Sentenza 7 novembre 2011
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie relativa alla rivelazione di un segreto d'ufficio, in cui è stato ritenuto il concorso con il reato di cui all'art. 326 cod. pen.).
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 326 cod. pen. non è richiesta l'individuazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia originariamente rivelato le notizie segrete. (Fattispecie in cui si è ritenuto il concorso dell'indagato nel reato "de quo", atteso che la notizia propalata - esistenza di una richiesta di misura cautelare - presupponeva un accesso agli atti giudiziari tramite soggetti estranei all'amministrazione).
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'indagato svolgesse, dietro versamento di somme di denaro, un ruolo di intermediario, quale collettore di notizie riservate provenienti da ambienti giudiziari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2011, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 07/11/2011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1728
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36256/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP FO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 3 agosto 2011 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente al capo S) e alle esigenze cautelari, nonché il rigetto nel resto;
sentito l'avvocato Di Casola Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha parzialmente riformato l'ordinanza del 13 giugno 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FO AP, magistrato, all'epoca dei fatti destinato al Ministero della giustizia e, successivamente, parlamentare della Repubblica italiana, annullando il provvedimento impugnato dall'imputato in relazione alle contestazioni contenute nei capi F) e T) della provvisoria imputazione e confermando la misura cautelare in ordine ai capi C), G), M), N) O), P), Q) e S).
Contro questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di FO AP, contestando, sotto diversi profili, i gravi indizi di colpevolezza e la stessa configurabilità dei reati di cui ai capi C), G), M), O), P) ed S) della imputazione, nonché censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Non risultano essere stati presentati motivi di ricorso aventi ad oggetto i reati di cui ai capi N) e Q).
2. - I favoreggiamenti personali di cui ai capi O e G).
Il Tribunale, confermando il provvedimento del G.i.p., ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del AP, in ordine al delitto di favoreggiamento personale, per avere fornito notizie sui procedimenti penali in corso presso le procure di OL e di Napoli a carico dei commercialisti FA TU e AN SA, così aiutandoli ad eludere le indagini. In particolare, l'indagato, in concorso con UI NI, avrebbe comunicato, tramite quest'ultimo, alla TU (capo C) e al AN (capo G) l'esistenza di una richiesta di misura cautelare a loro carico. Gli elementi di prova sono costituiti, nella ricostruzione dei giudici, dalle convergenti dichiarazioni di NI e di AN. 2.1. - Con riferimento al capo C), il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p., in quanto non risulta ne' che la TU sia stata raggiunta dall'informazione avente ad oggetto la richiesta di misura cautelare - la stessa ordinanza riconosce che NI ha informato solo AN -, ne' che l'informazione ricevuta dal AN sia stata fornita ad esclusivo vantaggio della TU;
inoltre, si rileva che manca ogni accertamento in ordine all'elemento psicologico del reato. La mancanza di elementi indiziali che dimostrino l'effettivo vantaggio arrecato alla TU impedisce la configurabilità del favoreggiamento personale. Inoltre, si rileva una difformità tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza, in quanto nella parte motiva i giudici ritengono assorbito il favoreggiamento contestato al capo C) in quello di cui al capo G), mentre il dispositivo si limita a confermare l'ordinanza in relazione al capo C). Una tale discrasia giustifica l'annullamento con rinvio in ordine al capo C), ovvero in subordine la correzione dell'errore materiale.
In ordine al capo G), il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine al concorso del AP nel reato. Dopo aver premesso che appare pacifica la circostanza che fu il NI ad informare il AN, si rileva come nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata il concorso di AP nel favoreggiamento commesso dal NI si sostanzierebbe nell'aver passato a questi la notizia riservata. La rivelazione della notizia riservata integra il concorso dell'indagato nel favoreggiamento, cioè la rivelazione del segreto diventa indicativa della volontà del AP di informare e quindi aiutare le persone interessate alla notizia ad eludere le investigazioni. Ma mancherebbe ogni motivazione circa la sussistenza del nesso causale e dell'elemento psicologico per la configurabilità del concorso nel favoreggiamento.
Sotto un diverso profilo, si critica il provvedimento in quanto la fattispecie concreta non integra il reato in oggetto, dal momento che non sussiste il favoreggiamento nel caso di comunicazione a una persona, non direttamente interessata all'indagine, di informazioni riguardanti terze persone indagate, non potendo sostenersi che tale condotta abbia l'univoco significato di volere aiutare quelle persone.
