Sentenza 7 giugno 2004
Massime • 2
In tema di esame dei testimoni, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 500 cod. proc. pen. debbono essere lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente, da circostanze emerse nel dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinchè il giudice disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perchè decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari.
In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o più componenti della "famiglia", ma può essere argomentato, con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato il "modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia" ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l'atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni).
Commentari • 3
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di Bologna in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. aveva confermato un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicata nei confronti di una persona indagata per partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. In particolare, al ricorrente si contestava di avere partecipato alle riunioni del gruppo aderendo ai relativi dettami ed adottando i segni distintivi e le regole imposte dal sodalizio dando così il suo contributo alla crescita e sviluppo di un'organizzazione criminale che vantava legami in Olanda, Francia, Italia, Germania e Nigeria, e disponeva di armi (machete). I motivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2004, n. 31461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31461 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/06/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 939
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO CO - Consigliere - N. 13474/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO TU, nato a [...] il [...];
2) IO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 6/3/03 della Corte di Appello di RE LA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO Anna AR che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di entrambi i ricorrenti, avv. NT Cimino, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza 6/3/03 la Corte di Appello di RE LA, in parziale riforma della decisione 12/10/01 del tribunale di Palmi, riduceva a sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la pena inflitta a OR OR e tre anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta a NT OR (con statuizioni accessorie per entrambi) per i reati loro rispettivamente ascritti (capo 1, ascritto a entrambi artt. 416 bis c.p., 7 L. 575/65:
partecipazione all'associazione mafiosa "Cosca OR", localmente denominata ndrangheta e operante in cinque zone limitrofe con una serie indeterminata di delitti contro la persona e contro il patrimonio in pregiudizio di commercianti e proprietari terrieri;
capo 2, ascritto solo a OR OR. Artt. 110, 81, c.p.v., 629 c.p., 7 D.L. 152/91: estorsione continuata e aggravata in danno di PE NN, costretto per anni ad affidare alla cosca la raccolta dei cartoni che residuavano dall'esercizio della sua attività e a corrispondere un compenso mensile di L. 800.000; capo 3: ascritto solo a OR OR: artt. 81 c.p.v., 629 c.p., 7 D.L. 152/91: estorsione continuata in danno di TI FF, titolare di officina meccanica, costretto ad effettuare rapidamente prestazione di mano d'opera sulla vettura di cui esso OR disponeva).
Proponeva distinti ricorsi per NE (con identità dei primi due motivi di doglianza) il difensore di NT e OR OR, deducendo nell'ordine le seguenti censure: 1) "violazione dell'art. 500 co. 4 - 5 c.p.p.": l'ordinanza 19/7/01 del Tribunale sarebbe legittima perché avrebbe disposto "l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese dai testi in sede indagine preliminare", senza il previsto "impulso di parte" e pur in assenza di "elementi concreti" che consentissero di ritenere che i testimoni in questione fossero stati sottoposti "a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro altra utilità per non deporre o deporre il falso": si al Tribunale che la Corte di Appello avrebbero errato nel non tener conto dell'eccezionalità della norma in questione, nell'interpretare l'espressione "anche per le circostanze emerse nel dibattimento" (art. 500 co. 4^ c.p.p.) come "esclusiva e/o alternativa" anziché come solo "aggiuntiva" (non valendo il solo atteggiamento tenuto dal teste in dibattimento a far ritenere "inquinata la deposizione" e occorrendo all'uomo "ulteriore elementi di prova"); nel caso del quo non vi sarebbe stato alcun "impulso di parte" ne' alcun "accertamento incidentale"; neppure in dibattimento sarebbero emersi "elementi concreti tali da provare effettivamente una violenza con minaccia ai danni di testimoni", giacché gli stessi giudici sul punto si sarebbero riferiti solo a un "dato numerico" (soggetti che avevano ritrattato) e a una "logica ragionevolezza";
2) "violazione dell'art. 606/E c.p.p. in riferimento all'osservanza dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p."; la Corte territoriale avrebbe ripetuto il "ragionamento tortuoso e illogico del tribunale"; non sarebbero emersi "indizi gravi, precisi e concordanti" ( i riferimenti alla famiglia OR sarebbero stati generici;
molti dei componenti della famiglia (CO, LE, EP) erano stati assolti dall'accusa di far parte di una associazione mafiosa); non basterebbero a integrare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ne' la commissione di estorsione, ne' il pascolo abusivo, ne' la richiesta di qualche pezzo meccanico di ricambio (non risultando le condizioni e i presupposti richiesti dalle pronunce giurisprudenziali).
