Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42821 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 2011
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 17621/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NC EF, nato a [...] il [...];
2. AR AL, nato ad [...] il [...];
3. AN IL, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 27/11/2013 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria con motivi aggiunti depositata dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'imputato AR l'avv. Motisi Massimo e per l'imputato AN l'avv. Gattuso Antonio in sostituzione DEavv. Inzerillo Giuseppe, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Palermo del 06/03/2012, con la quale NC EF, AN IL e AR AL erano ritenuti responsabili, e condannati alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, per reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, in particolare commessi:
1.1. dal NC quale presidente del consiglio di amministrazione della s.coop.r.l. Kinesis, dichiarata fallita in Palermo il 02/10/2001, tenendo le scritture contabili in modo incompleto, sottraendone la documentazione di supporto, omettendo di presentare la situazione patrimoniale per l'anno 2001 e distraendo beni mobili per L. 373.384.191 e disponibilità di cassa per L. 1.9116,210, risultanti al bilancio al 2000, e un'autovettura, beni non rinvenuti dal curatore;
1.2. dal AR e dall'AN quali amministratori, il primo fino al 31/05/2001 ed il secondo da tale data, della Si Fly s.r.l., dichiarata fallita in Palermo il 04/12/2001, falsificando le scritture contabili con l'annotazione di compensazioni fra quote non versate DEaumento di capitale deliberato il 27/09/1999 e debiti della fallita nei confronti della Kinesis, quale cessionaria di dette quote dai soci OR OR, IN NU e EO NO s.coop.r.l., della stessa NO e del AR quale compenso per l'attività da questi prestata come amministratore;
1.3. dall'AN, nella qualifica di cui sopra, non redigendo il bilancio al 2000 ed il libro giornale nel 2001 e sottraendo il libro degli inventari, il libro del collegio sindacale e le schede di mastro.
2. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in danno del fallimento della Kinesis, il ricorrente NC deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi per i quali la Kinesis, della quale era stato evidenziato nella sentenza di primo grado lo stretto legame con la Si Fly in quanto fornitrice di servizi in favore di quest'ultima, aveva regolarmente tenuto la contabilità della stessa Si Fly fino a quando, subentrato il NC nell'aprile del 2001, detta società teneva direttamente le scritture contabili su supporto informatico;
e l'imputato precisava in sede fallimentare che i beni mobili della Kinesis venivano affidati alla Si Fly allorché la prima società non si occupava più della seconda, circostanza confermata dalla testimone ST, dipendente della Kinesis.
2.2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in danno del fallimento della Si Fly, il ricorrente AR deduce illogicità della motivazione nella prova della falsità delle annotazioni in base alla mera impossibilità di verificare la fondatezza dei crediti portati in compensazione a seguito di sottrazioni di documenti contabili attribuite con la stessa sentenza ai coimputati NC e AN;
contraddittorietà di tali conclusioni con quanto riferito dalla testimone ST in ordine alla regolare tenuta della contabilità della Si Fly fino a quando il AR aveva detenuto la carica amministrativa;
mancanza di motivazione sugli elementi evidenziati dal consulente della difesa in ordine alla delibera dei compensi DEimputato quale amministratore da parte DEassemblea dei soci e sul carattere certo, liquido ed esigibile dei crediti della Kinesis per servizi commerciali, contabili ed informatici forniti alla Si Fly;
e travisamento delle risultanze contabili sulla ritenuta iscrizione anticipata delle operazioni, con conseguente mancanza di motivazione su risultanze per le quali le compensazioni venivano effettuate in epoca nella quale la Si Fly, impegnata in un'azione di risanamento finanziario all'esito della perdita di uno degli aerei della società, si trovava nelle condizioni di poter tornare ad essere operativa. Il ricorrente AN deduce mancanza di motivazione sulla volontà concorsuale DEimputato, subentrato solo il 31/05/2001 nell'amministrazione della società, di determinarne un dissesto che la stessa sentenza impugnata riconosceva essere in atto già in epoca precedente;
illogicità del collegamento DEAN con il rapporto fra la Si Fly e la Kinesia, al quale lo stesso era estraneo, e DEattribuzione allo stesso DEoccultamento di documenti contabili relativi ad epoca antecedente all'assunzione della carica e del contributo ad irregolarità della precedente gestione del AR;
e mancanza di motivazione su quanto esposto nell'atto di appello in ordine all'impossibilità di ascrivere all'amministratore la sottrazione del libro del collegio sindacale, la regolare registrazione su supporto informatico dei dati del libro giornale e la presumibile destinazione del libro degli inventari.