Con un ulteriore motivo si contesta la materialità del delitto di cui all'art. 326 c.p., che costituirebbe la condotta favoreggiatrice, non rivestendo il AP la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, essendo all'epoca dei fatti magistrato fuori ruolo, addetto al Ministero della Giustizia, con funzioni di Direttore generale per gli affari civili, sicché rispetto ai segreti delle indagini era un extraneus, con la conseguenza che la rivelazione di segreto d'ufficio, in quanto reato proprio, è ipotizzabile solo nel caso in cui AP abbia concorso con un pubblico ufficiale o in presenza della certezza che l'autore rivestisse tale qualità. Ma, al riguardo il Tribunale non indica alcun elemento di prova, limitandosi a sostenere che la sistematica raccolta di informazioni posta in essere dall'indagato, come dimostrano le vicende oggetto del procedimento, dimostrerebbe che la sua fonte è un pubblico ufficiale, motivazione questa che viene ritenuta illogica.
Sotto un differente profilo il ricorrente sostiene che nel caso in esame mancherebbe la stessa "notizia riservata", dal momento che NI non parlò affatto di una misura cautelare richiesta per AN, ma lo lasciò nel dubbio, dicendo che misure cautelari avrebbero potuto interessarlo. In effetti la notizia che avrebbe dovuto essere rivelata riguardava la circostanza che era stata presentata il 30.1.2006 una richiesta di misura cautelare nei confronti di TU e AN;
la formula dubitativa adoperata da NI contrasta con il concetto stesso di rivelazione. In altri termini, si assume, da parte del ricorrente, che si sia trattato di una semplice opinione espressa sui possibili sviluppi di una vicenda giudiziaria, peraltro già nota agli interessati, a cui si è voluto dare maggiore autorevolezza, attribuendola ad un magistrato.
2.2. - Il ricorso, con riferimento ai capi C) e G), è infondato. Dall'esame del provvedimento impugnato e dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. emergono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati contestatigli. Tali elementi probatori sono costituiti dalle dichiarazioni convergenti di NI e di AN, peraltro confermate - secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica - anche da EI ER, i quali hanno riferito che AP ha informato TU e AN, tramite NI, della richiesta nei loro confronti di una misura cautelare custodiale, notizia che si è rivelata fondata, in quanto le indagini hanno accertato che, effettivamente, la procura della Repubblica di Napoli aveva richiesto una misura cautelare nei confronti di TU, AN ed altri, richiesta trasmessa al G.i.p. il 30.1.2006 e da questi respinta in data 3.7.2007.
Il provvedimento impugnato da per scontato che ad informare i diretti interessati, cioè i soggetti nei cui confronti era stata richiesta la misura cautelare, è stato NI e a questo proposito la difesa ritiene che non sia stato dimostrato il concorso di AP nel favoreggiamento. Deve, invece, riconoscersi che sia il G.i.p., che il Tribunale abbiano offerto una ragionevole spiegazione delle modalità attraverso cui si è realizzata l'attività favoreggiatrice, in cui fondamentale risulta il ruolo dello stesso AP. Significativa è la dichiarazione resa da NI, che ha descritto AP come colui che "si accreditava e diceva di poter intervenire propalando i suoi agganci e i suoi legami associativi" e che, successivamente, su sua stessa richiesta, fornì le notizie sulle vicende giudiziarie di TU e AN. Che AP si presentasse come un soggetto in grado di assumere notizie riservate, accedendo a canali privilegiati presso l'autorità giudiziaria partenopea, è circostanza che viene riferita anche da AN e da EI. NI ha anche ammesso di essere stato lui a chiedere a AP di assumere informazioni sulla situazione processuale della TU e che in cambio AP gli chiese di "appoggiare la sua candidatura alle elezioni del 2008", circostanza questa che il G.i.p. ha ritenuto insufficiente a provare la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'ipotizzato reato di corruzione, ma che invece ha considerato sufficiente ai fini della dimostrazione del concorso di AP nell'attività favoreggiatrice posta in essere dal NI a vantaggio di TU e AN, avendo avuto AP la piena consapevolezza che le notizie rivelate al NI fossero dirette ad aiutare i due indagati per vanificare o quanto meno compromettere l'azione giudiziaria in atto.
