Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.
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- 1. Testimone può riferire del contenuto delle intercettazioni (Cass. 41632/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022
Il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 03/05/2019) 10-10-2019, n. 41632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2013, n. 13463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13463 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 26/02/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 573
Dott. FIANDANESE NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 50527/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di:
LA AL N. IL 29/07/1979;
NT FABIO N. IL 24/03/1969;
NO GI N IL 05/06/1957;
inoltre sui ricorsi proposti da:
BO IN N. IL 24/10/1977;
US IO N. IL 30/03/1982;
IA AN N. IL 10/02/1967;
ER SE N. IL 18/10/1968;
GU AN N. IL 25/03/1970;
NO AC N. IL 10/10/1975;
IR DO N. IL 01/08/1942;
IR AM N. IL 27/08/1962;
SA PREMIO N. IL 16/05/1964;
IG NT N. IL 05/02/1980;
IG SC N. IL 05/02/1980;
SCHIAVELLI DO N. IL 04/08/1961;
NO AN AT N. IL 20/05/1977;
NE BE N. IL 06/09/1977;
UP SE N. IL 26/01/1970;
SO SE N. IL 19/01/1943;
MA UI N. IL 28/05/1983;
AVELLA STEFANIA;
TARANTO ROCCO;
avverso la sentenza n. 1691/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 18/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 84 per IA GI, rigetto nel resto;
Rigetto del ricorso del Procuratore Generale e di tutti gli altri ricorsi;
Udito per la parte civile Regione AB l'avv. Graziano Pongi, sostituto processuale dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Calogero nei confronti di IA GI, DI GI, OT MO, PI NI, NO AN, DI TO, DI SO, AV NI, FA FR, UL GI TA, US IU, sammarro giuseppe, CI VA, NO OR, NT IO;
udito i difensori:
avv. GI Zagarese, difensore di NO, OC, IA, DI TO, UL, US, RÙ e, come sostituto processuale dell'avv. Zumpano, di RU, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
avv. FR Oranges, per LA e NO, chiede il rigetto del ricorso del PG, e si associa alle conclusioni del Proc Gen., mentre per NO e DI FR si riporta ai motivi di ricorso;
avv. D'Urso, difensore di NT IO, si associa alle richieste del P.G.;
avv. RI L. TO, per il ric. ER, si riporta ai motivi di ricorso;
avv. IN Galeota per NO e anche come sost. proc. dell'avv. Pittelli per DI si riporta ai motivi di ricorso;
avv. Maria V. Bossio per OT, si riporta ai motivi di ricorso;
avv. A. IU Gianzi, per AV, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'acc.;
avv. A. TO Sulcina, per PI, SA e AV, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'acc.;
avv. GI Bruno, per IN, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'acc.;
avv. Serafino Trento, per ER, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'acc..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 maggio 2011, la Corte d'AppeLL di Catanzaro, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di AN appellata da TE IB, OC IN, RU SE, IA GI, ER IU, DI GI, LA VA, RÙ IG, RO AN, OT MO, PI NI, NT IO, NO AN, SA IO, DI TO, DI FR, AV NI, FA FR, UL GI TA, IN TO, ER IU, NO OR e US IU, assolveva LA VA e NO OR dal reato loro rispettivamente ascritto per non aver commesso il fatto e NT IO dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rideterminava la pena inflitta a FA, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 91) nel delitto di cui all'art. 635 cpv. c.p., n. 3), in anni 22 e mesi 10 di reclusione;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli:
TE, OC, RU, ER, RÙ,
RO, IN e ER del reato di cui al capo 1 - associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 esclusa l'aggravante di cui al comma 4, nonché TE, RU, ER, IN e ER di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. cit., RU, IN di detenzione e porto illegale di arma da fuoco ed erano stati condannati rispettivamente TE a cinque anni di reclusione ed Euro 4000,00 di multa;
OC a tre anni e sei mesi di reclusione;
RU SE a quattro anno otto mesi di reclusione ed Euro 7000,00 di multa;
ER a quattro anni due mesi di reclusione ed Euro 6000,00 di multa;
RÙ a tre anni sei mesi di reclusione;
RO a otto anni di reclusione;
IN a tre anni sei mesi di reclusione;
ER a tre anni otto mesi di reclusione ed Euro 5000,00 di multa;
DI, NO, UL e IA dei reati di cui al capo 84 - art. 416 bis c.p., nonché: DI di cui ai capi 88) (artt. 110, 81 e 644 c.p.) e art. 89 c.p.) (art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 629 c.p.) in danno di TO CC;
UL di cui al capo 16) - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
IA di cui al capo 34) (art. 81 c.p., art. 629 c.p. e art.628 cpv. c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991art. 7) e condannati rispettivamente alle pene DI di undici anni quattro mesi di reclusione;
NO, concesse le attenuanti generiche equivalenti, di quattro anni di reclusione;
UL - ritenuta la continuazione interna nonché con i reati di cui alla sentenza della Corte di appeLL di Catanzaro del 1.3.2007 - alla pena complessiva di ventidue anni di reclusione;
IA, ritenuta la continuazione, alla pena di dieci anni sei mesi di reclusione ed Euro 4500,00 di multa;
US IU del reato di cui al capo 85) (artt. 110, 81 e 644 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di TO CC) e condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 9000,00 di multa;
SA IO dei reati di cui ai capi 86) e 87) (artt. 110, 81 644 e 629 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di TO CC) e condannato alla pena di nove anni di reclusione ed Euro 3000,00 di multa;
OT, DI TO, DI FR, FA del reato di cui al capo 16) (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con esclusione per tutti dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 5) nonché FA dei reati di cui ai capi 21 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), 22 e 90 (concorso nei delitti di estorsione aggravata: art. 110 c.p., art. 628 cpv. c.p., nn. 1 e 3, D.L. n. 152 del 1991, art. 7), 84 (art. 416 bis c.p.), 91 (art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 424 c.p., art. 425 c.p., n.
2 - riqualificato dalla
Corte di appeLL nel delitto di danneggiamento) e condannati:
OT, DI TO e DI FR, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante rispettivamente alle pene il primo di sette anni di reclusione e gli altri due di sei anni e otto mesi di reclusione ciascuno;
(per FA la pena di ventitrè anni di reclusione è stata ridotta secondo quanto sopra indicato);
PI e AV del reato di cui al capo 84) (art. 416 bis c.p.) e, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche -
prevalenti per il primo ed equivalenti per il secondo -, condannati rispettivamente a quattro anni di reclusione ciascuno. Condannava tutti gli altri imputati al pagamento delle spese processuali nonché IA, DI, OT, PI, NO, DI TO, DI FR, AV, FA e UL al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore della parte civile Regione AB, US, SA e DI alla rifusione, in solido, di quelle delle parti civili TO CC e AV ST. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di nullità-inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché delle trascrizioni delle stesse, nel merito;
- quanto al delitto di associazione per delinquere dedita al narcotraffico di cui al capo 1) riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di OU UN (con diffusa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni, previa esclusione del suo coinvolgimento nell'attività illecita e quindi della necessità della sua audizione a norma dell'art. 197 bis c.p.p.) nonché delle intercettazioni in atti (quelle ambientali sulla FIAT Uno di FA TO - giudicato separatamente - dimostrative del ruolo dirigenziale di RO AN che impartisce direttive ad TE IB;
quelle sull'utenza telefonica del FA dimostrative del coinvolgimento ancora di TE IB nonché di RÙ e OC) e delle plurime attività di p.g. che avevano portato in diverse occasioni al sequestro di sostanze stupefacenti nonché all'arresto di IN TO, ER IU e MA GI nonché deLL stesso FA e di OC. A carico di RO ed TE IB (indicato come addetto al "taglio" deLL stupefacente) venivano valutate anche altre conversazioni oggetto di intercettazione;
di IN (soprannominato anglino) venivano considerati il riconoscimento fotografico da parte della OU (che lo indicava come soggetto addetto aLL spaccio), i risultati delle intercettazioni ambientali effettuate nel veicolo di MO, oltre che il suo arresto per il possesso di 27 dosi di hashish;
di ER IU
(soprannominato peppino du scassu, per la sua attività di sfasciacarrozze) a cui carico venivano valorizzate non solo le dichiarazioni della OU ma anche il rinvenimento di 33 dosi di cocaina proprio all'interno dell'impianto di demolizione da lui gestito e il risultato dell'attività di intercettazione puntualmente analizzata;
di RU SE (soprannominato pollicino) a cui carico sono state valorizzate non solo le dichiarazioni della OU ma anche il risultato delle intercettazioni e dei servizi di osservazione di p.g., l'annotazione del suo nome negli appunti sequestrati a OC;
di ER IU (detto cantina), il cui ruolo di addetto aLL spaccio in Mirto per conto di MO, viene desunto dal risultato delle intercettazioni effettuate nel veicolo di MO, avvalorato dalla conversazione telefonica tra FA e MU e dalla constatazione dell'uso di linguaggio convenzionale;
di RÙ IG per il quale sono state valorizzate le dichiarazioni della OU, i servizi di osservazione di p.g., i risultati delle intercettazioni ambientali nell'autovettura di FA e telefoniche, certo essendo il riconoscimento vocale effettuato dal C.re FI;
- di OC IN a carico del quale sono state valutate le dichiarazioni della OU, i risultati delle intercettazioni, il rinvenimento in suo possesso di annotazioni dei crediti verso gli acquirenti della sostanza stupefacente (annotazioni il cui contenuto è stato acquisito attraverso la deposizione dibattimentale del Cap. LE e il cui significato è svelato dalla conversazione intercettata intercorsa tra RU e MO);
- quanto ai reati addebitati a RU (detenzione di hashish - capi 3, 5 e 14 - e di cocaina - capo 4 -) e a questi in concorso con ER (detenzione illegale di cocaina e di una pistola: capi 6 e 7) la prova della responsabilità è stata indicata dal risultato delle intercettazioni nonché dal rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente e dell'arma;
- quanto a ER IU la detenzione a fini di spaccio di cinque - sei dosi di cocaina è stata ritenuta dimostrata dalla conversazione dal medesimo intrattenuta con MO in data 20 luglio 2004;
- quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha formulato valutazioni di condivisione della decisione adottata dal primo giudice;
- quanto ai delitti di cui ai capi 84) e 16) - associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere dedita al narcotraffico denominata "locale" di NO, rammentata la storia della consorteria per come ricostruita sulla base di plurime sentenze definitive del Tribunale di AN e della Corte di Assise di Catanzaro, la sentenza ha ricordato il contributo dichiarativo di numerosi collaboratori ovvero testimoni di giustizia. In particolare, per le imputazioni in contestazione, richiamava la motivazione della sentenza oggetto di appeLL in ordine a quanto dichiarato in maniera convergente da ON MP e UR IN e analizzava quindi le singole posizioni di IA GI (per il quale il riscontro ai numerosi riferimenti dei collaboratori si aggiungevano quelle di RI OR vittima dell'estorsione di cui al capo 34), NO OR (per il quale le propalazioni dei collaboratori venivano ritenute inidonee a fondare il convincimento di responsabilità), AV NI (la responsabilità del quale veniva confermata in considerazione della confessione resa in occasione dell'interrogatorio espletato nella fase delle indagini preliminari, non smentita dai collaboratori), PI NI (raggiunto dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ON, NO GI, NG e UR, non inficiate nella loro valenza dimostrativa dalle critica difensive, in particolare in relazione al riconoscimento fotografico effettuato da NO GI e all'assoluzione dai reati fine per la ritrattazione delle persone offese) e NO AN (anche lui attinto dalle convergenti dichiarazioni di quattro collaboratori:
basile, ON, NO GI, FA MI, non inficiate per effetto dell'assoluzione in ordine ai reati fine per la ritrattazione delle persone offese).