3) "violazione ex art. 606/B - E c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 194 c.p.p. e all'art. 629 c.p. (per la posizione del solo OR OR: capi 2-3): vi sarebbe stato un vero e proprio "travisamento dei fatti"; le iniziali dichiarazioni accusatorie delle persone offese, peraltro prive di riscontro, erano state ridimensionate in dibattimento;
l'attendibilità delle persone offese, inoltre, non sarebbe stata valutata con il dovuto rigore.
All'odierna udienza, il Procuratore Generale presso questa Corte e difensore dei ricorrenti, hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni, già sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti nell'interesse di OR OR e di NT OR non sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi per tutte: Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke, Sez. Un., sent. 640 L. del 2/7/97 Dessimone ed altri) il difetto di motivazione è valutabile in cassazione solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una "diversa" (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della NE, infatti, quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati che le doglianze proposte nell'interesse dei ricorrenti devono essere disattese, potendosi osservare:
1) quanto al primo motivo di ricorso (per entrambi): la Corte territoriale (riprendendo e facendo proprie non solo le argomentazioni svolte dal tribunale nell'ordinanza 19/7/01, ma anche le ulteriori considerazioni svolte dallo stesso Tribunale della propria decisione: v. alle pagg. 10 e ss. sent. trib. in particolare alle pagg. 19-24 di tale sentenza) spiegò in maniera congrua adeguata e convincente, le ragioni in base alle quali "le dichiarazioni rese da numerosi testi nel corso di indagini preliminari" dovevano ritenersi acquisite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 500 c.p.p. al co. 4^ ("quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal co. 3^ possono essere utilizzate") e/o al successivo co. 5^ ("sull'acquisizione di cui al co. 4^ il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità").
Non pare revocabile in dubbio, invero, che le disposizioni appena richiamate debbano essere "lette e interpretate unitariamente"; che il co. 4^ alluda "all'alternativa che le situazioni illecite siano già emerse prima e fuori del dibattimento (ad esempio, attraverso un accertamento già definitivo e documentalmente provato, che il teste sia stato minacciato per non ribadire al dibattimento le dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari), o che invece emergano in tutto o in parte, nel dibattimento (ad esempio, attraverso lo stesso contenuto della deposizione teste reticente o ritrattante, ovvero altre testimonianze)", giacché altrimenti non avrebbe senso l'inserimento dell'espressione "anche per le circostanze emerse nel dibattimento".
Quanto al comma 5^ dello stesso articolo 500 c.p.p., d'altro canto, il testo letterale della norma e la successione delle locuzioni utilizzate (con particolare riferimento all'inciso "su richiesta della parte") consentono di ritenere l'impulso di parte "necessario" solo affinché il giudice disponga gli accertamenti (su fatti non direttamente rilevanti agli effetti della decisione, e quindi non potrebbero essere disposti ex officio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) eventualmente richiesti dalla parte "che abbia fornito all'uopo elementi concreti", ma non anche affinché il giudice decida sull'acquisizione del verbale.