2.3. - Ai fini della configurabilità del favoreggiamento, nessun rilievo può avere il fatto che la comunicazione sia stata data a NI e non direttamente ai due indagati che si intendeva favorire, in quanto il reato di cui all'art. 378 c.p. ha natura di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, anche indiretta, purché idonea ad intralciare le investigazioni della autorità (Sez. 6, 1 dicembre 1999, n. 2936, Pecoraro). Inoltre, non può escludersi la sussistenza dei gravi indizi del reato di favoreggiamento con riferimento alla circostanza, sottolineata nel ricorso, che non vi siano elementi per ritenere che NI abbia comunicato la notizia alla TU, con la conseguenza di negare che questa abbia ricevuto un esclusivo vantaggio. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che l'informazione sia o meno pervenuta anche alla TU, rilevando che le due ipotesi di favoreggiamento si siano perfezionate entrambe con la comunicazione al AN. Si tratta di una tesi che appare corretta, in quanto i favoreggiamenti possono ritenersi perfezionati nel momento in cui NI comunica al AN le notizie riservate che riguardano sia lui, che la TU. Infatti, è in questo momento che si verifica la condotta favoreggiatrice anche per la TU, condotta posta in essere allo scopo esclusivo di aiutare quest'ultima. Infatti, perché possa configurarsi il reato di favoreggiamento non è necessario, come ritenuto nel ricorso, la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dalla TU, occorrendo solo che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere per recare aiuto al soggetto favorito. Il favoreggiamento è un reato di pericolo che può realizzarsi attraverso qualsiasi condotta che sia caratterizzata dalla oggetti va e soggettiva direzione all'elusione delle indagini ovvero alla sottrazione alle ricerche e dall'idoneità al raggiungimento di tale risultato, ma non è richiesto il raggiungimento del risultato, bensì solo l'idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Tale idoneità deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sè e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare o ad ostacolare o solo a ritardare le indagini e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato si deve ritenere consumato anche quando tale deviazione non si sia in effetti verificata (giurisprudenza pacifica: Sez. 1, 14 aprile 2010, n. 21956, Mitran;
Sez. 6, 24 ottobre 2006, n. 24161, D'GE; Sez. 6, 23 settembre 1998, n. 773, Soresi;
Sez. 6, 3 novembre 1997, n. 539, Leanza;
Sez. 6, 25 gennaio 1995, n. 3575, Mendola). Nella specie, non viene neppure contestata l'inidoneità della rivelazione indebita agli indagati della richiesta di una misura cautelare a condizionare il regolare svolgimento del procedimento penale.
Quanto precede consente anche di ribattere a quanto sostenuto nel ricorso circa una contraddizione insita nell'ordinanza impugnata, che dopo avere ritenuto assorbito il favoreggiamento contestato al capo C) in quello di cui al capo G), non ne ha dato atto nel dispositivo:
in realtà, sebbene sul punto l'ordinanza non appaia particolarmente esplicita, sembrerebbe che il Tribunale abbia fatto riferimento ad una nozione non tecnica di assorbimento, volendo solo precisare l'irrilevanza in ordine al fatto che l'informazione sia o meno pervenuta alla TU, evidenziando che entrambe le ipotesi di favoreggiamento si sono perfezionate nello stesso momento. 2.4. - L'ordinanza impugnata ha precisato che la condotta dell'indagato, consistente nella rivelazione di un segreto d'ufficio, ha configurato anche la diversa fattispecie di cui all'art. 326 c.p., ritenuta anche dal G.i.p. ai soli fini della contestazione, e ha riconosciuto il concorso con il reato di favoreggiamento. Con riferimento a questo punto il ricorrente ha contestato la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 326 c.p., evidenziando che rispetto alle notizie afferenti alle indagini AP avrebbe dovuto essere considerato un extraneus, con la conseguenza che avrebbe potuto rispondere del "reato proprio" solo a titolo di concorso con un pubblico ufficiale, che nella specie non è stato individuato.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il delitto di rivelazione di segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, in cui la condotta incriminata è collegata al soggetto che riceve la notizia e alla previsione della punizione del solo autore della rivelazione, nel senso che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena, in conformità del principio di legalità (Sez. un., 28 novembre 1981, n. 420, Emiliani). In ogni caso, in base alla disciplina del concorso di persone nel reato, non può essere esclusa la partecipazione morale del destinatario della rivelazione, partecipazione che oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, ricomprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati. Nella specie, risulta che AP andava "in giro offrendo la propria capacità di acquisire informazioni", che la sua capacità di acquisire notizie e di avere buone "entrature" negli ambienti giudiziari era nota sia a NI, che a AN, che le notizie riferite sulle richieste di misure cautelari nei confronti di TU e AN si sono rivelate vere, sicché correttamente il Tribunale ha ritenuto dimostrato, a livello di gravi indizi, il concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 326 c.p., evidenziando come la conoscenza dettagliata delle notizie offerte non potesse che presupporre un accesso agli atti giudiziari tramite soggetti intranei all'amministrazione. Il fatto che non sia stato individuato l'originario propalatore non esclude la possibilità di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso del AP.
