Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi il sequestro preventivo - disposto dal G.i.p., in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori) - delle attività imprenditoriali e quote del capitale sociale di una società, omettendo di considerare le prospettazioni difensive in ordine alla trasformazione e alla liberazione dell'attività della società, oggetto di sequestro, da ingerenze sospette, considerato che il suddetto reato configura una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, ma potenzialmente suscettibili di interruzione nel momento in cui l'attribuzione fittizia venga meno e la titolarità della "res" sia realmente, e non fittiziamente, trasferita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2007, n. 25568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25568 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 507
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 32168/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU NI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 324 c.p.p. il 4.7.2006, e depositata il 20.7.2006, dal Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, il quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito per il ricorrente l'avv. Daniela Agnello, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riesame avanzata da NI UM avverso il decreto con il quale il 20.7.2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo di "attività imprenditoriali, complessi aziendali e tutte le quote del capitale sociale" della società CAIMEX s.r.l. con sede in Catania, oltreché della EUROCARNI s.r.l. con sede in Capo d'Orlando.
1.1. Premette il Tribunale del riesame che il ricorrente risulta in realtà "sottoposto ad indagine in ordine al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter c.p.", così essendo stato riqualificato dal Giudice delle indagini preliminari (a p. 63 del decreto) il fatto di trasferimento fraudolento di valori a lui ascritto (ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991 nella richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero.
1.2. Osserva quindi che la prospettazione accusatoria trovava conforto nelle dichiarazioni (che sintetizza) dei collaboratori di giustizia DI, CE E., CE A., CE L., CE S., SA, concordanti nel nucleo essenziale del loro narrato. Da queste emergeva dunque - secondo il Tribunale - che il clan NZ s'era servito delle società (EUROCARNI e CAIMEX) gestite da OM UM e dai "suoi familiari" (tra cui il ricorrente NE UM, zio di OM), aventi ad oggetto il commercio di carni, per "reinvestire i proventi derivanti dalle attività illecite poste in essere dal sodalizio". Entrambe le società risultavano peraltro già indicate come gestite per conto del NZ nell'ordinanza di custodia cautelare 30.1.2002 del Giudice delle indagini preliminari di Roma. Con riferimento (per quanto interessa ai fini del presente ricorso) alla CAIMEX s'evidenziava inoltre che sino all'anno 2000 il capitale della stessa era diviso tra NE e OM UM, che, già socio al 65%, in quell'anno risultava infatti avere formalmente ceduto le sue quote al nipote, che la sede principale della CAIMEX coincideva con quella di un ufficio della EUROCARNI, che espressamente i collaboratori di giustizia s'erano riferiti anche ai familiari di OM UM, che ad escludere la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 648 ter c.p. non bastava "l'eventuale dimostrazione della disponibilità di redditi adeguati da parte del ricorrente o dei suoi familiari", giacché la fattispecie considerata "non presuppone l'incapacità economica dell'agente, ma richiede esclusivamente che lo stesso impieghi denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche nelle quali ben possono confluire anche risorse derivanti da fonti lecite".
1.3. Il sequestro, in quanto riferibile all'ipotesi di cui all'art.648 ter c.p., era giustificato: dal concreto pencolo che la disponibilità da parte degli indagati dei beni oggetto di sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, quale emergeva dalla dimostrata capacità degli indagati medesimi "di reinvestire per lungo tempo in attività economiche apparentemente lecite il denaro proveniente dai delitti fine realizzati dalla consorteria mafiosa capeggiata dai NZ"; nonché, in riferimento all'art. 321 c.p., comma 2, dalla confiscabilità dei beni, nel caso di specie a norma dell'art. 240 c.p.p., comma 1, trattandosi di beni prodotto o profitto del reato.
