Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42821
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Sentenza 19 giugno 2014

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Il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42821
    Data del deposito : 19 giugno 2014

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