 49 c.p., comma 2, e alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter. Alla luce della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniale, in nessun caso l'intestazione fittizia di beni al coniuge o a familiari conviventi integra condotta idonea ad eludere le misure di prevenzione, nemmeno sotto il profilo della maggiore difficoltà delle indagini, che sono estese di diritto ai prossimi congiunti del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione. Il bene intestato alla moglie o a un figlio convivente si presume essere nella disponibilità del proposto, salvo prova contraria, mentre le decadenze dalle licenze commerciali si applicano automaticamente in virtù del rapporto di convivenza. Le considerazioni sulla questione del tribunale erano da censurare, sia con riferimento alla natura del dolo (che non rileva rispetto alla prospettazione), sia con riferimento alla possibilità di prova del legittimo acquisto del bene.
In un sesto motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 273 c.p.p. e al D.L. n. 306 356 del 1992, art. 12 quinquies in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la natura illecita dei proventi utilizzati per la realizzazione dell'immobile menzionato nell'imputazione e per l'attribuzione fittizia della titolarità della ditta.
Per ritenere sussistente il reato contestato, occorre che i beni fittiziamente intestati a terzi provengano da attività illecita o illegittime oppure che il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato dall'indagato: requisito che il Tribunale, errando, negava;
per di più, quanto alla ditta di commercio di carburante, la difesa aveva dato prova che la gestione del distributore era a titolo gratuito e, quindi, non aveva richiesto investimento di capitali. In un settimo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p.
e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, con riferimento ai gravi indizi sul punto che il Lo IU, al momento dell'intestazione dei beni alla moglie e alla figlia, potesse presumere di essere destinatario di misure di prevenzione.
Il fatto che, in un'epoca lontana, Lo IU fosse stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, non era sufficiente a dimostrare che lo stesso temesse di essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, anche perché il Tribunale di Reggio Calabria aveva revocato nei suoi confronti la misura di prevenzione. L'argomentazione del Tribunale è, quindi, apodittica. In un ottavo motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p.
e al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il dolo specifico finalizzato all'elusione delle disposizione in materia di misure di prevenzione con riferimento ai reati di cui ai capi c) e d).
Quanto all'intestazione della ditta alla figlia, il Tribunale trova conferma della finalità elusiva delle misure di prevenzione nell'assenza di altri motivi che giustifichino la creazione di uno schermo tra la formale intestazione e la reale gestione della ditta di commercio di carburante: ma si trattava di affermazione implausibile, tenuto conto che il reddito dell'attività non superava Euro 10.000 annui, mentre Lo IU era titolare di un'attività commerciale che fatturava circa Euro un milione e mezzo l'anno; il Tribunale non aveva, fra l'altro, in nessun modo preso in considerazione le prospettazioni difensive.
Con riferimento all'intestazione dell'immobile alla moglie, l'intestazione fittizia deriverebbe da una precedente intestazione fittizia della ditta LS, con i cui proventi sarebbero stati acquistati nel corso degli anni vari immobili, tra i quali quello oggetto del provvedimento. In realtà la difesa aveva dimostrato che la LS era inattiva dal 2004 e che la sua attività era stata svolta dalla RO, ditta intestata al Lo IU che fatturava, dal 2004 al 2010, un milione e mezzo l'anno. Nel 1991 e nel 2005 il Lo IU e la moglie erano stati colpiti da provvedimenti di sequestro, la donna quale intestataria dei beni del marito, cosicché era palesemente illogico ritenere che, successivamente, il Lo IU avesse intestato beni alla moglie per fini elusivi. In realtà, da una parte l'immobile era quello in cui risiedeva la famiglia, dall'altra i fini dell'intestazione alla moglie dell'immobile, che l'aveva poi in parte data in locazione alla ditta del marito, erano di elusione fiscale, circostanza non negata dal Tribunale.
Le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale, peraltro, erano palesemente illogiche: l'intestazione dell'immobile alla moglie non poteva essere fatta derivare da quella della LS (che era intestata alla moglie), tenuto conto che questa non era operativa e non produceva redditi dal 2004; inoltre, successivamente, il Lo IU aveva intestato a proprio nome una ditta che fatturava Euro un milione e mezzo l'anno, fatto giustificato dal Tribunale con il fine di non abusare dello strumento dell'Intestazione fittizia. In realtà l'intestazione dell'immobile alla moglie era avvenuta per motivi comuni ad una pluralità di famiglie.