2. Ricorre il difensore di NI UM chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Premessa la storia economico-imprenditoriale di NI UM, il ricorrente sottolinea in particolare e in breve, stanti i limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, come costui dal 1987 (dopo un episodio d'intimidazione mentre era con UM OM) s'era allontanato da Gela, interrompendo ogni rapporto commerciale con quella "piazza", come successivamente avesse iniziato ad operare autonomamente su altri tenitori;
come la EX fosse stata costituita nel 1993 con il nipote OM UM (65% costui, 35% NI) "conferendo" in essa attività e manodopera delle precedenti rispettive società, e come i due soci comunque operassero su piazze diverse;
come nel 1999 OM UM avesse ceduto le sue quote allo zio NE costituendo la EU RN a Capo D'Orlando, alla quale OM UM non aveva mai partecipato ne' collaborato;
come da allora OM UM non avesse più operato con la CAIMEX, la cui attività era stata svolta nei soli comprensori di Catania e Siracusa. Evidenzia come NI UM fosse incensurato, senza rapporti con la criminalità organizzata, assolto definitivamente da una accusa di favoreggiamento del latitante CR NZ perché ritenuto non consapevole dell'incontro con il NZ e della sua latitanza;
come avesse svolto attività imprenditoriale in svariati settori, avesse rilevato numerose aziende nel territorio di Messina, avesse sempre reinvestito in infrastrutture o in immobili o in nuove attività imprenditoriali, così incrementando il suo reddito patrimoniale (sino ad oltre EU 116.000,00 nel 2004); come avesse ottenuto finanziamenti bancari, fidi, scoperti, leasing;
come tutte le attività di UM NI avessero sempre registrato fatturati notevoli, fossero esenti da interferenze criminali, non avessero rapporti con Gela o i NZ, non contassero dipendenti inquisiti (quelli risultati tali erano stati licenziati); come la EX in particolare dal 2000 non avesse più neppure operato in Gela, con precedenti fornitori, o con i dipendenti di Gela;
come il ricorrente avesse sempre denunziato incendi, minacce o intimidazioni, rivestendo la qualità di persona offesa nei relativi procedimenti;
come vivesse in un contesto familiare insospettabile;
come fosse rimasto fuori dalle accuse mosse a OM nel procedimento per associazione di stampo mafioso.
Afferma che NI UM era assolutamente ignaro del fatto che la EU RN di OM UM avesse registrato una sua sede secondaria (per la istituzione della quale non occorre assenso o autorizzazione) allo stesso indirizzo nel quale aveva sede la EX, appresolo, aveva a mezzo di Ufficiale giudiziario intimato alla EU RN di procedere alla cancellazione di tale sede, ove, peraltro, non aveva mai operato ne' esisteva documento o attività riferibile alla EUcarni.
2.1. Osserva dunque - con il primo motivo, ripreso nel terzo - che tutti tali fatti, assieme al volume d'affari, al numero di dipendenti, ai clienti e fornitori e ai rapporti bancari della Caimez, evidenziati in apposita memoria, non sarebbero stati confutati dal Tribunale del riesame e sarebbero, di conseguenza, incontestati.
Il provvedimento impugnato sarebbe, conseguentemente, viziato per "inosservanza o erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione", giacché:
- non avrebbe esaminato la specifica posizione di NI UM e della EX, arbitrariamente confondendoli e "unificandoli" a OM UM e alla EU RN;
- avrebbe richiamato le dichiarazioni di soggetti (Bilardi, CE, SA, che riporta) che nulla avevano riferito su NI UM e sulla gestione della EX dopo il 1999;
- non avrebbe considerato che PA PA conosceva UM NI e la EX, e ciò nonostante ne' lui ne' SA ne avevano parlato.
- avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni del SA su "UM OM e i suoi familiari", arbitrariamente pretermettendo di ricordare che il collaboratore si riferiva ai familiari "che si occupano di EU RN" e soprattutto ai familiari "che si sono occupati della fornitura di carne ai macellai di Gela".
2.2. Con il secondo motivo deduce "violazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali" con riferimento alla qualifica di persone informate sui fatti "anche per via indiretta" che avrebbero dovuto assumere i collaboratori e alla conseguente, asserita, violazione delle regole di valutazione dei, al più, meri indizi traibili dalle loro dichiarazioni (assumendo altresì il difetto di motivazione in ordine all'analoga censura prospettata al Tribunale del riesame).