Per la posizione di FA FR, rammentate le motivazioni diffusamente svolte dalla sentenza de)Tribunale, si confermava il giudizio di responsabilità in ordine sia all'appartenenza, con ruolo apicale, all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 16), sia all'appartenenza all'associazione criminale di stampo mafioso di cui al capo 84), attraverso la ponderata valutazione delle convergenti fonti dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia confortate dai risultati delle intercettazioni che avevano registrato il contenuto delle conversazioni intercorse con ER IO, OT MO, DI FR e DI TO, conversazioni il cui significato allusivo (per l'uso di termini criptici) era conclamato dal sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina trovata in possesso di ER IO e di OT. L'intraneità rispetto al sodalizio mafioso era convalidata dalle dichiarazioni delle persone offese delle estorsioni in danno dei commercianti di cui ai capi 22) (persona offesa CU SS titolare dell'omonimo negozio di ottica) e 90) (persona offesa GN MO, titolare del negozio di calzature "Cory") estorsione quest'ultima preceduta da esplosione che aveva comportato la distruzione della vetrina, donde il delitto di danneggiamene aggravato ritenuto in relazione al capo 91). Per LA VA il gravame era ritenuto fondato in quanto le dichiarazioni del collaboratore UR non trovavano riscontro, volta che ON rinviava per le sue informazioni a non meglio indicati tossicofili acquirenti e FA MI a voci correnti. Per OT MO, DI TO e DI FR il quadro dichiarativo delineato dai collaboratori di giustizia (basile e NO GI per il primo;
UR e FA MI per tutti;
ON per gli ultimi due) era corroborato dalle conversazioni oggetto di intercettazione, analiticamente esaminate, sicché doveva confermarsi il giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 16).
Per NT IO, a carico del quale residuava l'imputazione di cui capo 20), veniva valutata insufficiente per l'incertezza del contenuto dell'intercettazione a suo carico.
Per UL GI TA la sentenza ha valorizzato le fonti collaborative costituite dalle dichiarazioni di UR, ON e FA MI, previa valutazione della loro attendibilità attraverso la confutazione delle critiche difensive in ordine all'inattendibilità o genericità delle stesse;
ha tenuto altresì conto dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed è in conseguenza pervenuta alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine ai delitti associativi di cui ai capi 16) ed 84).
Per DI GI, il giudizio di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 84), con particolare riferimento alla gestione di attività economiche (stabilimento "Arca di Noè") e dei videogiochi, era fondato sulle concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specificamente analizzate, nonché sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione che davano conto delle condotte intimidatorie poste in essere nei confronti degli esercenti dei locali dove erano aLLcati gli apparecchi e di concorrenti nonché delle alterazioni di tali apparecchi dei quali in conseguenza il Tribunale aveva disposto la confisca. Le critiche difensive sud' attendibilità e sulla valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori erano disattese all'esito di ulteriore valutazione e di confronto con il risultato delle intercettazioni. La conferma della confisca deLL stabilimento "Arca di Noè" era giustificata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia convergenti nell'indicare la matrice mafiosa dell'acquisto del bene e dell'accertata mancanza di disponibilità economica autonoma del DI e dei soci della società "GUI.de.fo. di DI GI & C. Sas" per effettuare tale acquisto.
Quanto ai reati di usura in danno di CC TO, addebitati a US IU (capo 85), SA IO (capo 86, nonché estorsione di cui al capo 87) e DI GI (capo 88 nonché estorsione di cui al capo 89), rammentata la dinamica delle singole vicende usurarie, si confermava la valutazione di piena attendibilità delle accuse della persona offesa (previa esclusione della qualicabilità del suo ruolo di testimone assistito e quindi della necessità della sua audizione ex art. 197 bis c.p.p.), confortate anche dalle acquisizioni documentali e si confutavano i rilievi difensivi in ordine sia alla natura usuraria degli interessi praticati, sia aLL stato di bisogno, sia alla sussistenza dei reati di estorsione e dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il trattamento sanzionatorio veniva ritenuto congruo e venivano rigettate tutte le richieste difensive tendenti ad ottenere (da parte degli imputati ai quali non erano state concesse) il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi il Procuratore Generale e gli imputati, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) il Procuratore Generale della Repubblica:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75 e dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla posizione di NT
IO imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato al capo 20) prosciolto per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto versarsi in ipotesi del c.d. uso di gruppo perché dal contenuto dell'intercettazione emergeva che NT destinava la sostanza stupefacente non al proprio consumo ma la vendeva al Genova che a sua volta la cedeva ad altra persona;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione di NO OR imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato al capo 84) per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che la chiamata in correità di NO GI era riscontrata dalle dichiarazioni di US TO e di NO TO;
a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione di LA VA, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato al capo 16) perché
le dichiarazioni dei collaboratori FA MI e ON danno conto delle fonti autonome di conoscenza del ruolo dell'imputato in quanto riconducibili alle notizie costituenti patrimonio conoscitivo comune e derivanti dal flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati. In particolare FA MI ha fatto riferimento alla sua frequentazione della zona di spaccio in compagnia con barillari maurizio dal quale aveva appreso che LA spacciava cocaina consegnatagli da NC FA;
ON ha indicato come fonte di conoscenza ME.
2) OC IN, a mezzo dell'avv. GI Zagarese, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 63 e 191 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 210, 197 e 197 bis c.p.p. nonché dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p. per avere la Corte di appeLL disatteso l'eccezione già sollevata con i motivi di appeLL relativa alla posizione della dichiarante OU UN, escussa quale testimone nonostante fosse emerso il suo coinvolgimento nelle illecite attività anche di spaccio ascritte a FA sicché avrebbe dovuto essere assunta con le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p. con conseguente violazione degli artt. 210, 197 e 197 bis c.p.p. anche in relazione ai criteri di valutazione della prova. A tal fine si riportava per esteso il testo della trascrizione dell'esame testimoniale;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 110 c.p. nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. anche in riferimento all'art. 74 cit. con riferimento alle critiche mosse ai criteri interpretavi adottati dai Giudici di merito per decifrare i contenuti asseritamente criptici delle comunicazioni intercettate e alle giustificazioni addotte per l'identificazione dei dialoganti nonché in relazione ai ragionamenti di tipo congetturale per affermare l'appartenenza del ricorrente all'associazione criminale;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione in riferimento all'art. 62 bis c.p. per inesistenza della motivazione in relazione alle doglianze difensive che avevano evidenziato l'incensuratezza, la giovane età, la limitata partecipazione, la condizione di tossicodipendenza, l'auspicabile prosieguo degli studi universitari;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. per non avere la sentenza impugnata fornito congrua giustificazione della dosimetria della pena quantificata in misura notevolmente superiore a quella minima.
3) RU SE, a mezzo del difensore avv. IU Zumpano:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1 per non avere la Corte di appeLL tenuto conto del contesto socio-culturale di Mirto Crosia, piccolo centro in cui tutti si conoscono, contesto che anzi è stato valutato quale elemento di supporto della ritenuta appartenenza al sodalizio, e per non avere inoltre giustificato la sussistenza della consapevolezza di tale appartenenza. Nè è stata giustificata la sussistenza della stabilità dell'accordo desunta solo dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento. La mancanza di adesioni formali all'associazione comporta che la prova della partecipazione debba essere ricavata da indici sintomatici la conoscenza degli altri partecipi, la stabilità dell'adesione, la durata della condotta, la peculiarità del ruolo svolto, le condotte concrete assunte, il reale contributo causale per la realizzazione degli obiettivi del programma, la disponibilità di mezzi e risorse, la disponibilità di dati ed elementi costituenti patrimonio conoscitivo esclusivo dell'associazione. A tali criteri la sentenza impugnata non si è attenuta. Quanto ai reati fine, la semplice appartenenza all'associazione non può valere come elemento di responsabilità per gli stessi;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, agli artt.268, 197 bis e 210 c.p.p., art. 63 c.p.p., comma 2 perché,
nonostante risulti che le intercettazioni telefoniche sono state eseguite presso la Compagnia Carabinieri di AN, per come attestato nei verbali di apertura e di chiusura delle stesse, senza che vi fosse alcuna autorizzazione in tal senso, la sentenza impugnata sbrigativamente e immotivatamente afferma che in realtà le stesse vennero eseguite nei locali della Procura della Repubblica, senza tenere conto della diversa giustificazione adottata dal Tribunale (che non ha messo in discussione il dato fattuale dell'esecuzione delle intercettazione presso i locali della Compagnia Carabinieri) e perché l'uso del linguaggio dialettale unitamente alla cattiva qualità delle registrazioni minano la sicura decifrabilità del contenuto delle conversazioni. Le dichiarazioni di OU UN sono inutilizzabili perché rese in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 perché la donna, pur non avendo formalmente assunto la veste di collaboratore di giustizia, in realtà è stata tale.
4) IA GI, a mezzo del difensore avv. GI Zagarese: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 190, 192, 234, 495, 603, 434 e 435 c.p.p. per avere la Corte di appeLL in modo fallace giustificato l'omesso esame da parte del Tribunale della sentenza del GUP Distrettuale di Catanzaro resa nel proc. pen. n. 342/02 RGNR all'udienza preliminare del 7.5.2003 depositata il 2.9.2003 che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IA imputato in un più articolato processo associativo mafioso, questione riproposta in appeLL con motivi nuovi anche in relazione all'improcedibilità dell'azione penale per violazione degli artt.434 e 435 c.p.p. questione che si ripropone in questa sede mediante allegazione in copia della citata sentenza ai fini della verifica non solo dell'identità del procedimento ma anche della fondatezza dei rilievi relativi alla circostanza che in quel processo i medesimi collaboratori non avevano indicato il ricorrente quale sodale della "locale" di NO;
che il PM non aveva chiesto la revoca della sentenza di luogo a procedere;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione degli artt. 91, 192 e 195 c.p.p. nonché vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle critiche difensive mosse con l'appeLL sia in ordine alla rilevanza della guardiania svolta dal ricorrente per l'assoluta genericità degli apporti conoscitivi e dei riferimenti temporali dei collaboratori di giustizia;
sia in ordine alla condotta estorsiva in danno di RI OR (il cui narrato è stato immotivatamente svilito e travisato come constatabile dalla lettura della sua deposizione riportata nell'atto di ricorso). In ordine alle contestate aggravanti;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nonché vizio di motivazione in ordine alla graduazione della pena quantificata in aumento per la continuazione a fronte della giudicata non rilevante signficatività criminogena dell'unico reato estorsivo per il quale era stata assunta a pena base quella minima edittale.