In un nono motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p. e al D.L. n.152 del 1991, art. 7 con riferimento ai due reati sub C e D.
Mentre la giurisprudenza di questa Corte pretende la prova della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa per ritenere sussistente l'aggravante, la motivazione del provvedimento impugnato era del tutto apparente e disancorato dagli elementi acquisiti e segnalati nello stesso provvedimento. Quanto al distributore di carburante, nessun elemento di prova era stato fornito in ordine alla sua appartenenza alla cosca Lo IU e neppure i collaboratori di giustizia lo avevano riferito;
trattandosi, quindi, di bene facente parte del patrimonio personale di Lo IU OM, in nessun modo poteva affermarsi che la fittizia intestazione fosse stata fatta per agevolare l'attività della cosca mafiosa.
Analoghe considerazioni devono essere fatte quanto all'immobile di cui al capo C, trattandosi di immobile in cui vive il ricorrente. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Il ricorrente da atto che il P.M. ha chiesto e il G.I.P. ha autorizzato la riapertura delle indagini rispettivamente il 2/8/2011 e il 21/9/2011. Il ricorrente, pretende, peraltro, di scindere il reato di partecipazione all'associazione criminosa nelle fasi anteriore e successiva al decreto di archiviazione e, nel secondo motivo, alla sentenza di proscioglimento.
Si tratta di operazione che, con riferimento ai reati permanenti, non è consentita.
Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi di reati permanenti, per i quali l'incolpazione sia stata formulata con cosiddetta "contestazione chiusa", ossia con l'indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituisce fatto nuovo e diverso il protrarsi della condotta al di là della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sicché può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta la revoca della pronuncia di proscioglimento. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso). (Sez. 6, n. 45889 del 04/11/2011 - dep. 07/12/2011, Lo Sardo, Rv. 251369; Sez. 1, n. 29671 del 17/06/2003 - dep. 16/07/2003, Lo Iacono, Rv. 226142).
Analoga pronuncia è stata adottata con riferimento al decreto di archiviazione: si è affermato, infatti, che la proposizione della richiesta di misura cautelare personale può fondarsi su atti di indagine compiuti in assenza del decreto di riapertura del G.i.p. se il fatto addebitato non è identico nelle componenti oggettive a quello oggetto del provvedimento di archiviazione, in precedenza disposto, proprio su fattispecie in cui la richiesta cautelare era stata proposta per un reato associativo con riferimento ad un periodo temporale di commissione diverso e più ampio rispetto a quello di cui alla notizia di reato dichiarata infondata con provvedimento di archiviazione (Sez. 2, n. 546 del 18/12/2008 - dep. 09/01/2009, Giordano, Rv. 242722); in questo caso, infatti, non si tratta dello stesso fatto per il quale era intervenuta l'archiviazione. (Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006 - dep. 08/08/2006, Palumbo, Rv. 235261). In effetti, l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini e non riguarda anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi. (Sez. 6, n. 7958 del 12/12/2003 -dep. 24/02/2004, P.G. in proc. Parisi, Rv. 228876).
2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (Sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011 - dep. 08/11/2011, Falcone, Rv. 251063), non essendo sufficiente uno "status" di appartenenza, ma essendo richiesto un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231678): ma l'ampia motivazione da conto delle convergenti dichiarazioni non solo sull'esistenza e l'operatività della Cosca Lo IU, ma anche sul ruolo dinamico e funzionale assunto da Lo IU OM, partecipante a riunioni di vertice insieme con NI e VA, fissate per adottare decisioni importanti strettamente legate all'attività della cosca.
La motivazione non appare affatto manifestamente illogica, ne' è denunciata la contraddittorietà con altri atti del procedimento.
3. Sono, al contrario, fondati alcuni motivi di ricorso - in particolare il sesto e l'ottavo - concernenti i due delitti di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies contestati al Lo IU nonché alla moglie BA VA SA (capo C) e alla figlia Lo IU IA (Capo D).