2.3. Con il terzo motivo deduce "violazione di legge - difetto di motivazione", in relazione alla omessa considerazione delle deduzioni difensive e alla motivazione, meramente apparente, sulla riconducibilità di EX e EU RN ad un'unica compagine sociale della "famiglia" UM, in assenza di indizi sulla specifica posizione del ricorrente e sulla EX, capaci di giustificare la misura cautelare.
2.4. Con il quarto motivo denunzia "violazione di legge - inosservanza o erronea applicazione della legge" affermando che il Giudice delle indagini preliminari aveva emesso la misura in relazione al reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in detta L. e L. n. 203 del 1991, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. detta L. "per avere compiuto atti consistiti nella fittizia attribuzione della titolarità della società EX s.r.L, essendone, invece, titolari i fratelli NZ allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e con l'aggravante di avere commesso il fatto alfine di favorire l'attività della medesima associazione, in Gela dal 1991 ad oggi", il Tribunale del riesame avrebbe "chiarito" che il ricorrente era sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. La qua cosa avrebbe determinato la violazione della norma che impone a pena di nullità che l'ordinanza applicativa della misura debba contenere "la descrizione del fatto e delle norme che si assumono violate", in considerazione della divergenza e incompatibilità tra la descrizione del fatto contenuta nel "capo d'imputazione" e quella emergente dal provvedimento del giudice dell'impugnazione. "La mancata previsione" avrebbe determinato che "a prescindere da quanto statuito dal Tribunale del riesame, la misura deve intendersi disposta per il fatto descritto nel capo di imputazione, diverso da quello ritenuto dal Tribunale e pertanto anche in violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lettera b), oltre che in violazione del diritto di difesa".
2.5. Con il quinto motivo deduce "erronea applicazione della legge penale e carenza ed in parte illogicità della motivazione (art. 648 ter c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lettere b e d)"
affermando che l'ordinanza non offre adeguata motivazione sugli elementi costitutivi del reato contestato ne' sulla posizione del ricorrente e della Cimex e sui collegamenti tra costoro e la criminalità organizzata.
2.6. Con il sesto lamenta "erronea applicazione di legge penale ed illogicità di motivazione della ordinanza" osservando che il Giudice delle indagini preliminari avrebbe operato una sorta di impropria e "informale" riqualificazione della condotta, contestando "tra le righe, il diverso art. 648-ter c.p.", incolpazione acriticamente recepita dal Tribunale del riesame senza alcuna chiarificazione dei motivi per i quali era stata ritenuta la diversa fattispecie.
2.7. Con il settimo motivo denunzia "erronea applicazione di legge penale e carenza e illogicità di motivazione della ordinanza in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sig. UM NI (art. 648 ter c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lettere b e d)", ripetendo che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive e osservando che "il carattere "speciale"" e la sussidiarietà della fattispecie ritenuta "... esigeva ... un vaglio specifico, analitico e rigoroso" della sussistenza degli elementi integranti tale ipotesi delittuosa (impiego di denaro e altre utilità di provenienza illecita e l'assoluta consapevolezza della illiceità). Al contrario il Tribunale avrebbe attribuito al ricorrente la condotta in esame sulla base del solo rapporto di parentela ("articolazioni di un unico gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia UM ..."), finendo per prospettare la possibilità di configurare la fattispecie in esame anche a fronte di una percezione in buona fede (e ciò nonostante l'impossibilità di attribuire rilevanza ad una tardiva consapevolezza della provenienza delittuosa), che pur tuttavia impedirebbe di ricondurre il beni al delitto.
In definitiva, sostiene il ricorrente, mancherebbe nel provvedimento impugnato ogni motivazione sulla consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza illecita di quanto si assume avesse impiegato nella EX, nonché ogni considerazione del "lungo tempo trascorso dall'inizio della presunta commissione del reato" e dell'assenza di elementi capaci di dimostrare un qualsivoglia coinvolgimento di NI UM nel presunto sodalizio mafioso (anche al fine della "sussistenza e permanenza" delle esigenze cautelari).
