Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2007, n. 25568
CASS
Sentenza 2 aprile 2007

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È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi il sequestro preventivo - disposto dal G.i.p., in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori) - delle attività imprenditoriali e quote del capitale sociale di una società, omettendo di considerare le prospettazioni difensive in ordine alla trasformazione e alla liberazione dell'attività della società, oggetto di sequestro, da ingerenze sospette, considerato che il suddetto reato configura una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, ma potenzialmente suscettibili di interruzione nel momento in cui l'attribuzione fittizia venga meno e la titolarità della "res" sia realmente, e non fittiziamente, trasferita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2007, n. 25568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25568
    Data del deposito : 2 aprile 2007

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