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni, o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La principale misura di prevenzione patrimoniale è la confisca, prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3,: in base a tale norma, il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona indiziata dei reati indicati nell'art. 1 (tra cui, come Lo IU OM, di appartenenza ad associazione mafiosa), non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Per quanto in questa sede interessa, l'art. 2 bis della stessa legge dispone che le indagini sull'attività economica dei soggetti nei cui confronti possono essere proposte le misure di prevenzione sono effettuate anche nei confronti del coniuge e dei figli, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Ai sensi dell'art. 2 ter cit., inoltre, la confisca può colpire anche i beni che risultano essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi;
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, introdotto con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (precedente, quindi, all'acquisto del terreno e alla costruzione su di esso dell'immobile), fino a prova contraria si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge.
4. Il sesto motivo di ricorso, concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la natura illecita dei proventi utilizzati per la realizzazione dell'immobile e per l'attribuzione fittizia della titolarità della ditta alla BA, nonché per l'attribuzione della titolarità della ditta di distribuzione di carburante alla figlia è fondato.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che la fittizia intestazione della LS era stata ammessa dai due indagati nel corso degli interrogatori (al contrario, si contesta che l'intestazione alla figlia dell'esercizio di carburante sia fittizia), nega che la norma incriminatrice richieda il requisito della provenienza illecita dei redditi usati per l'acquisto del bene o quello dell'assenza di sproporzione con i redditi leciti, essendo sufficiente l'appartenenza del bene al soggetto e il ragionevole timore di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale.
Nel prosieguo della motivazione con riferimento al capo C), il Tribunale analizza, comunque, l'infondatezza della versione del Lo IU secondo cui il terreno era stato acquistato con la somma ricevuta a titolo di ingiusta detenzione (la somma è stata versata dopo l'acquisto); ritiene irrilevante la circostanza che la LS avesse ottenuto un mutuo per la costruzione di un edificio ("la fittizietà di tale operazione è una conseguenza diretta e logica di quanto sopra esposto e rappresentato") e conclude sul tema, osservando che "ovviamente, la gestione nel tempo della LS ha prodotto utili e con questi utili sono stati acquistati vari immobili, tra cui quelli oggetto di contestazione". L'affermazione del Tribunale deriva da una errata lettura della fattispecie incriminatrice.
Il fatto che l'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere l'elemento soggettivo del reato ("... al fine di eludere ...") non autorizza affatto la conclusione che la oggettiva elusione sia irrilevante.
Il Tribunale, in un passaggio motivazionale, richiama la necessità che, sul piano soggettivo, l'agente abbia "il ragionevole timore di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale". Ci si deve chiedere: tale condizione soggettiva esiste anche quando l'agente abbia "il ragionevole timore di essere sottoposto ingiustamente a misure di prevenzione patrimoniale"?
Il legame tra la fattispecie incriminatrice e la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter deve, quindi, essere approfondito.
Come è pacifico, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso non può essere disposta la confisca indiscriminata di tutti i beni di cui essi sono titolari, anche per interposta persona o hanno la titolarità. Al contrario, non possono essere confiscati i beni di cui il soggetto può giustificare la legittima provenienza;
così come non possono essere confiscati beni di cui l'indiziato ha la disponibilità in valore proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
sì, perché anche un indagato di appartenere ad associazione mafiosa può avere un'attività economica lecita.
La norma dell'art. 2 ter cit. prevede, inoltre, la confisca dei beni "che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego": la forma verbale utilizzata dal legislatore indica la necessità che venga raggiunta la prova delle attività illecite e dell'acquisto del bene da confiscare con i conseguenti proventi. Questa Corte, non a caso, ha affermato che, in virtù della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007 - dep. 28/08/2007, Richichi, Rv. 237448). Ciò premesso - si è ribadito un dato pacifico - appare inevitabile concludere che la fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non può integrare il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies: tale condotta, infatti, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
e se tale elusione oggettivamente non esiste, è del tutto irrilevante la finalità che hanno perseguito i soggetti che hanno proceduto a fittizia intestazione.
"Eludere", infatti, significa "sfuggire, evitare scaltramente" gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene). L'art. 12 quinquies cit, in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie (finalità elusiva o di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).
5. La motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata, con riferimento al reato sub C, quindi, appare decisamente contraddittoria e illogica, sotto tre profili.
Il primo concerne la natura illecita dei proventi dell'attività della LS che, si ricordi, esercita il commercio di generi alimentari. Tale illiceità pare del tutto presunta, tenuto conto che il commercio viene effettivamente svolto: ciò è pacifico e risulta, tra l'altro, dal testo dell'intercettazione menzionata a pag. 31, in cui RT ES chiede a Lo IU OM se si trova "al banco" dell'esercizio commerciale e Lo IU risponde che deve "portare il latte" al bar Picara. Quindi Lo IU divide il suo tempo nell'esercizio commerciale o consegnando i prodotti alimentari che la LS tratta.