5) ricorso di ER IU, a mezzo del difensore IA RI TO:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e;
per non avere la Corte di appeLL tenuto conto del contesto socio- culturale di Mirto Crosia, piccolo centro in cui tutti si conoscono, contesto che anzi è stato valutato quale elemento di supporto della ritenuta appartenenza al sodalizio, e per non avere inoltre giustificato la sussistenza della consapevolezza di tale appartenenza nonché per non avere la Corte di appeLL tenuto conto del contesto socio-culturale di Mirto Crosia, piccolo centro in cui tutti si conoscono, contesto che anzi è stato valutato quale elemento di supporto della ritenuta appartenenza al sodalizio, e per non avere inoltre giustificato la sussistenza della consapevolezza di tale appartenenza, con travisamento degli avvenimento relativi all'arresto del 7.7.2004 non essendo stata compiutamente valutata la deposizione del Cap. LE sul servizio di osservazione effettuato poco prima che dava conto dell'assenza del ricorrente, episodio che ricostruito in maniera fallace è stato valutato come elemento di conforto all'attendibilità della OU UN. Non si è tenuto conto delle altre emergenze istruttorie, in particolare della "spedizione punitiva" presso la discoteca OP (alla quale il PM ha attribuito particolare rilevanza) cui però non partecipa il ricorrente. Erroneamente, e in contrasto con quanto risultante dall'istruttoria dibattimentale, la Corte di appeLL lo ha ritenuto coinvolto nell'occultamento deLL stupefacente. Il rilievo attribuito alla frequentazione tra soggetti coetanei non ha tenuto conto della realtà di un piccolo paese. La mancanza di adesioni formali all'associazione comporta che la prova della partecipazione debba essere ricavata da indici sintomatici la conoscenza degli altri partecipi, la stabilità dell'adesione, la durata della condotta, la peculiarità del ruolo svolto, le condotte concrete assunte, il reale contributo causale per la realizzazione degli obiettivi del programma, la disponibilità di mezzi e risorse, la disponibilità di dati ed elementi costituenti patrimonio conoscitivo esclusivo dell'associazione. A tali criteri la sentenza impugnata non si è attenuta. Quanto ai reati fine, la semplice appartenenza all'associazione non può valere come elemento di responsabilità per gli stessi;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e;
per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, agli artt. 268, 197 bis e 210 c.p.p., art. 63 c.p.p., comma 2 perché, nonostante risulti che le intercettazioni telefoniche sono state eseguite presso la Compagnia Carabinieri di AN, per come attestato nei verbali di apertura e di chiusura delle stesse, senza che vi fosse alcuna autorizzazione in tal senso, la sentenza impugnata sbrigativamente e immotivatamente afferma che in realtà le stesse vennero eseguite nei locali della Procura della Repubblica, senza tenere conto della diversa giustificazione adottata dal Tribunale (che non ha messo in discussione il dato fattuale dell'esecuzione delle intercettazione presso i locali della Compagnia Carabinieri). Nel merito comunque il tenore delle conversazioni intercettate evidenzia l'estraneità dei fratelli ER al gruppo criminale, e perché l'uso del linguaggio dialettale si presta a interpretazioni anche diverse delle conversazioni. Va poi sottolineato che solo il C.re FI ha attribuito la voce all'imputato senza che venissero indicati i criteri adottati per giungere a tale conclusione Le dichiarazioni di OU UN sono inutilizzabili perché rese in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 perché la donna, pur non avendo formalmente assunto la veste di collaboratore di giustizia, in realtà è stata tale. In ogni caso esse, relativamente alla posizione di ER, non sono riscontrate ed anzi l'erroneità delle indicazioni fornite dalla donna sulla composizione del di lui nucleo familiare è stata impropriamente sminuita dalla Corte di appeLL ne mina l'attendibilità, tanto più che nelle sue dichiarazioni del 19.8.2004 non lo nomina e in quelle successive (dibattimentali) è contraddittoria ed addirittura mendace aLLrché afferma che per la sua identificazione il 14.8.2004 aveva consegnato il permesso di soggiorno scaduto laddove il Cap. LE ha affermato che la sua identificazione avvenne a mezzo della carta di identità italiana. È stata poi trascurata la personalità della teste non essendo condivisibile sul punto l'apprezzamento della Corte di appeLL. Quanto alla valenza dimostrativa attribuita al bigliettino contenete annotazioni del coindagato OC, la Corte di appeLL formula considerazioni non condivisibili vero essendo che solitamente sono gli spacciatori ad annotare i crediti verso i consumatori. Il risultato dell'appostamento effettuato dai Carabinieri il 28.6.2004 non solo non ha fornito alcuna correlazione tra il transito in auto di ER e calarota e il rinvenimento della droga e dell'arma ma anzi il coinvolgimento del ricorrente ha trovato smentita nelle deposizioni dibattimentali del Ca. LE e del M.LL RI. La perquisizione del 27.11.2006 dava infine esito negativo;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione per non essersi la sentenza impugnata pronunciata in ordine alla prospettata posizione di ER all'esito della formazione del c.d. giudicato cautelare nella vigenza dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis prima che ne venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
6) DI GI, a mezzo dei difensori avv. IO Pittelli e avv. IN Galeota:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per violazione degli artt. 178, 544, 548 e 601 c.p.p. in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte di appeLL il 14.4.2011 reiettiva dell'eccezione di nullità degli atti successivi al deposito della sentenza del Tribunale di AN per omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'impugnazione proposta dai difensori avesse "consumato" l'autonomo diritto ad impugnare, criterio interpretativo conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente formulato anche dalle Sezioni Unite (sent. 31.8.2008 n. 6026), soluzione che tuttavia oblitera che il diritto ad impugnare fa capo esclusivamente all'imputato sicché l'impugnazione del solo difensore non sostituisce l'autonomo diritto dell'imputato, il quale non ha rinunciato all'eccezione di nullità e non ha accettato gli effetti dell'impugnazione proposta dal difensore;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione degli artt. 127 e 268 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 181 c.p.p. nonché mancanza e iLLgicità della motivazione in relazione alla nullità dell'udienza in camera di consiglio nella quale sono state acquisite le intercettazioni a seguito del conferimento dell'incarico per la trascrizione, udienza celebrata senza che ai difensori fosse stato dato avviso della sua fissazione, questione sbrigativamente risolta dalla Corte di appeLL al rilievo che la questione sarebbe stata tardivamente eccepita solo con l'appeLL, pur avendo però dovuto dare atto che il Tribunale l'aveva affrontata e risolta (pagg. 85 e segg. della sentenza di primo grado);
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 c.p.p. per manifesta iLLgicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al tema della credibilità del chiamante in reità-correità, avendo la sentenza adottato formule stereotipe, tanto più in considerazione del modesto interesse manifestato verso le testimonianze utili anche ai fini della verifica dell'attendibilità dei dichiaranti;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e in relazione agli artt. 546 e 210 c.p.p., art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e L. n. 203 del 1991, art. 7 in ordine alla valutazione di inattendibilità delle testimonianze di AL TO, ON ED e PR LEnardo, per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno delle regole che presiedono il giudizio di credibilità, con motivazione solo apparente, che non ha tenuto conto di quanto riferito da UR IN in ordine all'abuso di sostanze stupefacenti da parte della persona offesa e che in tal modo ha risolta la questione posta dalla difesa sulla necessità di sentite TO in veste di chiamante in reità. Il quale peraltro, diversamente da quanto indicato in sentenza, ha riferito di interessi pari al 10% su base annua. In maniera apodittica si è dato rilievo probatorio alle matrici dei titoli bancari e agli assegni sequestrati ad un terzo in assenza di prove di relazioni del ricorrente con De RC mentre contraddittoriamente dopo avere affermato l'esistenza del rapporto funzionale tra l'usura e l'associazione si è sostenuto che l'attività di usura era esercitata per conto di soggetti estranei al cotesto associativo. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il semplice riferimento alla provenienza territoriale dei finanziatori non è sufficiente ad evocare un accentuato timore o l'interessamento di gruppi mafiosi, donde l'erroneità della motivazione adottata dalla Corte di appeLL;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e in relazione agli artt. 546 e 210 c.p.p., art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), art. 416 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché in relazione all'addebito di appartenenza all'associazione di stampo mafioso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia provengono da persone che hanno interrotto i legami con i contesti di provenienza in epoca antecedente alle condotte in contestazione e sono comunque generiche ovvero in alcuni casi favorevoli al ricorrente. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto di rinvenire utili riscontri dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica (che non contengono espressioni minacciose) e dalla consulenza tecnica sugli apparecchi offerti in noleggio (all'esito della quale è risultato che solo un gioco aveva il meccanismo di alterazione descritto dai collaboratori, mentre l'illiceità degli altri era collegata ad aspetti amministrativi). La valutazione delle testimonianze dei gestori dei locali che avevano stipulato contratti di noleggio con il ricorrente è stata sbrigativamente risolta negativamente per preteso contrasto con le dichiarazioni dei collaboranti e con apodittico riferimento a comportamenti omertosi. Anche il risultato delle intercettazioni telefoniche da conto dell'assenza del preteso stato di soggezione degli esercenti mentre il numero degli apparecchi dati a nolo da ricorrente (52) in 28 esercizi commerciali esclude la condizione di monopolio ritenuta in sentenza. Quanto alla confisca del lido denominato Arca di Noè le produzioni difensive hanno dato prova dell'effettiva appartenenza al nucleo familiare del ricorrente, che per l'acquisto hanno impiegato le risorse economiche accantonate in anni di lavoro in Germania, mentre le fonti dichiarative sono state ritenute dal Giudicante dotate di pieno credito e di efficacia dimostrativa senza però confrontarle con le allegazioni probatorie favorevoli all'imputato. 7) RÙ IG, a mezzo del difensore avv. GI Zagarese. - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 63 e 191 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 210, 197 e 197 bis c.p.p. nonché dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p. con argomentazioni sovrapponigli al primo motivo di ricorso di OC, al quale si rinvia;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 110 c.p.p. nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. anche in riferimento all'art. 74 cit., con argomentazioni analoghe a quelle del secondo motivo di ricorso di OC, al quale si rinvia;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione in riferimento all'art. 62 bis c.p. per inesistenza della motivazione in relazione alle doglianze difensive che avevano evidenziato l'incensuratezza, la giovane età, la limitata partecipazione, la condizione di tossicodipendenza, l'auspicabile prosieguo degli studi universitari;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.p. per non avere la sentenza impugnata fornito congrua giustificazione della dosimetria della pena quantificata in misura notevolmente superiore a quella minima. 8) IN TO, a mezzo del difensore avv. GI Bruno:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio i motivazione per avere la Corte di appeLL ritenuto la sua partecipazione all'associazione sulla base delle intercettazioni;
del riconoscimento e delle dichiarazioni da parte della OU e dell'identificazione della sua voce da parte del FI, elementi di prova in realtà insussistenti, per come già ritenuto in sede cautelare, perché le captazione (fra l'altro inutilizzabili), non sono comprensibili perché in dialetto e di non buona qualità, mentre non vi alcuna spiegazione sulle ragioni della ritenuta attendibilità del riconoscimento vocale effettuato dal C.re FI, mentre la OU non ha fatto mai il nome di IN nè ha proceduto al suo riconoscimento. La partecipazione ad associazione per delinquere deve essere ricavata da indici sintomatici quali la conoscenza degli altri partecipi, la stabilità dell'adesione, la durata della condotta, la peculiarità del ruolo svolto, le condotte concrete assunte, il reale contributo causale per la realizzazione degli obiettivi del programma, la disponibilità di mezzi e risorse, la disponibilità di dati ed elementi costituenti patrimonio conoscitivo esclusivo dell'associazione. A tali criteri la sentenza impugnata non si è attenuta. Non vi sono poi reati fine addebitati al ricorrente;
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, agli artt.268, 197 bis e 210 c.p.p., art. 63 c.p.p., comma 2 perché,
nonostante risulti che le intercettazioni telefoniche sono state eseguite presso la Compagnia Carabinieri di AN, per come attestato nei verbali di apertura e di chiusura delle stesse, senza che vi fosse alcuna autorizzazione in tal senso, la sentenza impugnata sbrigativamente e immotivatamente afferma che in realtà le stesse vennero eseguite nei locali della Procura della Repubblica, senza tenere conto della diversa giustificazione adottata dal Tribunale (che non ha messo in discussione il dato fattuale dell'esecuzione delle intercettazione presso i locali della Compagnia Carabinieri) e perché l'uso del linguaggio dialettale unitamente alla cattiva qualità delle registrazioni minano la sicura decifrabilità del contenuto delle conversazioni. Le dichiarazioni di OU UN sono inutilizzabili perché rese in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 perché la donna, pur non avendo formalmente assunto la veste di collaboratore di giustizia, in realtà è stata tale;
9) OT MO, a mezzo del difensore Vittoria Bossio:
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e manifesta iLLgicità della motivazione, perché l'unico episodio valutato per individuare la penale responsabilità in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è queLL "ER IO" che peraltro la stessa Procura aveva ritenuto inidoneo per configurare il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. cit., episodio in relazione al quale si riferiscono anche le intercettazioni. Nessun ulteriore apporto si rinviene nelle dichiarazioni dei collaboratori basile (che si è riferito a soggetti diversi e che non ha riconosciuto in aula l'imputato, mentre la ricognizione fotografica è priva di valore), NO GI (anche lui non ha riconosciuto l'imputato e le contestazioni mosse dal PM sono prive di valore perché l'individuazione fotografica operata nel corso delle indagini era inutilizzabile), FA MI (le sue dichiarazioni sono generiche e fondate su mere congetture) e UR IN (il cui narrato de relato non è riscontrato). Infine non è dato comprendere le ragioni per le quali non siano state riconosciute l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, in analogia a quanto accaduto agli altri coimputati in sede di giudizio abbreviato nonché quelle generiche e del minimo contributo causale pur avendo la Corte dovuto ammettere una sua marginale posizione. 10) PI NI, a mezzo del difensore avv. Andrea Salcina. - a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 416 bis c.p. nonché artt. 192, 521 e 522 c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione e/o iLLgicità della stessa, perché a seguito dell'assoluzione per insussistenza del fatto dalle numerose ipotesi di estorsione originariamente a lui addebitate è iLLgico e contraddittorio ritenere la sua responsabilità per il delitto associativo in relazione al quale gli è attribuito proprio il ruolo di "guardiano" con il compito di controLL del territorio in nome e conto del sodalizio in modo da costringere i proprietari al pagamento di somme di danaro "incamerate a titolo estorsivo". I collaboratori di giustizia si sono limitati ad indicarlo come "guardiano". Il ragionamento della Corte di appeLL, che sottolinea come le assoluzioni siano la conseguenza delle ritrattazioni delle presunte vittime delle estorsioni, trascura di considerare che il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica "in ordine all'esercizio dell'azione penale per i reati di falsa testimonianza ovvero di calunnia", lasciando quindi l'ulteriore accertamento aperto ad ogni possibile soluzione. Contraddittoriamente la Corte ha ritenuta priva di pregio l'affermazione del teste LA (per il quale PI non era malavitoso o mafioso) in quanto superata dal "contributo conoscitivo qualificato" dei collaboratori di giustizia, posto che NO GI nel corso del suo esame ha dato conto che i guardiani erano vittime dell'attività estorsiva della famiglia mafiosa facente capo a Carelli Santo. Assente è poi la motivazione in relazione alla questione sollevata dalla difesa sulla sussistenza del requisito dell'affectio societatis.
