Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2004, n. 31461
CASS
Sentenza 7 giugno 2004

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In tema di esame dei testimoni, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 500 cod. proc. pen. debbono essere lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente, da circostanze emerse nel dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinchè il giudice disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perchè decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari.

In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o più componenti della "famiglia", ma può essere argomentato, con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato il "modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia" ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l'atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2004, n. 31461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31461
Data del deposito : 7 giugno 2004

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