2.8. Con l'ottavo, nono e decimo motivo denunzia "violazione di legge - erronea applicazione di legge - carenza ed illogicità della motivazione della ordinanza in ordine ai presupposti dell'art. 321 c.p.p." lamentando:
- (ottavo motivo) in relazione alla prognosi di confiscabilità dei beni - che il Tribunale non aveva verificato la esistenza di indizi capaci di giustificare il rinvio a giudizio e la condanna;
di sproporzione tra reddito dichiarato e proventi dell'attività economica, e valore di detti beni;
di una giustificazione credibile circa la loro provenienza;
della titolarità dell'azienda;
- (nono motivo) in relazione alla affermata inesistenza di periculum in mora, necessario pur ai fini del sequestro finalizzato alla confisca - che il Tribunale non aveva valutato le dimostrate capacità reddituali del ricorrente le vicende societarie egli investimenti effettuati, il lungo tempo trascorso dalla commissione dei presunti fatti delittuosi, la vita anteatta del ricorrente, il mutamento dei rapporti con OM UM e l'evoluzione commerciale della EX;
- (decimo motivo) in relazione alla motivata funzione pure impeditiva del sequestro - che nulla emergeva dagli atti circa la concreta possibilità che i beni sequestrati potessero essere strumentalmente utilizzati per aggravare il reato ipotizzato o protrarne le conseguenze ovvero per agevolare la commissione di altri analoghi reati, attesa la totale estraneità della EX, quantomeno a far data dal 2000, rispetto e da ogni attività illecita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per sintetizzare, può dirsi che con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente denunzia nella sostanza la motivazione del provvedimento impugnato. E si duole, da un lato dell'inadeguatezza di tale motivazione e del complesso indiziario posto a base della stessa;
dall'altro del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive e di rispondere ai documentati argomenti portati a sostegno della tesi che il ricorrente era estraneo alla attività delittuosa contestatagli, riferibile soltanto ad altri esponenti della sua famiglia. I motivi da tre a sette s'appuntano sulla qualificazione giuridica data al fatto a lui attribuito per il quale è stata disposta la misura: quelli da tre a sei lamentando l'immutazione del fatto, il settimo la mancata indicazione e l'inesistenza degli elementi integranti la fattispecie contestata. I motivi da otto a dieci sono rivolti alle ragioni offerte a giustificazione dell'imposizione del vincolo.
1.1. Ora, mentre sono inammissibili le censure con le quali si prospettano censure sulla motivazione, si contesta la fonte mediata di conoscenza dei collaboratori di giustizia e dunque si afferma la scarsa valenza indiziaria delle loro dichiarazioni o si prospetta l'illogicità dell'interpretazione datane dal Tribunale introducendo si considerazioni di fatto improponibili in questa sede, perché all'applicazione della misura è sufficiente il fumus e la presente sede è riservata al controllo di legalità, non altrettanto può dirsi della doglianza d'omessa risposta alle censure difensive, che alla luce di quelle che s'appuntano variamente sulla "riqualificazione del fatto" (i motivi dal terzo al settimo ) e sulle ragioni giustificatrici dell'intervento cautelare (i motivi finali), colgono aspetti che rendono effettivamente viziato il provvedimento in esame.
2. Va dunque premesso che dal provvedimento del Giudice delle indagini preliminari risulta che il Pubblico ministero aveva richiesto il sequestro preventivo nei confronti di TU NI in quanto persona sottoposta ad indagine per concorso nel reato continuato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. 203 del 1991, in relazione alla "fittizia attribuzione" a sè stesso e ai coindagati suoi familiari "della titolarità delle società EU RN .... e EX ....essendone invece titolari ZI ON, ZI CR, ZI AT;
il tutto allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale", con l'aggravante del fine di favorire l'attività dell'associazione.