11) NO AN, a mezzo dei difensori avv. NC Paolo Oranges e avv. IN Galeota:
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 546 c.p.p. e art. 416 bis c.p. perché le dichiarazioni dei collaboratori si sono limitati a riferire genericamente del suo ruolo di "guardiano" senza specificazione delle modalità comportamentali che hanno consentito a ciascuno dei dichiaranti di acquisire la consapevolezza di quanto riferito in ordine all'appartenenza all'associazione. Infatti non si rinvengono quegli "indicatori fattuali" sicuramente descrittivi della partecipazione intesa quale incondizionata manifestazione di disponibilità verso la finalità collettiva, tanto più che il ricorrente è stato assolto dai delitti di estorsione di cui ai capi 35 e 63.
12) ER IU, a mezzo del difensore Serafino Trento:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione su punto, per avere la Corte di appeLL erroneamente rigettato l'eccezione difensiva, che aveva denunciato la nullità della sentenza del Tribunale per la parte in cui aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente anche in ordine alle ipotesi di reato di cui ai capi 6) e 7) nonostante in relazione ad esse il GUP avesse pronunciato sentenza di proscioglimento;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto per non essere state mai trascritte, secondo le modalità stabilite per la perizia, le conversazioni oggetto di intercettazione ambientale nel veicolo di MO. La circostanza che le stesse siano state trasfuse in una memoria del Pubblico Ministero non risolve la questione, per l'evidente violazione del diritto di difesa che non ha potuto controllare l'effettiva rispondenza di quanto riportato dal PM e le intercettazioni. Inoltre l'attività di intercettazione è stata effettuata presso la Compagnia Carabinieri di AN in assenza dei necessari decreti autorizzativi;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), perché dalle conversazioni oggetto di intercettazione non è dato cogliere alcun elemento dimostrativo dell'esistenza dell'associazione e, comunque, della partecipazione ad essa del ricorrente. Il C.re FI, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appeLL, non ha dichiarato di aver riconosciuto la voce di ER ma si è limitato a riferire di conoscerlo, mentre il teste LE ha solo attestato di averlo identificato mentre era a bordo del veicolo di MO. Nessuna risposta è stata poi data aLL specifico motivo di appeLL con il quale si era rammentato che il GIP aveva rigettato la richiesta di disporre misura cautelare nei confronti di ER. ILLgicamente è stato negato rilievo alle circostanze che di lui non facciano menzione ne' la OU ne' gli appunti trovati in possesso di OC;
che non gli sono stati contestati episodi di spaccio (per essi non vi è stato rinvio a giudizio per proscioglimento del GUP);
che le intercettazioni a suo carico riguardano un breve periodo;
che nessuna motivazione è stata spesa sulla sussistenza dell'elemento psicologico, nonostante specifica doglianza mossa con l'appeLL. Quanto al reato di spaccio di cui al capo 10) l'assunto secondo il quale la piena confessione (stragiudiziale) della detenzione a fine di spaccio di cinque-sei dosi di cocaina risulterebbe dalla conversazione telefonica oggetto di intercettazione del 20.7.2004 è frutto di travisamento della conversazione stessa;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione sul punto nonostante con l'appeLL vi fosse stata esplicita doglianza. Senza alcuna motivazione si è infine ritenuta la sussistenza delle aggravanti, mediante rinvio alla motivazione della sentenza del Tribunale, senza dare risposta a specifico motivo di appeLL con il quale si era rilevato la mancanza di prova della ritenuta adulterazione delle sostanze stupefacenti e all'altro motivo di appeLL in ordine alla quantificazione della pena in aumento per la continuazione. 13) US IU, a mezzo del difensore avv. GI Zagarese:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione al delitto di cui all'art. 644 c.p. perché a fronte delle critiche di inattendibilità della persona offesa e testimone TO CC, documentate mediante l'allegazione di assegno circolare dell'importo di Euro 40.000,00 consegnato dal US per pagare l'immobile (terreno con soprastante struttura in cemento armato in corso di costruzione) ed incassato dal denunciante lo stesso giorno della stipula del preliminare di vendita (ossia il 25.2.2004), la sentenza impugnata ha imputato tale pagamento alle "spese necessarie per il completamento dell'immobile", con travisamento delle dichiarazioni rese sul punto da TO (risultanti dalla trascrizione del verbale del suo esame, trasfuso integralmente nel ricorso) il quale aveva invece affermato che il US si era impegnato a partecipare alle spese di completamento dell'immobile in esecuzione di un successivo e diverso accordo conseguente alla costituzione del rapporto societario del 16.9.2004. Il travisamento operato assume significato determinante perché è valso a giustificare l'intero impianto motivazionale che sorregge il giudizio di attendibilità del denunciante. Diversamente infatti si sarebbe dovuto riconoscere che TO ha mentito su una circostanza rilevante e significativa del racconto offerto che sosteneva che una parte del prezzo era stata corrisposta attraverso la compensazione della somma costituente il capitale del primo prestito asseritamente di natura usuraria;
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova ed erronea interpretazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che US avrebbe evocato il nome del pregiudicato RI NA sin dal momento della pattuizione degli interessi usurari mentre dal testo della deposizione risulta che fu l'architetto LL a ricordargli il rapporto di affinità intercorrente tra US e RI.
14) SA IO, a mezzo del difensore Andrea Salcina:
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e agli artt. 110 e 81 c.p., art. 644 c.p., comma 5, nn. 3), 4) nonché per mancanza ed iLLgicità della motivazione, per avere omesso la sentenza impugnata di rispondere alle doglianze difensive mosse con l'appeLL in particolare in riferimento all'entità del prestito asseritamente ricevuto. Nessun accertamento bancario è stato compiuto e la verifica del consulente tecnico del PM è stata effettuata sulle matrici degli assegni consegnate dal denunciante, senza alcuna chiarezza neppure in ordine agli interessi. Contraddittoriamente si ritiene dato neutro il mancato accertamento della destinazione degli assegni consegnati da AP a TO per far fronte, sempre sulla base delle sole dichiarazioni di quest'ultimo, al debito nei confronti del ricorrente, debito del quale AP (contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte catanzarese) ha affermato di non sapere nulla. Le critiche difensive in ordine all'attendibilità del denunciante (responsabile dell'emissione di una polizza fideiussoria falsa e tossicodipendente) sono superate senza affrontarle (relativamente alla falsità della polizza) ovvero con la formulazione di un giudizio di inattendibilità nei confronti di UR IN, collaboratore di giustizia ritenuto attendibile nel medesimo processo, previa al contrario valorizzazione delle dichiarazioni del medico curante del TO, dott. Lazzarano, dal cui esame testimoniale emergono elementi tali da giustificare forti dubbi sulla sua attendibilità;
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 521 e 192 c.p.p. e agli artt. 110 e 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 629 c.p., comma 2 nonché per mancanza ed iLLgicità della motivazione, perché mentre la persona offesa in dibattimento riferisce di una condotta asseritamente tenuta dall'appellante (unitamente a ON) nell'estate 2006 in NO Calabro, la contestazione di cui al capo 87) ha ad oggetto un fatto avvenuto in AN nella primavera 2004 con condotta permanente. Tale eccezione, sollevata con l'appeLL, è stata rigettata con la considerazione che, siccome risalente all'estate del 2006, la condotta estorsiva sarebbe compresa nell'editto imputativo, ma senza tenere conto della diversa e precisa coLLcazione spaziale e temporale. Inoltre sotto il profilo probatorio si era rilevato che, contrariamente a quanto riferito dalla persona offesa, il teste AP ha negato di aver parlato con ON (che ha affermato di non conoscere) per intercedere una dilazione in favore di TO;
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nonché mancanza ed iLLgicità della motivazione sul punto perché la metodologia mafiosa è stata desunta dalla parentela con sammarro giuseppe, appartenente alla consorteria mafiosa coriglianese, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FA MI e UR IN, prive tuttavia di riscontri esterni, con argomentazioni che si limitano a ripercorrere quelle della sentenza di primo grado senza tenere conto delle critiche mosse nell'appeLL, con il quale si era richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale per configurare l'aggravante in esame è necessario che siano posti in essere comportamenti espliciti e concreti.
15) DI FR:
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, art. 110 c.p. nonché in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di approfondimento sui reali messaggi telefonici intercorsi fra persone legate da vincoli amicali, fondando il convincimento di responsabilità sull'assunto dell'utilizzo di linguaggio criptico (mentre si era spiegato che si discuteva di mobili ereditati da vendere) e sul non meglio giustificato riconoscimento vocale effettuato dai C.ri De CeLL e filippelli e sull'enfatizzazione della convergenza del narrato dei collaboratori senza tenere conto dei rilevati profili di iLLgicità e contraddittorietà, elementi di prova tuttavia inidonei per ritenere la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico perché i collaboratori si riferiscono principalmente al ruolo di FA FR, zio del ricorrente, per conto del quale i dichiaranti riferiscono il suo ruolo di spacciatore;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e vizio motivazionale in relazione all'omesso riconoscimento dell'invocata attenuante, concessa peraltro nel parallelo giudizio abbreviato a favore di altri coimputati.