Sotto altro profilo deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che le notizie rivelate fossero riservate. Dal tenore delle dichiarazioni rese da NI può escludersi che questi abbia riferito sue opinioni, dal momento che risulta, in maniera inequivocabile, aver rivelato l'esistenza di una richiesta di misura cautelare, in quanto tale coperta da segreto investigativo. 3. - La corruzione di cui al capo M).
Nella sua ordinanza il G.i.p. ha sostenuto che AP, in qualità di Parlamentare e membro della Commissione giustizia della Camera e della Commissione parlamentare antimafia, abusando dei suoi poteri e delle sue qualità, si sarebbe accordato con OR GE, imprenditore operante nel settore delle pubbliche commesse e sottoposto ad indagine dalle procure di Potenza e Roma, per fargli avere notizie riservate riguardanti i suoi procedimenti penali, prospettandogli di intervenire a suo favore;
in cambio avrebbe ottenuto un contratto di consulenza fittizio a favore della sua assistente parlamentare e collaboratrice, ZA RI EL, stipulato con la cooperativa Auxilium del OR, contratto che prevedeva il pagamento di Euro 1.000 mensili per 36 mesi e rispetto al quale ZA non ha svolto alcun tipo di prestazione. Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando come dalle conversazioni intercettate tra ZA e suo padre fosse emerso che il vero destinatario delle somme oggetto del contratto di consulenza fosse AP, che in questo modo evitava di versare alla sua collaboratrice parte dello stipendio di assistente parlamentare. I giudici hanno ritenuto che la telefonata intercettata, su cui si basa la ricostruzione della falsa consulenza, abbia ricevuto indiretta conferma dalle dichiarazioni di NI.
3.1. - Il ricorso deduce la violazione degli artt. 110, 319 e 321 c.p., rilevando, preliminarmente, che una volta che il G.i.p. ha ritenuto l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di La NI, che nell'originaria imputazione figurava come concorrente nel reato di corruzione assieme a AP, risulta venuta meno la figura del pubblico ufficiale rivelatore di notizie riservate, che avrebbe dovuto partecipare alla corruzione con AP: la conseguenza è che nel caso di diversità di soggetti tra chi ha violato i propri obblighi e chi ha percepito l'utilità la corruzione non è configurabile, al contrario di quanto erroneamente sostenuto nell'ordinanza impugnata.
Inoltre, si contesta la ricostruzione del G.i.p. che perviene alla conclusione che AP abbia ricevuto le notizie riservate da TO LE, all'epoca procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Roma, perché scatterebbe un'ipotesi di incompetenza funzionale del G.i.p. di Napoli.
La mancata individuazione del concorrente di AP, avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza stessa della corruzione, dal momento che la fattispecie di cui all'art. 319 c.p. presuppone che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio deve rientrare nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, con la conseguenza che non vi è corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o comunque a questo ricollegabili.
3.2. - Il ricorso, con riferimento al capo M), è infondato. Sulla base delle conversazioni di ZA, oggetto di intercettazione, delle informazioni dalla stessa resa e delle dichiarazioni di NI i giudici hanno offerto una ricostruzione della vicenda che ha consentito di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato a AP. In particolare, è risultato che OR ha stipulato un contratto di consulenza con ZA, assistente parlamentare di AP, in cambio delle informazioni e delle notizie che quest'ultimo gli ha fornito sui procedimenti penali che lo riguardavano, in corso a Potenza e a Roma. In realtà, il contratto dissimulava il pagamento di una somma di denaro e infatti l'importo versato dall'imprenditore veniva sostanzialmente risparmiato dal parlamentare, che in questo modo retribuiva con uno stipendio più basso la sua assistente. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza l'accordo corruttivo si è sostanziato nello scambio di informazioni riservate e del contratto di consulenza, che in quanto effettivamente stipulato dimostra che OR ha ricevuto le notizie riservate che riguardavano la sua situazione processuale, altrimenti, osservano i giudici, non si comprenderebbe la ragione per cui l'imprenditore avrebbe versato somme di denaro in favore dell'assistente parlamentare di AP, essendo pacifico che la ZA non ha svolto alcuna attività inerente la consulenza.