Devesi, dunque, conclusivamente ritenere che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia correttamente e convincentemente sottolineato: come le emergenze dibattimentali, rapportate alle contestazioni che erano state fatte a numerosi testi, fossero quegli "elementi concreti" indicati quale presupposto (ai fini dell'acquisizione e/o utilizzazione) dal comma 4^ dell'art. 500 c.p.p. (pur in assenza di una specifica richiesta del PM in proposito;
e pur dovendosi rilevare che - anche a ritenere preferibile la tesi della "necessità comunque" della richiesta di parte - la correlativa violazione non sarebbe sanzionata "a pena di nullità"); come, invero, le conclusioni raggiunte dal tribunale fossero da condividere, non solo alla luce di criteri logico- argomentativi, ma anche e soprattutto alla luce dei "concreti elementi" emersi (totale ribaltamento dei precedenti assunti narrativi da parte di un gran numero di testi;
non riconducibilità "a mera casualità" di tali condotte;
infondatezza delle accuse rivolte ai verbalizzanti;
riferimento, da parte di molti testi, "alla necessità di tutelare l'integrità dei propri familiari o dei propri beni da minacce... e all'esigenza di continuare a vivere e di espletare la propria attività"; deposizioni dei testi AR CU e IT PI sulle " mirate azioni minatorie" poste in essere da taluno degli indagati nei confronti dei proprietari e dei commercianti sentiti nel corso delle indagini: circostanze e particolari analizzati tutti diffusamente - con valutazioni "di merito", in quanto tali non censurabili in sede di legittimità - alle pagg. 11 - 17 sent. imp.) e non potessero in alcun modo ridursi "a un dato meramente numerico"; come, dunque, potesse ritenersi "che effettivamente tutti i testimoni ritrattanti fossero stati sottoposti a un forte condizionamento riconducibile al paradigma dello art. 500 co. 4^ c.p.p. e - come tale - legittimamente l'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza ai Carabinieri" (così testualmente ed esattamente alle pagg. 16-127 sent. imp.);
2) quanto al secondo motivo di ricorso (per entrambi): i ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a riproporre le argomentazioni già svolte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che (ancora una volta riprendendo e facendo proprie le considerazioni elaborate diffusamente dal tribunale alle pagg. da 118 a 190) non mancò di porre - opportunamente e convincentemente - in evidenza:
come l'esistenza e le attività illecite della c.d. "cosca OR" fosse emersa chiaramente "dall'ampio e articolato" materiale testimoniale acquisito, caratterizzato da una "sorprendente omogeneità" nella indicazione delle condotte delinquenziali e degli autori delle stesse;
come, fu particolare, un primo vasto gruppo di proprietari terrieri (affiancato significatamente da due vigili urbani) avesse parlato nel corso delle indagini (e pochi tra loro anche in dibattimento del "modo selvaggio e provocatorio ... con il quale tutti i OR (e tra questi anche gli attuali ricorrenti) avevano esercitato ed esercitavano la pastorizia" (ripetuti episodi di pascolo abusivo e/o danneggiamento;
atteggiamento remissivo dei proprietari per timori di ritorsioni e per poter "vivere tranquilli";
progressiva instaurazione di un clima di diffusa intimidazione con conseguente assoggettamento delle vittime), fornendo in tal modo "una prima, e già di per se rilevante, espressione dell'associazione di tipo mafioso" (pagg. 20-21 sent. imp.); come, tra gli autori degli illeciti in questione, fossero stati indicati da numerosi testi (NG AN, CO RL IS, AR ZI IS, CA MO, VA TO, NG NI, LE IT, NN SC, LE AL) anche gli attuali ricorrenti NT e OR OR;
come "non meno significative, ai fini dell'accusa" apparissero le testimonianze provenienti da numerosi commercianti piccoli artigiani di RO (nominativamente indicati alle pagg. 21-22 sent. imp.) in ordine al pesante clima di intimidazione o soggezione "non correlato a specifiche minacce avanzate da questo o quel componente (della famiglia Formiglio) ma conseguente a una forza di intimidazione scaturente dal gruppo" (pagg. 22-23 sent,. imp.); come il tribunale avesse correttamente individuato le caratteristiche usualmente assunte dai sodalizi mafiosi in LA (comunque riconducibili al paradigma normativo dell'art. 416 bis c.p.: v. alle pagg. 24-25 sent. imp.), ravvisandole nell'illecita attività complessivamente svolta dal Clan OR;