16) DI TO, a mezzo del difensore avv. GI Zagarese:
- a norma dell'art.. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, art. 110 c.p. nonché in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, con argomento sostanzialmente analoghi a quelli di cui al primo motivo di ricorso di DI FR;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e vizio motivazionale in relazione all'omesso riconoscimento dell'invocata attenuante, concessa peraltro nel parallelo giudizio abbreviato a favore di altri coimputati.
17) AV NI, a mezzo del difensore avv. Andrea Salcina:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 416 bis c.p. nonché artt. 192, 521 e 522 c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione e/o iLLgicità della stessa, perché a seguito dell'assoluzione per insussistenza del fatto dalle numerose ipotesi di estorsione originariamente a lui addebitate è iLLgico e contraddittorio ritenere la sua responsabilità per il delitto associativo in relazione al quale gli è attribuito proprio il ruolo di "guardiano" con il compito di controLL del territorio in nome e conto del sodalizio in modo da costringere i proprietari al pagamento di somme di danaro "incamerate a titolo estorsivo". I collaboratori di giustizia si sono limitati ad indicarlo come "guardiano". Il ragionamento della Corte di appeLL, che sottolinea come le assoluzioni siano la conseguenza delle ritrattazioni delle presunte vittime delle estorsioni, trascura di considerare che il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica "in ordine all'esercizio dell'azione penale per i reati di falsa testimonianza ovvero di calunnia", lasciando quindi l'ulteriore accertamento aperto ad ogni possibile soluzione. Peraltro dell'elenco dei testimoni nessuno riguardava la posizione del ricorrente. Assente è poi la motivazione in relazione alla questione sollevata dalla difesa sulla sussistenza del requisito dell'affectio societatis. I giudici di merito hanno poi omesso di considerare che AV, che nel maggio 2007 ha iniziato il percorso collaborativo, ha rilasciato dichiarazioni auto-accusatorie ma limitatamente agli anni 1996-1887, coincidenti con quelle dei testi pisani, casalinuovo e Slinardi. I collaboratori di giustizia hanno escluso la sua affiliazione. Al più la sua è una condotta atipica sicché la pena dove comunque essere ridotta con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 18) FA FR (....omissis - stralciato). 19) UL GI TA, a mezzo del difensore avv. GI Zagarese: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, perché la Corte di appeLL, in risposta a specifiche doglianze difensive con le quali (al fine di evidenziare il mendacio delle dichiarazioni rese dal collaboratore UR IN in ordine alla sua conoscenza del periodo di reggenza assunta da UL nell'ambito dell'associazione finalizzata al narcotraffico) si era chiesta l'acquisizione della documentazione relativa ai periodi di carcerazione del UR e di ME OR, ha interpretato le dichiarazioni rese dal UR nel corso del suo esame dibattimentale nel senso che questi avrebbe avuto diretta conoscenza delle fonti di approvvigionamento del ricorrente e della cosca da tali AF CA e AT AF di RÒ in coincidenza del periodo in cui UL avrebbe assunto il ruolo di responsabile deLL spaccio in C.da IO di NO, conoscenza che (a seguito di domanda del PM) avrebbe poi affermato di avere appreso dal UL in occasione della comune detenzione (tra il 3 luglio e il 27 agosto 2003); altro sarebbe invece il periodo in cui UL avrebbe assunto il ruolo di "reggente" in sostituzione di ME perché detenuto (tra il 7 il 17 dicembre 2003). In realtà dalla lettura della deposizione del UR resa all'udienza del 13.10.2008 (trasfusa nella sua interezza nell'atto di ricorso) è dato rilevare che UR non ha riferito di due diversi periodi in cui UL avrebbe assunto ruolo di responsabilità dell'ambito dell'associazione, ma di un solo periodo coincidente con la detenzione di ME che, in quanto avvenuta nel dicembre 2003, evidenzia il mendacio del dichiarante, che attribuisce la sua conoscenza alle confidenze del UL risalenti però al periodo di comune detenzione (luglio-agosto 2003) anteriore a quella patita da ME;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e all'art. 192 c.p.p. nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, perché la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'appartenenza del ricorrente all'associazione di stampo mafioso sul presupposto della convergenza delle chiamate in correità di UR IN ed FA MI che non ha definito de relato per avere affermato che esse derivavano dal patrimonio di comune conoscenza dei partecipi al sodalizio, andando di contrario avviso rispetto a quanto motivato sul punto dalla sentenza di primo grado e a quanto risultante dai verbali di trascrizione delle dichiarazioni rese da FA MI all'udienza del 17.6.2008 e da UR all'udienza del 13.10.2008 (riportate per esteso nell'atto di ricorso) dalle quali risulta che i predetti non sono concordi ne' in ordine all'anno del "rimpiazzo" ne' sulle persone che avrebbe proceduto all'iniziazione; che FA MI non era affiliato;
che di tali circostanze avevano avuto notizia da altri;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p. nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, perché, ove non dovesse esser ritenuta fondato il ricorso nella parte in cui ha denunciato travisamento della prova in relazione al delitto associativo finalizzato al narcotraffico, la sentenza erroneamente afferma la convergenza delle dichiarazioni di UR con quelle di ON MP nonostante questi abbia attribuito a UL il ruolo di semplice spacciatore (per come riportato nella stessa sentenza), nonché con quelle di FA MI che ha reso a sua volta dichiarazioni difformi;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione ed applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 per avere la sentenza impugnata apoditticamente disatteso le richiesta difensive in merito all'invocata attenuante, tanto più che nel parallelo procedimento celebrato con rito abbreviato essa è stata riconosciuta agli altri coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questioni in rito.
1. Sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali di OU UN (primo motivo di OC IN, RÙ IG - secondo motivo di ricorso sub 2 di RU SE, di ER IU e di IN TO), si osserva che la sentenza impugnata ha già fornito congrua motivazione (pag. 33) con la quale ha dato conto del convincimento espresso in ordine all'insussistenza di elementi indizianti del suo preteso coinvolgimento nell'attività illecita di spaccio di sostanza stupefacente da parte del suo compagno FA TO. La denuncia di iLLgicità della stessa si fonda sulla pretesa di ottenere in questa sede una alternativa valutazione di merito, attraverso l'allegazione del testo dell'intera trascrizione delle dichiarazioni testimoniali della OU. Ed invero la questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Cass. Sez. 6^, 24.5.2011 n. 21877). Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Cass. SU 16.7.2009 n. 39061). Tali principi di diritto confortano il convincimento di questo Collegio, secondo il quale nel caso in esame la critica difensiva ha ad oggetto aspetti valutativi formulati dalla sentenza impugnata, come tali censurabili in sede di legittimità solo nell'ipotesi della manifesta iLLgicità della motivazione.
2. Sulla inutilizzabilità delle intercettazioni perché effettuate senza autorizzazione presso i locali della Compagnia Carabinieri di AN (secondo motivo sub 1 di RU SE, di ER IU e di IN TO;
primo motivo di ricorso sub b di ER IU) si osserva che la Corte territoriale (pag. 24 della sentenza impugnata) ha dato atto che - come del resto già rilevato dal Tribunale di AN - i verbali di inizio delle operazioni di ascolto del 10.6.2004 e del 20.7.2004 quanto alle captazioni telefoniche e del 29.5.2004 quanto alle ambientali attestano (pur recando l'intestazione dei Carabinieri del Comando Norm della Compagnia di AN, organi esecutori) che le attività erano eseguite utilizzando le postazioni della sala di ascolto presso la Procura della Repubblica. Tale passaggio argomentativo non è stato oggetto di specifica critica e quindi i ricorsi per questo profilo sono inammissibili.
3. Sulla questione di improcedibilità dell'azione penale nei confronti IA, per violazione degli artt. 434 e 435 c.p.p. per essere stato già prosciolto dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro di 7.5.2003
(primo motivo di ricorso di IA) la sentenza impugnata si è soffermata (pagg. 72-73) per rilevare che l'omessa produzione (pur consentita) da parte della difesa della citata sentenza non ne aveva consentito la delibazione. L'allegazione al presente ricorso (non rinvenuta) non sarebbe comunque idonea a rimediare all'inerzia difensiva, perché non è consentito in questa sede provvedere per la prima volta, dovendosi procedere a valutazioni di merito (in difetto di evidenza) come tali inammissibili nel giudizio di legittimità.
4. Sull'omessa pronuncia di decreto di archiviazione ex art. 405 c.p.p., comma 1 bis (quarto motivo di ricorso di ER
IU), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la sentenza impugnata ha affrontato la questione (pag. 28) e l'ha risolta attraverso la conforme interpretazione di questa Corte secondo la quale la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale ha effetto anche nei giudizi in corso con il limite delle situazioni esaurite (Cass. Sez. 6^, 24.5.2000 n. 10790) e con la specifica analisi dei tempi processuali di definitività del procedimento cautelare incidentale, successivi (19.2.2008) alla pronuncia del decreto che disponeva il giudizio (19.11.2007), motivazione che non è stata oggetto di critica specifica e che quindi resiste come valida giustificazione della decisione adottata sul punto.
5. Sulla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo del veicolo di MO (interessanti le posizioni di IN e ER) per mancata trascrizione delle stesse secondo quanto disposto dall'art. 268 c.p.p. si osserva che la sentenza impugnata ne ha trattato diffusamente (pagg. 26-28). In senso contrario il ricorrente richiama Cass.
9.3.2001 n. 9797 secondo la quale in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni. Ne consegue che sono illegittimi l'ordinanza di ammissione della testimonianza e l'esame del teste ed è priva di valore probatorio la conseguente deposizione quando oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall'art. 268 c.p.p.. Tuttavia, secondo diverso indirizzo interpretativo che il Collegio condivide, in tema di intercettazioni, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilità, nel dibattimento, del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo la prova costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni, atteso anche che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, stesso codice tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilità e che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non è nè espressamente prevista come causa di nullità, ne' riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p. (Cass. Sez. 1^, 6.10.2000 n. 10082; Cass. Sez. 2^, 10.10.2003
n. 43606. In senso conforme anche Corte Cost. 17.7.2012 n. 204)). Ed invero la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità ne' l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. (Cass. Sez. 6^, 22.11, 2005-28.3.2006 n. 10890; Cass. Sez. 1^, 6.2.2007 n. 7342; Cass. Sez. 1^, 6.5.2008 n. 32851; Cass. Sez. 6^, 13.1.2009 n. 1084; Cass. Sez. 2^, 1.2.2012 n. 4243).
6. Sulla nullità dell'ordinanza pronunciata in udienza dalla Corte di appeLL (e conseguentemente della sentenza) per non esser stata disposta la restituzione nel termine per mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale (primo motivo di DI GI), premesso che nel caso in esame non si versa in ipotesi di contumacia c.d. inconsapevole (sicché non trova applicazione l'art. 175 c.p.p., comma 2 per come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n. 317/2009), si osserva che la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento deLL scopo, a norma dell'art. 183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Cass. Sez. 1^, n. 10410/2010). L'assunto difensivo, secondo il quale l'imputato non avrebbe rinunciato all'eccezione e accettato gli effetti dell'impugnazione proposta, è manifestamente infondato. Nel caso in esame la sanatoria discende non dalla rinuncia all'eccezione ma dall'accettazione degli effetti dell'impugnazione proposta nel suo interesse dal difensore, vero essendo che il ricorrente non ha espressamente dichiarato, nei modi previsti per la rinuncia, di voler "togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore", secondo quanto disposto dall'art. 571 c.p.p., comma 4. 7. Sulla nullità dell'udienza in camera di consiglio nella quale sono state acquisite le intercettazioni a seguito dell'incarico ai periti per la trascrizione (secondo motivo di ricorso di DI GI), si osserva che la questione è stata correttamente risolta fin dalla sentenza di primo grado. L'incarico peritale è stato conferito in occasione di udienza camerale tenutasi a norma dell'art. 127 c.p.p., con piena assicurazione del contraddittorio, perché all'udienza 21.11.2007 di conferimento dell'incarico i difensori, regolarmente avvisati, non comparivano. Dei successivi rinvii, tutti disposti dal Giudice in udienza, non doveva essere data alcuna comunicazione. La facoltà di non comparire conferisce, alla parte che di essa si avvale senza addurre alcun impedimento, l'onere di informarsi sull'attività espletata e sull'eventuale rinvio. L'esito della procedura non determina la pronuncia di un provvedimento che debba essere comunicato alle parti che non si sono presentate (secondo la disciplina dettata dall'art. 127, comma 7 per l'ordinanza pronunciata al termine del procedimento camerale), in quanto al deposito dell'elaborato peritale segue ex lege il suo inserimento nel fascicolo per il dibattimento.
