Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48286
CASS
Sentenza 12 luglio 2016

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Massime1

Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48286
Data del deposito : 12 luglio 2016

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