La difesa ha contestato una tale ricostruzione, in particolare censurando l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata che ha ritenuto configurabile la corruzione "anche a fronte della diversità tra il soggetto che ha violato i propri obblighi ed il soggetto che ha percepito direttamente l'utilità", evidenziando inoltre che, stando a quanto ritenuto dallo stesso Tribunale, non sarebbe stato neppure individuato il pubblico ufficiale rivelatore di notizie riservate, avendo escluso che possa trattarsi di La NI, sicché verrebbe a mancare la stessa possibilità di ipotizzare il concorso del AP con un pubblico funzionario.
A questo proposito deve riconoscersi che il ruolo attribuito a AP è quello di "intermediario", in particolare di un intermediario speciale, in quanto non si limita a concorrere moralmente nella corruzione propria, ma è egli stesso che fa nascere il proposito criminoso dell'esecutore materiale, partecipando alla formazione dell'accordo illecito e portando a termine la corruzione con l'acquisizione dell'utilità, dando così un contributo determinante alla realizzazione dell'evento. La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che per la sussistenza del reato non rileva il fatto che il pubblico funzionario corrotto resti ignoto, essendo solo indispensabile che non sussistano dubbi in ordine all'effettivo concorso del pubblico ufficiale nel fatto reato (Sez. 6, 8 novembre 2007, n. 7481, Minella;
Sez. 6, 4 ottobre 1996, n. 2983, Bordoni;
Sez. 6, 13 agosto 1996, n. 2006, Pacifico;
Sez. 6, 1 febbraio 1993, n. 277, Binasco). Ed è quanto sostiene sia il G.i.p. che il Tribunale, secondo i quali AP acquisiva le notizie riservate sfruttando le sue conoscenze negli ambienti giudiziari, approfittando del ruolo che all'epoca rivestiva, prima di alto funzionario del Ministero della Giustizia e poi di parlamentare. Si tratta di una motivazione che appare logica, fondata su elementi indiziari che in questa fase cautelare appaiono idonei a ritenere la configurabilità della corruzione così come ricostruita.
Sotto altro profilo non appare rilevante per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p. la non coincidenza tra il soggetto che ha realizzato l'atto contrario ai propri doveri e il soggetto che ha percepito l'utile oggetto del pactum sceleris, in quanto occorre sempre tenere conto del ruolo fondamentale svolto da AP, intermediario, vero e proprio collettore delle notizie riservate provenienti da ambiente giudiziario, che egli stesso si procurava, sicché il suo apporto concorsuale è così determinante che coincide con la realizzazione dell'evento, cioè con la percezione dell'utilità; peraltro, non può escludersi che l'utilità conseguita corrispondesse al pagamento per la sua attività di "intermediazione qualificata" e che una parte della somma percepita andasse al pubblico ufficiale con cui agiva in concorso.
Per quanto riguarda, infine, i rilievi mossi dalla difesa alla ricostruzione offerta dal Tribunale là dove assume che, per quanto riguarda il procedimento penale nei confronti di OR in corso a Roma, le notizie sarebbero state fornite da LE TO, si osserva che, allo stato, l'eccezione di incompetenza funzionale avanzata nel ricorso non appare affatto fondata, in quanto ai fini della consumazione del reato in questione, in cui alla promessa è seguita l'effettiva dazione della somma di denaro pattuita, deve aversi riguardo al luogo e al momento in cui vi è stata l'effettiva ricezione della somma oggetto dell'accordo corruttivo (Sez. un., 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills), restando irrilevante il luogo in cui AP ha appreso la notizia riservata, che la difesa dell'indagato individua in Roma.
4. - La corruzione di cui al capo P).