Il secondo profilo attiene alla mancata considerazione dei proventi della ROs, la seconda impresa che fa capo a Lo IU OM, che tratta i medesimi articoli e che (a dire della difesa) fattura la somma di Euro un milione e mezzo l'anno. La illiceità anche di tali proventi è ritenuta anch'essa - almeno così appare - presunta: tali introiti, peraltro, rilevano certamente per permettere al Lo IU di dimostrare il reddito "della propria attività economica" e per "giustificare la legittima provenienza delle somme" utilizzate per gli acquisiti del terreno e dell'immobile. Il terzo profilo concerne il denaro ottenuto con un mutuo dalla LS per la costruzione dell'immobile. Si afferma: il denaro ottenuto con il mutuo dalla impresa di cui il Lo IU è effettivamente titolare sono stati versati alla ditta individuale Lo IU OM e, comunque, la LS ha destinato parte dell'edificio a deposito della ditta individuale;
si tratterebbe, quindi, di "un'articolata manovra finanziaria, dettata probabilmente anche da motivi di sgravio fiscale, che certamente, però, non assume alcuna valenza probatoria in questa sede in relazione alla genuinità dell'intestazione a carico della BA".
Ma la questione sembra diversa: se il contratto di mutuo è effettivo (come sembra pacifico), la provenienza del denaro immesso in questa "articolata manovra finanziaria" è lecita (una banca o una società finanziaria); la concessione del mutuo ha determinato un incremento delle disponibilità della società da fonte lecita (anche se, ovviamente, ha fatto sorgere un obbligo di restituzione rateizzato). Il tema della provenienza illecita riguarda, quindi, al più le somme utilizzate per pagare la rate del mutuo.
Analoghe considerazioni possono farsi quanto all'intestazione del distributore di carburante alla figlia IA (capo D). Anche prescindendo dalla circostanza che si sia trattato di un acquisto (come riferisce Lo IU NI, peraltro con dichiarazioni isolate sulla cui attendibilità sul punto specifico il Tribunale non motiva), oppure di una concessione a titolo gratuito, come sostiene il ricorrente nel quarto motivo di ricorso - peraltro inammissibile, in quanto in fatto - resta ferma la circostanza che la somma che si afferma versata da Lo IU OM per l'acquisto della pompa di benzina non risulta essere di provenienza illecita e, d'altro canto, è di importo tale da poter essere giustificata con l'attività economica dell'indagato.
6. Anche l'ottavo motivo di ricorso, concernente la sussistenza del dolo specifico del reato contestato, appare fondato. Questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta, rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012 - dep. 08/05/2012, Ficara, Rv. 253340).
In sostanza, anche ritenendo infondata la tesi (esposta nel quinto motivo di ricorso) della oggettiva inidoneità della fittizia intestazione ad eludere in ogni caso le norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, in conseguenza dell'estensione delle indagini anche al coniuge e ai figli del soggetto destinatario della richiesta (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3), tenuto conto che non tutti) trasferimenti e le intestazioni a detti soggetti si presumono fittizi, ma solo quelli eseguiti nei due anni precedenti alla proposta (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c.), tuttavia la normativa non può non incidere sulla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Appare, infatti, assai arduo provare che la fittizia intestazione sia avvenuta per fini elusivi e non per altri fini (fiscali, familiari ecc), se i soggetti erano consapevoli (come sicuramente Lo IU e BA, che erano già stati sottoposti ad altre misure dello stesso tipo;
quanto a Lo IU IA, il tema non è
approfondito: era una bambina all'epoca dei precedenti provvedimenti) che l'intestazione non avrebbe sortito effetto.
Nel caso di specie l'intestazione fittizia della LS è ammessa, e niente affatto contestata, dagli indagati. Il Tribunale, pur dando atto dell'esistenza certa di ragioni fiscali dell'intestazione, motiva del tutto illogicamente sulla finalità elusiva perseguita da Lo IU e BA osservando che la seconda era "soggetto incensurato e fidato, assolutamente adatto allo scopo"; ebbene: che la moglie di un soggetto già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa sia soggetto assolutamente adatto allo scopo della fittizia intestazione deve decisamente escludersi, perché, appunto, i due coniugi possono certamente temere nuove indagini sul conto dell'uno o di entrambi e sanno perfettamente che i beni intestati alla moglie, pur incensurata, saranno oggetto di attenzione e, verosimilmente, sottoposti a sequestro, con il rischio della confisca.