A p. 17, trattando in linea generale dei reati ipotizzati a carico di tutti gli indagati, il decreto del Giudice delle indagini preliminari affermava: "Dalle dichiarazioni del collaboratori di giustizia ... emerge che i beni elencati, per quanto formalmente intestati a terzi, sono di fatto riconducibili ad esponenti delle cosche mafiose gelesi". "Tale condotta risulta chiaramente sussumibile sotto la fattispecie del citato art. 12 quinquies ... posto che le condotte di intestazione fittizia risultano tenute in un momento in cui i reali proprietari erano sottoposti a misura di prevenzione, o comunque, essendo sottoposti a procedimenti di criminalità organizzata, avevano concreti elementi per ritenere che sarebbero stati di lì a breve sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale".
Subito dopo però osservava: "In ogni caso tutti beni in questione, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risultano essere stati acquistati attraverso il reinvestimento dei proventi delle attività illecite, posto che nessuno dei soggetti interessati possedeva redditi tali da giustificare gli acquisti, o comunque i proventi delle attività illeciti sono serviti a portare avanti negli anni le attività e farle crescere economicamente". Concludendo "Tale condotta integra il reato di reimpiego, e pertanto parte delle condotte dovranno essere riqualificate sotto tale ipotesi delittuosa, dovendo comunque ritenersi fluida la contestazione nei procedimenti di sequestro".
Affrontando nello specifico le posizioni dei UM, il Giudice delle indagini preliminari, riportando gli esiti delle indagini, faceva quindi proprie le considerazioni che (pag. 36): "risulta di tutta evidenza come il clan NZ si sia servito di UM OM per la gestione del commercio di carni a Gela e, per il suo tramite, delle società EUcarni s.r.l. e EX s.r.l. allo stesso UM riconducibili". E (pag. 39): "In questa sede pertanto si è reputato del tutto irrilevante effettuare una ricognizione sulle allora capacità reddituali dei UM medesimi perché ... la peculiarità delle investigazioni che hanno interessato UM OM - e per il suo tramite EU RN e EX - è tale da poter e dovere prescindere dalla posizione patrimoniale del suddetto al momento della costituzione della società, poiché ciò che rileva è l'uso che di tali aziende si è fatto nel corso degli anni in funzione degli interessi del clan NZ").
A pagine 62 - 63, traendo le conclusioni sulle posizioni di UM OM e NZ NE, dopo avere premesso che esercitavano attività di commercio carni "per conto di NZ ON, capo storico dell'omonimo clan mafioso, che aveva reinvestito in tale attività i proventi dei reati commessi negli ultimi anni", soggiungeva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentivano dubbi "in ordine alla sussistenza del fumus ... con riferimento al reato di reimpiego".
Più avanti a pag. 63, trattando della EX e dopo avere parlato di NI UM, tornava tuttavia ad affermare "a riscontrare l'ipotesi che il reale dominus di tali società sia NZ ON, poi, viene il fatto che, come segnalato nella scheda, le modalità di costituzione delle stesse risultano piuttosto anomale". Con ciò chiudendo il discorso e senza nulla aggiungere in ordine alle ragioni cautelari (impeditive e/o a fini di confisca) del sequestro degli interi compendi sociali e aziendali (implicitamente dunque riferito a beni solo fittiziamente intestati al ricorrente, in realtà d'appartenenza mafiosa), delle quali aveva in precedenza (in linea generale) detto: "tutte le attività economiche risultano di fatto gestite nell'interesse di cosche mafiose, e quindi occorre bloccare la consumazione del reato. In ogni caso, tutti i beni costituiscono corpo del reato, e, costituendo il profitto del reato, degli stessi è consentita la confisca".
2.1. Sicché, come si vede, nel provvedimento genetico l'individuazione del fatto ascrivibile all'attuale ricorrente era assai ambigua e imprecisa (come ambiguo e impreciso era il riferimento alle ragioni del vincolo), oscillando continuamente tra la fattispecie dell'art. 64 ter c.p. e quella del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ma apparentemente risolvendosi, infine, con il dare preminente rilievo a quella originariamente contestata, secondo cui reale titolare della EX era ON NZ, che in detta società aveva investito il provento della propria attività delittuosa.