Nel merito.
1. Ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.
1.1. Relativamente alla posizione di NT IO, il P.G. ricorrente sollecita un'alternativa valutazione del compendio probatorio attraverso il richiamo di un passaggio della conversazione telefonica, che tuttavia non allega al ricorso, in violazione della regola dell'autosufficienza, secondo la quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta iLLgicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6^, 2.12.2010 n. 45036.
1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al ricorso per la pronuncia assolutoria nei confronti di NO OR. Anche in questo caso il ricorrente pretende una valutazione alternativa del materiale probatorio, nel caso specifico identico a queLL già esaminato dalla Corte territoriale, con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione queLL della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, rie. MO e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
1.3. Quanto alla posizione di LA VA, il ricorso è fondato perché denuncia che la sentenza ha omesso di considerare che i riferimenti dei collaboratori ON e FA MI derivano dal "comune patrimonio conoscitivo", cioè dal flusso di informazioni di interesse comune per gli associati, tenuto conto dell'intraneità dei dichiaranti all'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico e dei riscontri rinvenibili nelle conversazioni oggetto di intercettazione tra LA e FA (ex plurimis: Cass. Sez. 1^, 13.3.2009 m. 15554). Si impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLL di Catanzaro che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, provvedere a colmare il difetto di motivazione rilevato.
2. Ricorso nell'interesse di OC:
2.1. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché vizio di motivazione sul punto, è infondato:
2.1.1. quanto alle critiche relative alla valutazione formulata dalla sentenza impugnata sul significato delle espressioni usate nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione, per genericità delle stesse in relazione alle articolate argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, che hanno letto le espressioni usate in funzione sia delle dichiarazioni della OU sia del contenuto dei tre fogli sequestrati al ricorrente, contenenti appunti dei crediti verso gli acquirenti, sia delle preoccupazioni palesate da MO e RU una volta appreso del sequestro di tali annotazioni;
2.1.2. quanto all'identificazione della voce, perché essa si fonda non solo sul riconoscimento vocale da parte del M.LL FI ma anche dall'accertamento che l'utenza telefonica era in uso al ricorrente;
2.1.3. quanto all'inserimento nell'associazione finalizzata al narcotraffico, perché la sentenza ha giustificato il suo convincimento attraverso la valutazione delle dichiarazioni della OU (che aveva indicato quale fosse il ruolo stabilmente assunto nel sodalizio: approvvigionamento della sostanza stupefacente, taglio della stessa e confezionamento delle dosi), avvalorate dalle intercettazioni e dal ricordato sequestro delle annotazioni;
2.2. il terzo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio è infondato. La Corte territoriale lo ha infatti ritenuto meritevole dell'attenuante dell'art. 74, comma 6 con quantificazione della pena in misura intermedia (3 a. e 6 m. rispetto ad un massimo di cinque anni); peraltro l'appeLL in punto di quantificazione della pena era stato generico, essendosi limitato a dolersi dell'"immotivatamente rigoroso trattamento sanzionatorio", senza alcuna indicazione specifica degli ulteriori elementi a favore tali da giustificare un'ulteriore diminuzione di pena.
3. Ricorso nell'interesse di RU SE.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e vizio di motivazione, è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata (che ha dato conto del risultato delle conversazioni oggetto di intercettazione, delle dichiarazioni della OU e del rinvenimento del nome del ricorrente negli appunti do OC) si limita a richiamare condivisibili canoni ermeneutici e a denunciare che le valutazione della Corte catanzarese "non risultano allineate agli orientamenti della Suprema Regolatrice.
3.2. Quanto ai reati-fine la critica è sviluppata genericamente con l'ultimo capoverso del primo motivo di ricorso, passaggio in cui il ricorrente si limita ad affermare che "la sola appartenenza all'associazione criminale con comporta tout court la responsabilità per la realizzazione di tali reati...", senza alcuno specifico riferimento ai puntuali passaggi argomentativi spesi dalla sentenza per giustificare il convincimento di responsabilità desunto dalle indicate conversazioni oggetto di intercettazione, il cui significato in equivoco è messo in dubbio da un rilievo, sviluppato ancora in maniera generica, secondo il quale "l'uso del linguaggio dialettale... unitamente alla cattiva qualità della registrazione, minano fortemente la sicura decifrabilità del contenuto delle conversazioni".
4. Ricorso nell'interesse di IA GI.
4.1. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 191, 192 e 195 c.p.p. nonché vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione sia al delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., sia al delitto di estorsione e all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è inammissibile perché sollecita complessivamente una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per il delitto associativo e di RI OR per l'estorsione) già esaminato dalla Corte territoriale con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgica, non può essere oggetto di censura. La denuncia di travisamento della prova è manifestamente infondata, in quanto ciò di cui si discute è piuttosto la valutazione della stessa.
La sentenza impugnata ha infatti spiegato che RI OR, alla morte del precedente guardiano, si era preoccupato subito di informarsi dai confinanti per sapere chi era il nuovo guardiano e lo aveva cercato per "mettersi a posto". Va ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. (Cass. Sez. 2^, 2.5.2010 n. 19724). Quanto all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 la sentenza (pag 75) ha svolto un ragionamento che si è richiamato alle circostanze di tipo fattuale e a quanto emerso dalle dichiarazioni deLL stesso testimone dimostrative della consapevolezza del controLL, da parte del sodalizio criminale, cui era sottoposto il territorio, in conformità al condiviso canone ermeneutico secondo il quale la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste daLL stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sè, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (Cass. Sez. 2^, 30.11.2011 n. 47404).
4.2. Il motivo di ricorso attinente alla quantificazione della pena, per pretesa violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per genericità della critica, proposta in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. C), sanzionata dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. C).
5. Ricorso ned' interesse di ER IU.
5.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e vizio di motivazione è inammissibile:
- per genericità nella parte in cui denuncia travisamento della deposizione del Cap. LE senza indicare quale parte di essa non sia stata presa in considerazione;
- per genericità nella parte in cui lamenta l'omessa considerazione della "spedizione punitiva" presso la discoteca OP, senza indicare specificamente da quale atto del processo tale circostanza di fatto risulti ovvero se ad esso si sia fatto riferimento con l'atto di appeLL;
- per genericità nella parte in cui denuncia l'erroneità del convincimento della Corte territoriale là dove individua il suo coinvolgimento nella compagine assicurativa in quanto coinvolto nell'occultamento deLL stupefacente al rilievo che "diversamente è emerso dal dibattimento", senza indicare specificamente quale fosse tale diversità;
- per genericità nella parte in cui, dopo avere richiamato condivisibili canoni ermeneutici in tema di delitto associativo, si limita a lamentare che le "valutazioni di sintesi" in merito operate dalla Corte di Catanzaro "non risultano allineate agli orientamenti della Suprema Regolatrice";
- per genericità nella parte in cui, in riferimento ai reati-fine si limita a rilevare che la sola appartenenza all'associazione criminale non comporta responsabilità per la realizzazione di tali reati;
- per la parte in cui pretende di rappresentare in questa sede una possibile diversa interpretazione dei dati probatori emergenti dalle conversazioni oggetto di intercettazione e dalla testimonianza di OU UN, rispetto a quella fornita dalla sentenza impugnata con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
Va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione queLL della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. MO e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);
- per la parte in cui denuncia travisamento della prova sia in ordine alle modalità di identificazione della OU sia in ordine alla presenza del Cap. LE al momento del suo accompagnamento in caserma sia in ordine alla sequenza temporale delle attività di indagine che avevano coinvolto la testimone, perché anche in questo caso la denuncia attiene a valutazione, non condivisa, degli imprecisi ricordi della testimone;
- per la parte in cui non si condivide la valutazione della Corte territoriale in ordine al significato probatorio dei biglietti manoscritti di OC, perché anche in questo caso si sollecita una interpretazione alternativa;
- in relazione all'appostamento dei Carabinieri del 28.6.2004 (capi 6 e 7) e all'esito negativo della perquisizione domiciliare perché le doglianze sono sviluppate attraverso il riferimento a dati probatori, peraltro genericamente evocati con il richiamo al contenuto dei verbali delle dichiarazioni rese dal M.LL RI e dal Cap. LE o di non meglio specificato verbale di perquisizione. - in relazione alla mancata prova della finalità di spaccio della detenzione, perché questione proposta non come mancata risposta a specifico motivo di appeLL ma come se fosse sollevata per la prima volta in questa sede.
6. Ricorso nell'interesse di DI GI.
6.1. il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla verifica dell'attendibilità c.d. intrinseca, è inammissibile per genericità perché si limita ad addebitare alla sentenza impugnata di avere omesso il doveroso approfondimento del tema della credibilità dei collaboratori nei cui confronti, in quanto sottoposti a programma di protezione, non "possono essere applicati solo gli indici elaborati dalla giurisprudenza in tema di tale valutazione". Tale assunto trascura di considerare che l'elemento distintivo del collaboratore di giustizia è dato dalla necessità che le sue dichiarazioni sino rese nell'ambito di quanto risultante dal "verbale illustrativo".
6.2. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e processuale nonché mancanza e iLLgicità della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa del delitto di usura TO CC, raggiunta previo discredito delle fonti dichiarative contrastanti (AP TO, ON ED e PR LEnardo), è formulata in maniera generica e comunque inammissibile perché con essa si pretende di ottenere una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già preso in considerazione dai giudici di merito con argomentazioni che, in quanto non manifestamente iLLgiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle critiche mosse in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sotto il profilo del metodo mafioso. La
sentenza ha spiegato le ragioni per le quali il riferimento ad "amici" di OL o NT (persone cui doveva rendere conto della restituzione del danaro prestato) evocasse il rinvio a contesti di tipo mafioso, in quanto in NT operava una ndrina federata con la "locale" di NO, con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgica non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Si rammenta che la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste daLL stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sè, sul piano indiziario, dal riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Cass. Sez. 1^, 30.03.2010 n. 14193).