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento a questo episodio di corruzione, in cui La NI, nella qualità di funzionario di polizia giudiziaria, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti nell'acquisire notizie e informazioni riservate e secretate su procedimenti penali in corso, accettava da AP la promessa di una raccomandazione diretta a favorire il suo inserimento nei ruoli dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE). Secondo l'ordinanza impugnata gli elementi a carico dell'indagato sono costituiti dalle dichiarazioni di AT DE PE, di La LA TE e di UI NI, nonché dal riscontro oggettivo all'impianto accusatorio rappresentato dalla circostanza che La NI è stato effettivamente convocato dai capi dei servizi segreti militari nei primo giorni di ottobre 2010, sostenendo un colloquio con il generale Santangelo.
4.1. - Nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e art. 195 c.p.p., comma 7, sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni su cui si basa la decisione dei giudici del riesame.
Riguardo alle accuse di AT DE PE si rileva come si tratti di una testimonianza indiretta, che non ha rivelato la fonte da cui avrebbe appreso le notizie circa la promessa di AP a La NI di aiutarlo ad entrare nei servizi segreti;
ne' d'altra parte può ritenersi che la fonte sia lo stesso La NI, che in quanto imputato non può essere chiamato a rendere dichiarazioni contra se. Inutilizzabili sono anche le dichiarazioni di NI, in quanto rese da persona indagata nello stesso procedimento che, in quanto tali, necessitano di riscontri obiettivi, mancanti nel caso in esame. Con un altro motivo si denuncia la violazione degli artt. 319 e 321 c.p., nonché il travisamento della prova.
Viene ribadito come non risulti dimostrata la sistematica rivelazione di segreti da parte del La NI, sicché l'unica condotta da prendere in esame con riferimento a questo capo di imputazione è quella relativa all'illegittimo collegamento alla banca dati in dotazione delle forze di polizia (SDI), anch'essa contestata a La NI. Rispetto a tale centro elaborazione dati La NI era del tutto carente di potere funzionale che gli consentisse l'accesso, sicché la sua abusiva introduzione non può portare alla configurazione del reato di corruzione, neanche nei confronti di AP.
4.2. - Il ricorso è fondato.
Nell'impostazione accusatoria AP avrebbe corrotto La NI, pubblico ufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri, promettendogli una raccomandazione per entrare a far parte nei servizi segreti militari (AISE), in cambio di notizie e informazioni riservate. Il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a questa ipotesi di corruzione dalle dichiarazioni di DE PE, di La LA e di NI, che ha ritenuto riscontrate dalla circostanza che La NI è stato effettivamente convocato dai capi del servizio segreto militare nell'ottobre 2010, sostenendo un colloquio con il generale Santangelo.
Da questo materiale probatorio risulta che La NI fosse realmente interessato ad entrare nei servizi segreti militari e che il AP si fosse in qualche modo impegnato a sostenerlo in questo suo progetto, ma difetta la dimostrazione, seppure a livello indiziario, del pactum sceleris tra i due soggetti. Secondo l'ordinanza impugnata la prova dell'accordo corruttivo sarebbe rappresentata dal colloquio avuto dal La NI con il generale Santangelo, che dimostrerebbe il buon esito della
"raccomandazione", ma anche a volere ritenere che questa circostanza riveli che vi sia stato un interessamento a favore di La NI, tuttavia non dimostra ancora, al livello della gravità indiziaria indicata dall'art. 273 c.p.p., che a promettere l'utilità in cambio dell'atto contrario sia stato AP.
Infatti, nella struttura argomentativa dell'ordinanza l'incontro con il generale non costituisce un elemento probatorio autonomo, ma viene utilizzato come riscontro alle dichiarazioni accusatorie delle persone informate. D'altra parte, dall'esame di tali dichiarazioni non emerge un quadro indiziario univoco a carico del AP. DE PE riferisce che AP utilizzasse La NI per acquisire informazioni, ma egli stesso riconosce di non poter essere preciso, limitandosi solo a dire di sapere che AP aveva promesso a La NI di aiutarlo ad entrare nei servizi segreti tramite un tale La Motta;
La LA racconta che La NI si offrì di fornirgli notizie riservate sulle indagini in corso a Napoli sulla vicenda dei rifiuti e gli chiese anche di aiutarlo per entrare nei servizi segreti;
NI racconta di avere appreso dallo stesso AP che La NI si era rivolto a La LA per essere raccomandato all'AISE e riferisce anche di avere personalmente segnalato, su sollecitazione di AP, il La NI al La Motta, sempre per il medesimo motivo.