come gli elementi probatori acquisiti consentissero di ribadire che all'associazione criminosa in questione avevano attivamente partecipato sia NT OR (per le ragioni dettagliatamente spiegate alle pagg. 26-28 sent. imp.) sia OR OR (per le ragioni altrettanto dettagliatamente indicate alle pagg. 28 ss. sent. imp.). È appena il caso di aggiungere che la partecipazione dei due attuali ricorrenti al sodalizio mafioso di cui ci si occupa, non può certo escludersi solo perché altri componenti della famiglia OR (CO, LE, EP;
v. a p. 9 ricorso) risultano essere stati assolti dall'accusa di partecipazione al sodalizio criminoso stesso: sia perché le ragioni di dette assoluzioni, lungi dal porre in dubbio l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, appaiono chiaramente riferibili solo alle posizioni dei correlativi imputati (v. infatti: Cass. 1^, sent. 26767 del 19/6/03, P.G. RE LA c. OR EP e LE); sta perché, in via generale e/o assoluta, l'assoluzione e/o il proscioglimento di taluni imputati da un determinato reato, non impone "di per sè" l'assoluzione di altri coimputati "accusati di concorso nel reato" (il consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso, ovviamente, esonera il Collegio giudicante dal richiamare qualsiasi pronuncia sul punto);
3) quanto al terzo motivo di ricorso (nello interesse solo di OR OR): anche in questo caso il ricorrente ha riproposto tesi e argomenti già disattesi dalla corte territoriale, che sottolineo correttamente:
a) come dovesse ribadirsi la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione continuato ascrittogli in danno di NN PE (per le ragioni diffusamente esposte alle pagg. da 29 a 34 sent. imp.); come i verbali delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari fossero stati legittimamente acquisiti;
come le dichiarazioni accusatorie inizialmente rese (fu costretto ad affidare ai OR il servizio di raccolta dei cartoni dei suoi supermercati per evitare ulteriori danneggiamenti e incendi;
proprio per tale ragione aveva preferito pagare un compenso mensile al OR, piuttosto che utilizzare il servizio fornito gratuitamente dal Comune: v. verbali 2/11/98 e 1/2/99) fossero da ritenere "totalmente attendibili"(nonostante il tentativo di "stravolgere il significato" operato il dibattimento: v. alle pagg. 31-32 sent. imp.); come il rapporto tra il PE e OR OR avesse dato luogo "a un danno ingiusto" per il primo e "a un ingiusto arricchimento" per il secondo;
come apparisse irrilevante (per riguardo alla definizione della posizione processuale di OR OR) il fatto che LE OR (classe 1980) fosse stato assolto dall'estorsione Pepe? con sentenza GUP 21/7/2000 (risultando da tale decisione che il giovane veniva assolto "per non aver commesso il fatto" e che gli atti intimidatori erano riferibili "solo a OR OR, unico ed esclusivo interlocutore contrattuale del PE": v. a pag. 33 sent. imp.); come fosse stato giustamente ritenuto "ininfluente" in richiesto confronto tra il PE e i testi PI e CU (per le ragioni esposte alle pagg. 33-34 sent. imp.);
b) come dovesse ribadirsi anche la penale responsabilità dell'imputato per l'estorsione in danno di FF FO (pagg. 34- 35 sent. imp.); come, in particolare (nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 30/10/98) detto teste avesse "esternato un atteggiamento da paura di possibili ritorsioni e/o danneggiamenti alla sua officina e manifestato la preferenza a soggiacere alle ingiuste pretese del OR, piuttosto che "a fare l'eroe" chiedendogli il pagamento delle prestazioni rese"; come l'attendibilità di tale dichiarazione non fosse compromessa dalla successiva ritrattazione dibattimentale (con le incredibili asserzioni "circa il pagamento, ancorché posticipato, della manodopera per la sostituzione del cambio della Fiat Uno del OR"); come anche in questo caso sussistessero tutti gli estremi del reato di estorsione (minaccia, non solo presunta;
ingiustizia del profitto per il OR e del danno per la vittima;
diretta a stringere correlazione causale tra la minaccia e la prestazione resa gratuitamente).
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte territoriale (riprendendo e facendo proprie le diffuse argomentazioni già svolte dal tribunale) abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico- giuridici;
e che i ricorrenti, per contro, si siano limitati a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto. I ricorsi proposti nell'interesse di NT OR e di OR OR devono pertanto essere rigettati ed essi ricorrenti debbono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004