Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.
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- 1. Cass. Pen., Sez. I, 7 marzo 2022, n. 8123 sul concorso esterno in associazione di tipo mafiosa del libero professionistaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
La massima. “Il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso è configurabile nelle ipotesi in cui il libero professionista, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instaura con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di reciproci vantaggi, economici e professionali“. (Cass. Pen, Sez. I, 07.03.2022, n. 8123). Il caso. La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dai difensori dell'indagato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato quella di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, per i delitti di cui agli artt. 110 …
Leggi di più… - 2. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48286 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
48 2 8 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1010 Presidente - Gerardo Sabeone CC 12/07/2016 Carlo Zaza - R.G. N. 22213/2016 Paolo Micheli Relatore - IU De Marzo Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA 巾 sul ricorso proposto nell'interesse di IO LD, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 15/03/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RA Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Simona Cuomo, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di LD IO impugna dinanzi a questa Corte il provvedimento indicato in epigrafe, recante la parziale riforma di un'ordinanza di custodia cautelare emessa (anche) nei confronti del suddetto, il 05/02/2016, dal Gip del Tribunale di Lecce. A carico del IO è stata ritenuta la sussistenza di una adeguata piattaforma di gravità indiziaria, nonché di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., quanto ad un addebito di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso (l'articolazione della "sacra corona unita" operante nei territori di Brindisi e di Mesagne), nonché ad una condotta di cessione di stupefacenti e a due episodi di estorsione, con annullamento dell'ordinanza del Gip relativamente ad una terza vicenda qualificata ai sensi dell'art. 629 cod. pen. La difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, rinnovando una censura mossa nei riguardi dell'ordinanza restrittiva genetica;
il Gip, infatti, non avrebbe offerto una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alla ricostruzione di cui alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero. A riguardo, nell'interesse del IO si sottolinea la rilevanza delle modifiche introdotte con la legge n. 47/2015, che non possono diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale nella motivazione del provvedimento oggi impugnato - intendersi mere codificazioni formali di principi già in vigore;
gli stessi precedenti di questa Corte invocati dai giudici del riesame, per disattendere l'identica questione già prospettata in quella sede, debbono leggersi in chiave antitetica rispetto all'interpretazione suggerita, atteso che le più recenti pronunce di legittimità continuano a consentire un rinvio per relationem al contenuto dell'istanza del P.M., purché risulti comunque un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto». Con un secondo motivo di doglianza, il difensore del IO deduce violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa. Ferme le già spiegate censure circa il difetto di autonome argomentazioni nel provvedimento emesso dal primo giudice, la difesa segnala che il Tribunale avrebbe posto l'accento su pregresse condanne riportate da vari soggetti per l'identico titolo di reato, a riprova di un presunto collegamento dell'ipotizzata consorteria con sodalizi già attivi in passato e radicati nel territorio brindisino, senza tuttavia considerare che il IO non rientra nell'elenco delle persone gravate da quella tipologia di precedenti. Considerando poi i contributi dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini preliminari, soltanto cinque di costoro menzionano il IO (oltre ad un sesto, SA PA, le cui dichiarazioni erano state trasmesse al Gip in un secondo momento e non risultavano prese in esame 2 nell'ordinanza genetica, a riprova della mancanza di un vaglio autonomo da parte del primo giudice): il narrato dei collaboratori, tuttavia, si palesa generico e privo di qualsivoglia riscontro individualizzante. In ogni caso, escluso che dichiarazioni siffatte possano riscontrarsi vicendevolmente, non adducendo alcunché circa