Quanto all'essere la moglie "soggetto fidato" dell'indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, si tratta sicuramente di un'affermazione esatta, ma che deve fare i conti con una domanda implicita: possibile che l'appartenente ad un'associazione mafiosa abbia come unico soggetto fidato la propria moglie?
La motivazione è, quindi, decisamente insufficiente, alla luce della considerazioni della difesa.
Quanto, poi, all'intestazione alla figlia IA della ditta esercente il distributore di carburante, proprio la circostanza che la società destinata alla gestione sia stata costituita al compimento della maggiore età e che la figlia è studentessa universitaria dovrebbe far sorgere seri dubbi sulla finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, tanto è eclatante la circostanza che l'acquisto (se acquisto è stato) non è avvenuto con il denaro di Lo IU IA.
Il motivo dell'intestazione è indicato dall'indagato nella finalità di favorire la figlia e il (futuro) genero: il Tribunale non sembra negare la circostanza che il giovane fidanzato di Lo IU IA si sia occupato (almeno per un certo periodo) della gestione del distributore di carburante, anche perché ciò corrisponde alle dichiarazioni di AN NS;
afferma, infatti, che "allo stato, risulta che il genero lavori nella propria ditta di trasporti"; ma se il delitto di cui alla citata Legge, art. 12 quinquies è di natura istantanea, non è irrilevante che, almeno nella fase iniziale, il giovane si sia occupato della pompa di benzina, atteso che la circostanza sembra indicare l'intenzione di Lo IU OM di aiutare la famiglia che la figlia intende costituire.
Anche per questa seconda intestazione, il Tribunale ritiene la figlia appena maggiorenne soggetto "fidato e pulito": su questa affermazione le considerazioni possono essere analoghe a quelle già svolte quanto al ruolo della BA.
7. Anche il nono motivo di ricorso, attinente alla contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, appare fondato.
La contestazione provvisoria addebita ai tre indagati di avere posto in essere l'intestazione fittizia del terreno e dell'immobile sullo stesso costruito al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa Lo IU.
Questa Corte ha affermato che la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n.203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie. (Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011 - dep. 26/05/2011, Iaria, Rv. 250240). Nel caso di specie, l'intera esposizione del provvedimento impugnato e dell'ordinanza del G.I.P. sembra dare per scontato che terreno e immobile, nonché esercizio di distribuzione di carburante, non siano accumulati dall'associazione criminosa di cui Lo IU OM è indagato di far parte, ma siano di proprietà esclusiva dello stesso Lo IU, che utilizza l'immobile per abitarvi con la sua famiglia e per adibirlo a magazzino per la ditta individuale di cui è titolare.
Il provvedimento impugnato afferma, al contrario, che le condotte criminose "sono indiscutibilmente funzionali a preservare il patrimonio della cosca e, quindi, a favorire l'operatività del sodalizio criminoso", ma si tratta di affermazione del tutto priva di motivazione, non a caso subito dopo attenuata con l'affermazione che "la salvaguardia della ditta sia stata finalizzata, quanto meno in misura concorrente, a garantire alla cosca di appartenenza uno strumento utile per la realizzazione dei propri fini e per il controllo del territorio".
In definitiva, l'aggravante contestata è sì, compatibile con il delitto di cui alla citata Legge, art. 12 quinquies cit., ma una motivazione inadeguata o apparente non può condurre ad una sua applicazione sostanzialmente automatica: se i beni sono di proprietà esclusiva del soggetto che li ha fittiziamente intestati e se non vi sono indizi (attesa la fase cautelare in atto) che gli stessi siano utilizzati per agevolare l'associazione mafiosa, l'aggravante non può essere ritenuta sussistente.
Il IU di rinvio, pertanto, solo nel caso ritenga sussistente i delitti contestati dal punto di vista dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, che è chiamato ad analizzare nuovamente in ragione dell'accoglimento dei due precedenti motivi di ricorso, dovrà adeguatamente motivare anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante in questione.
L'ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi C e D, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza Impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C e D e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013