Appare evidente come La NI tentasse in tutti i modi di approdare ai servizi segreti militari, utilizzando tutti i canali che gli si offrivano: tuttavia ciò che manca nella ricostruzione della vicenda è la dimostrazione che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale sia stato causato dalla utilità promessa dal corruttore e dalla accettazione da parte del corrotto. Peraltro, anche seguendo l'ipotesi ricostruttiva dell'ordinanza, nel punto in cui riferisce il contenuto delle dichiarazioni di NI, non risulta chiarito se La NI si sia accordato con La LA o con AP oppure con tutti e due. Inoltre, vi è da dire che l'ordinanza del Tribunale da per scontato il compimento degli atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del La NI, consistiti nell'acquisire notizie riservate inerenti a procedimenti penali in corso, anche attraverso il collegamento abusivo alle banche dati della polizia di Stato, omettendo di specificare quei comportamenti che avrebbero rappresentato l'oggetto dell'accordo corruttivo.
5. - La concussione di cui al capo O) ai danni di LI AR.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento del G.i.p. ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi di concussione continuata contestata in questo capo di imputazione, in quanto sarebbe stato riscontrato che AP, nella qualità di magistrato e dirigente del Ministero della giustizia e, poi, di parlamentare e membro della Commissione giustizia della Camera e della Commissione parlamentare antimafia, abusando dei suoi poteri e delle sue qualità, induceva AR LI, imprenditore impegnato nel settore dell'energia, a corrispondergli denaro in contante, per un ammontare di circa 10.000 euro, nonché a conferire un incarico professionale al proprio coniuge, NA Roda. 5.1. - Nel ricorso dell'indagato si deduce la violazione dell'art.317 c.p. e il vizio di motivazione. In particolare, si censurano le ordinanze che hanno ritenuto la sussistenza indiziaria sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, rilevando come il LI non abbia riferito fatti precisi, ad eccezione di un unico episodio in cui il AP gli avrebbe detto di volere fare con lui "una sinergia sull'energia", assieme al GA (LL sull'energia amm'fa na sinergia io, te e GA"), al quale non si sarebbe dovuto dare alcun rilievo. In questo caso sarebbe mancata ogni condotta volta alla costrizione ovvero alla induzione dell'imprenditore effettuata con abuso di poteri o qualità; ne', d'altra parte, è possibile ritenere l'ipotesi del reato tentato. Si esclude che possa configurarsi la concussione in relazione all'incarico professionale ricevuto dalla moglie di AP, avendo il LI reso dichiarazioni genetiche e sprovviste di ogni riscontro.
5.2. - Anche sul capo O) il ricorso è fondato.
Su questa ipotesi di concussione l'ordinanza rinvia integralmente alla trascrizione dei verbali riguardanti le dichiarazioni di AR LI, cioè del concusso, contenute nel provvedimento del G.i.p. La giurisprudenza di questa Corte ammette la motivazione cd. per relationem delle ordinanze del tribunale del riesame che rinviino al provvedimento cautelare, ma a condizione che vi sia un apporto critico e una rielaborazione del provvedimento richiamato, nonché una valutazione sulle censure mosse con la richiesta di riesame (tra le tante v., Sez. 2, 25 novembre 2010, n. 44378, Schiavulli;
Sez. 1, 1 ottobre 2004, n. 43464, Perazzolo;
Sez. 2, 30 agosto 1994, n. 3653, Gorgone). Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rinviato alle dichiarazioni della persona offesa, si è limitato ad affermare che l'indagato "chiedeva di volta in volta somme non particolarmente rilevanti di denaro presentate come prestiti" e che la persona offesa "era indotta a pagare", per poi concludere nel senso di "un abuso della posizione del AP" per avere creato "un contesto di timore", ma senza spiegare in cosa sia consistito tale "abuso", di quale potere o qualifica l'indagato abbia abusato, in che modo abbia costretto o indotto LI a consegnargli il denaro;
peraltro, non vi è alcuna valutazione sulla attendibilità della persona offesa.
Si tratta di una motivazione del tutto apodittica, in cui è assente ogni valutazione critica del materiale probatorio acquisito e delle deduzioni difensive svolte, sicché non appaiono neppure chiarite le modalità della contestata concussione. In questo caso, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto, essendo stata vanificata la stessa garanzia del doppio grado di giurisdizione e dell'oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato. Pertanto, anche prescindendo dalle argomentazioni svolte dal ricorrente, deve riconoscersi la sussistenza del vizio di mancanza della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p..
