Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 41362
CASS
Sentenza 11 luglio 2013

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Il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei file audio, dopo il deposito effettuato ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini della decisione conversazioni intercettate acquisite mediante "brogliacci", senza consentire ai difensori l'esercizio della facoltà di ascolto).

Commentari3

  • 1Diritto di copia dei supporti delle registrazioni: secondo la Cassazione penale vale solo per chi può permettersi la spesa
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 16 maggio 2021

  • 2Mancato rilascio delle intercettazioni, diritto di difesa violato (Cass. 38409/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021

  • 3Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 41362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41362
Data del deposito : 11 luglio 2013

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