2.3. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente AN deduce contraddittorietà del riferimento alla gravita della condotta per la prossimità al fallimento, rispetto alla preesistenza dello stato di decozione, e la consapevolezza del verificarsi del dissesto, elemento estraneo alla componente psicologica del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal ricorrente NC sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in danno del fallimento della Kinesis sono inammissibili. Quanto in particolare alla condotta di bancarotta documentale, il ricorrente, nel riferimento alla regolare tenuta della contabilità della Si Fly, da parte della Kinesis, fino a quando la prima società vi aveva provveduto direttamente dopo l'ingresso dello stesso NC, propone rilievi generici in quanto non attinenti al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, laddove oggetto DEimputazione e, consequenzialmente, DEargomentazione dei giudici di merito era la tenuta della contabilità della Kinesis, distinta da quella della Si Fly a prescindere dagli stretti rapporti fra le due società evidenziati nel ricorso;
documentazione contabile, quella della Kinesis, della quale la Corte territoriale sottolineava il rinvenimento su supporti informatici custoditi in sede diversa da quella propria, ossia la memoria di un computer trovato nei locali della Si Fly, e comunque la lacunosità che non consentiva alla curatela di ricostruire lo stato patrimoniale della società per il 2001 e i nominativi dei creditori e dei debitori. Altrettanto generiche sono le censure dedotte, con riguardo alla condotta di bancarotta patrimoniale, nel mero richiamo di dichiarazioni dello stesso imputato e della dipendente ST sull'affidamento dei beni mobili della Kinesis alla Si Fly, a fronte delle precise osservazioni della sentenza di primo grado, richiamate da quella impugnata, sul mancato rinvenimento dei beni stessi.
2. I motivi proposti dai ricorrenti AR e AN sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in danno del fallimento Si Fly sono infondati.
La sentenza impugnata era congruamente motivata, nella conclusione confermativa della falsificazione della contabilità della Si Fly con riguardo alla compensazione dei crediti della stessa per l'aumento di capitale deliberato nel 1999 con debiti asseritamente contratti nei confronti delle società Kinesis e NO e dello stesso AR, in base all'inesistenza di detti debiti.
La censura di illogicità della motivazione, dedotta dal AR con riguardo alla prova DEinesistenza dei crediti della Kinesis, costituenti la maggior parte di quelli portati in compensazione, in una mancanza di documentazione contabile attribuita nella stessa sentenza ai coimputati NC e AN, è innanzitutto infondata laddove trascura, e pertanto non contesta specificamente, il riferimento della Corte territoriale alla posizione di dominus sia della Kinesis che della Si Fly assunta dal AR anche quale ideatore delle stesse, che non consentiva di ritenere l'imputato estraneo alla sottrazione dei dati contabili in questione. Oltre a questo, però, nella sentenza impugnata si osservava come nella documentazione contabile della Si Fly il consulente del pubblico ministero non avesse comunque rinvenuto alcun documento comprovante debiti della stessa verso la Kinesis, al di fuori di una sola fattura del 30/12/2000, DEimporto di L. 1.860.000.000, assolutamente generica nell'indicazione delle relative prestazioni. La contraddittorietà di tali conclusioni con le dichiarazioni della dipendente ST sulla regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui la carica amministrativa era assunta dal AR, eccepita da quest'ultimo, è insussistente nel momento in cui la formale regolarità della redazione della contabilità non è incompatibile con l'inserimento nella stessa di dati sostanzialmente non corrispondenti al vero.