il ruolo che l'indagato avrebbe rivestito all'interno del gruppo criminale, deve essere ribadito che «la generica attribuzione della qualifica di partecipe ad una associazione e il generico inserimento del soggetto all'interno di un organigramma mafioso non possono, sic et simpliciter, assurgere al crisma della gravità indiziaria richiesta per l'emissione di un titolo custodiale, in assenza di specifiche ed ulteriori indicazioni significative, relative all'appartenenza al sodalizio». Quanto agli addebiti di estorsione, la riferibilità al IO del reato che sarebbe stato commesso in danno dei presunti autori di un furto presso una tabaccheria rimane del tutto sfumata, tanto che il Tribunale di Lecce si limita ad adombrare che egli vi avrebbe partecipato sotto forma di mero concorso morale;
analogamente è a dirsi a proposito di una ipotizzata vicenda estorsiva nei confronti di alcuni giostrai (dove gli elementi indiziari deriverebbero dalle dichiarazioni del collaboratore RA, che tuttavia descrisse episodi risalenti all'anno precedente). In ordine al traffico di stupefacenti, costituisce pura congettura l'assunto che il IO avrebbe preteso come ricavato da alcune - intercettazioni - denaro in ragione di una pregressa attività di spaccio, tanto più che dagli stessi colloqui era emerso come il ricorrente si fosse trovato nella condizione di chiedere prestiti ad altri presunti sodali, per importi piuttosto modesti (il che, sul piano logico, sconfessa la tesi che egli fosse dedito a quel tipo di attività). In punto di esigenze cautelari, la difesa fa presente che ormai, all'esito di plurimi interventi della Corte Costituzionale, «il sistema a duplice presunzione (relativa e assoluta) è stato trasformato, per quasi tutti i titoli di reato individuati dal legislatore, in un sistema a duplice presunzione relativa»; inoltre, la già richiamata novella del 2015 impone di valutare sia la concretezza che l'attualità delle esigenze, ivi compresa quella afferente il pericolo di reiterazione criminosa. Sotto quest'ultimo profilo, i giudici di merito non avrebbero considerato che le condotte delittuose in rubrica risalgono a tre anni orsono, né che il IO non presenta condanne per fattispecie ex art. 416-bis cod. pen. (bensì per reati contro il patrimonio, di norma poco compatibili con delitti associativi).
3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto al lamentato difetto di una valutazione autonoma da parte del primo giudice, deve qui essere ribadito che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari» (Cass., Sez. V, n. 11922/2016 del 02/12/2015, Belsito, Rv 266428; nella motivazione della pronuncia appena richiamata si è precisato che non corrispondono all'obbligo di legge solo le motivazioni "graficamente assenti" e quelle "caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente"). Appare dunque confermato il rilievo secondo cui, diversamente dalla prospettazione del ricorrente, la previsione de qua «non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente ая per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante» (Cass., Sez. I, n. 5787/2016 del 21/10/2015, Calandrino, Rv 265983). Nella fattispecie concreta, in termini ineccepibili, il Tribunale ha osservato che il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem «non può essere in alcun modo di ostacolo ad una autonoma valutazione dei fatti. E' ovvio che una conclusione di segno opposto alla richiesta costituisca evidente manifestazione di autonoma valutazione, tanto autonoma da aver portato a conclusioni opposte»> (sul punto, sia pure con riferimento a posizioni diverse da quelle del IO, il Tribunale ha puntualizzato come il Gip fosse giunto a non accogliere neppure alcune richieste di restrizione); «non può valere, però, il reciproco, e cioè che ogni volta che il giudice pervenga alle medesime conclusioni del P.M. manchi per ciò stesso una valutazione autonoma». Dinanzi a tali argomentazioni, del resto, la difesa prospetta censure del tutto generiche, segnalando che il collegio del riesame non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla «dedotta mancanza di motivazione, che non sia frutto di formule stereotipate ma dia prova di un reale ed effettivo vaglio effettuato dal Gip»: la doglianza, dunque, è esposta senza neppure evidenziare in quali parti del provvedimento il primo giudice si sarebbe limitato ad operazioni di "copia-incolla" o ad affermazioni di puro stile. 4 1.2 Con riferimento alla contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine al presunto reato associativo, vero è che il IO non rientra fra i soggetti già gravati da condanne per una sua partecipazione a pregresse articolazioni della “sacra corona unita", ma non corrisponde al vero che il suo attuale ruolo nella ipotizzata consorteria criminale rimanga non delineato. Il Tribunale di Lecce, infatti, chiarisce che il nome dell'indagato quale partecipe del sodalizio viene indicato dai collaboratori: RA RA, il quale ne parla come affiliato al gruppo facente capo a tale AN CI;