2.2. Come risulta dagli atti, oltre ad essere più che ampiamente evidenziato in ricorso, il ricorrente aveva dunque a sua difesa e a smentire la prospettazione accusatoria prodotto memoria cui era allegata cospicua documentazione, volta a dimostrare la distanza tra OM e NI UM e tra EX e EU RN perlomeno a far data dal 1999/2000 (epoca in cui, secondo la prospettazione difensiva, NI UM aveva preferito prendere le distanze dal nipote rilevando la EX, allontanandosi dal territorio Gelese e rivolgendosi ad altro mercato); i redditi da varie imprese del ricorrente;
il "reimpiego" lecito in EX dei proventi, leciti, delle stesse.
A siffatti argomenti il Tribunale ha sostanzialmente replicato che per la cautela bastava il fumus, che v'erano cospicui elementi indiziali (quelli evidenziati dal Giudice delle indagini preliminari, che riassume) che conducevano ad affermare che il clan NZ s'era servito delle società del di OM UM (nipote del ricorrente) e dei suoi familiari per reinvestire i proventi delle attività illecite del sodalizio mafioso;
che non solo la EU RN ma anche la EX doveva ritenersi sulla base degli elementi acquisiti "gestita" per conto dei NZ.
2.3. Tuttavia, alle specifiche deduzioni e produzioni volte ad evidenziare che i familiari erano indicati come quelli che si occupavano del commercio carni nel territorio di Gela, che la EX perlomeno dal 2000 non forniva carne nel territorio di Gela, che il nome di NI UM e della EX (dal 2000) non risultava fatto da alcuno, e, soprattutto, a dimostrare la "disponibilità di redditi adeguati agli investimenti effettuati da parte di UM NI e dei suoi familiari", il Tribunale si è limitato a rispondere: "non vale ad escludere la sussistenza del fumus ...l'eventuale dimostrazione della disponibilità di redditi adeguati agli investimenti effettuati da parte di UM NI e dei suoi familiari, atteso che l'ipotesi di reato ritenuta dal Giudice di primo grado (che è quella prevista dall'art. 648 ter c.p.) non presuppone l'incapacità economica dell'agente, ma richiede esclusivamente che lo stesso impieghi denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie, nelle quali ben possono confluire anche risorse derivanti da fonti lecite". Risposta, questa, che alla prospettazioni della difesa effettivamente fornisce risposta apparente, articolata mediante la mera giustapposizione di una ipotesi (o supposizione): "ben possono ...".
3. Peraltro - se si pone mente al fatto che, secondo un modello comune a tutte le ipotesi di reato che comportino un'attribuzione patrimoniale illecita, il reato di cui all'art. 12 quinquies è reato istantaneo (il momento in cui il delitto perviene alla sua consumazione mediante il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res esaurisce la rilevanza penale del fatto: Cfr. tra molte Sez. U, Sentenza n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese) ad effetti sì permanenti, ma potenzialmente suscettibili d'interruzione nel momento in cui l'attribuzione fittizia viene meno o la titolarità della res venga, questa volta non fittiziamente, trasferita - è evidente che le prospettazioni del ricorrente, relative alla trasformazione e alla liberazione dell'attività della EX da ogni ingerenza sospetta a partire dall'anno 2000, incidevano su aspetti sicuramente importanti in relazione alla ipotesi di sequestrabilità della EX quale attività ancora direttamente (e, pareva, integralmente) riferibile al clan NZ.
3.1. A fronte di detta prospettazione l'affermazione che il sequestro era comunque riferibile al reato di cui all'art. 648 ter c.p. a causa di un perdurante impiego di "denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto" nella attività della EX, si è risolta in un mutamento rilevante dei fatti (non già della sola qualificazione giuridica del reato) ipotizzati dal Pubblico ministero a carico del ricorrente e in certo qual modo anche di quelli posti a base della misura: quantomeno con riferimento ai tempi di sua consumazione, alla attività delittuosa di provenienza delle risorse illecitamente impiegate, all'entità delle stesse: non più più ovviamente automaticamente coincidenti con l'intero compendio sociale e il patrimonio della società mediante la quale si pressuponeva venissero "riciclate" (oltreché, ovviamente, alla possibilità di configurare un concorso tra gli autori di detta attività e l'accusato del reato di impiego).