Insussistente è altresì il vizio di carenza motivazionale dedotto ancora dal AR con riguardo alle difformi conclusioni del consulente della difesa sull'esistenza dei crediti. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la consulenza della difesa non costituisce un mezzo di prova che debba necessariamente essere autonomamente esaminato, ma un contributo tecnico a sostegno della difesa;
non essendo di conseguenza il giudice tenuto a rispondere a tutti i rilievi del consulente, una volta che abbia spiegato in modo esauriente le ragioni del suo convincimento (Sez. 4, n. 7947 del 11/04/1972, Maghini, Rv. 122439). Il principio, lungi dall'essere stato smentito, si inserisce anzi coerentemente nel costante e più generale orientamento per il quale l'onere motivazionale del giudice è soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame dettagliato delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340). E tale valutazione era nella specie condotta in base al dato, coerentemente ritenuto decisivo, della mancanza di documentazione dei crediti contestati.
Prive di decisività sono le ulteriori censure proposte dal AR in ordine alla data di iscrizione delle operazioni di compensazione, questione superata dall'assorbente argomentazione della sentenza impugnata in ordine all'insussistenza dei crediti rispetto ai quali le compensazioni venivano effettuate. Per ciò che riguarda la posizione DEAN, è in primo luogo infondata la censura di mancanza di motivazione sulla volontà DEimputato di determinare il dissesto, in quanto relativa ad un elemento estraneo all'elemento psicologico del contestato reato di bancarotta documentale, il cui dolo specifico è limitato al fine di recare pregiudizio ai creditori.
La dedotta illogicità della motivazione in ordine all'estraneità DEAN ai rapporti fra la Kinesis e la Si Fly ed all'attribuzione all'imputato di fatti commessi nel corso della precedente gestione del AR è insussistente laddove la Corte territoriale sottolineava il carattere macroscopico delle falsità relative alle compensazioni, la consapevolezza DEillecita gestione del AR esplicitamente manifestata dall'AN nella verbalizzazione di un'assemblea del 29/06/2001 e le irregolarità contabili commesse dall'imputato. Quanto a queste ultime, il riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è generico, ma è chiaramente indirizzato alle condotte specificamente contestate all'AN con riguardo alla mancata redazione del bilancio al 2000 e del libro giornale del 2001 ed alla sottrazione del libro degli inventari, del libro del collegio sindacale e delle schede di mastro;
sottrazione per la quale quanto dedotto nel ricorso sulla mancata indicazione DEinteresse DEAN all'occultamento di documentazione riferibile alla precedente gestione è superato dal richiamo dei giudici di merito alle dichiarazioni dalla ST in merito alla tenuta della contabilità per alcuni mesi dopo l'ingresso DEAN, dimostrative DEeffettiva esistenza a quell'epoca di documenti il cui mancato rinvenimento veniva coerentemente attribuito alla responsabilità DEimputato. Non sono poi ravvisabili illogicità nella ritenuta adesione DEimputato al mantenimento nella contabilità degli effetti inquinanti delle fittizie operazioni di compensazione in base alla consapevolezza della illecita gestione del AR ed al compimento da parte DEimputato di autonome condotte di alterazione contabile;
e il ricorso è per il resto generico nel mero richiamo ai motivi di appello (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962) in ordine ad elementi che escluderebbero l'attribuzione all'imputato di tali condotte.
3. Infondato, da ultimo, è il motivo proposto dal ricorrente AN sul diniego delle attenuanti generiche.
Non sussiste la dedotta illogicità del richiamo della sentenza impugnata, sul punto, ad indici di gravita della condotta identificati nella prossimità delle condotte contestate al fallimento e nella consapevolezza del dissesto;
il fatto che lo stato di decozione fosse preesistente all'ingresso DEAN nella società non è infatti incompatibile con il giudizio di gravita delle condotte in quanto perpetrate nell'imminenza di un fallimento che rendeva ancor più stringenti le esigenze di tutela dei creditori, e l'estraneità della consapevolezza del dissesto all'elemento psicologico del reato non impedisce che la stessa sia valutata ai fini della meritevolezza delle attenuanti generiche. Non senza considerare che il ricorrente trascura l'ulteriore riferimento della sentenza impugnata all'esistenza di un precedente penale DEimputato per il reato di falso.
I ricorsi del AR e DEAN devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del NC segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NC EF e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i restanti ricorsi condannando AR AL e AN IL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014