Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale il fatto contestato risultava sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione e la S.C. ha ritenuto la data esatta della consumazione del reato un elemento descrittivo non decisivo per l'esercizio dei diritti di difesa).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2015, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
2 7 4 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2554) 2015 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO PRESTIPINO N. 32222/2014- Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE US N. IL 17/04/1980 avverso la sentenza n. 3765/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G N des : che ha concluso per l' initieră del corso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per l'appropriazione indebita di un miniescavatore e di un martellone, concessi in leasing da B.N.P. Paribas Lease Group. Nel dispositivo della sentenza la Corte precisava che il fatto contestato era stato commesso in Isola delle Femmine il 1 marzo 2009, laddove nel capo di imputazione si indicava che il reato «era stato commesso in Carini fino alla data odierna».
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dello imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge processuale;
si deduceva la genericità del capo di imputazione in relazione al fatto che non era stato indicato con precisione il tempo di consumazione del reato contestato, rilevante anche ai fini del controllo della tempestività della querela;
2.2. violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. si deduceva che l'accertamento di responsabilità era fondato essenzialmente sulle dichiarazioni del teste RE, ovvero su dichiarazioni de relato;
secondo il ricorrente tale teste non era stato in grado di indicare le persone che avevano svolto gli accertamenti e dai quali avrebbe avuto notizia delle circostanze sulle quali testimoniava.
2.3 Dalla testimonianza del RE emergeva, peraltro, che l'imputato non era stato raggiunto dalle richieste di restituzione della società di leasing in quanto la richiesta formulata era tornata al mittente per compiuta giacenza, con conseguente carenza degli elementi necessari per la integrazione del profilo oggettivo e soggettivo del reato contestato;
2.3. vizio di legge e di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio. Si deduceva l'illegittima valutazione degli elementi di prova che sarebbe avvenuta in contrasto con le regole indicate dall'art. 192 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1.Il primo motivo di ricorso che censura l'indeterminatezza del capo di imputazione in ordine alla carente indicazione del tempo del commesso reato è infondato. Sul punto il collegio condivide la consolidata giurisprudenza secondo cui non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da 2 consentire all'imputato di difendersi (Cass. Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948). Si ritiene, infatti, che non sussista alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. Segnatamente, si condivide l'orientamento secondo cui la contestazione, peraltro, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Cass. sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Cass. sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772).
1.2. Tale interpretazione evidenzia come l'attributo della chiarezza e della precisione dell'imputazione devono essere valutati con preciso riferimento alla incisione del diritto di difesa conseguente ad eventuali formulazioni imprecise dei capi di accusa e non discende automaticamente dalla mancata indicazione della data del commesso reato. Se, come nel caso di specie, la descrizione del fatto consente il pieno esercizio del diritto di difesa il capo di accusa non può essere qualificato come "impreciso" e, conseguentemente, non può ritenersi la nullità prevista dall'art. 526 comma 2 cod. proc. pen. invocata dalla difesa. Come rilevato dal collegio di merito, il diritto di difesa del Ferrante non risulta in alcun modo inciso, in quanto gli elementi essenziali del fatto, ovvero la «appropriazione di beni ricevuti in leasing dei quali non si completava il pagamento» (pag. 1 della sentenza impugnata) risultavano compiutamente descritti, essendo la data esatta della consumazione del reato un elemento descrittivo non decisivo per l'esercizio delle prerogative difensive.
1.3. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 195 cod. pen. in relazione alla audizione del teste RE è manifestamente infondato. Il motivo si presenta generico in quanto non sono state indicate le parti della testimonianza asseritamente de relato e non discendenti dalla cognizione diretta del teste (che rivestiva l'incarico della BNP Lease Group ed aveva sporto la querela). Il ricorso si presenta aspecifico anche sotto il diverso profilo della violazione del principio di autosufficienza in quanto non venivano allegata la testimonianza della quale si contestava, in modo generico, la integrale inutilizzabilità.
1.4. La censura rivolta alla carenza degli elementi costitutivi del reato conseguente alla mancata visione da parte dell'imputato della lettera raccomandata con la quale si intimava la immediata restituzione dei beni concessi in leasing è anch'essa infondata. 3 Per quanto dalla sentenza impugnata emerga che la lettera non era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, la consapevolezza della illiceità della condotta emerge con chiarezza da altri elementi rilevati dalla motivazione della pronuncia impugnata. In particolare, appare determinante il fatto che l'imputato si era reso irreperibile, sottraendosi ai tentativi di contatto anche telefonico della società che aveva concesso i beni in leasing. Tale comportamento esprime con chiarezza la volontà di interversione del possesso necessaria per la integrazione della appropriazione indebita.
1.5. Infine: è manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia l'insufficienza del percorso motivazionale dimostrativo dell'accertamento di responsabilità. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve diretto a essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico invece argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a criticare genericamente la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, in contrasto palese con le indicate linee interpretative. 4 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2015 L'estensore Il Presidente Franco Fiandanese Sandra RecchioneSandraReceptor franco foundary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 GEN 2016, IL Cancelliere/CANCELLIERE Claudia Pianelli 5