6. - La concussione di cui al capo S) ai danni di AL TT. Questo capo di imputazione si riferisce alla concussione che il AP avrebbe posto in essere, secondo modalità analoghe a quella trattata in precedenza, inducendo l'imprenditore TT AL a pagargli il corrispettivo della locazione di un appartamento in via Giulia, a Roma.
Il ricorso deduce la mancanza assoluta di motivazione, rilevando come il Tribunale abbia letteralmente "saltato" l'esame di questo capo di imputazione.
6.1. - Il motivo proposto è fondato, in quanto l'ordinanza omette l'esame del capo di imputazione S), nonostante fosse stato oggetto anch'esso della richiesta di riesame. A pag. 32 l'ordinanza conclude per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche per questa imputazione, ma senza che nelle pagine precedenti abbia trattato del reato di concussione contenuto in tale capo, sicché la motivazione è del tutto mancante.
7. - Le esigenze cautelari.
Nel suo ricorso l'indagato ha censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, innanzitutto rilevando l'indebito utilizzo di risultati processuali relativi alla decisione sull'appello presentato dal pubblico ministero.
Inoltre, ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle questioni fatte valere con l'istanza di riesame, rilevando che il Tribunale non ha verificato in concreto il pericolo di recidiva, non avendo valutato l'avvenuta sospensione dalle funzioni di magistrato e dalle Commissioni parlamentari e ha omesso di desumere da elementi concreti e specifici il pericolo di abuso della mera qualità, che finisce pere essere una qualità immanente. In particolare, si assume che il provvedimento avrebbe dovuto fornire elementi concreti sul fatto che l'abuso della qualità sia concretamente in grado di riscuotere ancora successo in una determinata comunità. Nella specie appare evidente come sia del tutto privo di intrinseca credibilità un magistrato che affermi, benché sospeso dalle funzioni, di poter fornire notizie riservate in ambito giudiziario. Lo stesso vale per il parlamentare che sia stato tratto in arresto dopo la deliberazione della Camera di appartenenza.
Si contesta, infine, la sussistenza di pericoli di inquinamento probatorio.
7.1. - Nelle more del ricorso per cassazione la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, tuttavia i motivi con cui si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari sono da ritenere ancora oggi infondati.
Prescindendo dalle valutazioni adottate in ordine alla pendenza dell'appello del pubblico ministero, che effettivamente non appaiono particolarmente conferenti, deve sottolinearsi che i giudici hanno considerato sintomo concreto della pericolosità dell'indagato la circostanza che le condotte abusive dirette ad ottenere denaro, pagamenti di prestazione e disponibilità di persone siano state poste in essere dal AP nell'arco di un considerevole lasso di tempo;
inoltre, è stata ritenuta inidonea ad escludere il pericolo di reiterazione l'avvenuta sospensione dalle funzioni di magistrato e dalle Commissioni parlamentari da parte dell'indagato. In questo modo il Tribunale ha messo in evidenza che non è venuto meno il pericolo di recidiva, dal momento che l'indagato ha continuato a mantenere relazioni e rapporti con politici, nonché con imprenditori coinvolti nelle vicende. Secondo l'ordinanza impugnata l'attualità del pericolo di reiterazione trova piena giustificazione proprio nei collegamenti che AP ha mantenuto con tali soggetti e sulla posizione di rilievo che gli deriva dalla sua capacità di "esercitare attività dannosa nei loro confronti grazie alla sua posizione politico/amministrativa ed alla sua rete di relazioni occulte". In altri termini, si è ritenuto che il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata non sia direttamente collegato alle funzioni pubbliche dalle quali AP è stato sospeso, ma sia reso probabile da una permanente posizione soggettiva che gli consente di continuare a porre in essere condotte antì giuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. Si tratta di una motivazione che appare congrua e logica, basata su un attento esame delle modalità attraverso cui l'indagato ha realizzato le condotte illecite, non direttamente dipendenti dalle funzioni pubbliche ricoperte, ma a queste collegate, sfruttando conoscenze e relazioni in ambito giudiziario.
8. - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento ai capi O), P) e S) dell'imputazione provvisoria, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi O), P) ed S) dell'imputazione cautelare e rinvia per nuovo esame su tali capi al Tribunale di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012