Articolo 197 del Codice penale
Articolo 196Articolo 208
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
Art. 197.

(( (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende).)) ((Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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