6.3. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia inosservanza della legge penale nonché mancanza e iLLgicità della motivazione in riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., è dedotto in maniera inammissibile, mediante reiterazione delle critiche mosse con l'appeLL relativamente all'attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, senza tenera considerazione alcuna delle specifiche argomentazioni spese dalla Corte territoriale per rispondere e superare tali critiche attraverso anche l'esame puntuale degli esiti delle conversazioni oggetto di intercettazione (in cui contenuto è criticato con riferimenti in fatto, non consentiti in questa sede, anche perché genericamente dedotti in violazione della regola dell'autosuffcienza) anche al fine di dare conto dell'assunto secondo il quale le persone offese avrebbero reso dichiarazioni compromesse dal loro atteggiamento omertoso. Quanto all'elemento della preponderanza nel settore della distribuzione dei videogiochi, che la Corte catanzarese desume dai risultati della disposta consulenza tecnica, le critiche difensive sono formulate in fatto contrapponendo, a quelli indicati in sentenza, dati numerici non verificabili in questa sede. Quanto alla confisca del lido denominato Arca di Noè la critica è generica. La sentenza impugnata ha infatti preso in considerazione la circostanza che la proprietà era di una società composta da familiari del ricorrente ed ha puntualmente analizzato le loro fonti di reddito per desumerne ragionatamente la sproporzione in relazione all'entità dell'investimento. Il riferimento alle dichiarazioni del teste EN OR e alle modalità di pagamento è formulato in maniera inammissibile, perché se ne denuncia l'omessa considerazione senza spiegare se di tale prova fosse stato fatto riferimento con l'atto di appeLL, in modo da consentire in questa sede la verifica della denunciata omessa motivazione. Come noto, la formula novellata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta iLLgicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Il dato normativo lascia inalterata la natura del controLL del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla Suprema Corte di formulare un'ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è queLL che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l'iLLgicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L'espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in queLL di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza aLLrché nella motivazione della sentenza si introduce un'informazione rilevante che non esiste nel processo;
2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente nel caso di decisione di appeLL difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass.- Sez. 2^, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2^, 12-22.12.2006 n. 42353;
Cass. Sez. 2^, 21.1-7.2.2007 n. 5223). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver rappresentato con l'appeLL il risultato probatorio del dibattimento per poter poi denunciare il vizio di mancanza di motivazione, in relazione all'omessa considerazione delle deduzioni difensive. A tanto non ha adempiuto incorrendo nel vizio di genericità (violazione della regola della c.d. autosufficienza del ricorso: vedi per tutte Cass. Sez. 5^, 22.1-26.3.2010 n. 11910).
8. Il ricorso nell'interesse di RÙ IG è identico a queLL di OC VI ed è quindi infondato per le medesime ragioni già sopra scritte al paragrafo 2. al quale si rinvia.
9. Ricorso nell'interesse di IN TO.
9.1. Sulla scarsa intelleggibilità delle conversazione oggetto di intercettazione, la questione è dedotta in maniera inammissibile, perché sviluppa considerazione che attengono al merito;
9.2. Sulla sostanziale denuncia di travisamento della prova relativamente al preteso mancato riconoscimento del ricorrente da parte della OU, il ricorso è inammissibile per genericità della denuncia e comunque perché siamo in tema di doppia conforme. Come noto, la formula novellata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta iLLgicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Il dato normativo lascia inalterata la natura del controLL del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla Suprema Corte di formulare un'ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è queLL che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l'iLLgicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L'espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in queLL di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza aLLrché nella motivazione della sentenza si introduce un'informazione rilevante che non esiste nel processo;
2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente nel caso di decisione di appeLL difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass.- Sez. 2^, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2^, 12-22.12.2006 n. 42353;
Cass. Sez. 2^, 21.1-7.2.2007 n. 5223). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver rappresentato con l'appeLL il risultato probatorio del dibattimento per poter poi denunciare il vizio di mancanza di motivazione, in relazione all'omessa considerazione delle deduzioni difensive. A tanto non ha adempiuto incorrendo nel vizio di genericità (violazione della regola della c.d. autosufficienza del ricorso: vedi per tutte Cass. Sez. 5^, 22.1-26.3.2010 n. 11910).
9.3. Sulla denuncia di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, il ricorso è ancora generico, perché si limita a citare condivisibili principi, senza tuttavia svolgere alcuna critica specifica ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata con i quali, attraverso l'esame delle prove acquisite (intercettazioni e dichiarazioni testimoniali), la Corte territoriale è pervenuta al convincimento della partecipazione del ricorrente all'associazione criminale finalizzata al narcotraffico.
10. Ricorso nell'interesse di OT MO.
10.1. In relazione alla critica che addebita alla sentenza impugnata di aver dato eccessivo rilievo all'episodio "ER IO", si osserva che la stessa si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgica, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; trascura inoltre il ricorrente di considerare che la sentenza impugnata ha valorizzato anche altro episodio, queLL del 27 luglio, in cui fu rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto anche questo valorizzato al fine di dare senso alle conversazioni oggetto di intercettazione.
10.2. Quanto alle critiche mosse in relazione al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni dei collaboratori basile, NO GI e FA, si osserva che le stesse sono reiterazione di queLL già svolte con l'appeLL, senza alcuna considerazione delle ragioni addotte dalla Corte territoriale in risposta ad esse (per basile il certo riconoscimento fotografico nonostante le iniziali incertezze sul nome di battesimo;
per NO GI l'autonomo ed immediato riconoscimento fotografico, nonostante gli iniziali vuoti mnemonici che avevano determinato le contestazioni da parte del PM, riconoscimento non viziato dalla pretesa indicazione del nome della persona da riconoscere sulla fotografia tenuto conto che il verbale aveva dato atto che i nomi erano stato previamente "coperti";
per FA MI, dopo aver dato atto della parziale fondatezza delle critiche difensive, la ragionata valorizzazione della sua vicinanza con le fonti di conoscenza;
per UR la valorizzazione della sua diretta conoscenza dei fatti coinvolgenti direttamente il ricorrente).
10.3. Sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, si osserva che la sentenza impugnata affronta la questione a pag. 161 e spiega le ragioni per le quali il delitto associativo di cui al capo 16) - ipotesi della quale è chiamato a rispondere OT - non possa essere qualificato come finalizzato al compimento di fatti di particolare tenuità. Nessuna critica è stata sviluppata in relazione a tale motivazione, sicché il motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
11. Ricorso nell'interesse di PI NI.
11.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia contraddittorietà e mancanza della motivazione, - è infondato in relazione al rilievo che l'assoluzione dai delitti-fine di estorsione incide sulla configurabilità del delitto associativo, nella misura in cui il Tribunale ha trasmesso gli atti al PM non solo per la valutazione sulla ritrattazione dibattimentale delle persone offese ma anche sull'ipotizzabile calunnia perché la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e quindi per implicito ritenuto che le pp.oo. abbiano detto il falso in dibattimento piuttosto che avessero calunniato in sede di indagini - sulla valutazione specifica delle dichiarazioni dei collaboratori, il ricorso riporta per esteso la deposizione di NO GI e ne pretende in questa sede una nuova valutazione di merito, come tale non consentita, tenuto conto che si verte in ipotesi di doppia conforme sicché il ricorrente avrebbe dovuto di mostrare di aver rappresentato con l'appeLL il contenuto di tale deposizione, al fine di rappresentare in questa sede l'omessa o l'errata risposta alle doglianze difensive. Si ribadisce che in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass.- Sez. 2^, 22.3-20.4.2006 n. 13994;
Cass. Sez. 2^, 12-22.12.2006 n. 42353; Cass. Sez. 2^, 21.1-7.2.2007 n. 5223). - è infondato in relazione alla questione dell'affectio societatis, perché si risolve in critica a motivazione non condivisa. La sentenza ha infatti rammentato che "il rito dell'affiliazione" non è necessario aLLrché nei fatti la condotta del soggetto esprima l'affectio citata. Dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori la sentenza ha quindi desunto il ruolo svolto per conto dell'associazione criminale, nella piena consapevole di operare per essa e di esserne partecipe.
12. Ricorso nellinteresse di NO AN.
12.1. Il ricorso è sostanzialmente analogo a queLL di PI e fa leva esclusivamente sulla pretesa contraddittorietà della motivazione in ragione dell'assoluzione dai reati-fine. Ma la sentenza ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto credibili le dichiarazioni del collaboratore ON, che in quanto intraneo all'associazione criminale, ha riferito circostanze di sua conoscenza diretta in quanto patrimonio conoscitivo comune agli associati. In particolare lo ha definito "vicino" agli associati IA ZZ e RI NA, utilizzato per "regolare i conti" con i proprietari terrieri che non pagavano.
Va confermato che non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., la sentenza che, a fronte della contestazione di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, la individui nel contributo fornito dall'imputato, in via continuativa e consapevole, alla vita del sodalizio, non avendo alcuna rilevanza la gerarchia interna al gruppo criminale, ne' la differenza tra soggetto formai mente "affiliato" e soggetto "vicino" al gruppo criminale, in quanto la partecipazione associativa si sostanzia unicamente nell'affectio societatis" e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione mafiosa (Cass. Sez. 1^, 13.2.2004 n. 3294). Va specificato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, aLL specifico periodo temporale considerato dall'imputazione: Cass. Sez. Un. 12.7.2005 n. 33748). Ed invero in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Cass. Sez. 6^, 5.5.09 n. 24469). Va ribadito che integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento deLL stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo. (Cass. Sez. 1^, 4.3.2010 n. 17206). 13. Ricorso nell'interesse di ER IU.
13.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché mera reiterazione dell'analogo motivo di appeLL, senza alcuna critica specifica a quanto spiegato dalla sentenza impugnata (pag. 25), che ha annotato come il Tribunale (pur avendo preso in considerazione gli episodi di cui ai capi 6 e 7, ma ai soli fini di corroborare la giustificazione a base del convincimento di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1) avesse pronunciato condanna solo per le imputazioni per le quali i era stato rinvio a giudizio (capi 1 e 10), dato reso evidente dal passaggio della motivazione dedicato alla quantificazione della pena (calcolata con la determinazione dalla pena per il delitto associativo, con aumento "in relazione all'altro reato), passaggio argomentativo che, non essendo stato oggetto di specifica critica, resiste come valida giustificazione della decisione adottata sul punto. 13.2. Il ricorso è infondato in relazione alla questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata trascrizione delle stesse e quindi mancato esercizio del contraddittorio difensivo.
Si rammenta che ancora di recente si è ribadito che l'omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non comporta la nullità ne' l'inutilizzabilità dei relativi risultati, non costituendo essa prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. (Cass. Sez. 1^, 4.10.2011 n. 43725; Cass. Sez. 2^, 1.2.2012 n. 4243; si veda anche Corte Cost.17.7.2012 n. 204). 13.3. Sull'identificazione della voce del dialogante, la denuncia di travisamento della prova delle dichiarazioni del C.re FI è formulata in maniera inammissibile, perché generica in quanto non autosufficiente (si riporta solo uno stralcio) in ipotesi peraltro di c.d. doppia conforme. La Corte territoriale inoltre non si è limitata a fare affidamento sul riconoscimento vocale operato dal militare, ma ha anche rammentato che a seguito della conversazione intercettata procedettero all'identificazione degli occupanti del veicolo (costituente "ambiente" dell'intercettazione), fra i quali vi era ER.
13.4. La circostanza che la OU non l'abbia citato e la constatazione che il suo nome non compaia negli appunti di OC sono state oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, che ne ha escluso la rilevanza, tenuto conto dei dimostrati rapporti diretti con MO, con motivazione quindi che, in quanto non manifestamente iLLgica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
13.4. In relazione al capo 10), si osserva che la motivazione della sentenza (pag. 52) non si presta alle critiche del ricorrente, perché la prova è stata desunta dal chiaro significato della conversazione oggetto di intercettazione.
14. Ricorso nell'interesse di US IU.
L'unico motivo di ricorso ha ad oggetto esclusivamente il preteso travisamento della prova a riguardo dell'assegno circolare dell'importo di Euro 40.000,00, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 20.5.2009, quindi nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale fornisce una ricostruzione logica per l'individuazione della causale. Il ricorrente la confuta attraverso l'introduzione di un dato, di natura fattuale, attinente alla data di emissione e di incasso (25.2.2004), coincidente con quella di stipula del preliminare di vendita e della dichiarazione allegata. La critica difensiva, e la denuncia di travisamento, si regge tutta sulla data, della quale però la sentenza non fa cenno alcuno (pagg. 133 e segg.)- Nè la questione è dedotta correttamente attraverso il richiamo ai motivi di appeLL ovvero a queLL che su tale titolo aveva osservato la sentenza di primo grado.
