Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio quando per l'avvenuta puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata. (Fattispecie in cui la Corte, avendo ritenuto non corretto l'utilizzo di una massima di esperienza in base alla quale il comportamento dell'imputato era stato considerato doloso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, per il difetto di dolo).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, Corte di cassazione, sentenza, annullamento senza rinvio, presuppostiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 26226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26226 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON S. - Presidente - del 15/03/2013
Dott. SERPICO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 561
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 48028/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV TO N. IL 06/12/1948;
avverso la sentenza n. 1674/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 07/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o, in subordine, per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. AV ON ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 7-5-2012, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa, il 6-11-2009, dal Tribunale di Lecce - Sez dist. Di Nardo, in ordine al delitto di cui all'art. 334 c.p., comma 2 per avere distrutto circa metà dei capi ovini e caprini sottoposti a sequestro dai NAS di Taranto, l'11-5-2005, ed affidati alla custodia sua e di PI AN, poi deceduto, macellandoli. In Leverano, dall'ottobre 2005 al 12-1-2007.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo violazione dell'art. 334 c.p. e vizio di motivazione della sentenza poiché il AV, in buona fede, aveva disposto dei capi di bestiame, a seguito del provvedimento, emesso il 14-6-05, con cui il Sindaco di Leverano aveva revocato l'ordinanza n. 24 del 18-6-04 e aveva perciò dissequestrato e restituito formalmente il gregge all'imputato. Quest'ultimo si era pertanto convinto di poter disporre regolarmente degli animali, non rendendosi conto, anche a causa del suo modesto livello culturale, che su di essi continuava a gravare il vincolo derivante dal distinto provvedimento di sequestro adottato dai Nas l'11-5-05, che non era mai stato revocato, e credendo che il provvedimento del Sindaco fosse idoneo a rimuovere qualunque vincolo. A riprova della sua buona fede, occorre osservare anche che l'imputato ha comunicato alla Asl le movimentazioni degli animali. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'appello si basa sull'asserto che il vincolo introdotto dall'ordinanza sindacale del 17-6-2004- e rimosso con quella del 14-6- 2005- era così diverso dal sequestro probatorio penale da rendere ragionevolmente impossibile l'errore allegato dalla difesa. Risulta pertanto completamente estranea al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata la tematizzazione del profilo inerente alla concreta ed effettiva possibilità per un soggetto di modesto livello culturale e del tutto sprovvisto di cognizioni di diritto, come l'imputato, di inquadrare correttamente la natura giuridica dei due provvedimenti emessi a suo carico e, conseguentemente, di comprendere la loro alterità e quindi l'ininfluenza del provvedimento del 14 6- 2005 ai fini del sequestro penale. Differenza ovvia per un giurista ma la cui percepibilità da parte di un soggetto connotato dalle caratteristiche culturali dell'imputato avrebbe dovuto formare oggetto di accurata analisi da parte del giudice a quo, nell'ottica di una puntuale disamina relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Di natura meramente congetturale è, poi, la spiegazione fornita dalla Corte territoriale in merito al dato relativo alle comunicazioni inviate dall'imputato alla ASL, configurandosi come nulla più che un'illazione l'asserto formulato dal giudice di secondo grado, secondo cui il AV era convinto che i Carabinieri non le avrebbero controllate. Viceversa il fatto storico relativo alla corretta comunicazione agli organi competenti, da parte dell'imputato, degli adempimenti espletati non poteva essere espunto dall'orizzonte valutativo del giudice, nella prospettiva di un attenta analisi della problematica relativa alla ravvisabilità o meno, in capo all'imputato, di un atteggiamento di buona fede, con esclusione di ogni congettura. E, al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi (Cass Sez. 6, 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio- temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura (Cass 22-10-1990, Grilli, Arch n. proc. pen. 1991,469).
4.. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive ne' che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della correttezza logica;
sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv. 203767).
4. La sentenza impugnata va dunque annullata. D'altronde, non appare possibile, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio, attesa la semplicità dei lineamenti fattuali della regiudicanda, adeguatamente lumeggiati, nella loro materialità, nel giudizio di merito, onde l'annullamento va disposto senza rinvio (Sez. un. 30-10-2002, Carnevale, Cass. pen 2003, 3276) perché il fatto non costituisce reato, per difetto di dolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2013