La qual cosa, oltre ad avere comportato una ingerenza nell'esercizio di facoltà riservate all'autonomia del Pubblico ministero (cfr. in tema di "modificazione della qualificazione giuridica come non modificazione del fatto", anche nella materia cautelare, Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco), ha in effetti irrimediabilmente inciso sulla motivazione adottata dal Tribunale in punto di condizioni per la sequestrabilità della res società EX, comprensiva di "attività imprenditoriali, complessi aziendali e tutte le quote del capitale sociale".
4. S'è già riportata la motivazione sul punto del Giudice delle indagini preliminari, che parlava sia di funzione impeditiva per "bloccare" la consumazione in atto (s'è già detto della natura istantanea del reato ipotizzato dal Pubblico ministero: la motivazione poteva tuttavia pianamente intendersi riferita alla necessità d'interromperne gli effetti), sia di finalizzazione alla confisca costituendo tutti i beni corpo e profitto del reato. Secondo il Tribunale invece, il sequestro, in quanto riferibile all'ipotesi di cui all'art. 648 ter c.p., era giustificato: dal concreto pericolo che la disponibilità da parte degli indagati dei beni oggetto di sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, a causa della dimostrata capacità degli indagati medesimi "di reinvestire per lungo tempo in attività economiche apparentemente lecite il denaro proveniente dai delitti fine realizzati dalla consorteria mafiosa capeggiata dai NZ";
nonché, in riferimento all'art. 321 c.p., comma 2, dalla confiscabilità dei beni: versandosi, "nel caso di specie ... in un'ipotesi di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, a norma del quale il giudice può ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato".
4.1. Orbene, entrambi gli argomenti del Tribunale scontano il difetto della incerta qualificazione giuridica e, a causa di ciò neppure sono correggibili in questa sede.
Difatti: la affermata natura impeditiva del sequestro presupporrebbe motivato non solo il vincolo di pertinenzialità necessaria tra la EX e la condotta di reimpiego, mediante essa, di capitali mafiosi, quanto l'attualità di tale vincolo e dunque l'attualità del pericolosità della cosa in vista della sua utilizzabilità a fini di riciclaggio. Attualità sulla quale non solo non è spesa parola nel provvedimento impugnato ma in relazione al quale non è rinvenibile traccia nel provvedimento impositivo, che si rifaceva invece al diverso (e parrebbe escluso o accantonato) presupposto della immutata appartenenza della EX al clan NZ (ad ON, per la precisione).
Palesemente errata è quindi l'identificazione della EX, in quanto società utilizzata per l'attività di "reimpiego", nel prodotto o profitto del reato del reato di cui all'art. 648 ter c.p.. 4.2. Assente è infine nel provvedimento impugnato il seppur minimo riferimento ad ipotesi diverse (speciali) di confisca, le quali, comunque, presupporrebbero che il Tribunale avesse affrontato perlomeno il tema della non giustificata provenienza nonché del valore sproporzionato del compendio patrimoniale sequestrato rispetto al reddito dell'indagato (l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni istituita per la confisca costituendo parametro di legittimità del sequestro preventivo, secondo quanto avverte C. cost. n. 18 del 1996). Tema, come s'è visto, autonomamente prospettato in sede di riesame dal ricorrente e al quale il Tribunale sostanzialmente non ha risposto (vedi sopra sub 2.3.).
5. L'ordinanza impugnata deve per l'effetto essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta perché, in diversa composizione ai sensi dell'art. 34 c.p.p., proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra richiamati in punto di individuazione della ipotesi delittuosa sulla base dei fatti per cui si procede e contestati (secondo l'indirizzo espresso da S.U. Ferrarese, prima citata), di necessità di risposta alle deduzioni difensive rilevanti rispetto al tema dedotto, di parametri di legalità del sequestro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007