Il ricorrente sollecita una diretta verifica in questa sede del documento, cioè un controLL sugli atti non consentito. Le restanti denunce di travisamento sono tutte inammissibili perché in realtà le censure hanno ad oggetto valutazioni non condivise della Corte territoriale e non erronea percezione di dati probatori. 15. Ricorso nell'interesse di SA IO.
15.1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile attraverso la riproposizione dei medesimi motivi di appeLL, con critica della sentenza impugnata per le risposte fornite in relazione ad ogni punto di cui i giudici di merito erano stati investiti con il gravame. Il ricorrente non condivide le giustificazioni addotte dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di attendibilità del denunciante TO CC. Pertanto, al fine di ottenere una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, introduce considerazioni di tipo fattuale come tali non valutabili in questa sede. I risultati della consulenza del PM sono stati valorizzati per il profilo relativo alla verifica di quanto risultante dalle matrici degli assegni. Si è dato atto del mancato accertamento della movimentazione bancaria di tali titoli e quindi della loro destinazione finale. Ma tale deficit, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non elimina il valore di riscontro desumibili dall'esistenza delle matrici. Quanto alla denuncia di travisamento della prova relativa alla deposizione di AP (indicato da TO come la persona che, a conoscenza della sua situazione di usurato, l'aveva aiutato), se ne deve rilevare l'inammissibilità, perché si verte in ipotesi di doppia conforme nella quale quindi il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto dare dimostrazione di avere rappresentato con l'appeLL la doglianza relativa alla valutazione delle dichiarazioni del teste, in modo da consentire in questa sede la verifica dell'omessa risposta. SuLL stato di tossicodipendenza del TO, la sentenza impugnata ha effettivamente disatteso quanto riferito dal collaboratore UR. A conforto di tale valutazione di non attendibilità ha citato la testimonianza del medico curante del TO dott. Lazzarano. Il ricorrente sviluppa il suo ragionamento in ordine all'audizione del Lazzarano, all'esame da parte del PM sull'acquisto di qualcosa di sospetto da parte sua, ma per questo profilo il ricorrente può esprimere solo dubbi (pag. 15 del ricorso).
15.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.521 c.p.p. perché il fatto sarebbe avvenuto in data e luogo diverso,
è infondato, perché la sentenza ha spiegato che si trattava di contestazione aperta.
Sulla contestazione del delitto di estorsione: la questione è analoga alla sussistenza della prova per l'usura e sul valore di discredito del TO da attribuire alla testimonianza di AP, la questione quindi si risolve con la rilevata inammissibilità della denuncia di travisamento della prova. 15.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato. La sentenza impugnata ha infatti dato conto delle circostanze dimostrative della sussistenza della metodologia mafiosa, avendo rammentato quali fossero state le indicazioni del ricorrente sugli effettivi erogatori del prestito e beneficiari del delitto di usura.
Va confermato che in tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Cass. Sez. 1^, 30.3.2010 n. 14193; Cass. Sez. 1^, 4.3.2010 n. 21051). La sentenza impugnata ha altresì rammentato che il ricorrente aveva sottolineato che i proventi del delitto di usura erano destinati al mantenimento delle famiglie dei detenuti, elemento ulteriore idoneo a dimostrare la sussistenza dell'aggravante in esame (cfr. Cass. Sez. 1^, 2.4.2012 n. 17532). 16. Ricorso proposto da DI FR.
Ricorso nellinteresse di DI TO.
La trattazione è unitaria perché i due ricorsi, ancorché separati, sono sostanzialmente uguali.
16.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, che denunciano erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché vizio di motivazione, è dedotto in maniera inammissibile, perché le critiche tendono ad ottenere una diversa lettura del medesimo materiale probatorio esaminato dalla Corte territoriale, che ha compiutamente giustificato il convincimento:
- dell'effettivo significato delle conversazioni oggetto di intercettazione (con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina: la doglianza difensiva sul punto è peraltro generica) e della riferibilità delle voci dei dialoganti ai ricorrenti (fondata non solo sul riconoscimento vocale da parte del M.LL cosenza e del Brig. murrone, ma anche sullaccertamento che un'utenza era intestata a DI TO e l'altra utenza era in uso al ricorrente DI FR, ancorché formalmente intestata alla madre);
- del valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori i quali, pur facendo diretto riferimento aLL zio, FA FR, danno conto del ruolo dei ricorrenti quali collaboratori di quest'ultimo nell'ambito dell'attività organizzata finalizzata aLL smercio di sostanza stupefacente. I rilievi difensivi attinenti all'insufficienza dimostrativa degli elementi probatori raccolti in relazione alla ritenuta appartenenza all'associazione attengono quindi al merito, perché pretendono valutazione alternativa, laddove la Corte di appeLL ha valorizzato il narrato dei collaboratori che hanno riferito del "ruolo di FA e dei suoi due OT DI quali addetti al narcotraffico nel territorio di NO", dichiarazioni riscontrate dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, attraverso una ragionata decrittazione dei riferimenti ad oggetti i più vari (ai mobili, alle vongole, alle cozze) ma privi di aderenza al contesto, evidenziante in diversi passaggi l'effettivo significato, con motivazione che, in quanto non manifestamente iLLgica, non è censurabile in sede di legittimità.
16.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata (pag. 161) che ha dato puntuale giustificazione del convincimento dell'insussistenza dei presupposti dell'invocata attenuante (anche in ragione della sua ramificazione a liveLL nazionale avendo avuto come piazze di smercio importanti centri urbani, quali quelli di Bologna e Verona), si limita a denunciarne la "mera apparenza".
17. Ricorso nell'interesse di AV NI. 17.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente coincidente con queLL di IR. Se ne differenzia per la parte in cui richiama le dichiarazioni auto-accusatorie deLL stesso AV, che ha ammesso il suo ruolo di referente per la guardiania nella C.da Piana RU di NO, ma solo fino al 1997. La sentenza ha tuttavia ritenuto provato il suo ruolo fino a tempi recenti sulla base delle dichiarazioni del collaboratore UR. La critica alla motivazione della sentenza impugnata è svolta in maniera inammissibile attraverso la pretesa di lettura alternativa dei dati probatori scaturenti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, mediante il generico riferimento ad alcuni passaggi dichiarativi degli stessi, non specificamente indicati (in violazione della regola della c.d. autosufficienza.
Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta iLLgicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 5^, 22.1.2010 n. 11910; Cass. Sez. 6^, 2.12.2010 n. 45036). 17.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione o iLLgicità della stessa in relazione all'art. 114 c.p., è dedotto in maniera inammissibile, perché mera reiterazione dell'analogo motivo di appeLL, senza alcuna critica alla motivazione adottata sul punto dalla sentenza impugnata (pag. 160). 18. Ricorso nellinteresse di UL GI TA. 18.1. Il primo motivo di ricorso denuncia travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore UR IN, in particolare in riferimento all'assunto secondo il quale questi avrebbe appreso daLL stesso UL, in occasione della comune detenzione (per UL dal 3 luglio al 20 agosto 2003), del ruolo di reggente dell'associazione per delinquere facente capo a ME assunto dal ricorrente nel periodo della carcerazione di ME, che tuttavia è successivo (dal 7 al 17 dicembre 2003). L'evidente mendacio viene dal ricorrente sottolineato come elemento decisivo perché incidente sulla credibilità del dichiarante.
Si osserva che la questione, in termini perfettamente corrispondenti, era stata già proposta con l'appeLL. La sentenza impugnata ha escluso la denunciata contraddittorietà della prova assumendo che nel periodo di comune detenzione era stato informato da UL non della "reggenza" al posto di ME per il periodo della detenzione di quest'ultimo, ma del ruolo di responsabile deLL spaccio in c.da IO (cfr. sentenza impugnata pagg. 113-114, dove si riporta il controesame del teste da parte dell'avv. Zagarese, all'esito del quale UR chiarisce che della reggenza di UL è stato dal medesimo informato in un momento successivo). 19.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia ancora travisamento della prova in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
- è inammissibile in relazione alla parte in cui la sentenza impugnata fonda il suo convincimento dell'assunzione del ruolo di "rimpiazzato" nell'ambito dell'associazione criminale ndranghetista per l'anno 2000, in ragione della ritenuta convergenza delle chiamate in correità di UR IN e FA MI. L'assunto difensivo, secondo cui la convergenza sarebbe insussistente (al rilievo che mentre il primo ha affermato di avere appreso che il "rimpiazzo" avvenne nel 2002 ad opera di longobucco pierino, il secondo ha fatto risalire tale rimpiazzo al 2000 per conferimento da parte di RI NA e NT ER) è svolto con deduzioni in fatto, come tali non verificabili in questa sede. - è ancora inammissibile per la parte in cui critica la sentenza impugnata per avere attribuito la conoscenza dei fatti da parte dei dichiaranti quale patrimonio conoscitivo condiviso all'interno della cosca, perché l'assunto secondo il quale i due dichiaranti non erano affiliati e dedotto genericamente e non tiene conto delle valutazioni effettuate dai giudici di merito sul punto (v. sentenza di primo grado pagg. 291 e segg. per FA MI e pagg. 301 e segg. per UR).
19.3. Il terzo motivo di ricorso, che è proposto come subordinato al rigetto del primo e che rileva la mancanza di convergenza tra le propalazioni di UR con quelle di ON MP (dal momento che quest'ultimo attribuisce a UL il semplice ruolo di spacciatore, senza alcuna funzione organizzativa) è infondato, in considerazione del limitato periodo in cui il primo ha riferito del ruolo assunto dal ricorrente.
19.4. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia erronea interpretazione ed applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 è inammissibile perché la sentenza a pag. 161 ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistenti i presupposti per ritenere che l'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 16) fosse finalizzata al compimento di attività di spaccio di lieve entità, attraverso il richiamo della convergenza delle fonti dichiarative sugli ingenti capitali impiegati dalla cosca per l'acquisto deLL stupefacente;
sul controLL stringente esercitato sul territorio coriglianese;
sugli stabili canali di fornitura che assicuravano la costanza dell'approvvigionamento della droga. La critica sviluppata con il ricorso è generica per la parte in cui sostiene l'incostanza della capacità di approvvigionamento e di distribuzione e comunque inammissibile perché finisce col sollecitare una non consentita alternativa valutazione di merito. 20. In ordine alle statuizioni civili va preliminarmente disattesa l'eccezione dei difensori dei ricorrenti in quanto la Regione AB era già costituita parte civile. All'odierna udienza si è solo provveduto alla nomina di un nuovo difensore-procuratore speciale (avv. Mariano Calogero) in conseguenza del decesso del precedente difensore (avv. IU Amendolia). L'atto di conferimento della procura speciale contiene anche l'attribuzione della facoltà di nominare sostituti processuali, facoltà legittimamente esercitata all'odierna udienza.
Tenuto conto della soccombenza, la richiesta di liquidazione va accolta nei termini di cui in dispositivo.
21. Segue la condanna dei ricorrenti in dispositivo indicati al pagamento delle spese processuali e, per quelli per i quali i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, anche al versamento di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro per ciascuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata dal Procuratore Generale nei confronti di LA VA e rinvia ad altra sezione della Corte di appeLL di Catanzaro per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di NT IO e NO OR.
Rigetta i ricorsi di OC IN, RU SE, IA GI, DI GI, PI NI, NO AN, SA IO, ER IU, RÙ IG, AV NI e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OT MO, ER IU, US IU, IN TO, DI TO, DI FR e UL GI TA e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Condanna in solido IA GI, DI GI, OT MO, PI NI, NO AN, DI TO, DI FR, AV NI, UL GI TA alla rifusione in favore della parte civile Regione AB delle spese dalla stessa sostenute per questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA e CPA. Spese al definitivo per LA VA.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013