IM RI, che si esprime in termini analoghi precisando che il IO era stato prima affiliato ad CO EN (passando poi nell'orbita del CI, attivo anche nel settore degli stupefacenti, dopo che il EN aveva iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia;
lo stesso CO EN, secondo cui l'odierno ricorrente non è formalmente affiliato ma è organico al nostro gruppo»>; IU AS, che ignora se il IO sia affiliato a qualcuno, ma lo descrive come avente «l'abitudine di avvicinarsi a chi, di volta in volta, primeggia sul territorio»; LF AP, che lo ricorda come responsabile del traffico di droga nel rione Paradiso, unitamente a tale TE Casale;
SA PA, che ribadisce l'affiliazione del IO a AN CI. Le dichiarazioni dei collaboratori, dunque, vengono in larga parte a collimare, sino a far emergere anche un ruolo specifico del ricorrente nell'ambito delle attività criminali riconducibili all'organizzazione (la gestione del settore degli stupefacenti). Inoltre, e soprattutto, a carico dell'indagato depongono una pluralità di conversazioni intercettate, acquisite nel corso del procedimento e valorizzate sia nell'ordinanza impugnata che ben più diffusamente in quella emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, da cui emerge fra l'altro che il IO era un soggetto cui si rivolgevano persone che ne sollecitavano l'intervento dopo aver subito furti, sino a rendersi autore di disposizioni volte a punire taluno che aveva assunto comportamenti contrari all'interesse del gruppo (v. pag. 93 del provvedimento restrittivo iniziale), ovvero che il medesimo ricorrente custodiva denaro per conto dell'organizzazione (v. pag. 94). Deve peraltro ribadirsi che «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed 5 irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Cass., Sez. II, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Cass., Sez. VI, n. 46301 del 30/10/2013, Corso). Tale consolidato orientamento ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), mentre la possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata «solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Cass., Sez. V, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516). E' stato altresì precisato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, n. 4572/2016 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv 265747). Ergo, le conversazioni captate ed avvenute fra terzi, dalle quali gli inquirenti ritengono di evincere un ruolo attivo dell'indagato nel traffico di stupefacenti o negli altri reati-fine del sodalizio, non abbisognano di alcun riscontro, salva la necessità di doverne valutare il significato come avvenuto nel caso di specie da parte dei giudici di merito, anche in considerazione dell'assoluta chiarezza degli argomenti oggetto dei colloqui secondo criteri di linearità logica.
1.3 In punto di esigenze cautelari, anche all'esito della novella ricordata dalla difesa rimane inalterato il regime presuntivo circa la pericolosità sociale da ascrivere a chi si debba intendere gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso: presunzione che, per quanto relativa, può essere superata solo attraverso il riscontro diretto di segnali di rescissione del legame del soggetto con la consorteria criminale (elementi dei quali, nella fattispecie concreta, non vi è traccia); e che, una volta non superata, impone di ritenere ancora oggi imprescindibile l'adozione della misura di maggior rigore (v., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 3776/2016 del 28/10/2015, Notarianni). Né appare possibile ritenere che, nel caso oggi sub judice, si rendesse necessaria una ulteriore e più specifica disamina quanto ai reati esclusi dai regimi presuntivi anzidetti, visto che proprio l'eterogeneità delle condotte delittuose ascrivibili all'indagato costituiva la diretta conferma della gravità delle esigenze cautelari ravvisate e della prognosi di indispensabilità della misura di maggior rigore.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del IO al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Paolo Micheli Pena Wakion DIGITATA IN CANCELLERIA addi 16 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gamela Lanzuise Мн 7